Legalizzazione
del lavoro irregolare di extracomunitari: effetti previdenziali
( Circolare INPS 25.10.2002 n° 161 )
INPS
CIRCOLARE N. 161 del 25.10.2002
OGGETTO: Legge 30.7.2002, n. 189, art. 33 e D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito
in legge 9.10.2002, n. 222. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione
del lavoro irregolare di extracomunitari.
SOMMARIO: La legge 30.7.2002, n. 189, art. 33 e il decreto-legge 9.9.2002, n.
195, convertito in legge 9.10.2002, n. 222, prevedono che chi ha occupato alle
proprie dipendenze, nel trimestre antecedente l’entrata in vigore delle
norme, lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può
denunciare, entro l’11.11.2002, la sussistenza del rapporto di lavoro
alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio,
mediante la presentazione di apposita dichiarazione, accompagnata
dall’attestato di versamento di un contributo forfettario pari,
rispettivamente, a € 290,00 per lavoratori domestici o badanti e ad
€ 700,00 per tutti gli altri lavoratori dipendenti da regolarizzare.
L’avvenuta presentazion della dichiarazione determina la non
punibilità per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché
per gli altri reati e le violazioni amministrative e comunque afferenti
all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione.
PREMESSA
L’art. 33 della legge 30.7.2002, n. 189 (1), recante modifiche al T.U.
delle norme in materia di immigrazione n. 286 del 1998, ha previsto
disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale
di origine extracomunitaria, che sia stato occupato nel trimestre antecedente
l’entrata in vigore della norma (10.9.2002) in attività di
assistenza a componenti di famiglie affetti da patologie o handicap (c.d.
badanti) che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare (colf), mediante il versamento di un contributo
forfettario pari a € 290,00 per ciascun lavoratore da regolarizzare,
determinato dal decreto ministeriale del 26.8.2002 (2). Con ordine del giorno
del 11.7.2002, accolto dal Governo, il Senato aveva inoltre impegnato
quest’ultimo ad emanare un provvedimento che prevedesse la possibilità
di regolarizzare anche i lavoratori extracomunitari che prestano lavoro
subordinato non domestico. Ne è conseguita l’emanazione del D.L.
9.9.2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 9.10.2002, n. 222
(3), che prevede che chiunque abbia occupato, nel trimestre antecedente
l’entrata in vigore della norma (10.9.2002), lavoratori extracomunitari
in posizione irregolare (privi del permesso di soggiorno per lavoro) può
regolarizzare il rapporto di lavoro mediante il versamento di un contributo
forfettario pari a € 700,00 per ciascun lavoratore occupato da
regolarizzare.
In entrambe le fattispecie i datori di lavoro devono denunciare, entro la data
dell’11 novembre 2002 (4), la sussistenza del rapporto di lavoro alla
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio,
mediante la presentazione di apposita dichiarazione di regolarizzazione,
accompagnata, tra l’altro, dall’attestato di versamento del
contributo forfettario di cui sopra. Per entrambe le fattispecie l’avvenuta
presentazione della dichiarazione determina la non punibilità per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri
reati e le violazioni amministrative e comunque afferenti all’occupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente al 10.9.2002.
DESTINATARI DELLA NORMA
a) Datori di lavoro
L’art. 33 della legge n. 189/2002 individua quali destinatari della procedura
di regolarizzazione da esso prevista i datori di lavoro domestico già
individuati ai sensi del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 e successive modificazioni.
Ai sensi, invece, dell’art. 1, co.1, del D.L. n. 195/2002, così
come convertito in legge il 9.10.2002, la possibilità di avvalersi della
procedura di regolarizzazione è consentita a chiunque,
nell’esercizio di un’attività d’impresa, sia in forma
individuale che societaria, abbia occupato alle proprie dipendenze lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare. La norma non fornisce un elenco nel
dettaglio dei datori di lavoro destinatari e si riferisce in senso ampio
all’esercizio della tipologia di attività in forma di impresa, sia
di tipo individuale che societario. Pertanto si applica ai titolari di attività
d’impresa intesa come entità unitaria gestita da un soggetto
qualificabile come “imprenditore” ai sensi dell’ art. 2082
del codice civile e soggetto alla relativa disciplina.
b) Lavoratori
Le norme riguardano personale esclusivamente di nazionalità
extracomunitaria che sia stato occupato in posizione irregolare, intendendo
fare riferimento a tutte le situazioni di impiego di tale personale avvenute in
violazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno per
lavoro.
Relativamente al rapporto di lavoro domestico si precisa che è possibile
regolarizzare una sola unità per nucleo familiare, addetta al sostegno
delle necessità familiari. Non è previsto alcun limite per la
regolarizzazione dei cosiddetti “badanti” né per la
legalizzazione dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato in genere.
TIPOLOGIA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’art. 33 della legge n. 189/2002 non fornisce precisazioni in merito
alla durata minima del rapporto di lavoro da regolarizzare.
Invece nell’art. 1, co. 3 del. D.L. n. 195/2002 è precisato che il
rapporto di lavoro da regolarizzare debba essere a tempo indeterminato ovvero a
tempo determinato di durata non inferiore a un anno. La formulazione di
quest’ultima disposizione è idonea a ricomprendere rapporti di
lavoro aventi carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato,
part-time (5).
Si precisa che devono ritenersi non regolarizzabili rapporti di lavoro non
aventi natura subordinata (quali le collaborazioni coordinate e continuative),
ovvero aventi natura incompatibile con la presenza in azienda in epoca
anteriore all’instaurarsi del rapporto di lavoro (per esempio,
apprendistato, contratti di formazione e lavoro, ecc.). Parimenti non si
ritengono legalizzabili i rapporti di lavoro con soci di cooperative.
Si precisa inoltre che possono essere oggetto di regolarizzazione mediante la
procedura di seguito illustrata (della quale costituisce adempimento
inderogabile il versamento del contributo forfettario previsto dalle norme, a
pena di irricevibilità della dichiarazione) anche quelle situazioni
nelle quali, nonostante l’irregolarità della posizione del
lavoratore extracomunitario come sopra individuata, il datore di lavoro abbia
ugualmente ottemperato agli obblighi previdenziali. Anche in questa ipotesi
dovrà essere versato il contributo forfettario. Tuttavia con riferimento
a tali situazioni all’esito della procedura di regolarizzazione e dopo
l’effettuazione del riparto del contributo stesso ai sensi
dell’art. 2 decreto ministeriale citato in premessa e del co. 7
dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 si provvederà, con
modalità da determinarsi, alla restituzione degli importi contributivi
che dovessero risultare versati in eccedenza e quindi indebiti.
PRESUPPOSTI APPLICATIVI
Fondamentale presupposto per poter applicare la procedura in oggetto in
entrambe le fattispecie è quello di aver effettivamente occupato in
posizione irregolare, nei tre mesi antecedenti il 10.9.2002, data di entrata in
vigore sia della legge n. 189/2002 che del D.L. n. 195/2002 (pertanto a far
data almeno dal 10 giugno 2002), lavoratori extracomunitari privi del permesso
di soggiorno. Si precisa che tutti i periodi di lavoro denunciati devono essere
stati effettivamente svolti senza interruzioni (6). La procedura di regolarizzazione
può comunque essere avviata anche nel caso in cui il rapporto di lavoro
con il lavoratore extracomunitario che si intende regolarizzare sia iniziato in
data antecedente al 10 giugno 2002.
EFFETTI PREVIDENZIALI
a) Periodi compresi tra il 10.6.2002 e il 9.9.2002.
La procedura in questione, oltre che essere destinata a regolarizzare la
posizione del lavoratore extracomunitario sotto il profilo del rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno per lavoro realizza
anche l’adempimento degli obblighi previdenziali con riferimento al
trimestre antecedente la data di entrata in vigore delle norme indicato nella
denuncia. Infatti il D.M. 26.8.2002 citato, emanato in base al co. 6
dell’art. 33 della legge n. 189/2002, ha fissato in € 290,00 la
misura del contributo forfettario trimestrale per la regolarizzazione di colf e
badanti e ha determinato i criteri di ripartizione dello stesso, destinando
€ 268,00 alla copertura delle posizioni contributive dei lavoratori ed
€ 22,00 per la copertura delle spese necessarie per far fronte allo
svolgimento dei compiti di cui al predetto art. 33, da assegnare per due terzi
al Ministero dell’Interno e per un terzo al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Parimenti il co. 7 dell’art. 1 del D.L. 195/2002 dispone che il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali determina con proprio decreto, in corso di
emanazione, le modalità per l’imputazione del contributo
forfettario di cui al co. 3 , lett. b) (fissato in € 700,00 per ciascun
lavoratore) sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui allo stesso articolo, sia in relazione alla posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.
b) Periodi di lavoro antecedenti il 10.6.2002 che siano denunciati dai datori
di lavoro che si avvalgono della procedura di regolarizzazione.
Per quanto attiene, invece, all’adempimento degli obblighi previdenziali
relativi ai periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente al trimestre
oggetto di regolarizzazione che siano eventualmente denunciati, è
prevista sia dall’art. 33, co.6, ultimo periodo, della legge n. 189/2002
che dal co. 7 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 la definizione con decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali delle modalità di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti, fermo restando che la
misura del contributo è quella ordinariamente prevista sulla base delle
disposizioni che regolano l’adempimento degli obblighi previdenziali.
Per quanto attiene, in particolare, alla regolarizzazione di colf e badanti il
già citato D.M. del 26.8.2002 all’art. 3 prevede che i datori di
lavoro possano versare, previa domanda, i contributi ed i premi nonché i
relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi regolarizzati
in unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate fino a
24 mesi degli interessi legali e fino a 36 mesi degli interessi di dilazione a
decorrere dal 25esimo mese. Al riguardo si fa riserva di successive istruzioni.
PROCEDURA
La procedura di regolarizzazione prende avvio per entrambe le fattispecie con
la presentazione dell’apposita dichiarazione alla Prefettura – UTG
competente per territorio attraverso gli uffici postali, il cui timbro di
ricevimento fa fede agli effetti della data di presentazione della domanda (7).
Le domande di regolarizzazione devono essere presentate per entrambe le
fattispecie entro la data dell’11.11.2002.
La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, quanto
indicato dal co. 2 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 per colf e
badanti e dal co. 2 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 per gli altri
lavoratori (8) nonché, a pena di irricevibilità, deve essere
accompagnata dalla documentazione di cui al co. 3 dell’art. 33 della
legge n. 189/2002 e al co. 3 dell’art. 1 del D.L. 195/2002 (9).
La Prefettura che ha ricevuto la domanda provvede ad effettuare la verifica di
ricevibilità e di ammissibilità della stessa e ne dà
comunicazione al Centro per l’Impiego competente per territorio. La
Questura provvede ad accertare che non sussistano motivi ostativi al rilascio
del permesso di soggiorno. Dopo aver ricevuto la predetta comunicazione di
nulla osta, la Prefettura invita le parti a presentarsi per la stipula del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all’art. 5bis del
T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 (10), e per il
contestuale rilascio del permesso di soggiorno, purché permangano in
capo al lavoratore condizioni soggettive non ostative al rilascio.
La mancata presentazione delle parti determina l’improcedibilità e
l’archiviazione del procedimento relativo.
Il permesso di soggiorno ottenuto attraverso la procedura descritta può
essere rinnovato, in relazione ai lavoratori di cui al co. 1 dell’art. 33
della legge n. 189/2002, previo accertamento da parte dell’organo
competente della prova della continuazione del rapporto e della
regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. In
relazione ai lavoratori subordinati di cui al D.L. n. 195/2002 può
essere rinnovato previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore ad 1 anno,
nonché della regolarità della posizione contributiva
previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato.
Per maggiori dettagli sulla procedura si rinvia alle circolari del Ministero
dell’Interno n. 13 del 19.7.2002 (Dpt. per le libertà civili e
l’immigrazione) e n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3ADiv. del 27.7.2002
(Dpt. della Pubblica Sicurezza).
Per quanto attiene invece la stipula del contratto di soggiorno si rimanda alla
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50 del
20.9.2002.
CAUSE OSTATIVE
L’art. 33, co. 7, della legge n. 189/2002 e l’art. art. 1, co. 8,
del D.L. 195/2002, come modificati dalla legge di conversione del D.L. n.
195/2002, individuano situazioni riferite alla persona del lavoratore
extracomunitario ostative alla procedura di regolarizzazione (11).
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
Il co. 6 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e il co. 6 dell’art.
1 del D.L. n. 195/2002, come modificati dalla legge di conversione del D.L. n.
195/2002, dispongono che i datori di lavoro che abbiano inoltrato la
dichiarazione di lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle
norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le
violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data
della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno non si applica l’art. 22, co. 12, del T.U. 286/1998
e successive modificazioni (12).
Si precisa che le norme collegano l’operatività delle cause di
esclusione dalla punibilità al semplice inoltro della dichiarazione e
non al buon fine della stessa e riguardano tutte le violazioni compiute prima
del 10.9.2002, incluse quelle eventualmente commesse nel periodo antecedente i
tre mesi presi in considerazione ai fini della regolarizzazione, ove denunciato.
Si ricorda che le cause di non punibilità operano solo con riferimento
ai lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione presentata.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI DENUNCIATI IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE
DELLA PROCEDURA
Come appare dalla sommaria descrizione della procedura fin qui effettuata, il
realizzarsi della fattispecie finalizzata alla regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario si ha con la sottoscrizione del contratto di soggiorno (alla
quale il datore di lavoro richiedente la regolarizzazione si è impegnato
con la dichiarazione di regolarizzazione) e col contestuale rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro.
Si precisa a tale proposito che nel periodo che intercorre tra la data del
10.9.2002 (data di entrata in vigore della legge) e data di conclusione del
contratto di soggiorno, con contestuale rilascio del permesso di soggiorno, la
contribuzione previdenziale per i lavoratori interessati dalla regolarizzazione
è dovuta in base alle regole ordinarie. Per le relative modalità
di versamento si rimanda al successivo paragrafo concernente gli adempimenti
procedurali.
Tuttavia, tenendo conto che la sussistenza di questo obbligo viene evidenziata
“a posteriori” dalla presentazione della dichiarazione di
regolarizzazione, e che quest’ultima può essere inoltrata per
espresso disposto normativo fino all’11 novembre 2002, non si ritiene
configurabile in queste ipotesi una fattispecie di ritardato adempimento e
quindi non si dà luogo all’applicazione delle relative sanzioni.
Si precisa inoltre che l’adempimento di tali obblighi previdenziali,
così come il versamento del contributo forfettario, deve essere
effettuato a prescindere dall’esito positivo della procedura di
regolarizzazione.
Inoltre, ferma restando la non punibilità del datore di lavoro che abbia
presentato la propria dichiarazione con riferimento ai lavoratori per i quali
è stata presentata, si precisa che in caso di mancato rilascio del
permesso di soggiorno rimangono comunque acquisiti alle gestioni previdenziali
di pertinenza i versamenti effettuati, sia derivanti dalla quota parte del
contributo forfettario (secondo la ripartizione effettuata dal Ministero del
Lavoro), sia relativi ai periodi intercorrenti tra la data di presentazione
della dichiarazione e quella della comunicazione di non concedibilità
del permesso di soggiorno.
ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE A CURA DEL DATORE DI LAVORO CHE HA
PRESENTATO DOMANDA DI LEGALIZZAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE A NORMA
DELL’ART. 1 DEL D.L. 195/2002
Come precisato al precedente paragrafo, il contratto di soggiorno decorre dal
10.9.2002, data di entrata in vigore del D.L. 195/2002. Da tale data decorrono,
pertanto, gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali, che dovranno
essere assolti nella ordinaria misura prevista in base al settore di
appartenenza dell’impresa.
I datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all'INPS, avendo
occupato solo lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, devono
chiedere alla Sede dell'Istituto territorialmente competente l'apertura di una
posizione aziendale in tempo utile per l’assolvimento degli obblighi
contributivi entro i termini fissati nei paragrafi successivi.
La domanda di iscrizione deve essere redatta sull'apposito modello DM68,
prelevabile anche dal sito WWW.INPS.IT sezione modulistica. La domanda va
corredata dell’apposita documentazione prevista che varia secondo
l’attività svolta dal datore di lavoro (certificato di iscrizione
alla C.C.I.AA, atto costitutivo, ecc.) nonché di fotocopia della ricevuta
o delle ricevute (se si tratta di più lavoratori ) di avvenuta
presentazione della dichiarazione di emersione (accettazione assicurata).
I datori di lavoro già in possesso di una posizione aziendale INPS
dovranno utilizzare, per la denuncia dei lavoratori compresi nella
dichiarazione di legalizzazione, la posizione contributiva in loro possesso,
senza necessità di recarsi presso la Sede INPS. Non è, infatti
prevista, l’apertura di una separata posizione per i lavoratori extracomunitari
legalizzati, in quanto, la contribuzione per tali lavoratori è dovuta
nella misura ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori. Ai
soli fini dell’attribuzione del particolare codice di autorizzazione di
cui al paragrafo successivo, le aziende già in possesso di posizione
contributiva dovranno comunicare alla sede INPS, con il sistema ritenuto
più opportuno, l’avvenuta presentazione di domanda di
legalizzazione allegando fotocopia della ricevuta (accettazione assicurata).
ADEMPIMENTI A CURA DELLE SEDI INPS
Le Sedi INPS, nel caso di apertura di posizione contributiva da parte di
imprese non conosciute, da utilizzare per la denuncia dei contributi relativi
al solo personale di origine extracomunitaria oggetto di legalizzazione,
provvederanno ad indicare nel campo “DATA COSTITUZIONE” la data
convenzionale 10.09.2002.
Le Sedi stesse, provvederanno ad attribuire, in aggiunta agli eventuali codici
di autorizzazione necessari ad altro fine, anche il nuovo C.A. “0U”
che assume il significato di “Azienda che ha legalizzato lavoratori
extracomunitari ex D.L. 195/2002”.
Per le aziende già conosciute dall’INPS le Sedi provvederanno ad
attribuire il predetto codice di autorizzazione “0U” all’atto
del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente da parte
dell’azienda, ovvero all’atto dell’acquisizione delle denunce
DM10. La procedura di controllo, infatti, all’atto
dell’acquisizione dei particolari codici di comunicazione dei lavoratori
extracomunitari, di cui al paragrafo successivo, provvederà a richiedere
obbligatoriamente il predetto codice di autorizzazione.
Tale codifica si rende necessaria al fine di procedere, una volta in possesso
dei dati dei bollettini di versamento del contributo forfettario di €
700,00, all’abbinamento degli stessi con la posizione aziendale per i
necessari controlli e per procedere, poi, all’aggiornamento della
posizione contributiva individuale del lavoratore, sulla base anche delle
informazioni pervenute dalla dichiarazione 770.
TERMINI PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI OGGETTO DI LEGALIZZAZIONE
Secondo quanto illustrato nei paragrafi precedenti, e come anticipato con il
messaggio prot. 2002/0023/000353 del 16.10.2002 (allegato), tenuto conto che il
termine di presentazione della dichiarazione di emersione scade l’11
novembre p.v., la prima denuncia utile per gli adempimenti contributivi
è quella riferita al mese di novembre p.v. da presentare entro il 16
dicembre successivo. Il versamento dei contributi, deve essere effettuato con
il mod. F24 entro la stessa data del 16 dicembre.
Tuttavia, atteso il carattere innovativo della materia ed i tempi ristretti per
la divulgazione delle presenti istruzioni, la regolarizzazione, riferita al
periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002, potrà essere effettuata,
secondo le modalità di seguito illustrate, entro il giorno 16 del terzo
mese successivo all’emanazione della presente circolare, senza aggravio
di somme aggiuntive.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DENUNCE MENSILI E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2,
riferite al periodo di paga di novembre 2002, i datori di lavoro in questione
si atterranno alle ordinarie modalità previste per la denuncia dei
contributi riferiti alla generalità dei lavoratori (rigo 10, 11, cod. O,
Y, ecc.).
Ai soli fini statistici, i lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno
essere riportati ciascun mese in un rigo contrassegnato dal codice
“XZ00” preceduto dalla dicitura “LAV. EXTRAC. D.L.
195/02” e seguito soltanto dal numero dei dipendenti e
dall’ammontare delle retribuzioni. Si rammenta che per
l’individuazione, ai fini statistici, degli altri lavoratori
extracomunitari continuerà ad essere utilizzato il previsto codice
“X000”.
Con la denuncia riferita al mese di novembre, il cui termine di presentazione e
di versamento dei contributi scade il 16 dicembre, dovranno essere versati
anche i contributi riferiti ai mesi di settembre (dal 10 settembre) e ottobre
2002, senza aggravio di somme aggiuntive.
Al fine di semplificare gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro e in
deroga alle disposizioni generali che prevedono la regolarizzazione dei periodi
pregressi attraverso il mod. DM10/V, si fa presente che la regolarizzazione dei
contributi pregressi in questione potrà avvenire con il mod. DM10/2. A
tal fine i datori di lavoro seguiranno le seguenti particolari modalità
:
- Calcoleranno i contributi previdenziali e assistenziali, complessivamente
dovuti per i lavoratori in questione per il periodo dal 10 settembre al 31
ottobre 2002 e li esporranno in uno dei righi in bianco del quadro
”B-C”del mod. DM10/2, facendoli precedere dal codice di nuova
istituzione “C100” avente significato di “operai extracom.
ctr. Arr.”e “C200” avente significato di “impiegati
extracom. Ctr. Arr.”.
- In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle “
numero dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito
del datore di lavoro”; nessun dato sarà riportato nella casella
“numero giornate”.
Le eventuali somme anticipate da parte del datore di lavoro per conto
dell’INPS dal 10.9.2002 saranno riportate nel quadro “D”
utilizzando i previsti codici..
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZONI INDIVIDUALI
(CUD e 770)
Nessuna particolare modalità è richiesta per l’indicazione
dei dati riferiti al periodo dal 10 settembre 2002. Per quanto riguarda il
trimestre dal 10 giugno al 9 settembre 2002, oggetto di accredito contributivo,
come detto in precedenza, attraverso la ripartizione del contributo forfettario
di € 700,00, si fa presente che i datori di lavoro dovranno riportare
nella parte C del CUD ovvero del mod. 770, nella sezione 2 “RETRIBUZIONI
PARTICOLARI”, nel punto 28 il codice XZ seguito nei punti 29 e 30 ,
rispettivamente dal periodo 10.06.2002 e 9.09.2002. Nessun dato dovrà
essere indicato nei punti successivi.
ADEMPIMENTI A CURA DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA
DI REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI A NORMA DELL’ART. 33 DELLA L. n.
189/2002
I datori di lavoro che presentano la domanda di regolarizzazione per colf e
badanti devono inoltrare all’INPS la denuncia del rapporto di lavoro
domestico attraverso il previsto modello LD09, prelevabile anche dal sito
WWW.INPS.IT sezione modulistica.
Il termine di presentazione di tale denuncia, di norma, scade entro il decimo
giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta
l’assunzione. Come anticipato con il messaggio protocollo n.
202/002/000353 del 16 ottobre u.s. (allegato), tenuto conto che il termine di presentazione
della dichiarazione di regolarizzazione è fissato all’ 11 novembre
2002, la denuncia del rapporto di lavoro domestico (mod. LD09) potrà
essere utilmente presentata entro il 10 gennaio 2003.
Sul modello LD09 dovranno essere compilate anche le particolari caselle
riferite alla “emersione lavoro irregolare art. 33 L. 189”. Per
quanto riguarda la data di assunzione, si precisa che la stessa non
potrà essere posteriore al 10.06.2002.
Potranno, essere, invece omesse, se non ancora in possesso del datore di
lavoro, le seguenti informazioni:
- codice fiscale del lavoratore
- dati relativi al permesso di soggiorno
- indicazione dell’avvenuta denuncia all’INAIL
In ogni caso, al modello LD09, dovrà essere allegata copia della
ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di regolarizzazione
(accettazione assicurata).
Il versamento dei contributi dovrà avvenire con gli appositi bollettini
di conto corrente che saranno recapitati all’indirizzo del datore di
lavoro. Ai fini del calcolo dei contributi, da determinare in relazione alle
fasce di retribuzione ed alle ore di lavoro effettuate, si rinvia alla
circolare n. 56 del 22 marzo 2002. L’importo dei contributi dovuti
sarà calcolato a far tempo dal 10.09. 2002.
Si fa riserva di fornire istruzioni per l‘eventuale regolarizzazione dei
periodi antecedenti al 10.06.2002 , secondo le modalità fissate dal D.M.
del 26.8.2002 citato nei paragrafi precedenti.
Per quanto riguarda, invece, la copertura contributiva in favore del lavoratore
del periodo dal 10.06.2002 al 9.09.2002, la stessa sarà effettuata
d’ufficio dall’Istituto sulla base dei dati dei bollettini di
versamento del contributo forfettario di € 290,00 e delle informazioni
presenti sul mod. LD09.
ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE DEI DATORI DI LAVORO AGRICOLO TENUTI ALLA
PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DMAG-UNICO CHE HANNO
PRESENTATO DOMANDA DI LEGALIZZAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE AI SENSI
DELL’ART. 1 del D.L. 195/2002
Come già precisato con messaggio n° 2002/0088/000054 del 21 ottobre
2002 i datori di lavoro agricolo, tenuti alla presentazione del modello di
dichiarazione trimestrale modello DMAG-UNICO, possono presentare la domanda di
legalizzazione ai sensi del comma 1 art 1 del D.L. 195/2002 del 9 settembre
2002 entro la data dell’11 novembre 2002.
La normativa prevede la legalizzazione dei rapporti di lavoro consentendo la
stipula dei contratti di soggiorno a tempo indeterminato ovvero di contratti
non inferiori ad un anno, questi ultimi intesi nell’arco dei 12 mesi.
In entrambi i casi l’orario di lavoro dovrà essere quello previsto
dai contratti e non dovrà essere inferiore alle 20 ore settimanali.
I datori di lavoro agricolo che si iscrivono per la prima volta all’INPS
devono presentare la denuncia aziendale (DA), apponendo sul frontespizio la
dicitura “regolarizzazione lavoratori extracomunitari Legge
222/2002”, entro la data dell’11 novembre 2002, allegando anche la
o le ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione.
I datori di lavoro agricolo già noti all’Istituto non dovranno
presentare una nuova dichiarazione aziendale ma dovranno trasmettere alla Sede
competente INPS la o le ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione
di emersione.
Entrambe le tipologie di datori di lavoro, cioè quelli sconosciuti e no
all’Istituto, devono effettuare i seguenti adempimenti:
Registro d’impresa – il registro d’impresa dovrà
essere presentato entro i cinque giorni successivi al termine ultimo previsto
per la regolarizzazione ( 11 novembre 2002).
Per il periodo intercorrente tra il 10 settembre e la data dell’11
novembre 2002 sarà considerato quale denuncia di avviamento al lavoro la
dichiarazione presentata agli uffici postali;
Dmag-unico- per le giornate di lavoro prestate dal 10 al 30 settembre 2002 le
aziende presenteranno il modello di dichiarazione trimestrale entro le scadenze
previste per il quarto trimestre 2002 (25 gennaio 2003 su modelli cartacei e 25
febbraio 2003 per i modelli trasmessi in via telematica) .
I lavoratori extracomunitari emersi dovranno essere contraddistinti dal codice
contratto “078”, tale codice è attivo dal quarto trimestre
2002 anche per la competenza pregressa relativa al terzo trimestre 2002.
La data di presentazione del modello per il terzo trimestre dovrà essere
congruente con la data del 25 novembre 2002 per i modelli cartacei e 23
dicembre 2002 per quelli provenienti in via telematica secondo quanto previsto
dal messaggio 2002/0088/00053 del 21 ottobre 2002.
Qualora per il terzo trimestre 2002 l’azienda abbia già presentato
un modello di dichiarazione trimestrale nella casella tipo dichiarazione
dovrà essere indicata la lettera “V”
ADEMPIMENTI DELLE SEDI
Le Sedi, con riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n. 13
del 19.7.2002, la quale, nel prevedere la composizione dello sportello
polifunzionale, contempla anche un’apposita postazione INPS, e previo
contatti da prendere in sede locale con gli U.T.G. al fine di individuare il
punto fisico dello sportello polifunzionale, cureranno ed assicureranno la presenza
di personale INPS , al fine di ottemperare, ad avvenuta conclusione del
contratto di soggiorno, agli adempimenti di natura prettamente previdenziale e
contributiva ove gli stessi non siano stati già assolti dai datori di
lavoro sulla base delle istruzioni impartite con la presente circolare.
Al riguardo si richiamano i messaggi n. 59 del 27.7.2002 e n. 78 del 6.9.2002
dell’Ufficio di Segreteria del Direttore Generale.
NOTE
(1) Pubblicato in supplemento n. 173/L alla G.U. n. 199 del 26.8.2002.
(2) In G.U. n. 227 del 27.9.2002.
(3) Rispettivamente pubblicati in G.U. n. 211 del 9.9.2002 e in G.U. n. 240 del
12.10.2002.
(4) Il termine è stato così stabilito dall’art. 33, co. 1,
della legge n. 189/2002 per colf e badanti mentre per i lavoratori subordinati
in genere era inizialmente fissato entro 30 giorni dall’entrata in vigore
del D.L. n. 195/2002 ed è stato ridefinito dalla legge di conversione n.
222/2002.
(5) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato nella
circolare n. 50 del 20.9.2002 che, in questa ipotesi, deve essere assicurato un
orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.
(6) Cfr circ. 14 del 9.9.2002 del Ministero dell’Interno, Dpt. per le
libertà civili e l’immigrazione, e circolare n. 50 citata del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
(7) La dichiarazione di emersione è contenuta nell’apposito plico
(di due tipi distinti, uno relativo al rapporto di lavoro domestico,
l’altro relativo al rapporto di lavoro subordinato in genere) disponibile
presso qualsiasi ufficio postale, contenente tutto il necessario per la
presentazione delle dichiarazioni, con le relative istruzioni.
(8) Si riporta il testo dell’art. 33, co. 2, della legge n. 189/2002:
“La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la
cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in
Italia; b) l’indicazione delle generalità e della
nazionalità dei lavoratori occupati; c) l’indicazione della
tipologia e delle modalità d’impiego; d) l’indicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
Ai sensi dell’art. 1, co.3, del D.L. n. 195/2002… ”La dichiarazione
contiene, a pena di inammissibilità:a) i dati identificativi
dell’imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
b)l’indicazione delle generalità e della nazionalità del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego; d)
l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a
quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento.
(9) Si riporta il testo dell’art. 33, co. 3, legge n. 189/2002: “Ai
fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfetario, pari all’importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di
ulteriori somme a titolo di penali e interessi; b) copia di impegno a stipulare
con il prestatore d’opera, nei termini di cui al co. 5, il contratto di
soggiorno previsto dall’art. 5 bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998; c) certificazione medica della patologia o
handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il
lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”.
Ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. n. 195/2002…”Ai fini
della ricevibilità della dichiarazione sono allegati: a) copia
sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al
co. 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato
ovvero per un contratto di di lavoro di durata non inferiore a un anno nelle
forme di cui all’art. 5 bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, introdotto
dall’art. 6 della legge 30.7.2002, n. 189; b) attestato di pagamento di
un contributo forfetario pari a 700 Euro per ciascun lavoratore”.
(10) La norma è stata introdotta dall’art. 6 della legge
30.7.2002, n. 189 di riforma del T.U. n. 286 del 1998. Essa collega la durata
del permesso di soggiorno alla durata del contratto di soggiorno, nel caso in
cui l’ingresso del cittadino extracomunitario avvenga per motivi di
lavoro, essendo negli altri casi definita dal visto di ingresso. La stipula di
questo particolare contratto costituisce condizione necessaria e
imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato e avviene in forma scritta tra datore di lavoro italiano (o
straniero regolarmente soggiornante) e prestatore di lavoro presso
l’istituendo Sportello Unico per l’immigrazione della Provincia
nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro. Esso deve contenere
obbligatoriamente le indicazioni di cui allo stesso articolo 5bis del testo
unico.
Il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge
n. 189/2002 e del D.L. n. 195/2002, cioè dal 10.9.2002. Dalla stessa
data decorrono tutti gli obblighi di legge connessi alla sottoscrizione del
contratto nonché, per i datori di lavoro che ne fossero sprovvisti,
l’obbligo di tenuta dei libri paga e matricola. Per una compiuta
illustrazione delle novità introdotte dalla legge n. 189 del 2002 si
rinvia ad ulteriore circolare in corso di predisposizione sulla materia.
(11) Si riporta il testo del co. 8 dell’art. 1 del decreto legge n. 195
del 2002, come modificato dalla legge di conversione approvata il 9.10.2002, il
quale dispone:
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di
lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per
motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non
può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore
extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto
non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato
che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non
lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero
abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
all’art. 13, co. 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui
all’art. 3, co. 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera ovvero un provvedimento restrittivo
della libertà personale;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso ovvero nei
casi di archiviazione previsti dall’art. 411 del codice di procedura
penale ovvero che risultino destinatari dell’applicazione di una misura
di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione”.
Per quanto attiene alla regolarizzazione di colf e badanti, analoghe previsioni
si trovano nell’art. 33 della legge n. 189/2002, come modificata dalla
legge di conversione del D.L. n. 195/2002.
(12) Questa norma dispone che il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,
il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato, è punito con
l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 Euro per
ogni lavoratore impiegato.