ASGI – ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE LEGALIZZAZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI 2002 |
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INDICE
Nota bene: le informazioni qui raccolte sono aggiornate al 6
ottobre 2002. Sono previste successive circolari a
chiarimento della legge e la
conversione in legge del decreto legge n.195 del 9 settembre 2002. |
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1. Requisiti
dei Beneficiari Potranno
essere regolarizzati i lavoratori stranieri che sono stati impiegati da
datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti
nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge .Può
essere regolarizzato chi ha lavorato in modo continuativo dal 10 giugno 2002
al 10 settembre 2002. La
dichiarazione di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare
dovrà essere presentata agli uffici competenti entro due mesi
dall’entrata in vigore della legge per quanto riguarda tutti i rapporti
di lavoro. I lavoratori stranieri che potranno
beneficiare della regolarizzazione sono : 1.
gli stranieri
sprovvisti del permesso di soggiorno; 2.
gli stranieri
titolari di un permesso di soggiorno che non consenta attività
lavorativa (es. turismo, salute,
cure mediche, residenza elettiva, richiedenti asilo politico, ecc); 3.
gli stranieri
titolari di un permesso di soggiorno che permetta una limitata
attività lavorativa (es. studio, lavoratori dello spettacolo, minore
età, lavoratori
dipendenti da ditte estere o autorizzati in base all’art.27 del T.U.
286/98, ecc.) Ogni famiglia potrà regolarizzare una/o collaboratrice/ore
domestica/o, mentre non vi sono limiti numerici per quanto riguarda le
persone adibite all’assistenza familiare a componenti della famiglia
affetti da patologie o handicap. In quest’ultimo caso sarà
necessaria la presentazione di una certificazione medica che attesti lo stato
di salute degli assistiti. Nelle altre categorie, i datori di lavoro potranno regolarizzare tutti i lavoratori stranieri subordinati impiegati irregolarmente. In attesa di chiarimenti Dubbi persistono ancora sulle possibilità di regolarizzazione dei richiedenti asilo e degli stranieri titolari di un permesso per minore età, in mancanza di precise indicazioni da parte dell’autorità centrale e di fronte a differenti interpretazioni delle locali Prefetture. |
Elementi ostativi alla
regolarizzazione Può presentare la dichiarazione di emersione : - Chi ha
ricevuto il provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno
(lo straniero era titolare di un permesso di soggiorno in precedenza e non lo
ha rinnovato, ricevendo il provvedimento di espulsione).In tal caso la cancellazione avviene
automaticamente, con la sola spedizione della dichiarazione; -Chi è destinatario di un provvedimento di espulsione
perché non era titolare di alcun permesso di soggiorno valido per
vivere in Italia . In questo
caso alla dichiarazione va allegata un’istanza di revoca del
provvedimento di espulsione, indirizzata al Prefetto che ha emanato il
provvedimento di allontanamento dal territorio sottolineando la presenza di
circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale del cittadino
straniero interessato (
inserimento lavorativo, non pericolosità sociale, ecc.). E’escluso dalla regolarizzazione il cittadino straniero se: -è stato espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera ed è rientrato in Italia illegalmente ; - a seguito dell’espulsione, è rientrato nel suo
paese, ha richiesto l’autorizzazione di reingresso all’ambasciata italiana (art.13 , c.13
T.U. n.286/98) ma è già
rientrato in Italia illegalmente, senza attendere il visto previsto; - risulta destinatario di denunce per uno dei reati indicati negli articoli
380 e 381 del codice di procedura
penale per i quali
è previsto l’arresto, obbligatorio o facoltativo in
flagranza, ovvero nei casi di archiviazione
previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale, salvo
che abbia ottenuto un provvedimento che esclude il reato o la loro
responsabilità o preveda la loro riabilitazione; -
risulta destinatario dell’applicazione di una misura di prevenzione; - risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato. - è stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; |
2.TIPOLOGIE DI CONTRATTI REGOLARIZZABILI
Lavoratori subordinati Possono
regolarizzare i lavoratori stranieri tutte le imprese costituite sia in forma societaria
che individuale. Il decreto legge n.195/2002 definisce come contratti di lavoro validi ai fini della regolarizzazione dei cittadini stranieri il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato di durata non inferiore a un anno. Il rapporto di lavoro può essere sia a tempo pieno (40 ore settimanali) che part-time (ad avviso del Ministero del Lavoro non potrebbe comunque essere inferiore alle 20 ore settimanali - circolare del Ministero del Lavoro n° 50 del 20 settembre 2002).Valido sia il part-time orizzontale (es.: "mezza giornata" per tutti i giorni lavorativi della settimana), e il c.d. part-time verticale (es.: orario lavorativo a tempo pieno per sei mesi nell'arco di ogni anno, oppure per otto ore ogni tre giorni di ciascuna settimana ). Tuttavia, nella modulistica non vi è lo spazio apposito in cui indicare questa tipologia contrattuale. Sarà possibile regolarizzare anche il rapporto di lavoro di durata non inferiore a un anno, svolto alle dipendenze di aziende agricole. Socio di cooperativa Non è prevista ad oggi la
possibilità di regolarizzazione per gli stranieri che dimostrano di
aver intrapreso un’attività di lavoro autonomo e il lavoro di un
socio di cooperativa viene configurato come attività di lavoro
autonomo. Tuttavia, potranno stipulare un
contratto di lavoro subordinato – e usufruire, eventualmente, della
regolarizzazione - solamente le cooperative che, a seguito della convocazione
dell’assemblea dei soci, approvino il regolamento previsto dalla legge
142/2001, con cui disciplinare i diversi tipi di contratto applicabili. Lavoratori domestici Per regolarizzare un lavoratore domestico il datore di lavoro deve dichiarare di aver avuto alle proprie dipendenze dei cittadini stranieri che hanno svolto attività di sostegno alla famiglia ( aiuto domestico e/o assistenza familiare). Il lavoratore deve poter disporre di un minimo stipendio mensile non inferiore a 439 euro (pari all'assegno sociale stabilito per l'anno 2002), dichiarato da uno o più datori di lavoro tramite la presentazione dei moduli . Non vi sono differenze contrattuali nell’assunzione di un collaboratore domestico o di un assistente familiare : per entrambe le categorie di lavoratori vale il Contratto Nazionale Collettivo per i Lavoratori domestici e le tabelle relative alla contribuzione previdenziale dell’INPS. Chi dichiara un lavoratore straniero adibito ad attività di assistenza di una persona non completamente autosufficiente, dovrà allegare il certificato medico che ne attesti lo stato di salute. Il limite da tenere SEMPRE in considerazione è quello della retribuzione media mensile dichiarata per il lavoratore che non può essere inferiore a 439 euro mensili. Tale importo è pari all’assegno sociale mensile, stabilito per l’anno 2002. Il datore di lavoro , quindi, per poter regolarizzare uno straniero, deve assicurare una retribuzione media mensile non inferiore a tale importo minimo con una delle tipologie di contratto sopra elencate. |
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3. MODULISTICA
Il plico (di due tipi distinti, uno relativo al lavoro domestico,
l’altro relativo al lavoro subordinato) contiene:
Nel modulo il datore di lavoro dovrà indicare: a. le proprie generalità, la sua cittadinanza italiana o la regolarità della propria residenza in Italia; b. le generalità dei lavoratori irregolarmente occupati, indicando la data d’ingresso in Italia, il Visto d’ingresso e il tipo di permesso di soggiorno eventualmente posseduto ; c. la tipologia e le modalità d’impiego dei lavoratori occupati; d. la retribuzione convenuta, in base al vigente contratto collettivo nazionale di riferimento. |
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4.
ALLEGATI Il datore di lavoro dovrà spedire nella busta prestampata il presente modulo, inserendo: a. l’attestato di pagamento del contributo forfettario Lavoratori domestici : 290 € Lavoratori subordinati : 700 € Se vi sono più datori di lavoro per uno stesso lavoratore straniero, ognuno di loro deve effettuare il pagamento del contributo forfetario per intero.Per la consegna, si consiglia di spedire le buste consegnandole contestualmente allo stesso ufficio postale. b. la certificazione medica della persona assistita (solo per assistenza a non autosufficienti) documentata dall’ASL o da un privato; c. una copia del documento di identità del datore di lavoro (carta d’identità, passaporto, patente di guida); d. la copia di tutte le pagine del documento valido per l’espatrio del lavoratore. (Lo straniero privo del passaporto deve richiedere, in mancanza di passaporto valido, la carta d’identità consolare, da allegare in copia alla dichiarazione.In caso di passaporto scaduto o mancante, va richiesto all’autorità consolare, un duplicato.In sua attesa, deve essere inviata, oltre alla copia della carta d’identità consolare, anche copia delle pagine del passaporto scaduto e, se possibile, dell’attestazione dell’avvenuta richiesta di duplicato.) |
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5. CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE Il datore di lavoro dovrà consegnare personalmente la busta chiusa allo sportello postale, assieme alla cedola dell’assicurata, debitamente compilata, pagando le spese per la spedizione della dichiarazione ( 40€ per i lavoratori domestici e 100€ per gli altri lavoratori ) in uno dei 14 mila Uffici postali preposti entro e non oltre l’11 novembre 2002 . I soggetti diversi dal datore di lavoro che presentano la busta agli uffici postali devono munirsi di una delega per la consegna, muniti di un documento di identità proprio e del datore di lavoro effettivo (allegando fotocopia di quest’ultimo alla delega). Verrà rilasciato il tagliando della cedola dell’assicurata, contenente la causale ed i nominativi del datore di lavoro e del lavoratore che dovrà essere conservato dalle parti, assieme alle fotocopie di TUTTI i documenti presentati,a dimostrazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. Al
lavoratore straniero devono essere consegnate una copia della dichiarazione e
una copia della cedola dell’assicurata, documenti che, in caso di
controllo da parte delle autorità preposte, attesteranno che risulta
attivata la procedura di regolarizzazione . *** Nei
prossimi mesi verrà inviata alle parti la lettera di convocazione
della Prefettura-UTG che conterrà tutte le indicazioni riguardanti
l’appuntamento (luogo, giorno e orario) per gli ulteriori adempimenti
di legge. |
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6. SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO I soggetti che hanno impiegato irregolarmente lavoratori
stranieri e che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme
relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e
assistenziale
nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in
vigore della Legge 30 luglio 2002, n.189 e del decreto legge, n.195 del 9
settembre 2002. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero
fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno non si applica l’articolo 22, comma
12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non
punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione
contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di
soggiorno a stranieri. Coloro che non si avvalgono della procedura di emersione sono
punibili per le seguenti violazioni : -
Obbligazioni
civili -
Violazioni
amministrative -
Violazioni
penali Schema
delle principali obbligazioni e violazioni di natura civile, amministrativa e
penale, connesse all’assunzione e all’impiego di lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno (allegato) |
7. L’ESAME DELLA DICHIARAZIONE La verifica della ricevibilità e
dell’ammissibilità della domanda di emersione è demandata
dal legislatore, in via esclusiva, alle Prefetture- UTG, mentre la procedura
d’interesse delle Questure deve essere indirizzata unicamente verso
l’accertamento dei requisiti soggettivi, del datore di lavoro e del
lavoratore straniero (vedi elementi ostativi, art.33,c.7 della Legge 30
luglio 2002). |
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Le Poste Italiane dovranno raccogliere le dichiarazioni
dirette alle Prefetture-UTG in un apposito centro servizi, dove avverrà una prima verifica
circa la corretta compilazione della dichiarazione. |
Il Centro
Servizi delle Poste Italiane provvederà a :
- inviare al datore di lavoro la
comunicazione relativa alla convocazione per la stipula del contratto di
lavoro e il ritiro del permesso di soggiorno da parte del lavoratore, secondo
un’agenda di appuntamenti; - inviare alle
parti le comunicazioni relative ai rigetti e all’archiviazione delle
istanze. |
Presso le Prefetture-UTG, verrà istituito
lo ‘Sportello Polifunzionale’, dotato di un terminalista messo a disposizione
dalle Poste,che riceverà i dati dal Centro Servizi delle Poste
Italiane e le comunicazioni
dalle Questure in merito alla verifica delle posizioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori segnalati. |
Nello sportello
polifunzionale saranno presenti
: -
un
rappresentante della Prefettura; -
un
rappresentante dell’Ufficio provinciale del lavoro; -
un
rappresentante della Questura. -
un
rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a
rilasciare ai lavoratori stranieri sprovvisti il codice fiscale. -
(facoltativo)
un rappresentante dell’Istituto per la previdenza Sociale (INPS) per la
definizione della posizione contributiva del lavoratore straniero. A seconda delle
esigenze locali, potranno essere presenti più unità operative
(l’insieme dei funzionari sopraelencati costituisce il nucleo di una
sola unità). |
8.ADEMPIMENTI PRIMA DELLA CONVOCAZIONE IN PREFETTURA Entro e non oltre cinque giorni dalla spedizione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare dei lavoratori subordinati stranieri, il datore di lavoro deve presentare la denuncia di iscrizione all’INAIL ai fini dell’apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale per i lavoratori dichiarati. Il rapporto assicurativo avrà inizio dalla data del 10 settembre 2002. Va aperta una nuova posizione assicurativa anche per i lavoratori per i quali si era già provveduto ( con chi aveva già un permesso di soggiorno per es.).Per la denuncia si deve presentare la cedola dell’assicurata che attesta la spedizione della dichiarazione di emersione e la denuncia nominativa degli assicurati : l’INAIL ha messo a disposizione la modulistica necessaria, anche per i lavoratori privi di codice fiscale, per i quali saranno sufficienti le proprie generalità, in attesa della conclusione dell’iter della regolarizzazione. In attesa della convocazione della Prefettura – UTG, il datore di lavoro dovrà impiegare in modo continuativo il lavoratore straniero dichiarato, iscrivendolo sul proprio libro paga il lavoratore straniero e rilasciandogli regolarmente la retribuzione mensile . Per l’apertura della posizione assicurativa dei lavoratori domestici, il datore di lavoro deve effettuarla entro 24 ore dalla stipula
del contratto di soggiorno presso la Prefettura – UTG . |
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9. PREFETTURA: STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO Nei venti giorni successivi la ricezione della documentazione dalle Poste Italiane, la Prefettura-UTG
verificherà l’ammissibilità della dichiarazione e la
Questura accerterà l’esistenza o meno di elementi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno, dandone comunicazione motivata alla
stessa Prefettura-UTG che la registrerà nell’apposito registro
informatizzato istituito in collaborazione e con il supporto delle Poste
Italiane. Nei dieci giorni successivi a tale comunicazione comprovante la mancanza di
elementi ostativi, la Prefettura-UTG fisserà un appuntamento con il
datore di lavoro e il lavoratore straniero denunciato per la stipula del
contratto di lavoro e il contestuale rilascio del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro ( o un delegato) e il lavoratore verranno
convocati, tramite una comunicazione delle Poste Italiane, presso lo
Sportello Polifunzionale istituito presso le Prefetture-UTG dove ,
nell’ordine, si recheranno: -
presso la
postazione dell’Agenzia delle Entrate, per l’attribuzione del
codice fiscale del
lavoratore; -
presso il
rappresentante della Prefettura- UTG , per la verifica definitiva della dichiarazione presentata: sarà
possibile, in questa sede, fornire i dati eventualmente mancanti , necessari
per l’ammissibilità della documentazione; -
presso la
postazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, al fine di stipulare il
contratto di lavoro; -
presso il
rappresentante della Questura che consegnerà il permesso di
soggiorno al lavoratore
straniero. Le parti che non si presenteranno all’appuntamento presso lo sportello polifunzionale della Prefettura-UTG , verranno riconvocate in caso di giustificato motivo comprovante la loro assenza. Il contratto di soggiorno
potrà essere stipulato in nome e per conto delle persone
anziane assistite da un familiare, come il coniuge o, in sua assenza, dai
figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale
fino al terzo grado., previo accertamento dell’identità del
dichiarante. E’ sufficiente una procura in carta semplice non
autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e relativa
fotocopia, secondo
l'articolo 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 (norme sulla documentazione
amministrativa). Nel Decreto Legge riguardante la regolarizzazione dei lavoratori
stranieri subordinati è prevista una deroga alle disposizioni
relative alla presa di rilievi fotodattiloscopici (le c.d.” impronte
“) agli stranieri
coinvolti in questa procedura di legalizzazione.Ai titolari dei permessi di
soggiorno per lavoro ottenuto tramite la regolarizzazione verranno rilevate
le impronte entro un anno dalla data di rilascio del titolo di soggiorno e ,
comunque, in sede di rinnovo dello stesso. |
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10. ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO DOPO LA
FIRMA DEL CONTRATTO Rapporto di lavoro
Il contratto di
soggiorno decorre dalla data del 10 settembre 2002.Da tale data decorrono gli
obblighi contrattuali e di legge
previsti ( assicurativi, previdenziali) oltre agli obblighi legati
allo svolgimento del rapporto di lavoro a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro
è altresì tenuto a versare all’INPS i contributi previdenziali e premi
assicurativi assieme gli interessi dovuti per i periodi dichiarati
antecedenti la data del 10 giugno 2002, come stabilito (per i lavoratori domestici al
momento) dal decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 26.08.2008 (G.U. n.227,
del 27.09.2002) Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali e premi assicurativi, anche in caso di mancata stipula del contratto di soggiorno a partire dal 10 settembre 2002 , per tutta la durata del rapporto di lavoro precedente l’esito della procedura di regolarizzazione. Alloggio I
funzionari addetti all’esame della domanda non sono tenuti a effettuare
verifiche in merito all’alloggio dichiarato dal datore di lavoro, a meno che non vi
siano dubbi circa la liceità della dichiarazione. I datori di lavoro
che abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai
requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della
prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una
somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile (ex art. 2
comma 10 del Decreto Legge 195). Capacità di reddito Allo stesso modo, nell’ambito dell’iter della regolarizzazione il Ministero del lavoro ha dato indicazioni di non procedere alla verifica della capacità economica dei datori di lavoro, presupponendo che, se il rapporto di lavoro risulta in corso, vi sono i presupposti economici. I controlli si limiteranno alle situazioni che risultano dubbie circa l’effettività del rapporto di lavoro tra le parti. I controlli sulla capacità
economica dei datori di lavoro e
sulle caratteristiche dell’alloggio del lavoratore straniero avverranno
in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. Viaggio di rientro Si rimane in attesa di indicazioni da parte del Ministero riguardo le modalità con cui il datore di lavoro dovrà garantire il viaggio di ritorno (definitivo) del lavoratore straniero. |
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11. RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Le Prefetture-UTG accantoneranno le pratiche se risultano incomplete nella compilazione o mancano degli allegati previsti .Verranno accantonate le pratiche che appaiono non ricevibili o se presentano aspetti di dubbio o di particolare complessità. Sarà altresì rinviata la trattazione delle dichiarazioni riguardanti le parti che non si sono presentate senza giustificato motivo all’appuntamento indetto dallo sportello polifunzionale.Tali dichiarazioni verranno trattate al termine di tutta la procedura di emersione del lavoro irregolare. I
provvedimenti di rigetto delle dichiarazioni di emersione verranno inviati
nei casi in cui vengano rilevati degli elementi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno (art.33, c.7 Legge 30 luglio 2002) da parte delle
Questure, a seguito della verifica delle condizioni soggettive dei soggetti
interessati tramite l’interrogazione degli archivi elettronici del
C.E.N. (Centro Elaborazione Nazionale) della Polizia di Stato di Napoli. Le
Prefetture-UTG provvederanno a rigettare con provvedimento formale anche le
istanze per le quali le Questure non hanno motivatamente fornito il nulla
osta. I
provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze dovranno essere
notificati al domicilio del dichiarante tramite il servizio postale,
evidenziando che, dalla data di notifica, decorreranno i termini per
l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego. |
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12. PERMESSO DI SOGGIORNO Il permesso di soggiorno per lavoro avrà durata di un anno. Esso potrà essere rinnovato alla sua scadenza, dimostrando la presenza di un rapporto di lavoro e la regolarità della posizione contributiva dello straniero. Per
gli stranieri che otterranno tale soggiorno vigeranno le regole previste per gli altri titolari di
permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
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13.
NOTE IMPORTANTI -
Il datore di
lavoro dovrà compilare una dichiarazione per ogni lavoratore
denunciato. -
E’
importante indicare correttamente i recapiti dove il dichiarante può
essere normalmente rintracciato. - la
mancanza degli allegati comporterà l’accantonamento della
pratica che sarà posta in
trattazione alla fine della procedura, per una verifica finale ed un
eventuale provvedimento di archiviazione;
- chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni di legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. |
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15. FONTI NORMATIVE Consiglio dei
Ministri LEGGE
30 LUGLIO 2002 n.189, G.U. n.199 – Supplemento n.173 Decreto
- legge 9 settembre 2002, n.195
, G.U. n.211 Ordinanza
del Consiglio dei Ministri – 6 settembre 2002 Ministero dell’InternoCIRCOLARI 19.07.2002
22.07.2002
27.07.2002
Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali DECRETI Decreto
26 agosto 2002 – G.U. n.227, 27.09.2002 CIRCOLARI INAIL CIRCOLARI Circolare n.58 del 10 settembre 2002
Circolare del 27 settembre 2002 |