DIREZIONE REGIONALE
DELLA SANITA’ E DELLE POLITICHE SOCIALI
28 OTTOBRE 2002
Prot. 21739 / AMM.2.1
Oggetto:Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari
Direttive
Ai Direttori Generali
Delle Aziende per i Sevizi Sanitari
E, p.c.:
All’Agenzia regionale della Sanità
P.le S. Maria della Misericordia , 15
33100 – UDINE
Con riferimento alle disposizioni recate dalla Legge 30 luglio 2002, n.189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo(in S.O. n.173/L a G.U. n.199 dd 26.8.2002) e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n.195 “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari “ (G.U. n 211 dd 9.9.2002), si precisa quanto segue:
a) la legge ed il decreto, innanzi citati, non apportano alcuna modifica alle disposizioni in materia sanitaria contenute negli articoli 34,35 e 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inerenti all’assistenza sanitaria per gli stranieri(iscritti e non iscritti al S.S.N.) e al loro ingresso e soggiorno per cure mediche nel nostro Paese. Restano, quindi, invariate le disposizioni, di cui ai predetti articoli, concernenti gli stranieri regolarmente soggiornanti e quelli non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno (Stranieri temporaneamente Presenti:STP), nonché le norme del relativo regolamento di attuazione (artt.42,43 e 44 del D.P.R. 31.8.1999, n.384).Si rinvia, sull’argomento, alla nota del 18.12.2000, prot.n.250/2/AMM., della scrivente Direzione.
b) Gli stranieri non in regola, per i quali, in base all’art.33 della Legge n.189/2002 e all’art.1 del D.L. n.195/2002, è stata presentata la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in attesa di regolarizzazione, devono essere iscritti al Servizio sanitario regionale. Essi, stando alle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità con telex dd.1.4.2000, n.DPS-x-40-286/98-240, che si unisce in copia(all.1), sono iscritti, temporaneamente, al Servizio sanitario regionale, in attesa della successiva presentazione del permesso di soggiorno.
c) Ai fini dell’iscrizione temporanea al S.S.R., lo straniero, non in regola, dovrà presentare, all’addetto allo sportello, la documentazione attestante l’avvenuta dichiarazione di emersione , nonché un’attestazione (autocertificazione) dei propri dati anagrafici.Egli provvederà a restituire la tessera STP eventualmente rilasciatagli.
d) L’addetto allo sportello tratterà una copia dell’anzidetta documentazione attestante l’avvenuta dichiarazione di emersione e ritirerà l’autocertificazione inerente ai dati anagrafici, rilasciando,quindi, all’interessato, una tessera sanitaria provvisoria, con validità semestrale.Il diritto all’assistenza sanitaria decorrerà dalla data di rilascio della tessera.
e) Lo straniero non in regola entro la scadenza della tessera sanitaria provvisoria si dovrà recare presso l’A.S.S. di residenza ed esibire il permesso di soggiorno per ottenere il rilascio della tessera sanitaria definitiva che avrà durata pari a quella del permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda gli adempimenti informatici, conseguenti all’iscrizione dello straniero non in regola nel S.S.R. si rinvia alle unite istruzioni fornite dall’INSIEL(all.2).
Qualora risultino ancora pendenti richieste di rimborso al ministero dell’interno inerenti a prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali (art.35 DLGS n.286/19998 e rt.43 D.P.R. n. 394/1999) le Aziende sanitarie interessate potranno reperire, tramite il SIASI, i dati inerenti alle posizioni in precedenza segnalate avvalendosi del codice identificativo STO.
Si invitano le SS.LL. a dare ampia e sollecita diffusione alle presenti direttive.
Distinti saluti
IL DIRETTORE REGIONALE