Preliminarmente
occorre ricordare che dal punto di vista tecnico-costituzionale le norme
regolamentari hanno dei vincoli precisi, eludendo i quali si va incontro al
parere contrario del Consiglio di Stato (al quale il Governo deve inviare
il testo per un parere non oltre 45 gg. prima della scadenza del termine per
l'emanazione) e dopo l'emanazione del regolamento si arriva a gravi
ritardi e della registrazione da parte della Corte dei conti (prima essa
chiede chiarimenti e il Governo ha un ulteriore termine di 45 gg. per
rispondere e poi può arrivare al rinvio al Governo, che può
superare le sue obiezioni chiedendo la registrazione con riserva).
La
precedente vicenda regolamentare
ci deve ricordare qualcosa sul punto o no?
Il
regolamento non può dunque:
a)
disciplinare materie che la Costituzione riserva alla potestà
legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni (ma le materie
dell'immigrazione, del diritto d'asilo e della condizione giuridica
dell'extracomunitario in base al nuovo art. 117 Cost. sono nella potestà
legislativa esclusiva dello Stato)
b)
disciplinare materie che la Costituzione riserva alla disciplina della legge
(principio della riserva di legge), a meno che quella legge stessa abbia
conferito la potestà regolamentare al Governo, indicando principi e
criteri direttivi: poichè vige la riserva di legge in materia di
condizione giuridica dello straniero e di diritto d'asilo il regolamento deve
limitarsi ad attuare ciò che le norme primarie legislative (statali o
comunitarie) prevedono; istituti giuridici totalmente nuovi rispetto a quelli
previsti a livello delle norme legislative, internazionali e
comunitarie sono dunque inammissibili in norme regolamentari
c)
prevedere una nuova spesa non prevista da una legge, perchè non si
può violare l'obbligo di copertura finanziaria delle leggi previsto
dall'art. 81 Cost.: per la violazione di tale obbligo la legge prevede
addirittura che la Corte dei conti non può neppure limitatarsi alla
registrazione con riserva, ma ha l'obbligo di rifiutarsi di apporre il
visto e perciò in presenza di rifiuto assoluto di registrazione la norma
regolamentare non può neppure essere pubblicata, né dunque
entrare in vigore
d)
disciplinare materie sono già disciplinate diversamente da norme di
rango primario, siano esse leggi statali, norme comunitarie o
internazionali (criterio gerarchico del sistema delle fonti del diritto)
Scrivo
questo, perchè anche se entrambi sappiamo di condividere le critiche
più radicali sul testo della nuova legge alcune proposte che ho letto
nel tuo scritto appaiono in contrasto più o meno palese con quei
limiti e perciò sembrano poco accettabili.
Certo
- forse dirai tu - bisogna essere consapevoli di azzardare, ci si prova e
poi... accada quel che accada.
Peraltro
tu sai bene che tatticamente presentare troppe proposte che nella sostanza
appaiono palesemente inaccettabili rischia di rendere inaccettabile l'insieme.
Ed
entrambi sappiamo che accogliere proposte ben fatte ed inattaccabili è
importante perchè attraverso le norme regolamentari si tenta di rendere
un po' più decente un testo legislativo molto inadeguato e pericoloso.
Tutto
ciò premesso (probabilmente sai già tutto, ma volevo
ricordartelo) eccoti in calce a questo messaggio alcune mie (un po'
frettolose) osservazioni con valutazioni e integrazioni alle proposte
indicate nel tuo testo (secondo la sua elencazione), le quali di quelle
premesse tengono conto.
Spero
ti siano utili.
Fammi
sapere e a presto
Un
abbraccio
Paolo
Bonetti
_____________________________________________
1.
Accesso al permesso di soggiorno per lavoro subordinato
***
La proposta viola il principio della chiamata nominativa del
lavoratore che si trova all'estero, principio previsto dalla legge, al quale
essa stessa deroga soltanto in casi espliciti (studenti ecc.) e dunque
è e resta inaccoglibile all'interno di norme regolamentari.
2.
Conversione dei permessi di soggiorno per studio
***
Concordo in gran parte. La proposta è accettabile, salvo che per il
secondo periodo della "proposta tecnica" che viola il principio della
programmazione delle quote previsto dalla legge, principio che non è
più automatico ogni anno ed è evidente che con quella proposta lo
si forza.
3.
Conversione dei permessi di soggiorno in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo
***
Concordo, ma la proposta può estendere la possibilità di rilascio
della certificazione ad altri uffici che sono di volta competenti per le
singole attività di lavoro autonomo (Comuni, ordini e albi
professionali, camere di commercio). L'UTG dovrebbe restare come ufficio
residuale qualora non ve ne siano altri già competenti
4.
Rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno
***
1)
Circa la 1^ proposta tecnica concordo
2)
Circa la 2^ proposta tecnica ne comprendo bene le ragioni, ma la soluzione
indicata è di assai dubbia legittimità.
Poichè
la legge prescrive l'esibizione del passaporto o di altro documento di viaggio
essa non è superabile se non quando altra norma legislativa,
comunitaria o internazionale (p. es. Conv. di Ginevra sullo status dei
rifugiati) lo consenta. Inoltre poichè si tratta di rinnovo del permesso
il passaporto deve essere già stato esibito in sede di rilascio e dunque
il problema è solo quello di un rinnovo, non quello di una mancanza
assoluta del passaporto. Occorre inoltre non incoraggiare l'odiosa (e oggi
punita penalmente) pratica di rivendere passaporti in prossimità della
scadenza al solo fine di far se dunque il problema è la domanda di
rinnovo del passaporto occorre limitarsi a consentire che ai fini della
presentazione della domanda di rinnovo sia sufficiente l'esibizione della
ricevuta o dell'attestazione da parte del proprio consolato di aver presentato
una domanda di rinnovo del passaporto.
3)
concordo con la 3^ e con la 4^ proposta tecnica
4)
Occorre aggiungere un'ulteriore esigenza, cioè una proposta strategica
che da anni ripetiamo e che non bisogna cessare di richiedere. Essa può
essere formulata come segue:
Per
esigenze di certezza del diritto e di buon andamento dell'amministrazione
il regolamento preveda una disciplina esplicita di tutti i tipi di
permesso di soggiorno che possono essere rilasciati: condizioni per il rilascio
e per il rinnovo (anche in sede di conversione), durata, documenti da
presentare per il rilascio, il rinnovo e la conversione, condizione giuridica
del titolare di ciascun tipo di permesso.
5.
Carta di soggiorno
*** Concordo su tutto, ma Sposterei
anche in questa sede il testo delle proposte sulla carta di soggiorno dei
familiari di cittadini italiani che scrivi al punto 8. Occorre inoltre che
aggiungere anche un'ulteriore precisazione, come segue.
Occorre
che una norma regolamentare provveda a
specificare una volta per tutte (e non per circolare!) quali sono i
permessi di soggiorno che consentono un numero indeterminato di rinnovi (lavoro
sbordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo
ecc.).
6.
Iscrizione anagrafica e iscrizione al Servizio sanitario nazionale
***
Concordo su tutto
7.
Diritto all’unità familiare
***
1) La proposta è condivisibile
nel merito, ma purtroppo si pone in contrasto insanabile con gli obblighi
derivanti dagli accordi di Schengen e dai regolamenti comunitari che
prevedono l'obbligo generale che l'attraversamento delle frontiere degli
extracomunitari avvenga soltanto con un visto di ingresso, rilasciato dopo che
le autorità degli Stati membri abbiano effettuato precisi
controlli, salvo che per quei casi e per quei Paesi in cui le stesse norme
comunitarie espressamente consentano l'esenzione dall'obbligo del visto. Il
problema dei ritardi nel rilascio dei visti (talvolta usato come meccanismo
surrettizio di limitazione degli ingressi) riguarda anche i consolati di
molti altri Paesi dell'Unione europea e sarà effettivamente risolubile
a) se e quando ci si deciderà ad investire in tecnologia
e personale, b) quanto più si allargherà il numero dei
motivi e dei paesi esenti dall'obbligo del visto d'ingresso;
c) quando i nuovi trattati comunitari (di prossima entrata in vigore)
consentiranno il rilascio di visti di lungo periodo da parte delle
rappresentanze consolari di altri Paesi membri dell'UE
2)
Il più grande ed inutile ostacolo al ricongiungimento familiare
sta nel nuovo obbligo di produrre con la richiesta di nullaosta i
documenti autenticati dal
consolato italiano all'estero. In proposito occorre che le nuove norme
regolamentari aiutino a semplificare e ad accelerare le procedure di rilascio
dei documenti e dei visti. Si deve dunque richiedere che sia modificato
l'art. 6 del regolamento prevedendo che:
I) la documentazione tradotta e
autenticata dal consolato circa la parentela, il matrimonio e la minore
età può essere richiesta dagli interessati anche con l'invio per
via postale (raccomandata con a.r.)
dei documenti stranieri da autenticare (in doppia copia) con
allegata l'indicazione che l'auteticazione serve ai fini
della presentazione di domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare
e l'indicazione dell'UTG al quale si presenterà la domanda di
nulla-osta al ricongiungimento;
II)
la documentazione autenticata deve essere trasmessa d'ufficio dal
consolato stesso (anche per le vie brevi: fax, via telematica ecc.), sia
al competente UTG che la trattiene ai fini del completamento della domanda di
nulla-osta al ricongiungimento familiare, sia al richiedente entro 30 gg. dal
ricevimento della richiesta;
III)
il nulla-osta al ricongiungimento familiare, con allegata copia dei
documenti prodotti dallo straniero, siano trasmessi d'ufficio dall'UTG al
competente consolato italiano all'estero;
IV) l'avvenuta
comunicazione al consolato del nulla-osta da parte dell'UTG equivale a
presentazione di richiesta di rilascio di visto in favore delle persone
indicate nel nulla-osta e comporta che lo stesso consolato ha l'obbligo di
iniziare subito i controlli di sicurezza e le altre procedure di
verifica sulle persone straniere e di comunicare
immediatamente (anche in via breve) allo stesso UTG la data (non oltre i 90
gg. dal ricevimento della comunicazione dell'UTG) in cui gli stranieri
interessati dovranno presentarsi al consolato per consegnare il passaporto
e presentare la documentazione di viaggio necessari ai fini del rilascio del
visto;
V)
l'UTG consegna al richiedente sia il nulla-osta, sia copia
dell'avvenuta comunicazione al consolato, con l'indicazione della data da
questo fissata per la presentazione di passaporto e documenti necessari ai
fini del rilascio del visto;
VI)
il rilascio o il diniego del visto deve avvenire entro il termine di 90
gg. dalla presentazione del passaporto e della prescritta documentazione o, nei
casi di silenzio-assenso, dalla presentazione della richiesta del visto
corredata dalla documentazione attestante la presentazione della richiesta
di nulla-osta;
VII)
a queste procedure si applicano comunque, qualora prevedano condizioni
più favorevoli, tutte le norme sulla semplificazione della
documentazione amministrativa previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia, approvato con D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
8.
Familiari di cittadini italiani
***
Concordo su tutto, ma forse questa proposta dovrebbe essere meglio
collocata in tutto o in parte nella parte sulla carta di soggiorno
9.
Familiari di rifugiati
***
Concordo. Peraltro si può anche richiedere che sia
prevista una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia da
rilasciarsi su richiesta del rifugiato a cura della rappresentanza
italiana o locale dell'ACNUR
10.
Contratto di soggiorno per lavoro
***
1) La
proposta indica soluzioni che sono condivisibili nella sostanza, ma che sono
formulate in modo incompatibile con le norme legislative vigenti in materia di
collocamento dei lavoratori, recentemente riformate: i centri per l'impiego
hanno l'obbligo di comunicare ai lavoratori interessati le proposte di
impiego e devono presentarsi al datore di lavoro indicato e se non lo fanno
decadono dallo stato di disoccupazione, salvo che il lavoro si trovi a
più di 50 km. Inoltre il datore di lavoro non può liberamente
assumere il lavoratore extracomunitario residente all'estero o comunque non
già inserito nelle liste di collocamento senza aver preventivamente
verificato l'inidoneità dei lavoratori segnalati ed averla motivata ai
competenti servizi ispettivi per l'impego. Occorre allora prevedere piuttosto
che
I)
l'UTG qualora gli siano stati segnalati dai centri per l'impiego altri
lavoratori non deve adottare un provvedimento di rigetto della domanda di
nulla-osta, ma deve sospendere la risposta alla domanda e deve rilasciare
comunque il nulla-osta all'assunzione del nuovo lavoratore
extracomunitario nei casi in cui i lavoratori italiani o comunitari non si
siano presentati entro un determinato termine (p. es. 5 gg.)
dalla segnalazione del centro per l'impiego o comunque non abbiano iniziato il
rapporto di lavoro o siano stati motivatamente ritenuti inidonei dal datore di
lavoro;
II) sulla
base della preferenza prevista dal comma 3 del nuovo art. 23 T.U. l'UTG
rilascia comunque il nulla-osta nel caso in cui la chiamata riguardi
l'assunzione di lavoratori da adibire a settori di impiego per i
quali il lavoratore
extracomunitario richiesto abbia regolarmente acquisito i titoli di
prelazione a seguito della partecipazione alle attività e ai progetti
formativi consentiti dal nuovo art. 23 T.U.
2)
Molti altri aspetti di questo contratto di soggiorno restano ambigui e meritano
di essere integrati ed attuati dalle norme del regolamento, come
impone espressamente lo stesso art. 6, comma 2 L. n. 189/2002, se possibile in
un'ottica di semplificazione:
I)
dagli artt. 5 e 5-bis T.U. deve trarsi la conseguenza, che deve essere
espressamente indicata nel regolamento, che la stipula del contratto di
soggiorno è richiesta soltanto per il rilascio e per il rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato (e dunque non è richiesta
per iul rilascio o il rinnovo di altri tipi di permesso che consentano
l'accesso al lavoro subordinato, come quelli per lavoro autonomo,
motivi familiari, studio, asilo, motivi umanitari ecc., né per il
rilascio della carta di soggiorno).
II)
la stipula del contratto di soggiorno costituisce anche ad ogni effetto la
comunicazione all'autorità di P.S. prevista dall'art. 7 T.U. e
perciò è lo stesso U.T.G. che deve provvedere d'ufficio alla
comunicazione alla competente autorità locale di P.S. Lo stesso U.T.G.
deve provvedere d'ufficio alle comunicazioni prescritte dalla legge ai fini
dell'assunzione all'INPS e all'INAIL.
III)
l'onere dell'alloggio si deve considerare soddisfatto se il datore di lavoro o
un suo familiare o l'impresa o, in alternativa, lo stesso lavoratore
o un suo familiare dispongono di un alloggio ad uso di
abitazione riconosciuto idoneo dai competenti uffici comunali in base ai
parametri previsti dalla legge regionale di E.R.P. o dalla competente ASL in
base all'idoneità igienico-sanitaria, del quale costoro hanno la
disponibilità mediante un contratto (regolarmente registrato)
di proprietà o di locazione non transitoria (salvo che si tratti di
lavoro a tempo determinato) o di uso o di abitazione. In caso di più
datori di lavoro l'onere dell'alloggio è soddisfatto anche se uno solo
dei datori di lavoro mette a disposizione l'alloggio. In caso di soggiorno per
lavoro stagionale l'onere dell'alloggio si considera soddisfatto se
l'alloggio è fornito da associazioni di datori di lavoro o da
centri di accoglienza.
IV)
Come prevede già oggi l'art. 2, comma 9 del D.L. 9 settembre 2002, n.
195, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, i datori
di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno
per lavoro subordinato, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio
rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata
della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una
somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile. Per
evitare elusioni e decurtazioni secche ed ingiustificate delle retribuzioni -
che comporterebbero una grave e permanente violazione del principio di
parità di trattamento retributivo e previdenziale tra lavoratorti
italiani e stranieri - occorre allora prevedere che la trattenuta sia
consentita soltanto se il datore di lavoro abbia comunicato per
iscritto tale circostanza al lavoratore al momento della stipula del contratto
di soggiorno, indicando quale sia il tipo di
contratto regolarmente registrato (proprietà, locazione, uso,
usufrutto, abitazione) avente durata che copra tutta la durata del rapporto di
lavoro (o per i contratti di lavoro a tempo indeterminato almeno di 4 anni
rinnovabile per i contratti di locazione) in base al quale il datore di lavoro
sostiene la spesa, l'importo della spesa effettivamente sostenuta dal datore di
lavoro, i riferimenti dell'eventuale terzo proprietario, l'avvenuta
comunicazione della cessione di fabbricato fatta dal proprietario,
l'eventuale comunicazione della sub-locazione effettuata dal proprietario, la
certificazione concernente l'idoneità
alloggiativa. Nessuna decurtazione della retribuzione è
comunque consentita per quei tipi di rapporto di lavoro (p. es. lavoro
domestico di collaboratori "conviventi", portieri) per i quali i
corrispondenti contratti nazionali di lavoro di settore
applicabili prevedano che al lavoratore che fruisce di un alloggio messo a
disposizione dal datore di lavoro spetta uno speciale importo della
retribuzione.
V)
Non comportano la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
né la revoca del contratto di soggiorno la circostanza che dopo la
stipula del contratto di soggiorno o durante il periodo di validità del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato sia variato il numero dei
familiari che abita nell'alloggio ovvero l'alloggio idoneo di cui
dispone il lavoratore sia mutato
ovvero sia comunque cessata per qualsiasi ragione la
disponibilità dell'alloggio che era stato indicato nel contratto di
soggiorno.
VI)
La garanzia concernente il pagamento delle spese per il rientro in patria del
lavoratore è assicurata mediante la consegna da parte del datore di
lavoro all'UTG del titolo di una polizza assicurativa o di una
fideiussione bancaria stipulata dallo stesso datore di lavoro, con la quale
si garantisce per tutta la durata del rapporto di lavoro e per l'anno
successivo che i costi di tale viaggio di rientro nel Paese di origine del
lavoratore straniero saranno pagati al vettore (compagnia aerea, ferroviaria
ecc., ma anche straniero titolare dell'auto di propria proprietà) dietro
esibizione di idonea documentazione di spesa, su richiesta dello stesso
straniero o della competente autorità di P.S.
VII)
Non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno per i particolari
rapporti di lavoro indicati nell'art. 27 T.U.
VIII)
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non
è richiesta la stipula di un nuovo contratto di soggiorno se
perdura il rapporto di lavoro con il datore che aveva stipulato il contratto di
soggiorno originario.
IX)
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non
è richiesta la stipula di un contratto di soggiorno qualora lo straniero
al momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno documenti di essere regolarmente iscritto ad un corso di
formazione o riqualificazione profesionale legalmente autorizzato ovvero di non
potere svolgere attività lavorativa a causa di maternità,
puerperio, invalidità per causa di lavoro, malattia professionale, altri
gravi e comprovati motivi di salute o motivi familiari.
11.
Minori inespellibili
***
Concordo
12.
Ricorso avverso il provvedimento di espulsione
***
Concordo
13.
Espulsione a titolo di misura di sicurezza
***
Concordo
14.
Trattenimento nei CPT e nei centri di identificazione per richiedenti asilo
***
L'intera proposta deve essere profondamente rivista sulla base della
profonda distinzione della natura giuridica del trattenimento nei centri
di permanenza temporanea e assistenza rispetto alla natura giuridica
dell'alloggiamento nei centri di identificazione per richiedenti asilo.
In
proposito ai centri di identificazione la legge n. 189/2002 appare ambigua
perchè non prevede alcun intervento giurisdizionale
e perciò non può essere interpretata o applicata in
modo da violare la riserva
assoluta di legge e la riserva di giurisdizione che sono previsti dall'art. 13
Cost. in materia di provvedimenti limitativi della livbertà personale.
Si deve dunque concludere che per il legislatore l'alloggiamneto dei
richiedenti asilo nei centri di identificazione non è un provvedimento
limitativo della libertà personale, ma comporta soltanto un provvedimento
limitativo della libertà di circolazione e di soggiorno del richiedente
asilo, cioè un obbligo di dimora all'interno di quei centri di
identificazione, la cui violazione in base all'art. 1-ter, comma 4 L. n.
39/1990 comporta soltanto la rinuncia alla domanda di asilo e dunque
l'equiparazione al clandestino espellibile.
Pertanto
nessuna norma regolamentare deve prevedere neppure implicitamente che eventuali
forme di controllo dei centri di identificazione da parte delle forze di
polizia comporti un trattenimento dei richiedenti asilo o comunque impedisca il
materiale allontanamento degli stranieri dai centri stessi o l'ingresso di
altre persone, come i familiari.
Con
tale distinzione tutta la proposta deve essere ripensata, anche se è
giusto introdurre nella disciplina regolamentare dei CPT e dei centri di
identificazione gran parte delle garanzie che finora sono previste nella
direttiva ministeriale concernente i CPT
Concordo
comunque con la "proposta tecnica" finale.
15.
Permesso per richiesta di asilo
***
Concordo, ma è opportuno una maggiore precisione giuridica nella
proposta tecnica:
Il
permesso per richiesta di asilo ha la durata di 3/6 mesi ed è
rinnovabile fino a quando la decisione sulla domanda di asilo non sia
più impugnabile o sia passata in giudicato l'eventuale sentenza nel
giudizio sul ricorso giurisdizionale presentato contro il rigetto della
domanda.
16.
Trattenimento discrezionale del richiedente asilo
***
La proposta in gran parte appare giuridicamente inaccettabile, perchè
viola i nuovi termini e limiti del trattenimento previsti dal nuovo testo
dell'art. 14 T.U. Spetta comunque al giudice accertare la sussistenza degli
eleemtni necessari per la proroga del trattenimento oltre i 30 gg.
17.
Trattenimento obbligatorio del richiedente asilo
***
Concordo pienamente. Suggerisco di citare nelle motivazioni anche l'art. 31
della Convenzione di Ginevra che consente che coloro che si trovino sul
territorio senza autorizzazione si presentino senza ritardo e che abbiano
ragioni riconosciute come valide della loro entrata o presenza irregolare.
18.
Garanzia procedurali
***
Concordo, ma ritengo che siano molte di più le garanzie procedurali che
debbano essere previste, magari attuando la propodta di direttiva comunitaria
in materia.
Suggerisco
pertanto di aggiungere le seguenti garanzie:
1).
La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima
dell’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo
in cui lo straniero dimora.
2).
Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, ed
all’articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo
straniero presenti, all’arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore
di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione
della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. E’
fatta salva l’applicazione degli articoli 1-bis e 1-ter della legge n. 39/1990.
3)
La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante
dichiarazione orale, verbalizzata dall’autorità che la riceve. Il
richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una
corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi
posti a base della domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni
documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui
affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di
essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere,
mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo
svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltà di cui
può disporre, nonchè di richiedere l’assistenza di un
avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con
l’assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se
non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito
internazionale. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con
indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata
dall’autorità che l’ha ricevuta ovvero copia del verbale.
4).
Al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i
richiedenti asilo sono ammessi ai posti di frontiera, nei locali della
questura, dei centri di identificazione e dei centri di permanenza temporanea e
assistenza gli avvocati, i rappresentanti dell’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati, gli appartenenti ad enti ed associazioni
iscritti nel registro nazionale istituito ai sensi dell’articolo 42 del
testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonché gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela
dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di
appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche
interessate.
5)
Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti
asilo, ove possibile, si avvalgono di un’assistenza adeguata e specifica
da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere
informate di tale facoltà. Nei casi in cui presentino contemporaneamente
domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo
familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i
figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori
6)
Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il
dirigente dell’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda
stessa, se non si tratta di un caso in cui è disposto il trattenimento
ai sensi dell’articolo 1-bis della legge n. 39/1990 autorizza lo straniero all’ingresso nel
territorio della Repubblica, con l’obbligo di stabilire un suo domicilio
anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente
legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla
questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con
l’allegata documentazione alla questura.
7)
Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato
e indicare il domicilio. L’autorità di pubblica sicurezza, ove necessario,
dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni
fornite dal richiedente asilo.
8) Il
questore territorialmente competente ritira il passaporto e ogni altro tipo di
documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo
straniero, rilascia una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto
e, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter L. n. 39/1990, rilascia, su richiesta dello straniero o
dell’apolide che ha presentato domanda di asilo, un permesso di soggiorno
per richiesta di asilo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di
soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia
notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero o l’apolide
ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla
conclusione della procedura di riconoscimento.
9)
Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o
apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte
domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è
fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per
richiesta di asilo è rilasciato anche al coniuge non legalmente separato
e al figlio minore non coniugato del richiedente asilo.
10)
Qualora la domanda d’asilo sia presentata da un minore non accompagnato,
l’autorità che la riceve sospende il procedimento e dà
immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni
territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti
necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente
questura per la riattivazione del procedimento. I procedimenti relativi ai
minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.
11)
La domanda di asilo e tutti gli atti conseguenti, inclusi i verbali delle
dichiarazioni rese dallo straniero al momento della presentazione della domanda
di asilo, nonché i verbali dell’audizione svolta innanzi alle
Commissioni territoriali e i verbali dell’audizione svolta innanzi alla
Commissione nazionale per il diritto di asilo, in sede di revoca o cessazione
dello status di rifugiato o
dell’asilo umanitario devono riportare i contenuti e la sottoscrizione
degli intervenuti secondo le disposizioni previste dagli articoli 136 e 137 del
codice di procedura penale, in quanto applicabili, e sono divulgabili soltanto
allo straniero e al suo difensore, alla competente Commissione territoriale,
alla Commissione nazionale, all’autorità giudiziaria e
all’autorità di pubblica sicurezza.
12)
Il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il
riconoscimento del diritto d’asilo la domanda, la documentazione allegata
dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria.
13)
La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione territoriale, che,
nell’ambito delle direttive impartite dalla Commissione nazionale opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La
Commissione territoriale al fine di esaminare la domanda di asilo deve comunque
valutare:
a) la domanda, il verbale e la documentazione
prodotta o acquisita d’ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta
dallo straniero di fronte alla Commissione;
c)
l’effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine
da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento
relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima
dell’allontanamento;
d)
l’eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative
di tutela dei diritti civili ed umani
14) Chi
esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere
presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo
cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
15)
In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano
dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione
può disporre la designazione di personale specializzato per lo
svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto
il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l’eventuale presenza dello
stesso personale durante l’audizione del richiedente. L’audizione
può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le
particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
16)
Il richiedente asilo ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una
lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete. Durante
l’audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una
persona di sua fiducia.
17)
L’audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero,
la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall’interessato,
le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l’eventuale
documentazione prodotta durante l’audizione. L’audizione del
richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la
partecipazione di almeno due membri. L’esame della richiesta di asilo
avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione e della persona
che assiste lo straniero. Al termine dell’audizione, la Commissione
rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell’audizione medesima
e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione.
18)
La Commissione territoriale si pronuncia sulla domanda di asilo entro i tre
giorni successivi alla data in cui si è svolta l’audizione e
notifica la decisione non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia,
salvo che non disponga motivatamente un approfondimento dell’istruttoria
per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla presentazione della
domanda.
19)
Alla decisione sulla domanda di asilo deve essere allegata una traduzione in forma
sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione
del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere,
nella lingua utilizzata durante l’audizione individuale ovvero in altra
lingua comprensibile dal richiedente. Nella decisione la Commissione deve
fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le
dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le
modalità e i termini per la sua impugnazione.
20)
Quando la Commissione riconosce allo straniero o all’apolide
rispettivamente lo status di rifugiato alla decisione è allegato un
apposito certificato e la decisione è comunicata alla competente
Questura. Il Questore provvede a consegnare immediatamente al richiedente asilo
la decisione e il certificato e a rilasciare al richiedente asilo e ai suoi
familiari conviventi il documento di viaggio per rifugiati e un permesso di
soggiorno per asilo.
21)
La decisione di rigetto comporta l’obbligo per l’interessato di
lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione,
salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri
motivi. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura
che provvede alla notifica del provvedimento e all’intimazione a lasciare
entro 30 giorni il territorio nazionale, la cui violazione è sanzionata
dal prefetto con la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e
con il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero da eseguirsi
dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
secondo le procedure previste dalla legge.
19bis
Permesso di soggiorno per asilo e status di rifugiato
***
Occorre inserire un nuovo punto nelle proposte relative al regolamento, nel quale
si definiscano i documenti e permessi che ricevono il rifugiato e la sua
famiglia e si dà attuazione a talune norme internazionali in materia di
status di rifugiato, cioè la convenzione di Ginevra sullo status di
rifugiato e la Convenzione europea sull'assistenza amministrativa ai rifugiati.
Suggerisco
un articolato come segue:
1) Allo
straniero o all’apolide al quale la Commissione territoriale abbia
riconosciuto lo status di
rifugiato il Questore rilascia il titolo di viaggio per rifugiati e un permesso
di soggiorno per motivo di asilo della durata di cinque anni.
2)
Il Questore, salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui
all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, su richiesta del
rifugiato, rilascia permesso di soggiorno per asilo di identica durata
nonché un titolo di viaggio al coniuge non legalmente separato e al
figlio minore non coniugato del rifugiato.
3) Il
permesso di soggiorno per asilo è rinnovabile fino a quando la
Commissione centrale non abbia dichiarato la revoca o la cessazione dello
status allo straniero al quale
è stato riconosciuto lo status di rifugiato, fatta salva la
facoltà per il titolare di ottenere il rilascio di un permesso di
soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi previsti dalla
legge.
4)
In osservanza delle garanzie previste dall'art. 32 della Convenzione relativa
allo status ddei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, di seguito
indicata come "Convenzione di Ginevra", il provvedimento
amministrativo di espulsione nei confronti del rifugiato può essere
adottato soltanto dal Ministro dell'Interno qualora sulla base del comportamento del rifugiato la sua
presenza costituisca un pericolo concreto ed attuale per l’ordine
pubblico o per la sicurezza dello Stato. In ogni caso tale provvedimento
può essere adottato ed eseguito soltanto nei medesimi termini e dopo che
siano state esperite le medesime modalità e garanzie procedurali
previste preliminarmente all'adozione dei provvedimenti di allontanamento dei
cittadini comunitari dagli articoli 7 (L), 8 (L) e 9 (R) del testo
unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,
n. 54. Tuttavia in tal caso il parere ivi previsto e la relativa procedura si
svolge innanzi alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo.
5)
In osservanza dell'art. 7 della Convenzione di Ginevra lo straniero o l'apolide
titolare del permesso di soggiorno per asilo è esente dalla verifica
della condizione di reciprocità per lo svolgimento in Italia di qualsiasi
attività.
6)
In osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 4, 14, 16, 22 comma 1,
23 e 24 della Convenzione di Ginevra allo straniero o all'apolide titolare del
permesso di soggiorno per asilo si applica il medesimo trattamento previsto
dalle norme vigenti per i cittadini italiani in materia di
a) la libertà di praticare la loro religione e
la libertà d’istruzione religiosa dei loro figli;
b)
protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di
disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale,
e protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
c)
il diritto di adire agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado, incluso
il gratuito patrocinio o la difesa a carico dello Stato e
l’esenzione dalla cautio judicatum solvi;
d)
istruzione obbligatoria;
e)
assistenza pubblica e prestazioni assistenziali anche di natura economica, ivi
comprese le assunzioni obbligatorie
previste dalle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.
f)
la retribuzione dei lavoratori, compresi gli assegni familiari se tali assegni
fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i
congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l’età
minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro
delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai
contratti collettivi di lavoro, semprechè tali problemi siano
disciplinati dalla loro legislazione o siano di competenza delle
autorità amministrative;
g) la
protezione dei lavoratori in materia di infortuni sul lavoro, di
malattie professionali, di maternità, di malattie, di
invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonchè le
disposizioni relative a tutti gli altri rischi che sono coperti per legge
da un sistema di sicurezza sociale;
h)
oneri fiscali.
7)
In osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 15 e 17 della
Convenzione di Ginevra allo straniero o all'apolide titolare del permesso di
soggiorno per asilo si applica il medesimo trattamento previsto dalle norme
vigenti per i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea in materia di:
a) partecipazione e costituzione di associazioni a
scopo non politico e non lucrativo e di sindacati professionali;
b)
accesso ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato e
pubblico.
8)
In osservanza della Convenzione di Ginevra nelle materie diverse
rispetto a quelle indicate nei commi 6 e 7 lo straniero titolare di permesso di
soggiorno per asilo riceve il migliore dei trattamenti tra
quelli previsti dalle norme vigenti per gli altri cittadini di
Paesi non appartenenti all'Unione eurpea che siano titolari di un permesso di
soggiorno di durata biennale.
22)
La decisione di rigetto comporta l’obbligo per l’interessato di
lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione,
salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri
motivi. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura
che provvede alla notifica del provvedimento e all’intimazione a lasciare
entro 30 giorni il territorio nazionale, la cui violazione è sanzionata
dal prefetto con la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e
con il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero da eseguirsi
dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
secondo le procedure previste dalla legge.
19.
Riesame e ricorso in caso di decisione negativa della Commissione territoriale
***
Concordo su tutto, ma sull'ultimo punto farei alcune precisazioni e aggiunte
anche per evitare l'elusione dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove
spese previsto dall'art. 81 Cost.
1)
Il pagamento delle spese per la difesa legale dei richiedenti asilo
è posto a carico del fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo previsto dall'art. 1 septies della L. n. 39/1990.
2) La sentenza che accoglie il ricorso
contro la decisione di rigetto della domanda d’asilo provvede anche
a dichiarare espressamente che sussistono le circostanze per il riconoscimento
del diritto di asilo e anche se non è definitiva sostituisce a
tutti gli effetti l’analoga decisione della Commissione territoriale.
Essa è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo
straniero, alla Commissione territoriale, alla Commissione centrale e alla
Questura competente. Il Questore rilascia immediatamente agli interessati i
permessi di soggiorno e i documenti indicati nella sentenza.
20.
Protezione umanitaria
***
Concordo su tutto, anche se mi chiedo se il termine "protezione
umanitaria" non debba essere sostituito col permesso di soggiorno per
motivi umanitari, per evitare confuusioni con un'eventuale
"protezione temporanea" disposta ai sensi dell'art. 20 T.U.
21.
Compiti della Commissione nazionale
***
Concordo su tutto
22.
Rispetto della riserva di legge stabilita dall’art. 10 della Costituzione
***
Concordo su tutto, ovviamente, ma sarebbe meglio chiedere che sia lo stesso
regolamento a far proprie tutte le disposizioni delle circolari fin qui
adottate. In ogni caso nella motivazione occorre ricordare che un simile
obbligo di pubblicazione delle circolari e direttive che interpretano norme
giuridiche si fonda anche su esplicito obbligo in tal senso previsto dall'art.
26 L. 7 agosto 1990, n. 241.
22-bis
Sportello unico per l'immigrazione
***
Occorre aggiungere qualche proposta circa le competenze di tale nuova struttura
istituita nell'ambito degli UTG. In particolare è possibile ipotizzare
un meccanismo per accorpare presso quello Sportello molte o tutte le funzioni
previste in materia di stranieri che sono di competenza dell'amministrazione
periferica dello Stato.
Si
può pertanto proporre quanto segue:
I)
Nell'ambito dello Sportello unico per l'immigrazione sono organizzate e
riordinate :
a)
le attività di competenza dello Sportello previste dal T.U.
riformato dalla L. n. 189/2002;
b)
i compiti finora svolti dalle Prefetture in materia di assistenza ai
richiedenti asilo e ai rifugiati, di istanze di acquisto o di
riacquisto della cittadinanza italiana, di riconoscimento dell'apolidia, di
gestione dei centri di permanenza temporanea e assistenza;
c) la segreteria delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato;
d)
la segreteria del Consiglio territoriale per l'immigrazione
e)
la gestione generale dei centri per l'identificazione dei richiedenti asilo
f)
l'accetazione e istruzione delle domande di iscrizione al registro nazionale
delle organizzazioni che si occpano di stranieri.
II)
Il Ministro dell'Interno, anche su richiesta del Prefetto, d'intesa col
Questore, può disporre che limitatamente al territorio della Provincia
specificamente di volta in volta interessata, gli interessati si
rivolgano allo Sportello anzichè agli uffici della Questura al fine
di indirizzare al Questore determinate o tutte le istanze previste dalle
norme vigenti in materia di rilascio, rinnovo o conversione dei permessi di
soggiorno, di rilascio e di vidimazione della carta di soggiorno e di
riconoscimento dello status di rifugiato. In tali casi i provvedimenti
amministrativi adottati dal Questore sulle istanze presentate sono ritirati
dagli interessati presso il medesimo Sportello Unico.
III)
Il Prefetto può organizzare le sedi dello Sportello
presso più sedi nell'ambito della medesima Provincia.