In Italia e
in Europa negli ultimi anni le condizioni dei migranti e il senso comune degli
italiani e degli europei su questo tema sono peggiorati e con essi è
peggiorata la qualità delle nostre democrazie.
Il fenomeno
dell’immigrazione è un dato strutturale e permanente delle nostre società che
nessun proibizionismo, nessuna politica restrittiva e repressiva possono
cancellare.
L’orientamento assunto dai governi dei paesi più ricchi va
invece proprio nella direzione di politiche di chiusura più o meno rigide. In realtà non vi è contraddizione tra
l’adozione di tali politiche e la persistenza di una domanda di lavoro non
soddisfatta dall’offerta interna. Le politiche di chiusura delle
frontiere, la restrizione dei canali di ingresso regolare, la precarizzazione
della condizione giuridica degli stranieri attraverso l’irrigidimento
delle norme sul soggiorno, il mancato riconoscimento dei diritti di
cittadinanza, sono funzionali all’utilizzo dei migranti come manodopera a
basso costo, altamente ricattabile e dunque più flessibile e facilmente
espellibile.
Sempre più le destre in Europa fanno un uso spregiudicato del tema dell’immigrazione proponendo un modello di società razzista e segregazionista. Contemporaneamente si deve registrare la mancanza di una cultura politica alternativa della sinistra, che sempre più si trova ad inseguire la destra sul suo terreno, mutuandone la retorica sicuritaria e la concezione proibizionista del governo del fenomeno migratorio.
A livello europeo l’impegno a
“comunitarizzare” le politiche in materia di immigrazione e asilo
nell’arco di cinque anni risale all’entrata in vigore del Trattato
di Amsterdam (maggio 1999). Ma l’unico versante su cui i governi
dell’Unione Europea sembrano agire in sintonia, sia a livello politico
che tecnico, e ancora prima di una effettiva armonizzazione delle politiche a
livello formale, è quello delle politiche di ammissione e di
“lotta all’immigrazione illegale”.
É necessario costruire una nuova cultura
politica sul terreno dei diritti dei migranti a partire da alcuni punti
centrali che definiscano una strategia di governo alternativa del fenomeno
migratorio.
Diritto d’asilo
- Attuazione dell’art. 10 co. 3 della Costituzione attraverso l’approvazione di una norma organica in materia di asilo
-
Rispetto
effettivo del principio di “non refoulement”, e garanzia di accesso di rappresentanti di organismi di tutela alle aree di
trattenimento degli stranieri da espellere o respingere, ai valichi di frontiera e in quelle situazioni ove si
verifichino considerevoli ingressi irregolari, marittimi o terrestri.
Previsione
di adeguate garanzie procedurali che permettano di assicurare una tutela
effettiva dei diritti del richiedente in fase di ogni fase del procedimento,
attraverso l’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione
Europea (20.06.95) sulle “garanzie minime per le procedure di
asilo”.
Non
trattenimento dei richiedenti asilo se non in situazioni circoscritte,
tassativamente indicate dalla legge e per il tempo strettamente necessario.
- Attuazione
di misure adeguate di assistenza, accoglienza e tutela
per i richiedenti asilo, potenziando le
esperienze di accoglienza “decentrate” realizzate dalle
associazioni e dagli enti locali, rinforzando il sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati la cui attuazione è posta in capo agli
enti locali in base a quanto previsto dalla L. 189/2002.
-
Contrasto
di un uso strumentale delle nozioni di “paese terzo sicuro”,
“paese d’origine sicuro”, “richiesta di asilo
dall’estero”
-
Strutturazione degli organi di valutazione delle istanze di asilo
come organi “terzi” rispetto all’amministrazione dello Stato,
dotati di reale indipendenza valutativa e decisionale.
-
Previsione di misure atte a tutelare la particolare condizione del
minore richiedente asilo in tutte le fasi della procedura;
-
Garanzia di accesso ad una tutela giurisdizionale effettiva avverso
la decisione negativa assunta dall’organo di valutazione (effetto sospensivo
automatico del ricorso contro decisione negativa assunta
dall’organo di valutazione)
-
Definizione
di un regime di protezione sussidiaria per chi, non potendo essere riconosciuto
rifugiato, non possa rientrare in patria a causa di situazioni di violenza
generalizzata o per il rischio di
essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti o di subire gravi discriminazioni o
forme di esclusione sociale o economica a causa della propria appartenenza,
anche di genere.
-
Inclusione
del diritto d’asilo tra i diritti fondamentali
della persona previsti nella Costituzione europea
-
Revisione
della Convenzione di Dublino finalizzata alla tutela dell’unita’
familiare e, nei limiti in cui questo non comporta rilevanti squilibri tra i
carichi dei diversi Stati membri, al rispetto della volonta’ del
richiedente
-
Istituzione
di una commissione presso il Parlamento europeo per il monitoraggio della
tutela del diritto d’asilo nei paesi
dell’Unione
o
Diritti
dei minori
-
Tutela
del superiore interesse del minore in tutti i procedimenti che lo riguardino,
con priorita’ rispetto agli obiettivi di controllo
dell’immigrazione, in conformita’ con la Convenzione di New York
sui diritti del fanciullo
-
Inespellibilita’
del minore (tranne che al seguito del genitore); valutazione del superiore
interesse del minore nel decidere sull’espulsione del genitore
-
Rimpatrio
assistito del minore straniero non accompagnato solo a tutela del suo superiore
interesse (in base alla valutazione delle condizioni nel paese d’origine,
dell’opinione del minore, dell’opinione dei genitori); diritto di
difesa contro il rimpatrio coattivo
-
Divieto
di trattenimento in centri di detenzione amministrativa
-
Garanzia
del diritto alla protezione, all’assistenza, alla salute,
all’istruzione per tutti i minori, a prescindere dalla regolarita’
del soggiorno
-
Regolarizzazione
dei minori entrati irregolarmente mediante rilascio di un permesso di soggiorno
che consenta l’esercizio di attività lavorativa e che al
compimento dei 18 anni possa essere convertito, ove ne sussistano i requisiti,
in permesso per studio o lavoro
-
Possibilita’
di ricongiungimento del genitore al minore
o
Diritti
all’unita’ familiare
-
Riconoscimento
del diritto all’unità familiare con i parenti fino al 3° grado
a tutti i cittadini stranieri che possano garantire il loro sostentamento
-
Applicazione
dei requisiti di reddito e alloggio per il ricongiungimento familiare limitata,
in presenza di minori, a perseguire la tutela del loro interesse
-
Riconoscimento
della validità delle dichiarazioni di ospitalità ai fini della
dimostrazione dell’idoneità dell’alloggio
o
Diritti
del cittadino straniero
-
Garanzia
a tutti coloro che risiedono stabilmente in nel territorio italiano/europeo di
pieni diritti civili, sociali e politici
-
Riconoscimento
nei Trattati Europei del diritto alla libera circolazione per tutti, cittadini
dell’Unione Europea o di Stati terzi
-
Trasferimento
delle competenze riguardanti il soggiorno dalle questure ai comuni, ovvero
riconoscimento del diritto dei cittadini immigrati a sbrigare le loro pratiche
amministrative presso normali uffici civili
-
Illegittimità
di qualsiasi provvedimento di limitazione alla libertà personale nei
confronti di cittadini stranieri che non abbiano commesso nessun reato
-
Garanzia
del diritto alla difesa e previsione di un congruo periodo di tempo per la
presentazione dei ricorsi
-
Rispetto
della riserva di legge ex art. 10 Cost.: pubblicizzazione delle circolari che
incidono sulla posizione giuridica dello straniero
-
Istituzione
del difensore civico dello straniero, con compiti di monitoraggio delle prassi
adottate dalle amministrazioni competenti (incluse le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane)
-
Diritto
all'autocertificazione e all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per tutti gli stati,
fatti, e qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani.
-
Possibilità
di legalizzare la documentazione comprovante il grado di parentela o qualsiasi
altro stato, fatto o qualità personale rilasciata all'estero anche
tramite i consolati dei paesi esteri in Italia e le prefetture.
-
Diritto
al rilascio di un permesso di soggiorno per iscrizione al collocamento non
inferiore a 12 mesi in caso di perdita del lavoro
o
Tutela
della salute
-
Parificazione
del cittadino straniero (anche in condizioni di soggiorno illegale) al
cittadino nazionale per l’accesso all’assistenza sanitaria
-
Divieto
di espulsione della donna incinta e della puerpera
o
Canali
di ingresso per l’immigrazione economica
-
Possibilita’
di ingresso per ricerca di lavoro in presenza di requisiti di autosufficienza o
di corrispondente garanzia di terzi
-
Possibilita’
di rinnovo o di conversione dei permessi di soggiorno (anche di breve durata) in presenza dei requisiti previsti per
il rilascio, rispettivamente dello stesso permesso o di un diverso tipo di
permesso
-
Introduzione di una previsione normativa che preveda la
possibilità permanente di regolarizzazione del soggiorno in caso di: a)
esistenza dei presupposti di legge all’atto della richiesta (anche se
carenti o assenti al momento dell’ingresso); b) protratta permanenza nel
territorio nazionale in assenza di reati o di altri comportamenti illegali
pericolosi per la collettività.
o
Stabilita’
del soggiorno
-
Diritto
al rinnovo del permesso di soggiorno, senza condizioni, dopo 4 anni di presenza
regolare in Italia senza aver commesso alcun reato.
-
Diritto
alla irrevocabilità della Carta di Soggiorno
o
Allontanamento
e rimpatrio
-
Programmi
di rimpatrio assistito per lo straniero che non possa rinnovare il permesso di
soggiorno di lunga durata (è una formulazione ambigua; e poi
perché dobbiamo essere noi a “rivendicare” i rimpatri? Che
vuol dire “non possa rinnovare”? a quali casi si pensa? Insomma, io
eliminerei questo punto)
-
Valutazione
delle condizioni di inserimento effettivo dello straniero in posizione
irregolare e dei suoi legami con il paese d’origine finalizzata
all’eventuale adozione di un provvedimento di regolarizzazione in luogo
del provvedimento di espulsione
-
Rimpatrio
su base volontaria, non gravato da divieto di reingresso, per lo straniero in
posizione illegale (“illegale” in che senso? Senza permesso di
soggiorno? Ma non chiediamo la regolarizzazione permanente? Che abbia commesso
dei reati e sia stato condannato? Insomma, occorre specificare)
-
Effetto
sospensivo automatico del ricorso contro il provvedimento di espulsione e
convalida preventiva da parte del giudice di ogni provvedimento di espulsione
(sentito l’interessato, in presenza di interprete)
-
Condizionamento
della stipula di accordi di riammissione al rispetto dei diritti fondamentali e
alla possibilita’ del relativo monitoraggio (è troppo vago: in
molti “paesi terzi” chi è riammesso va in prigione, ma in
Tunisia dicono che ciò non viola i diritti fondamentali).
o
Partecipazione
alla vita pubblica
-
Riconoscimento
del diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni amministrative e del
Parlamento Europeo per i cittadini stranieri residenti da almeno 4 anni in
Italia/Europa
o
Accesso
alla cittadinanza
-
Attribuzione
della cittadinanza per nascita a chi e’ nato in Italia/Europa da genitori stranieri
-
Possibilita’
di conferimento della cittadinanza allo straniero residente da almeno 4 anni in
Italia/Europa; possibilità di conservare la cittadinanza del paese di
provenienza
Su questi
punti è necessario un impegno unitario straordinario di tutta la
società civile, dei partiti democratici, dei sindacati e delle ONG.