Decreto del
presidente del Consiglio dei ministri recante la "Programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio
dello Stato per l'anno 2002"
Articolo
1
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro autonomo entro
una quota massima di 2mila persone i cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti
dagli articoli 3 e 4 del presente decreto appartenenti alle categorie di
seguito elencate:
- ricercatori
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia
nazionale
- liberi professionisti
- collaboratori coordinati e continuativi
- soci e amministratori di società non cooperative
- artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale
ingaggiati da enti pubblici e privati
2. All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di permessi di
soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Articolo 2
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato
altamente qualificato, i cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alla categoria dei dirigenti
entro una quota massima di 500 persone, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 27 comma i del Digs 286/98.
Articolo 3
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale e di lavoro autonomo lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere
inseriti in un apposito elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi entro una quota massima di 4mila persone.
Articolo 4
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato
anche per esigenze di carattere stagionale cittadini di Paesi che hanno
sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria entro una
quota massima di 10mila come di seguito ripartite:
3000 cittadini albanesi
2000 cittadini tunisini
2000 cittadini marocchini
1000 cittadini egiziani
500 cittadini nigeriani
500 cittadini moldavi
1000 cittadini srilankesi.
Articolo 5
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale i
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima
di 4mila persone.