N. 162/02 Reg Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
Il TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 162 deI 2002 proposto da
TAFHASI
SHABAN e FAHRIJE
per il figlio minore TAFHASI FLAMUR, rappresentati e
difesi daIl'avv. Agostino Catalano ed elettivamente domiciliati presso
lo stesso in Trento, via Suffragio 78;
contro
IL COMITATO PER I MINORI STRANIERI presso la Presidenza
del
Consiglio dei Ministri - Ministero del Lavoro e delle
Politiche
Sociali -,in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato e presso la stessa domiciliato
in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
per l'annullamento,
previa sospensiva, del decreto del
Comitato per i Minori Stranieri
presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali - n.
CMSIMNAIUI2162/02 dd. 05.04.2002,
ricevuto in copia dai Servizi Sociali
del Comune di Trento in data
3.5.2002, avente ad oggetto il
rimpatrio assistito di Tafhasi Flamur
presso i genitori, residenti a (Albania).
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio dell' Amministrazione intimata;
Vista I' ordinanza di questo Tribunale
amministrativo n. 63/2002 di
accoglimento della domanda incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla Camera di Consiglio del 18 luglio 2002 - relatore il
Consigliere Gianfranco Bronzetti -
l'avv. Agostino Catalano per i
ricorrenti e l'avvocato
dello Stato Guido Denicolò per
I'
Amministrazione resistente;
Ritenuto che il ricorso può
essere deciso con sentenza in forma
semplificata ai sensi dell'art. 9,
comma 1, della legge n. 205/2000 e
che non vi è luogo a provvedere
ad acquisizioni istruttorie;
Atteso che le parti sono state
informate della fissazione dell'odierna
Camera di Consiglio per la decisione
del ricorso con sentenza in
forma semplificata;
Ritenuto e considerato in
Fatto
e Diritto:
A) Il minore Tafhasi Flamur è giunto in Italia dall'Albania nell'
agosto 2001, senza accompagnatori.
Già nell'ottobre 2001 risulta
inserito - tramite i Servizi Sociali del
Comune di Trento - in un centro di pronta
accoglienza gestito
dall'Associazione Provinciale per i
Problemi dei Minori in Roncafort di
Trento.
Ha ottenuto, altresì, un
permesso di soggiorno per minore età, ai
sensi dell'art. 28 del D.P.R. n.
394/99.
Durante il periodo di permanenza presso
la struttura il minore (come
risulta dalla relazione dell'equipe
educativa del Centro in parola,
versata in atti) ha sempre mantenuto un
comportamento adeguato
ed improntato alla correttezza ed alla collaborazione ed ha
frequentato, con impegno ed esito
positivo, un corso di lingua italiana
ed un corso per l'acquisizione dei
"pre-requisiti lavorativi", entrambi
necessari all'inserimento nel mercato
del lavoro.
Ha, infine, trovato la disponibilità all'assunzione a tempo
indeterminato presso un'officina
riparazioni di S. Michele all'Adige,
non appena in possesso di regolare
permesso di soggiorno.
Nell'imminenza del raggiungimento della
maggiore età, il
inoltrava alla Questura di Trento
istanza di rilascio di permesso di
soggiorno ai sensi dell'art. 32 del D.
lgs. n. 286/98.
Aveva nel contempo notizia dal Comune
di Trento dell'emissione a
suo carico di un provvedimento di
rimpatrio da parte del Comitato per
i Minori stranieri.
Avverso tale provvedimento i genitori
di Tafhsi Flamur hanno
proposto il presente ricorso, deducendo
i vizi di violazione e falsa
applicazione di legge e di eccesso di
potere.
Si è costituita in giudizio
l'Amministrazione intimata, chiedendo il
rigetto del gravame.
B) lì ricorso è fondato.
Va, anzitutto, premesso che la vigente
normativa sull'immigrazione
(D. lgs. 25.7.1998, n. 286 e succ.
modif.) pone un divieto di massima
di espulsione degli stranieri minori di
diciotto anni (art. 19).
Ora, come già rilevato, il
minore Tafhasi Flamur è giunto in Italia
clandestinamente nel 2001 ed
attualmente vi soggiorna con un
permesso per minore età
rilasciato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n.
permesso per minore età
rilasciato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n.
394/99.
Allo stato attuale - sulla base della
documentazione prodotta - egli
risulta ben integrato nella
comunità locale, frequenta con profitto la
scuola ed ha instaurato positive
relazioni sociali.
Tale situazione non trova alcuna
rispondenza nel provvedimento di
rimpatrio assistito, il cui contenuto
anzi appare in contrasto con la
stessa: di qui l'illegittimità
di detto provvedimento sotto il profilo
dell'eccesso di potere per difetto di
istruttoria, contraddittorietà e
carenza di motivazione.
Pertanto il ricorso va accolto -
restando così superata l'adombrata
eccezione di incostituzionalità
- con conseguente annullamento
dell'atto impugnato.
Considerato, inoltre, che il ricorrente
ha raggiunto la maggiore età in
data 27.5.2002, sarà onere
dell'Autorità competente rilasciare i
iprowedimenti del caso, anche in
riferimento all'istanza di permesso
ex art. 32 del citato D.lgs. n. 286 del
1998.
Sussistono, peraltro, giustificati
motivi per la compensazione delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino - Alto
Adige, sede di Trento, definitivamente
pronunciando sul ricorso n.
162/2002, lo accoglie e, per l'effetto,
annulla il provvedimento
impugnato.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Trento, nella
Camera di Consiglio del 18 luglio 2002,
con l'intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Silvia La Guardia Consigliere
dott. Gianfranco Bronzetti Consigliere
estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante
deposito in Segreteria, il
giorno 17 settembre
2002.
Il
segretario Generale
dott.
Fiorenzo Tomaselli