P E R: MISBAH NORREDINE, nato il 01.01.1971 a Old Hachad (Marocco),
elettivamente domiciliato in Padova, Via Guido Reni n° 176 presso lo Studio
dell’Avv. Vincenzo Tallarico, che lo rappresenta e difende giusta procura
a margine del presente atto.
C O N T R O: Questura della Provincia di Venezia, in persona del Questore pro-tempore,
rappresentata, domiciliata e difeso, ex lege, dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, P.zza S. Marco n° 63;
NONCHE’ CONTRO: Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato, domiciliato e difeso, ex lege, dalla Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Venezia, P.zza S. Marco n° 63.
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
del decreto emanato
dal Questore della Provincia di Venezia n° 41/01/Div. Amm.va e Soc. Cat.
A11.01/Uff. Immigrazione, del 18.07/31.12.2001, di rigetto della domanda di
conversione del permesso di soggiorno ex artt. 5, co. 9, D.Lgs. 286/98 e 39,
co. 7, DPR 394/99, notificato in data 28.01.2002.
N O N C H É
di ogni altro atto
o provvedimento connesso, presupposto o conseguente..
F A T T O
Il ricorrente,
entrato regolarmente in Italia ed autorizzato a soggiornare per motivi di
turismo, necessitando di cure mediche, otteneva dalla Questura di Venezia il
rilascio di un permesso di soggiorno per “salute” valido sino al
31.10.2000.
Avendo maturato
l’intenzione di intraprendere in Italia, in forma autonoma,
l’attività
lavorativa di
giardiniere, attivava tempestivamente la procedura finalizzata alla conversione
del titolo di soggiorno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, co. 9,
D.Lgs. 286/98 e 39, co. 7, DPR 394/99.
Allo scopo,
già in data 25.10.2000, richiedeva alla CCIAA di Padova, il rilascio
della dichiarazione di nulla osta per l’esercizio
dell’attività di giardiniere, nonché l’attestazione
dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse
finanziarie occorrenti per l’esercizio della stessa ed alla Direzione
Provinciale del Lavoro di Padova l’attestazione che la richiesta
rientrasse nell’ambito delle quote d’ingresso per lavoro autonomo
determinate a norma dell’art. 3, co. 4, D.Lgs. 286/98.
A fronte
dell’immediato riscontro fornito dalla CCIAA, solo in data 21.11.2000
(dopo quasi un mese dalla richiesta), la Direzione Provinciale del Lavoro
rilasciava all’interessato la prevista attestazione.
Munito della
documentazione idonea a dimostrare la titolarità dei requisiti e delle
condizioni prescritti ai fini del rilascio del provvedimento di conversione, il
ricorrente formulava la relativa richiesta alla competente Questura.
A distanza di oltre
un anno ed a dispetto delle esigenze di celerità e certezza che hanno
indotto il legislatore a fissare in materia tempi brevissimi di risposta (venti
giorni ex art. 5, co. 9, D.Lgs. 286/98), in data 28.01.2002, la Questura di
Venezia notificava al ricorrente l’inatteso rigetto dell’istanza sulla
base di argomentazioni inconferenti e contraddittorie.
D I R I T T O
VIOLAZIONE DI
LEGGE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA – ECCESSO DI
POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE.
L’esegesi
letterale e logico sistematica della normativa vigente non lascia adito a dubbi
circa la legittimità della conversione richiesta.
In attuazione della
disposizione generale di cui all’art. 5, co. 9, D.Lgs. 286/98, che
consente la conversione di un permesso di soggiorno ad altro titolo ogni
qual volta ne sussistano gli specifici requisiti e condizioni, l’art. 39, co. 7, DPR 394/99
espressamente prevede la possibilità di convertire a titolo di lavoro
autonomo qualsiasi “permesso di soggiorno diverso da quello che
consente l’esercizio di attività lavorativa”.
L’ampia
formulazione delle norme citate destituisce di qualsiasi fondamento esegesi
restrittive intese ad indurre arbitrariamente l’ambito di operatività e quindi foriere
di irragionevoli pregiudizi nei confronti di stranieri già autorizzati a
soggiornare in Italia, in contrasto con le istanze solidaristiche sottese ad
una interpretazione costituzionalmente orientata dei disposti legislativi
(Cass., I sez. civ., sent. n° 6374 del 23.06.99).
Del resto, in
aderenza al brocardo “ubi lex voluit dixit”, laddove il legislatore ha voluto escludere la
possibilità di conversione, lo ha fatto espressamente (vedi art. 40,
ultimo comma, DPR 394/99), mentre una simile preclusione non è affatto
prevista in alcuna delle norme che disciplinano l’ingresso ed il
soggiorno per cure mediche (art. 36, D.Lgs. 286/98; art. 44 DPR 394/99).
Peraltro, il
provvedimento impugnato deduce l’asserita sussistenza del divieto in
questione dall’inconsistente rilievo che l’art. 14 DPR 394/99 si
riferisce esclusivamente ad ipotesi di conversione di permessi di soggiorno per
studio o formazione.
Ma è appena
il caso di ricordarlo, per espresso dettato normativo (v. art. 39, co. 7, DPR
394/99), “oltre a quanto previsto dall’art. 14”, la possibilità di conversione
a titolo di lavoro autonomo è estesa al “permesso di soggiorno
diverso da quello che consente l’esercizio di attività
lavorativa”.
Né a diverse
conclusioni in ordine alla palese illegittimità della denegata
conversione può indurre il pretestuoso e miope riferimento alla
circostanza secondo cui la richiesta di conversione sarebbe stata presentata
dopo la scadenza del permesso di soggiorno.
La procedura ex
lege prescritta ai fini del rilascio del provvedimento in questione, individua,
infatti, quale imprescindibile atto prodromico l’acquisizione, da parte
dell’interessato, di nulla osta ed attestazioni fornite dalle competenti
autorità amministrative, per cui il “dies a quo” di riferimento su cui basare
l’eventuale valutazione di “tempestività”
dell’istanza di conversione non può che coincidere con la data in
cui l’interessato ha attivato il suddetto iter procedimentale:
nella fattispecie, il 25.10.2000 data antecedente alla scadenza del permesso di soggiorno, per cui
nessun ritardo può essere imputato all’odierno ricorrente dovendo
semmai censurarsi la colpevole inerzia della Direzione Provinciale del Lavoro
che, come specificato nelle premesse di fatto, ha impiegato quasi un mese per
rilasciare una attestazione (la disponibilità di un posta in quota) non
implicante alcuna specifica attività istruttoria.
Sarebbe, peraltro,
del tutto illogico far gravare sul richiedente incolpevole le lungaggini
burocratiche che lo stesso legislatore ha inteso scongiurare auspicando la
celere attivazione di "collegamenti” informatici fra le amministrazioni
(v. art. 39, co. 7, DPR 394/99).
Sotto altro profilo, si evidenzia che il
diniego di conversione fondato su mere valutazioni di ordine temporale sarebbe
comunque illegittimo, in quanto disposto a prescindere dalla verifica circa la
ricorrenza dei presupposti di merito previsti per il soggiorno.
Si richiama, al
riguardo, la consolidata giurisprudenza che ha sancito il superamento
dell’automatismo dell’espulsione a fronte di meri ritardi nella
presentazione della richiesta iniziale di permesso di soggiorno o di rinnovo
dello stesso: ciò, da un lato, in base al rilievo che elementi di tipo
formale quali la scadenza dei termini non hanno ragione di prevalere sui
requisiti legittimanti la permanenza sul territorio o la prosecuzione del soggiorno;
dall’altro, in considerazione del fatto che non corrisponde
all’interesse pubblico ad un efficace e trasparente controllo dei flussi
migratori spingere nella clandestinità, attraverso un meccanismo
espulsivo automatico, persone che abbiano tutti i requisiti richiesti per il
soggiorno (Cass., sez. I civ., sent. n° 6374 del 23.06.1999; Consiglio di
Stato, sez. IV, 20 maggio 1999 n° 870).
Si eccepisce,
infine, la palese contraddittorietà della motivazione, addotta a
sostegno del provvedimento impugnato, che dapprima fa conseguire il diniego
dalle esposte valutazioni in ordine formale legate alla scadenza del titolo di
soggiorno (peraltro prive di fondamento anche nell’ ”an”, non essendo configurabile alcun
ritardo di presentazione della richiesta di conversione) e poi nega la stessa
ammissibilità astratta del provvedimento in questione.
Alla luce di quanto
esposto, il provvedimento impugnato è privo di fondamento giuridico in
quanto emesso in violazione di legge, viziato da eccesso di potere per difetto
d’istruttoria, illogicità e contraddittorietà della
motivazione.
SULL’ISTANZA DI SOSPENSIVA
Per quanto concerne
il fumus boni iuris il
ricorrente si riporta ai motivi di impugnazione i quali evidenziano
l’illegittimità del provvedimento impugnato, privo di fondamento
giuridico ed in contrasto con lo spirito della legge la quale riconosce al
richiedente la conversione, la
titolarità del
diritto ad essere destinatario
di una
pronuncia che vagli
la sussistenza dei presupposti nel merito.
Quanto al periculum in mora,
si rileva che il provvedimento impugnato arreca un pregiudizio grave ed
irreparabile al ricorrente, costringendolo ad un’amara prospettiva
d’indigenza che la perdita di contatti con la realtà
socio-economica del suo paese ha reso, nelle more della sua permanenza in
Italia, ancora più stringente.
Tutto quanto sopra
esposto, con riserva espressa di più ampiamente argomentare in sede di
discussione, anche con deposito di note e documenti
nei termini di
legge, Misbah Norredine, per come rappresentato, domiciliato e difeso
R I C O R R E
all’
On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
affinché voglia, previa fissazione dell’udienza per la sospensione
del decreto emanato dal Questore della Provincia di Venezia n° 41/01/Div.
Amm.va e Soc. Cat. A11.01/Uff. Immigrazione, del 18.07/31.12.2001, di rigetto
della domanda di conversione del permesso di soggiorno ex artt. 5, co. 9,
D.Lgs. 286/98 e 39, co. 7, DPR 394/99, notificato in data 28.01.2002, e della
successiva udienza di merito, accogliere le seguenti
C O N C L U S I O N I
Voglia
l’On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
rigettata
I N V I A P R E L I M I N A R E
Sospendere
l’atto impugnato
N E L M E R I T O
Accogliere il
ricorso e, per l’effetto, annullare il decreto emanato dal Questore della
Provincia di Venezia n° 41/01/Div. Amm.va e Soc. Cat. A11.01/Uff.
Immigrazione, del 18.07/31.12.2001, di rigetto della domanda di conversione del
permesso di soggiorno ex artt. 5, co. 9, D.Lgs. 286/98 e 39, co. 7, DPR 394/99,
notificato in data
28.01.2002,
perché emesso in violazione di legge, viziato da eccesso di potere per
difetto
d’istruttoria, illogicità e contraddittorietà della
motivazione per le motivazioni sopra esposte, nonché ogni altro atto o
provvedimento connesso, presupposto o conseguente.
Con vittoria di
spese e competenze.
Si producono i
seguenti documenti:
-
Decreto emanato
dal Questore della Provincia di Venezia n° 41/01/Div. Amm.va e Soc. Cat.
A11.01/Uff. Immigrazione, del 18.07/31.12.2001, di rigetto della domanda di
conversione del permesso di soggiorno ex artt. 5, co. 9, D.Lgs. 286/98 e 39,
co. 7, DPR 394/99, notificato in data 28.01.2002;
-
Copia
dichiarazione di nulla osta ex art. 39, co. 1, DPR 394/99 rilasciato dalla
CCIAA di Padova in data 25.10.200;
-
Copia
dichiarazione di attestazione dei parametri di capacità econimica e
finanziaria ex art. 39, co. 3, DPR 394/99 rilasciato dalla CCIAA di Padova in
data 25.10.200;
-
Copia richiesta
di attestazione ex art. 39, co. 7, DPR 394/99 presentata alla Direzione
Provinciale del Lavoro di Padova in data 25.10.2000;
-
Copia
attestazione ex art. 39, co. 7, DPR 394/99 rilasciata dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Padova in data 21.11.2000;
-
Copia polizza
fidejussoria n° OC0018487 della SIC Assicurazioni rilasciata a favore di
Misbah Norredine;
-
Copia permesso
di soggiorno per motivi di turismo rilasciato dalla Questura di Pdova a Misbah
Norredine;
-
Copia permesso
di soggiorno per motivi di salute rilasciato dalla Questura di Venezia a Misbah
Norredine;
-
Copia ricevuta
richiesta conversione del permesso di soggiorno da salute a lavoro
autonomo;
-
Copia
raccomandata a.r. a firma Avv. Vincenzo Tallarico.
Con ogni salvezza.
Padova, Venezia
07.03.2002
Avv. Vincenzo TALLARICO
ATTO DI
NOTIFICA
A richiesta
dell’Avv. Vincenzo TALLARICO, in qualità, io sottoscritto
Assistente UNEP presso la Corte d’Appello di Venezia ho notificato il
presente ho notificato il presente ricorso con istanza di sospensiva alla Questura
della Provincia di Venezia,
in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa, ex lege,
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco
n° 63, mediante consegna di copia conforme all’originale a mani
Altra separata
copia, conforme all’originale, ho notificato al Ministero
dell’Interno, in
persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege,
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco
n° 63, mediante consegna a mani