Al Ministro dell'Interno
Premesso che:
la legge 9 ottobre 2002 n. 222, entrata in vigore il 10 ottobre 2002,
recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare
di extracomunitari, ha consentito ai datori di lavoro italiani e stranieri
regolarmente soggiornanti, di regolarizzare il rapporto di lavoro subordinato
di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, entro la scadenza
dell'11 novembre scorso;
il comma 1 dell'articolo 2 della legge succitata ha disposto che : " Fino alla data di conclusione
della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati
provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei
lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che
risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. ", disponendo quindi la
permanenza sul territorio nazionale dei regolarizzandi fintanto che non sia
definito, positivamente o meno, il
contratto di lavoro subordinato presso l'Ufficio Territoriale del Governo ( UTG
);
l' ASGI ( Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione ) ha reso
noto un preoccupante afflusso al CPT di Lecce di cittadini cinesi, provenienti
da diverse città, per i quali è pendente presso gli UTG la
domanda di regolarizzazione del lavoro subordinato, presentata dai loro datori
di lavoro;
il nostro Paese avrebbe
firmato un accordo bilaterale di riammissione con la Repubblica popolare
cinese;
Si chiede di sapere se:
ai cittadini cinesi fermati dalle Forze dell'ordine, in quanto privi di permesso di soggiorno, ed avviati ai CPT e soprattutto a quello di Lecce, sia stato e venga reso noto dalle Autorità preposte, il loro diritto al non allontanamento dal territorio nazionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 222/ 02, nel caso in cui essi dichiarino di essere dei regolarizzandi;
corrisponda al vero la notizia che alcune questure, a conoscenza della
condizione di regolarizzandi di cittadini cinesi per l'intervento dei loro
legali, abbiano chiesto al Giudice, in occasione della scadenza del primo
termine di 30 giorni di trattenimento al CPT, la proroga del trattenimento per
altri 30 giorni, ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 luglio 2002,n. 189,
invece di comunicarne la cessazione;
non sia in atto una operazione mirata delle Forze dell'ordine, forse alla
luce dell'Accordo di riammissione italo - cinese, finalizzata
all'allontanamento dal territorio nazionale di cittadini cinesi irregolarmente
presenti, che, nei fatti, stia ledendo l'opportunità di accesso al
permesso di soggiorno per lavoro subordinato per i cittadini cinesi
regolarizzandi e stia creando una disparità di trattamento fra cittadini
cinesi e altri cittadini non comunitari nelle medesime condizioni;
non sia opportuno emanare disposizioni chiare alle questure in merito
all'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge 222 / 02 .
Stefano Boco
Mauro Fabris
Luigi
Malabarba