TRIBUNALE DI MILANO
Il Giudice dott. Vincenzo Perozziello
Provvedendo sull’eccezione di illegittimità
costituzionale avanzata dalla Difesa ai sensi degli artt. 3, 13, 27 in
relazione all’art. 14 coma 5 quinquies della l. 189/2002 nella parte in
cui prevede l’arresto obbligatorio dell’indagato in flagranza di
reato,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
******* ********* è stato tratto in arresto in flagranza di reato
di cui all’art. 14 comma V° quinquies in data 22.11.2002 e presentato in data odierna davanti a
questo Giudice per il rituale giudizio di convalida, a seguito di contestata
inottemperanza all’obbligo di lasciare il territorio dello Stato
impartito con provvedimento del Questore di Milano a lui notificato in data
26.10.02.
In sede di udienza il PM ha formalmente richiesto la convalida
dell’arresto, sottolineando come si versi nel caso di specie in ipotesi
di arresto obbligatorio in flagranza ed è proprio su detta previsione di
obbligatorietà che si appuntano le contestazioni proposte dalla Difesa.
Invero nell’eccezione all’esame il Difensore ha bene
richiamato l’attenzione sui principi fondamentali in materia indicati
dall’art. 13 della Carta Costituzionale, assolutamente intangibili per il
Legislatore ordinario e come tali evidentemente preclusivi di ogni forma di
interpretazione estensiva dei limiti e delle condizioni ivi previsti per
l’imposizione di misure restrittive della libertà personale.
Nel caso di specie l’attenzione va posta in particolare sul
comma III° dell’art. 13 Cost. laddove espressamente si prevede che
solo “in casi di necessità e urgenza…l’autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori…” di carattere restrittivo della libertà
personale da sottoporsi al giudizio di convalida.
Sul punto, in via preliminare, va ricordato come già in
passato il Giudice delle Leggi abbia senz’altro ritenuto ammissibile in
diritto il sindacato delle scelte del Legislatore in materia di selezione dei
casi legittimanti l’arresto obbligatorio in flagranza (v. ad es. ord. C.
Cost. 92/260).
Nel merito,
/ in via generale va rilevato inanzitutto come la previsione in
esame introduca nell’ordinameno un’ipotesi di arresto in flagranza
per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla
disciplina ordinaria della materia (le ipotesi di cui agli art. 380 e 381 cpp),
così estendendo la possibilità di intervento coercitivo
d’urgenza ad una situazione di fatto dallo stesso legislatore reputata
del tutto difforme e meno grave rispetto a tutte le altre ipotesi già
previste dalla Legge;
sotto diverso profilo va in particolare sottolineato che alla
fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile alcuna misura
cautelare: in tal senso, se il comma III° dell’art. 13 Cost. viene a
configurare il potere di iniziativa della autorità di Pubblica Sicurezza
in materia come una forma eccezionale di anticipazione dell’intervento
del Giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi una ipotesi di
attribuzione diretta alla autorità di polizia di un autonomo potere di
coercizione (sotto il profilo della concreta possibilità di imporre una
limitazione della libertà personale per un tempo che arriva fino a 48
ore), certo soggetto al controllo successivo della A.G. ma che non trova alcuna
corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto dalla legge in capo al
Giudice (unico soggetto cui è invece riconosciuto dalla Carta
Costituzionale il potere di incidere sulla libertà delle persone);
/ più in particolare in relazione alla specifica previsione
di “obbligatorietà” dell’arresto, va sottolineata
l’evidente disparità di trattamento che viene a delinearsi tra
l’ipotesi all’esame rispetto a quella di cui all’art. 13-ter
della medesima legge, in cui si prevede un’ipotesi di arresto meramente
facoltativa ( e come tale assoggettata ad una più complessa valutazione
ai sensi dell’art. 381 comma IV cpp, già da parte delle
autorità di polizia procedenti) sia nell’ipotesi di cui all’art.
13 sostanzialmente analoga a quella sin qui in esame, sia addirittura
nell’ipotesi di cui all’art. 13-bis (sempre nella medesima materia)
sanzionata come delitto, con una pena da 1 a 4 anni di reclusione e per la
quale sarebbe quindi anche prevista la possibilità di applicazione di
misure cautelari: anche sotto tale profilo allora la norma qui all’esame
non appare rispettosa dei limiti di stretta necessità previsti
dall’art. 13 comma III Cost.
Per tali motivi ritiene questo giudice che possono effettivamente
proporsi seri dubbi di legittimità costituzionale della norma qui
all’esame, in generale rispetto alla previsione di un potere di arresto
in flagranza di reato per un fatto che non consente l’applicazione di
alcuna misura cautelare, in particolare e comunque rispetto alla configurazione
dell’esercizio di tale potere come “obbligatorio”.
La conseguente necessità di sospensione del procedimento
per le valutazioni del Giudice delle Leggi impone comunque l’immediata
rimessione in libertà dell’indagato in mancanza di adeguato titolo
detentivo.
PQM
Visti gli artt. 134 Cost. e 23 l.87/53
DICHIARA
rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14 comma V° quinquies
l.189/2002, nella parte in cui prevede, per i reati previsti ai commi 5-ter e 5
quater, l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto per violazione
degli artt. 3 e 13 comma III della Costituzione nei termini espressi in
motivazione.
DISPONE l’immediata rimessione in libertà
dell’indagato.
Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli
atti alla Corte Costituzionale.
Milano, 23.11.02
Il Giudice