N. 125/02 Reg Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
Il TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 125 del 2002 proposto
da NDOJ PJETER. e DILA per il
figlio minore NDOJ BLEDAR,
rappresentati e difesi dall'avv.
Agostino Catalano e presso lo
stesso domiciliati in Trento,
via
;
Suffragio n.78
contro
Il COMITATO PER I
MINORI STRANIERI presso la Presidenza del
Consiglio dei
Ministri - Amministrazione del Lavoro e delle
Politiche Sociali -, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e
presso
la stessa domiciliato in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
per
l'annullamento
previa
sospensione, del provvedimento del Presidente del Comitato
per
i minori stranieri di data 23.10.2001, ricevuto dai ricorrenti il
6.2.2002,
con il quale viene disposto il rimpatrio assistito di Bledar Ndoj
presso
i genitori a Vig-Scutari (Albania).
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio dell'Amministrazione intimata;
Vista I' ordinanza di questo Tribunale
amministrativo n. 59/2002 di
accoglimento della domanda
incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla Camera di Consiglio del 18 luglio 2002 - relatore il
Consigliere Gianfranco Bronzetti -
l'avv. Antonella Facci , in dichiarata
sostituzione dell'avv. Agostino Catalano, per i ricorrenti e
l'avvocato
dello Stato Guido Denicolò per
I' Amministrazione resistente;
Ritenuto che il ricorso può
essere deciso con sentenza in forma
semplificata ai sensi dell'art. 9,
comma 1, della legge n. 205/2000 e
che non vi è luogo a provvedere
ad acquisizioni istruttorie;
Atteso che le parti sono state
informate della fissazione dell'odierna
Camera di Consiglio per la decisione
del ricorso con sentenza in
forma semplificata;
Ritenuto e considerato in
Fatto
e Diritto:
A) Il minore Ndoj Bledar, con il consenso dei genitori, è
giunto in
Italia, senza accompagnatori,
clandestinamente nel giugno 2000.
Individuato nel territorio trentino,
è stato accolto da una idonea
struttura residenziale.
In data 25.07.2000 il Tribunale per i
Minorenni di Trento emetteva un
decreto di affidamento del minore al
Servizio Sociale del Comune di
Trento ed in data 25.07.2001 la
Questura di Trento rilasciava un
regolare permesso di soggiorno per
motivi di affidamento.
Il minore, dopo aver partecipato ad un
corso intensivo di italiano,
nell'anno scolastico 2000/2001 ha
iniziato a frequentare, e tutt'oggi
frequenta con profitto, un corso
triennale di formazione professionale
presso l'ENAIP di Villazzano - Trento.
Con provvedimento di data 28.11.2001,
ricevuto dai ricorrenti il
6.02.2002, il Comitato per i Minori
Stranieri istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
disponeva il rimpatrio assistito
del minore Bledar Ndoj. .
Avverso tale provvedimento i genitori
del minore hanno proposto il
presente ricorso, deducendo i vizi di
violazione e falsa applicazione
di legge e di eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio
l'Amministrazione intimata, chiedendo il
rigetto del gravame.
B) Il ricorso è fondato.
Va, anzitutto, premesso che la vigente
normativa sull'immigrazione
(D. Igs. 25.7.1998, n.286 e succ.
modif.) pone un divieto di massima
di espulsione degli stranieri minori di
diciotto anni (art. 19).
Ora, come già rilevato, il
minore Ndoj Bledar è giunto
in Italia
clandestinamente nel 2000 ed attualmente
vi soggiorna con un
permesso per affidamento rilasciato ai
sensi dell'art. 31, comma 1,
del citato D.lgs. n. 286 del 1998.
Allo stato attuale - sulla base della
documentazione versata in atti -
egli risulta ben integrato nella
comunità locale, frequenta con profitto
la scuola ed ha instaurato positive
relazioni sociali.
A ciò va aggiunto che il
Tribunale per i minorenni in data 26.3.2002,
dopo un'accurata disamina della
situazione personale e familiare del
minore, ha disposto la revoca del nulla
osta al suo rimpatrio, viste le
condizioni di estrema indigenza in cui
vivono i genitori ed i fratelli
rimasti in Albania, avvalorate anche da
relazioni di organismi del
Servizio sociale internazionale,
nonché da una dichiarazione del
Sindaco della città di
provenienza del minore.
Tale situazione non trova alcuna
rispondenza nel provvedimento di
rimpatrio assistito, il cui contenuto
anzi appare in contrasto con la
stessa; di qui l'illegittimità
di detto provvedimento sotto il profilo
dell'eccesso di potere per difetto di
istruttoria, contraddittorietà e
carenza di motivazione.
Pertanto il ricorso va accolto, con
conseguente annullamento
dell'atto impugnato.
Sussistono,
peraltro, giustificati motivi per la compensazione delle
spese
di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino - Alto
Adige, sede di Trento, definitivamente
pronunciando sul ricorso n.
125/2002, lo accoglie e per l'effetto
annulla il provvedimento
impugnato.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Trento, nella
Camera di Consiglio del 18 luglio 2002,
con l'intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico
Presidente
dott. Silvia La Guardia
Consigliere
dott. Gianfranco Bronzetti
Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante
deposito in Segreteria, il giorno 27 settembre
2002.
Il
Segretario Generale
dott. Fiorenzo Tomaselli