Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale
per l’Impiego Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati
extracomunitari e delle loro famiglie
Prot. n. 3610
Allegati: CIRCOLARE N. 52 /2002
Roma, 25 ottobre 2002
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
Loro Sedi
Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro
Loro Sedi
Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l’Impiego Trieste
Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo e, p.c.
Assessorati al lavoro Regionali e Provinciale e delle Province Autonome
Loro Sedi
Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro Roma
Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro - Roma
Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Roma
Ministero della Salute
– Dipartimento per l’ordinamento sanitario, la ricerca e
l’organizzazione del Ministero – Direzione Generale delle risorse
umane e delle professioni sanitarie - Roma
INPS–Direzione Generale - Roma
Oggetto: 1) Integrazione alla circolare n.50 del 20 settembre 2002. 2) Art. 22
L. 189/2002.
1) A parziale integrazione delle disposizioni attuative emanate con la
circolare in oggetto indicata, per quanto riguarda l’applicazione nel
settore agricolo del decreto legge 195/02 convertito nella legge 222/02, si
dispone, considerate le particolari esigenze di flessibilità nel settore
e quanto previsto dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002,
la possibilità per le imprese agricole di stipulare un contratto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di un anno (10
settembre 2002 – 10 settembre 2003) con la garanzia di un numero minimo
di giornate annue pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili in un anno, e con
garanzia di occupazione mensile minima di almeno 10 giornate.
2) Relativamente all’art. 22 della legge n. 189/2002, che ha aggiunto
alle tipologie dei casi particolari, già previsti dall’art. 27,
comma 1 D.Lgs. 286/1998, la categoria degli infermieri professionali, da
assumersi con contratto di lavoro subordinato presso strutture sanitarie
pubbliche e private (lett. r-bis), al di fuori delle quote stabilite con i
flussi di ingresso, restando, comunque, in vigore le norme generali che
disciplinano le autorizzazioni di cui all’art. 27 sopracitato e
poichè la fattispecie di autorizzazioni per infermieri professionali
è già stata disciplinata da diverse circolari, si dispone che,
nelle more dell’emanazione delle norme di attuazione della legge
189/2002, le Direzioni Provinciali del Lavoro possano continuare a rilasciare
le autorizzazioni ex art. 27 di cui sopra. Nel ribadire che le predette
disposizioni riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico
titolo necessario per la qualificazione di “professionale” e che
gli unici soggetti legittimati ad assumere, tramite la specifica procedura,
sono le strutture sanitarie, sia pubbliche che private si ritiene, inoltre,
possibile la richiesta di assunzione da parte di una società di lavoro
interinale, previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la
struttura sanitaria pubblica o privata, mentre la cooperativa sociale, per la
forma giuridica, non può qualificarsi soggetto legittimato alla
presentazione della richiesta autorizzativa in argomento, a meno che la cooperativa
stessa non gestisca direttamente la struttura sanitaria.
Si precisa, inoltre, a parziale modifica della circolare n. 3 del 21 gennaio
2002 e per evidenti motivi di semplificazione degli adempimenti, che il
rilascio, da parte di codeste sedi provinciali, delle autorizzazioni al lavoro
per gli infermieri professionali dotati di specifico riconoscimento del titolo
conseguito all’estero secondo le modalità previste, può
avvenire a prescindere dalla acquisizione da parte della Direzione stessa della
copia conforme del decreto dal Ministero della Salute, essendo sufficiente la
copia conforme del decreto allegata alla richiesta nominativa della struttura
sanitaria.
IL DIRETTORE GENERALE
Lea Battistoni