srm materiali materiali di
lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione 2002
novembre |
Comunicazione
importante Riguardo
i casi in cui il datore di lavoro si rifiuti di procedere alla
regolarizzazione, una circolare del Ministero dell'Interno specifica che
l'apertura di una vertenza entro l'11 novembre 2002 sia
condizione sufficiente per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5,
co. 6, con possibilità di iscrizione al collocamento. |
Supplemento
“Inform.
Legge”
n.
30
_________ a
cura del:
SERVIZIO
RIFUGIATI E MIGRANTI
della
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia Via Firenze 38,
00184 Roma tel. 06
48905101 Fax 06 48916959 E-mail: srm@fcei.it |
Circolare
ministero dell'Interno del 31 ottobre 2002
n. 300C/2002
Sono pervenuti a questo dipartimento numerosi quesiti in ordine al ricorso
presentato da alcuni cittadini extracomunitari, impiegati in attività
lavorative in modo irregolare, i cui datori di lavoro non intendono procedere
alla loro regolarizzazione e che, in qualche caso, hanno anche interrotto il
rapporto di lavoro, nei cui confronti gli interessati hanno adito formalmente
le vie legali al fine di mantenere il rapporto di lavoro o di riassumere quello
interrotto o aprano una vertenza tramite associazioni sindacali o di patronato.
La loro posizione si ritiene essere assimilata, in via temporanea, a quella dei
perdenti posti di lavoro e rientrare, quindi, nell'ipotesi di cui all'articolo
22, comma 11, del Testo unico, relativamente al rilascio del permesso di
soggiorno per una durata di sei mesi.
Resta immutato, ovviamente, l'obbligo dell'esistenza di
tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per le procedure di
emersione, legalizzazione del lavoro irregolare, nonché il rispetto dei
termini previsti per la richiesta di permesso di soggiorno opportunamente
documentato.
IMMIGRAZIONE
Extracomunitari,
sanatoria più ampia
Circolare del ministero dell'Interno alle prefetture.
Un permesso di soggiorno di sei mesi per l'extracomunitario che apre una
vertenza nei confronti del datore di lavoro che l'ha licenziato negandogli
così la regolarizzazione. È questa - come aveva annunciato la
settimana scorsa il sottosegretario Alfredo Mantovano - la principale
novità interpretativa inserita nella circolare 31 ottobre 2002 del
ministero dell'Interno in corso di spedizione alle Prefetture. La circolare fa
riferimento alla disposizione del Testo unico della legge sull'immigrazione
(legge 189/2002) che consente il rilascio di un permesso di soggiorno di sei
mesi in attesa di occupazione.
L'extracomunitario che apre la vertenza viene sostanzialmente considerato come
«in attesa di lavoro». Sarà poi regolarizzato - anche se
questa precisazione viene data per scontata e non è stata quindi
inserita nella circolare - anche chi nei tre mesi precedenti all'entrata in
vigore della normativa (10 giugno-11 settembre 2002) si è assentato per
motivi di salute, familiari o semplicemente per ferie. Motivi - spiega
Mantovano - che chiaramente non interrompono il rapporto di lavoro. Inoltre,
per le badanti il cui datore di lavoro muoia prima della firma del contratto,
potrà subentrare la famiglia del defunto e in caso potranno essere
assunte anche come collaboratrici.
L'attività del ministero dell'Interno non si limita
alla circolare. Da ieri il Viminale ha iniziato a inviare alle prefetture altri
chiarimenti. In primo luogo, il decesso del datore di lavoro domestico avvenuto
tra la presentazione della domanda di regolarizzazione e la stipula del
contratto di soggiorno non impedisce all'extracomunitario l'ulteriore
permanenza sul territorio italiano. Le altre precisazioni riguardano poi la
possibilità di prosecuzione - in caso di subentro di azienda - della
regolarizzazione dell'extracomunitario dipendente, la regolarizzazione di un
socio lavoratore di coop (purché dipendente) e la presentazione
«non necessaria» di apposita istanza di revoca in caso di regolarizzazione
di un extracomunitario colpito da provvedimento di espulsione. Il testo
integrale dei chiarimenti è reperibile nel sito del Sole-24 Ore
all'indirizzo www.ilsole24ore.com/norme. Infine, a una settimana dal termine
per la presentazione delle domande di regolarizzazione alle Poste (11
novembre), il ministero dell'Interno ha diffuso un'ulteriore nota esplicativa
che dovrebbe dare una risposta a molti dubbi che ancora circondano la
procedura.
Anche in caso di rigetto della domanda di regolarizzazione il
datore di lavoro non potrà essere denunciato per aver impiegato in nero
un extracomunitario. La posizione lavorativa irregolare che va dal 10 giugno al
9 settembre 2002 - spiega il ministero - sarà infatti sanata comunque
grazie al contributo una tantum versato alle Poste. Questo però vuol
dire che, in caso di rigetto, i soldi versati non verranno restituiti. Ancora,
nel caso in cui la domanda di regolarizzazione venga respinta, il lavoratore
extracomunitario viene informato ufficialmente che non gli sarà
rilasciato il permesso di soggiorno. A quel punto avrà 15 giorni per
lasciare l'Italia.
Contro il rigetto della domanda il datore di lavoro, e non l'extracomunitario,
può fare ricorso al Tar. La domanda di regolarizzazione - spiega ancora
l'Interno - è consentita anche per gli extracomunitari che hanno un
documento di riconoscimento scaduto e non ancora rinnovato. In ogni caso,
però, all'atto della sottoscrizione del contratto il lavoratore deve
avere un documento di identificazione in corso di validità. Questo
documento può essere sostituito dall'attestato di identità
rilasciato dalla rappresentanza diplomatica del Paese di provenienza.
5 novembre 2002
Sergio Briguglio ritiene che per i casi in oggetto
non vi sia alcuna dichiarazione da spedire dalla posta (incombenza che
spetterebbe al datore di lavoro). Si tratta invece di presentare domanda di
permesso di soggiorno "opportunamente documentata" in questura. La
documentazione deve dimostrare, in particolare, l'avvio dell'azione legale o
sindacale contro il datore di lavoro.
Proposte per i
regolamenti attuativi della legge Bossi-Fini
Alla pagina di novembre 2002 del
sito di Briguglio
(http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/novembre/proposte-regolamento-4.html)
troverete un documento contenente proposte per la revisione e la definizione
dei regolamenti attuativi delle norme su immigrazione e asilo. Sergio Briguglio
ha cercato di integrare i suggerimenti che gli sono pervenuti in relazione alle
versioni precedenti. Ulteriori commenti sono graditi.
SITI INTERNET SU TEMI
DI ASILO E IMMIGRAZIONE
ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it
digilander.libero.it/asgi.italia/ (sito curato da Silvia Canciani
dell'ASGI)
Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione:
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo
ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):
www.unhcr.ch
ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org
UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.
GOVERNO: http://www.governo.it
Elena Rozzi (sito di Save the Children sui minori stranieri non
accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
Chiara Favilli (sito di UCODEP sulla politica europea di
immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp