Al Ministro degli interni
Al Ministro degli affari esteri
Premesso che:
il sig. Pailinus Okoye ha ottenuto regolare permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, più volte rinnovato, grazie alla legge 39 del 1990 che
consentiva ai cittadini extracomunitari già residenti sul territorio di
regolarizzare la loro posizione in Italia;
ottenuto il permesso di soggiorno il sig. Okoye si dedicava come
lavoratore autonomo al commercio nel settore dell'abbigliamento intimo;
Oltre a ciò il sig. Okoye si dedicava all’attività
associativa rendendosi portabandiera dei diritti dei suoi connazionali in
Italia. A tal fine si espose in prima linea con le autorità italiane
quale presidente dell’N.U.N.C.I. associazione dei Nigeriani in Italia,
In particolare, in data 15 novembre 1994, a seguito di discussioni con
le autorità locali , il sig. Okoye si presentava presso la questura di
Padova per dimostrare l'esistenza di condizioni di reciprocità tra
Repubblica italiana e Repubblica Nigeriana in tema di lavoro autonomo, anche al
fine di procedere alla conversione del proprio documento di soggiorno in
permesso per lavoro autonomo;
in quella stessa sede, la questura di Padova, gli notificava decreto di
revoca del permesso di soggiorno contestandogli di aver beneficiato della
regolarizzazione di cui alla legge 39/90, attestando la sua presenza in Italia
in data anteriore al 1 dicembre 1989 grazie alla contraffazione del visto e del
timbro di entrata sul proprio passaporto;
nel mese di gennaio 1995, quale presidente dell'associazione NUNCI,
l'Okoye denunciava il comportamento dei funzionari dell'ambasciata nigeriana di
Roma, rilevando la vendita di passaporti al prezzo di settecentoquaranta
dollari statunitensi, a seguito di tale denuncia peraltro i funzionari
denunciati furono rimossi;
in data 7/10/1998 il sig.Okoye contraeva matrimonio con Yassin Hani,
cittadina italiana, con la quale tuttora convive in regime matrimoniale in
Padova;
il sig. Okoye avverso il decreto di revoca del permesso di soggiorno
proponeva ricorso al TAR Veneto che veniva rigettato in data 28/11/99 con
provvedimento n.188/97, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale - Veneto
– Prima Sezione, tempestivamente impugnato al Consiglio di Stato dal
ricorrente. Intanto il procedimento penale per i reati di falso nascente dalla
contestata contraffazione del passaporto veniva archiviato seguito di richiesta di Archiviazione
24/05/1995 effettuata dalla Procura di Padova;
in pendenza di gravame sull'ordinanza di rigetto del Tribunale
Amministrativo, veniva notificato provvedimento di espulsione al ricorrente
protocollato al n. 559/443/105674/16/96 I divisione servizio stranieri del
ministero dell'interno datato 03/09/97 a firma del Ministro dell'interno pro
– tempore, Giorgio Napolitano, ove si riteneva di espellere l'Okoye in
quanto pericoloso per l'ordine pubblico. Tale provvedimento scaturisce da una
informativa della questura di Padova datata 26/08/1997 nella quale peraltro si
specifica che le informazioni contenutevi sul conto dell'Okoye provengono dal
consolato nigeriano in Italia;
tali denuncie patite dal Sig. Okoye si sono concluse tutte con decreti
di archiviazione e sentenze di non luogo a procedere e comunque rilevatesi
infondate tanto che ad oggi il sig. Okoye risulta incensurato;
il giorno 13/06/1997 il sig. Okoye veniva aggredito da un cittadino
extracomunitario di colore, poi deceduto in circostanze ignote, probabilmente
un connazionale, che lo riduceva in fina di vita;
esiste poi altro provvedimento di espulsione datato 16/05/1997 emesso
dal Prefetto della Provincia di Padova con cui veniva sanzionata l'espulsione
al sig. Paulinus Okoye a seguito dell'avvenuta revoca del permesso di
soggiorno. Detto decreto, peraltro, pur se accompagnato da regolare relata di
notifica non venne mai mostrato all'Okoye, il quale ebbe conoscenza dell'atto
unicamente quattro anni dopo, sfogliando un fascicolo processuale che lo
riguardava;
frattanto il gravame proposto in via amministrativa avverso la
pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale Veneto dava come risultato la
sentenza n. 3569/2000 del Consiglio di Stato con cui veniva annullato il
decreto di revoca del permesso di soggiorno a carico di Paul Okoye e notificato
allo stesso in data 16/11/1994. Ciò anche in conseguenza del decreto di
archiviazione intervenuto per il reato di contraffazione del passaporto. A tale
provvedimento l'Okoye ha correttamente fatto seguito con istanza al Ministero
dell'Interno, volta ad ottenere il consequenziale annullamento del provvedimento
di espulsione che proprio nella cassata revoca aveva il suo presupposto. Il
ministero ha negato l'annullamento dell'espulsione ed il TAR, ancora una volta
adito dall'Okoye ancora non si è pronunciato su tale inerzia
poiché a distanza di due anni non viene fissata udienza nel merito.
Pochi giorni orsono, l'Istanza di revoca del provvedimento di espulsione
è stata reiterata dall'Okoye al fine di aprire nuove vie di tutela;
ad oggi infatti ogni via di autodifesa contro i provvedimenti patiti
è preclusa. Per i procedimenti penali contestategli è stata
disposta l'archiviazione ed in alcuni degli episodi ascrittigli non è
neanche stato denunciato. In via amministrativa poi, nonostante abbia ottenuto
un parziale riconoscimento, di fatto non è stato dato seguito a quanto
disposto dal Consiglio di Stato circa l'annullamento della revoca del permesso
di soggiorno. E su tale inerzia il TAR Lazio, se pure adito non procede. Anche
il ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo è stato rigettato
poiché la Corte Adita si è ritenuta incompetente a giudicare;
al momento dunque il sig. Okoye patisce una situazione di semi
clandestinità che non è supportata da alcun provvedimento
giurisdizionale e che poggia su presupposti di fatto, mai accertati nelle vie
istituzionali, tuttavia per una serie di coincidenze burocratiche gli è
occlusa ogni forma di giustizia.
In data 12/11/2002 il sig. Okoye veniva nuovamente espulso con decreto
del Prefetto di Bologna poiché trovato sul territorio italiano in
costanza del predetto provvedimento di espulsione senza la speciale
autorizzazione del Ministero dell'Interno prevista dall'art. 13 D.lgs 286/98;
sempre in data 12/11/2002 il questore di Bologna, considerata
l'impossibilità di eseguire con immediatezza la predetta espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera, disponeva il trattenimento del sig. Okoye
presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza di Bologna
"Mattei" ed in data 14/11/2002 il Tribunale di Bologna convalidava il
predetto provvedimento del Questore;
L’Okoye pertanto è stato condotto presso il centro di
Accoglienza “E. Mattei” di
Bologna per essere tradotto definitivamente in Nigeria ove ormai non ha
più casa e famiglia, lontano dal mondo che in oltre dodici anni di vita
in Italia si è creato.
l'Unione delle Camere Penali Italiane ha espresso preoccupazione e
ravvisato profili di incostituzionalità in relazione all'indebita restrizione della libertà dello
straniero anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, n. 105
dell'aprile 2001, in riferimento alla misura del trattenimento e
dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, stabilendo che entrambe le misure
incidono sulla libertà personale e non meramente sulla libertà di
circolazione, e che pertanto non possono essere adottate al di fuori delle
garanzie dell'art. 13 della Costituzione;
Si chiede di sapere se
Perché il Tribunale Amministrativo adito più di cinque
anni fa non fissa udienza per trattare l’illegittimità
dell’espulsione emessa a carico dell’Okoye. Pende infatti un decreto
del Ministro dell’Interno impugnato dal sig. Okoye in quanto emesso su
circostanze la cui inesistenza si è pienamente rivelata (archiviazioni,
stato di incensuratezza), ma
nonostante ciò, Tribunale Amministrativo (ad oggi inerte anche a seguito
di diverse istanze di fissazione udienza), Tribunale Civile in composizione
Monocratica, Tribunale Penale, Corte Europea per i Diritti
dell’Uomo, non hanno voluto
(chi per ritenuta incompetenza a procedere, chi per inerzia) esercitare un
controllo giurisdizionale su un Provvedimento di Espulsione a tutt’oggi
privo di fondamento, ma che tuttavia continua a produrre i suoi effetti
devastanti sino a privare il cittadino del suo mondo sociale familiare dal quale è stato
allontanato pur essendo incensurato e tutt’altro che pericoloso per
l’ordine pubblico.
Il decreto di espulsione, già impugnato dal sig. Okoye, è
stato posto in essere in violazione dell'art. 19, comma 2, lett. C) D.lgs
286/98 secondo cui "non è consentita l'espulsione, salvo che nei
casi previsti dall'art. 13 comma 1, nei confronti degli stranieri
conviventi….con il coniuge di nazionalità italiana";
non ritenga utile intervenire per chiarire per quale motivo il sig. Okoye è stato colpito da decreto di espulsione, quando la norma in questione fa salva l'applicazione della disciplina in materia di espulsione solo nel caso in cui si tratti di decreti di esplusione emessi dal Ministero degli Interni per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Nel caso di specie il provvedimento di espulsione che ha colpito il sig. Okoye è stato emesso dal Prefetto di Bologna in quanto si trovava nel territorio nazionale sprovvisto di speciale autorizzazione per il rientro in Italia e quindi non perché soggetto pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato;
non intenda chiarire definitivamente la posizione amministrativa e di
permanenza dell'Okoye nel nostro Paese;
quali azioni intenda intraprendere per normalizzare e regolarizzare, qualora nulla osti, la
posizione dell'Okoye in vista di un suo pieno e definitivo inserimento nel
tessuto sociale ed economico del nostro Paese.
Sen. Stefano Boco