Premessa.
Come si avrà modo di comprendere dalla lettura di
questa Guida, la regolarizzazione in atto dei lavoratori immigrati non
appartenenti all'Unione europea, a
differenza di quella del 1998, non è una vera e propria sanatoria della
condizione di clandestinità del cittadino entrato irregolarmente nel
nostro paese, o che si sia trovato sucessivamente in una simile posizione.
Sia l'art. 33 della legge 189/2002, sia il D.L 195/2002 sono
marcatamente caratterizzate dalla finalità di far emergere il lavoro
irregolare, sulla strada già tracciata dalla legge 338/2001 (c.d. legge
Tremonti).
Entrambe le leggi, infatti, pur dovendo necessariamente
coinvolgere il lavoratore in nero e il suo datore, sembrano rivolgersi
unicamente a quest'ultimo, consentendogli di uscire dalla condizione di
irregolarità: l'aver fatto lavorare senza alcuna formalizzazione legale
e/o contrattuale cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno richiesto
dalla legge. Ciò si ricava dalla semplice lettura dell'incipit delle
leggi, nonché dal fatto che è il datore di lavoro a dover
presentare la dichiarazione di emersione ed è ancora questi il
successivo destinatario di tutte le comunicazioni da parte della Prefettura
competente (di archiviazione della pratica o di convocazione presso lo
sportello polifunzionale per la firma del contratto).
Proprio per questa caratterizzazione, il cittadino
straniero, che trovandosi nella condizione di poter sanare la propria posizione
- il buon esito della procedura è condizione per il rilascio del
permesso di soggiorno -, non riesce a farlo a causa del rifiuto del proprio
datore non ha apparentemente alcuno strumento per tutelarsi.
Già dopo una settimana dall'entrata in vigore delle
leggi, non si contano i casi denunciati di rapporti di lavoro in nero
conclusisi bruscamente a seguito della domanda da parte del lavoratore di poter
essere regolarizzato, piuttosto che quelli in cui il datore di lavoro ha
opposto un secco rifiuto alla possibilità di sanare la posizione
irregolare o, peggio, quelli in cui il datore di lavoro ha condizionato la
presentazione della domanda di emersione al pagamento da parte dello straniero
di una somma di denaro piuttosto ingente; si confermano così i timori sulla
difficile attuazione di questa sanatoria.
D'altro canto, le due leggi sono l'unica possibilità
concessa a un rilevante numero di cittadini stranieri di regolarizzare la
propria permanenza in Italia. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno
(sia per lavoro domestico che per altro tipo di lavoro subordinato) allo
straniero verrà rilasciato il permesso di soggiorno di durata variabile
da uno e due anni, a seconda della tipologia di rapporto lavorativo instaurato
(un anno per i lavoratori domestici e gli altri lavoratori subordinati con
contratto a tempo determinato, due anni per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato).
Altro profilo da non sottovalutare nell'analisi della normativa in commento è la
possibilità concessa unicamente ai lavoratori in via di regolarizzazione
di poter accedere alla "moratoria" sulle espulsioni, contenuta nel
decreto legge e applicabile anche ai lavoratori domestici, per tutta la durata
del procedimento di regolarizzazione. La ricevuta dell'avvenuta spedizione del
plico (bianco o azzurro, a seconda del rapporto di lavoro) consentirà
infatti al cittadino straniero di non essere espulso pur in assenza di regolare
permesso di soggiorno.
A conclusione di queste brevi note introduttive, ci sembra
opportuno rilevare che, nella migliore tradizione consolidatasi nel vigore
della legge Turco-Napolitano, anche la legge di riforma, per essere applicata,
necessiterà dell'intervento massiccio di circolari amministrative
esplicative.
Come se non bastasse, poi, i Decreti Ministeriali che
dovrebbero completare la normativa sostanziale sul piano degli adempimenti
previdenziali (INPS e INAIL) non sono stati ancora emanati. Ciò crea
inevitabilmente perplessità in capo ai datori di lavoro in merito alla
regolarizzazione: non è chiaro infatti se sarà possibile
regolarizzare periodi superiori ai tre mesi, come verranno imputati i
contributi previdenziali versati con il sistema forfettario, come ci si
dovrà comportare sul piano fiscale e previdenziale successivamente alla
consegna della domanda di emersione, se, infine, si potrà fruire delle
agevolazioni per l'emersione irregolare previsto dalla legge Tremonti.
Proprio in ragione dell'esistenza di dubbi interpretativi,
allo stato non risolvibili con certezza ma che richiedono comunque un tentantivo
di risposta ragionevole, e in
attesa di maggiori chiarimenti da parte dei ministeri competenti, questa guida
alla regolarizzazione non si limita a fornire istruzioni sulle modalità
di compilazione delle domande di emersione ma cerca di offrire una risposta ai
quesiti che nei primi giorni di applicazione ci sono stati rivolti più
di frequente.
Si è, pertanto, ritenuto di suddividere il presente
lavoro in tre parti, grossomodo così schematizzabili
-
presupposti
applicativi, modalità di attuazione e effetti delle leggi;
-
sintesi
delle peculiarità del lavoro domestico;
-
risposta
ai quesiti più frequenti.
N.B. Questa Guida è aggiornata
al 9 ottobre 2002. Variazioni potranno essere apportate in seguito alla
conversione del D.L. 195/2002 e alla pubblicazione di Decreti Ministeriali e di
circolari amministrative dei Ministeri competenti (Lavoro e Interno).
1. Alcune notizie sui tempi per la
regolarizzazione dei lavoratori subordinati destinatari delle procedure di
emersione
·
Gazzetta
Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199 : pubblicazione della legge 30 luglio 2002, n. 189
·
Gazzetta
Ufficiale 9 settembre 2002, n. 211: pubblicazione del D.L. 9 settembre 2002, n. 195
·
dalla
data di entrata in vigore (10 settembre, in entrambi i casi) decorreranno i
termini per presentare la dichiarazione di emersione (sino all'11 novembre per
i lavoratori domestici, sino al 10 ottobre, per gli altri casi) e i tre mesi a
ritroso per la determinazione della durata minima del rapporto di lavoro che
può essere regolarizzato.
Alcune osservazioni sui tempi effettivi
di attuazione in riferimento ad entrambe le regolarizzazioni:
-
la
legge potrà essere effettivamente applicata solo se verrà
accompagnata dai decreti ministeriale contenente i parametri retributivi e le
modalità di calcolo e di corresponsione delle somme che il datore di
lavoro dovrà versare all'INPS, a titolo di contributo forfettario (art.
33, co. 6 e co. 3, lett. a) della legge 189/2002 e art. 1, co. 7, del D.L.
195/2002) per la regolarizzazione del proprio dipendente;
-
è
molto probabile che il termine del 10 ottobre venga prorogato all'11 novembre,
in sede di conversione del decreto legge;
-
sempre
in sede di conversione potrebbe essere ampliato il numero dei destinatari della
moratoria sulle espulsioni.
2.a) Lavoratori domestici
L'art. 33 della legge 189/2002 è
la fonte legale che introduce la procedura di emersione individuando i
presupposti sostanziali e formali per la accedere alla cd. sanatoria di colf e
badanti. Tuttavia, l'articolo citato non è l'unico riferimento normativo
che occorrerà prendere in considerazione per far ottenere un permesso di
soggiorno per lavoro a un cittadino extracomunitario e per far sì che le
modalità di esecuzione del contratto di lavoro instaurato siano
rispettose della complessiva disciplina (di fonte legale e contrattuale -
contratto collettivo di categoria) che regolamenta ogni aspetto del rapporto di
lavoro domestico (sia sul piano sostanziale, sia su quello previdenziale).
Proprio a questo proposito, si è pensato di suddividere il presente vademecum in due parti: la prima dedicata
alla procedura di emersione, la seconda volta a indicare le semplici regole che
presiedono alla corretta gestione di un rapporto di lavoro di natura
subordinata (anche se particolare, come quello domestico).
In estrema sintesi la normativa di
riferimento sarà presumibilmente la seguente:
·
T.U.
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero (D.Lgs 25/7/1998, n. 286) come modificato dalla legge
189/2002, in particolare: artt. 5-bis (contratto di soggiorno) e 33;
·
decreto
ministeriale (lavoro) per la determinazione del contributo forfettario (non
è detto che venga emanato, anche se dovranno comunque stabilire delle
regole per l'eventuale regolarizzazione di periodi più lunghi dei tre
mesi minimi);
·
Regolamento
di attuazione del testo unico (D.P.R. 31/8/1998, n. 394) come (presumibilmente)
modificato da un futuro provvedimento normativo, allo scopo di armonizzare
vecchia e nuova disciplina;
·
circolari
applicative che in materia di immigrazione non mancano mai, dei ministeri
dell'Interno e del lavoro;
·
CCNL
Lavoro domestico dell'8/3/2001.
·
normativa
previdenziale specifica per i lavoratori domestici.
2.b) Altri lavoratori subordinati
·
T.U.
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero (D.Lgs 25/7/1998, n. 286) come modificato dalla
legge 189/2002, in particolare: artt. 5-bis (contratto di soggiorno);
·
D.L.
9/9/2002, n. 195, come sarà modificato dalla legge di conversione;
·
decreto
ministeriale (lavoro) per la determinazione delle modalità di
imputazione del contributo forfettario e di quelle relative alla corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
i periodi denunciati antecedenti i tre mesi, nonché le modalità
per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel periodo
compreso tra l'entrata in vigore del decreto legge e la stipulazione del
coontratto di soggiorno;
·
Regolamento
di attuazione del testo unico (D.P.R. 31/8/1998, n. 394) come (presumibilmente)
modificato da un futuro provvedimento normativo, allo scopo di armonizzare
vecchia e nuova disciplina;
·
circolari
applicative dei ministeri dell'Interno e del lavoro;
·
Contratto
collettivo di lavoro applicabile al singolo rapporto di lavoro (metalmeccanici,
edili, commercio, ecc…)
L'art. 33 prevede che
"chiunque" abbia occupato in nero nei tre mesi precedenti l'entrata
in vigore della legge (almeno dal 10 giugno 2002) cittadini di paesi non
appartenenti all'Unione europea, adibendoli ad attività di assistenza a
familiari affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, oppure
ad attività di lavoro domestico, può procedere alla
regolarizzazione del rapporto di lavoro, denunciandone la sussistenza entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro l'11 novembre 2002, il
10, scaddenza naturale, è una domenica).
La regolarizzazione potrà
riguardare un solo collaboratore domestico per nucleo familiare e un numero
illimitato di assistenti agli anziani o ai malati non del tutto
autosufficienti.
Il decreto legge disciplina la
regolarizzazione di tutti i rapporti irregolari di lavoro subordinato, ad
esclusione, ovviamente, di quelli
domestici.
Sono pertanto esclusi i rapporti di
lavoro autonomo, anche se si tratta di prestazioni rese in modo coordinato e
continuativo.
Per quanto riguarda i soci lavoratori di
cooperativa, questi potranno essere regolarizzati in questi casi:
-
venga
dichiarata la loro assunzione in qualità di lavoratori subordinati;
-
accanto
al rapporto associativo (eventualmente già in essere) venga dichiarato
che ai sensi del regolamento interno gli stessi, nello svolgimento della loro
attività, saranno inquadrati come lavooratori subordinati ai sensi di
quanto dispone la legge 142/2002.
I datori di lavoro che presenteranno la dichiarazione di
emersione non saranno passibili di sanzione per la violazione delle norme
relative al soggiorno, al lavoro, agli aspetti finanziari connesse alla
pregressa occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione di emersione.
L’art.
33, comma 7, della L. n.189/2002 e l’art. 1, comma 8, del D.L. n.195/2002
elencavano una serie di situazioni riguardanti i cittadini extracomunitari che
ne impedivano la regolarizzazione, tra cui l’essere stati raggiunti da un
decreto di espulsione per un motivo diverso dal mancato rinnovo (tra i casi
più frequenti: decreto di espulsione per sottrazione ai controlli di
frontiera – art.13, lett.a, d.lgs. n.286/98 - ; decreto di espulsione per
mancata richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso
– art.13, comma 2, lett.b, d.lgs. n. 286/98 -).
Tuttavia, in sede di conversione in legge del D.L.
n.195/2002 (conversione attualmente in corso), alcuni emendamenti
presentati da forze politiche di maggioranza allargano le maglie della
regolarizzazione anche ai soggetti destinatari di decreti di espulsione diversi
da quelli per mancato rinnovo, attribuendo ai Prefetti – su istanza di
revoca proposta dagli interessati – il potere di revocare tali decreti in
considerazione dell’inserimento sociale del cittadino extracomunitario.
I lavoratori extracomunitari che rientrano in questi casi
dovranno dunque inoltrare alla Prefettura-UTG specifica istanza in cui chiedere
la revoca del relativo decreto di espulsione, presumibilmente contestualmente o
successivamente all’inoltro della domanda di regolarizzazione da parte
del datore.
Alla
luce delle modifiche in corso, non potranno essere regolarizzati colf, badanti
e altri lavoratori extracomunitari:
6
nei
cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive
riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di
esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso
disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13,
comma 13, de testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 e
successive modificazioni;
7
che
risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
8
che
risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi
previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione,
salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione*.
***
Nella dichiarazione di emersione dovranno essere indicati
alcuni elementi conoscitivi delle generalità delle parti stipulanti il
contratto di soggiorno, del tipo di rapporto di lavoro che verrà
instaurato e della retribuzione convenuta. La mancata indicazione anche di uno
solo di questi elementi comporterà l'inammissibilità della domanda (art. 33, comma 2).
La dichiarazione dovrà altresì essere
corredata da alcuni allegati a pena di irricevibilità della stessa (comma 3).
La procedura di regolarizzazione è caratterizzata dal
coinvolgimento degli uffici postali e delle Prefetture: ai primi ci si
dovrà infatti rivolgere per ritirare il "kit", che
conterrà la documentazione necessaria per presentare la dichiarazione di
emersione; le Prefetture (oggi Uffici Territoriali del Governo, presenti in quasi
tutti i capoluoghi di Provincia) convocheranno le parti per la sottoscrizione
del contratto di soggiorno e il rilascio del relativo permesso di soggiorno
allo straniero.
Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, allo
scopo di eludere le norme in materia di immigrazione è punito con la
reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca reato
più grave.
Vademecum
Chi sono i destinatari della regolarizzazione
1) I cittadini extracomunitari che, al momento dell'entrata in
vigore della legge, stiano prestando la propria attività lavorativa,
senza alcuna formalizzazione legale e contrattuale (in nero) da almeno tre mesi
per un cittadino
italiano, o straniero regolarmente soggiornante, e svolga per questi una delle
seguenti attività:
·
assistenza
a componenti della famiglia affetti da patologie o da handicap che limitano l'autosofficienza;
·
lavoro
domestico;
Attesa la specificità e la collocazione della
prestazione dedotta nel contratto, l'ambito familiare, sembra da escludere la
possibilità che il lavoratore straniero possa essere assunto da un
soggetto diverso da una persona fisica.
2) I
cittadini extracomunitari
che, al momento dell'entrata in vigore della legge, stiano prestando la propria
attività lavorativa, senza alcuna formalizzazione legale e contrattuale
(in nero) da almeno tre mesi per un soggetto che eserciti un'attività
imprenditoriale, sia in forma individuale che societaria.
Presupposti minimi (comuni) per poter accedere alla
regolarizzazione
Potranno accedere alla regolarizzazione i cittadini
extracomunitari che:
1.
siano
in possesso del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio (non lo
prescrive la legge, ma lo si desume dalla lettura della Dichiarazione di
emersione: vi sono campi che devono essere compilati con i dati del documento
valido per l'espatrio);
2.
siano
sprovvisti di un permesso di
soggiorno oppure siano titolari di un permesso che non consente di svolgere
attività lavorativa (ad esempio: turismo, cure mediche, minore
età, ecc.);
3.
siano
d'accordo con il proprio datore di lavoro affinché lo stesso:
* proceda alla presentazione
della dichiarazione di emersione (il cittadino straniero nel corso dell'intera
procedura svolge un ruolo puramente passivo, il datore di lavoro, sarà
l'unico destinatario delle successive comunicazioni: convocazione presso la
Prefettura ed eventuale provvedimento di archiviazione);
* stipuli il contratto di
soggiorno, ai sensi dell'art. 5bis del T.U., come modificato dalla legge
189/2002;
* si impegni a versare il
contributo forfettario per sanare il mancato pagamento dei contributi
previdenziali (290 euro per i lavoratori domestici, 700 euro per gli altri);
* si impegni a garantire una
sistemazione alloggiativa e a pagare le spese di viaggio in caso di rientro
definitivo del lavoratore nel Paese di origine.
La procedura di emersione (comune)
Entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge 189/2002 ed entro
1 mese dall'entrata
in vigore del D.L. 195/2002 (salvo proroghe), il datore di lavoro che intenda procedere alla regolarizzazione
di un cittadino straniero, occupato alle proprie dipendenze nei tre mesi
precedenti (dal 10/6/2002), deve recarsi presso uno dei 14.000 uffici postali
per ritirare l'apposito plico contenente tutto il necessario per la
presentazione della dichiarazione.
Nel suddetto plico il dichiarante troverà:
le istruzioni per la compilazione;
il bollettino di c/c postale per il versamento del
contributo forfettario indicato dalla legge;
la busta prestampata dove inserire la documentazione con
tutti gli allegati;
la cedola dell'assicurata, con l'indicazione del datore di
lavoro e del lavoratore;
il modulo per la dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare.
Compilazione della dichiarazione di emersione:
La dichiarazione di emersione del lavoro nero, limitata
ad un lavoratore per nucleo familiare in caso di colf, senza limiti per gli
assistenti a malati e/o anziani e per i lavoratori dell'impresa, dovrà contenere a pena
di inammissibilità:
a)
le
generalità del datore di lavoro con attestazione della cittadinanza e,
nel caso di datori stranieri, della regolarità della presenza in Italia
(n. permesso o carta di soggiorno
con eventuale scadenza);
b)
l'indicazione
delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati, del
n. di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e dell'eventuale
permesso di soggiorno;
c)
l'indicazione
della tipologia e della modalità di impiego (ad. es.: colf/badanti,
tempo pieno/part-time, inquadramento professionale, ecc.);
d)
l'indicazione
della retribuzione convenuta che non potrà essere inferiore a quella
prevista dal contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento.
Suggerimenti pratici.
Il costo effettivo mensile per il datore di lavoro
domestico - Gli
unici riferimenti alla
retribuzione contenuti nell'art. 33 sono i minimi previsti dal CCNL in vigore.
Tuttavia, sempre per quanto previsto nella domana di emersione, non da un'altra
e diversa fonte legale, il cittadino straniero assunto come lavoratore
domestico dovrà comunque percepire una retribuzione minima mensile pari
a 439,00 euro (cioè l'importo dell'assegno sociale che viene utilizzato
come presunzione di minimo vitale di sussistenza). A ciò si deve
aggiungere il costo dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL)
che oscillano tra un massimo di 1,01 euro all'ora per rapporti di lavoro sino a
24 ore settimanali e con una retribuzione oraria fino a 6.15 euro all'ora (cfr.
circolare INPS n. 56 del 22/3/2002, allegata) a minimo di 0,74 euro per
rapporti di lavoro superiori alle 24 ore settimanali e con una retribuzione
oraria pari a 3,97 euro all'ora (cfr. circolare INPS n. 56 del 22/3/2002,
allegata).
Pluralità di datori di lavoro. - Accade di frequente (anzi, il
più delle volte, si può dire sia la regola) che un lavoratore che
lavori come domestico, svolga la propria attività per più
famiglie. In questo caso, si suggerisce al lavoratore di attivarsi
affinché i diversi datori di lavoro presentino tutti la dichiarazione di
emersione assieme. Nella singola dichiarazione si dovrà indicare la
retribuzione oraria e mensile effettivamente pattuita che sommata a quelle
degli altri datori di lavoro dovrà dare come risultato i 439,00 euro.
Il contributo forfettario dovrà comunque essere
versato da ogni datore di lavoro.
Su questo punto specifico, la Prefettura di Milano (in www.
prefettura.mi.camcom.it) consiglia ai datori di lavoro di presentare
congiuntamente le domande all'Ufficio Postale, in modo da consentire alla Poste
di trattarle come unico plico.
Posto che non sembra essere passata la proposta più
ragionevole di inserire tutte le dichiarazioni di emersione in un'unica busta,
si raccomanda di far presente all'addetto dell Ufficio postale di attenersi
alle indicazioni della Prefettura citate.
Gli allegati alla dichiarazione di emersione
Alla dichiarazione di emersione dovranno essere allegati i
seguenti documenti, a pena di irricevibilità:
a)
attestato
del pagamento del contributo forfettario (439 euro per i domestici, 700 euro
per gli altri), pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di
lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali o
interessi;
b)
copia
di impegno a stipulare il contratto di soggiorno previsto dall'art. 5 bis del
testo unico di cui al T.U. della disciplina in materia di immigrazione, come
modificato dalla legge 198/2002;
c)
certificazione
medica della patologia o handicap del componente della famiglia alla cui assistenza è
destinato il lavoratore;
d)
copia
dei documenti di identità
Suggerimenti pratici.
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato - E' previsto dall'art. 5bis del T.U. ed
è stato introdotto dalla "Bossi-Fini". Verrà stipulato
presso lo sportello polifunzionale quando le parti verranno convocate, dopo le
verifiche della regolarità della documentazione allegata alle
dichiarazioni (sul punto, v. più nel dettaglio al successivo punto 5)
Convocazione presso gli sportelli Polifunzionali)
Il contratto, che dovrà avere durata minima di 12
mesi, conterrà a pena di invalidità:
a)
la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un
alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dagli
alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
b)
l'impegno
al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il
rientro definitivo del lavoratore nel paese di provenienza;
La disponibilità di un alloggio -
Questo sarà sicuramente uno dei punti più
controversi e di più difficile applicazione della disposizione di legge.
Sono a tutti note le difficoltà che i lavoratori stranieri trovano nella
ricerca di un appartamento o anche solo di una stanzqa in condivisione. A
ciò si aggiunga che nella maggior parte dei casi il contratto di affitto
non esiste. In questi casi che, lo si ripete, costituiscono la regola,
piuttosto che l'eccezione, appare impossibile per il datore di lavoro garantire
l'alloggio al proprio dipendente.
Anche su questo punto si attendono risposte dal Ministero
dell'Interno.
Certificazione medica - Si ritiene sia sufficiente una
dichiarazione del medico di base che attesti lo stato di infermità della
persona che dovrà essere assistita.
In ogni caso si suggeriscono i seguenti accorgimenti per le
corrispondenti ipotesi:
·
assistenza
a una persona handicappata: allegare la dichiarazione prevista dalla legge
104/1993 che attesta lo stato di invalidità;
·
-
assistenza a persona titolare di assegno di accompagnamento, assegno di
invalidità o pensione di invalidità: allegare la relativa
certificazione dell'INPS;
·
assistenza
a persona comunque non del tutto autosufficiente, che non sia tuttavia titolare
di alcuna delle provvidenze menzionate al punto che precede: allegare
certificazione del medico di famiglia che attesti la patologia e l'impossibilità a svolgere
autonomamente gli atti della vita quotidiana (cucinare, mangiare, lavarsi,
vestirsi, governo della casa, ecc.).
Altra documentazione - E' necessario allegare alla
dichiarazione di emersione copia di tutte le pagine del documento valido per
l'espatrio del
lavoratore straniero, compresa la compertina (spesso il numero del passaporto
è stampigliato lì).
Il confezionamento della busta e gli
adempimenti presso gli uffici postali
Una volta compilata e sottoscritta la
dichiarazione di emersione, il datore di lavoro fatte le fotocopie da
conservare in duplice copia (una per sé, l'altra per il lavoratore), si
recherà all'Ufficio postale dove:
·
pagherà
il contributo forfettario (saranno disponibili gli appositi moduli
prestampati);
·
presenterà
la dichiarazione di emersione;
·
pagherà
le relative spese (40 euro, per i lavoratorri domestici, 100 euro, per gli
altri);
·
inserirà
la documentazione di cui al punto che precede nella busta prestampata;
·
consegnerà
il plico all'impiegato delle poste che rilascerò il tagliando timbrato
dell'assicurata.
Suggerimenti pratici.
Tagliando dell'assicurata - E' opportuno farne una copia da
consegnare al lavoratore che la conserverà insieme a tutte le altre . La
copia del modulo della dichiarazione, unitamente a copia del tagliando
dell'assicurata costituiranno la prova dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione, anche ai fini di un eventuale futuro controllo di polizia.
Spedizione del plico all'ufficio postale. - L'assicurata all'ufficio postale
potrà essere spedita dal datore di lavoro o da un suo delegato. In
questo caso, il delegato dovrà essere munito di una semplice delega e
della fotocopia del documentoo di identità del delegante.
Assistenza anziani e/o persone inferme. - Si possono scegliere due
strade:
1) la dichiarazione e il contratto vengono sottoscritti
dalla persona cui deve essere prestata asssistenza;
2) la dichiarazione e il contratto vengono sottoscritte da
un familiare dell'assistito.
Nel primo caso, qualora la persona inferma non sia in grado,
per un impedimento permanente, né a sottoscriverere la domanda di
regolarizzazione, né a recarsi allo sportello polifunzionale, sembra che
l'unica possibilità sia quella di conferire una procura speciale a un
soggetto terzo.
Sempre la Prefettura di Milano (in
www.prefettura.mi.camcom.it) ha escluso l'applicabilittà dell'art. 4,
comma 2 del DPR 28/12/2000, n. 445.
Convocazione presso gli sportelli polifunzionali. - A seguito della spedizione del
plico alla Prefettura competente (quella di residenza del datore di lavoro o
quella del luogo in cui si svolgerà il rapporto di lavoro) nessuna
ulteriore attività è richiesta al dichiarante/datore di lavoro e
al lavoratore interessato. Le parti dovranno solamente aspettare la lettera di
convocazione della Prefettura che conterrà tutte le indicazioni
riguardanti l'appuntamento (luogo, giorno, orario) per i successivi
adempimenti.
La Prefettura verifica l'ammissibilità della domanda
e la ricevibilità della stessa, verificherà, cioè, sia la
corretta compilazione della dichiarazione di emersione, sia la presenza di
tutti gli allegati.
Successivamente alla comunicazione della insussistenza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la parti saranno
convocate dalla Prefettura presso uno degli sportelli polifunzionali che
saranno approntati per la definizione della pratica.
Il datore di lavoro e il lavoratore si dovranno presentare
il giorno stabilito presso lo sportello indicato nella comunicazione portando
con sé:
1.
gli
originali dei documenti di identità (proprio e del lavoratore);
2.
la
copia di tutti i documenti allegati alla dichiarazione di emersione del lavoro
nero;
3.
tutti
gli altri documenti eventualmente richiesti nella comunicazione di
convocazione.
4.
4 fotografie del lavoratore e una marca
da bollo da 10.33 euro.
La mancata presentazione delle parti nel luogo, nel
giorno e nell'orario stabilito, potrà comportare l'archiviazione della
pratica, con perdita del diritto alla regolarizzazione!!
Presso ogni sportello saranno presenti:
1.
un
rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, al fine di rilasciare, al lavoratore
che ne sia sprovvisto, il codice fiscale;
2.
un
rappresentante della Prefettura che esaminerà in via definitiva la
dichiarazione presentata , completandola con elementi eventualmente mancanti;
3.
un
rappresentante della Direzione provinciale del lavoro per la stipulazione del
contratto di soggiorno e, si presume, il rilascio del libretto di lavoro;
4.
un
rappresentante della Questura per il ritiro del permesso di soggiorno.
E' probabile che presso lo sportello sia anche presente un
rappresentante dell'INPS per la definizione della pratica previdenziale.
In mancanza del
funzionario dell'ente previdenziale il datore di lavoro dovrà dichiarare
all'INPS l'assunzione del lavoratore mediante compilazione del Mod. LD09 (a
disposizione presso le sedi INPS e i patronati). Per tale procedura si rimanda
alla parte del presente Vademecum, relativa alla disciplina del lavoro
domestico.
Caratteristiche del permesso di soggiorno rilasciato.
Il permesso di soggiorno avrà durata annuale e sarà rinnovabile per
lo stesso periodo
se sarà data prova della continuazione del rapporto e della
regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
Si ritiene che il permesso di soggiorno rilasciato ex art.
33 sia identico in tutto e per
tutto a un normale permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Per tale motivo al momento del rinnovo - stante anche il
tenore letterale del comma 5 dell'art. 33 che parla di continuità del
rapporto e non di quel rapporto specifico che ha consentito la regolarizzazione
- sarà sufficiente la prova dell'esistenza di un regolare rapporto di
lavoro subordinato.
La considerazione per cui il permesso di soggiorno in parola
debba poter consentire, ad esempio, il ricongiungimento familiare, piuttosto
che l'iscrizione alle liste di collocamento, ecc, si dovrebbe desumere
altresì dal fatto che in caso contrario, nei confronti dell'art. 33
potrebbe essere sollevata una questione di illegittimità costituzionale
per violazione del principio di parità di trattamento.
Condanne per le dichiarazioni mendaci
Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione,
sempre che ne possa conoscere la mendacità, è punito con la
reclusione da 2 a 9 mesi, salvo che il fatto non costituisca reato più
grave.
SINTESI SCHEMATICA
Procedura di regolarizzazione
COLF e BADANTI
DESTINATARI DELLA
REGOLARIZZAZIONE:
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
che prestano attività lavorativa
da almeno TRE MESI per un cittadino italiano o straniero regolarmente
soggiornante e che siano adibiti:
6
a LAVORO
DOMESTICO
7
ad ATTIVITA’
DI ASSISTENZA ai componenti della famiglia affetti da patologie o handicap
che limitano l’autosufficienza;
e che al momento dell’entrata in
vigore della legge:
6
siano
in possesso del passaporto o altro documento valido per
l’espatrio:
7
siano
sprovvisti di un permesso di soggiorno o titolari di un permesso che
non consente di svolgere attività lavorativa
8
siano
d’accordo con il proprio datore di lavoro affinché lo stesso
proceda alla presentazione della dichiarazione di emersione, stipuli il
contratto di soggiorno, versi il contributo, si impegni a garantire una
sistemazione alloggiativa nonché a versare le spese di viaggio in caso
di rientro definitivo del lavoratore nel Paese di origine.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA
REGOLARIZZAZIONE
6
coloro
nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera (non eseguito)
6
coloro
che siano destinatari di un provvedimento di espulsione con intimazione (ad es.
per essersi sottratti ai controlli di frontiera o per non avere richiesto il
p.s. entro 8 giorni dall’ingresso) e che siano sottoposti a procedimento
penale per un qualsiasi delitto non colposo che non si sia concluso con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l’interessato non lo ha commesso – si veda nota pagg.
5,6 -
6
coloro
che risultano segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato
6
coloro
che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli artt. 380 e 381
c.p.p. salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilità dell’interessato ovvero
risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione,
salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione – si veda nota pagg.
5,6
6
coloro
che non siano in possesso del passaporto o di un documento equipollente valido
per l’espatrio.
PROCEDURA DI EMERSIONE:
A) DICHIARAZIONE
DI EMERSIONE
Il datore di lavoro che intende procedere alla
regolarizzazione del cittadino straniero occupato alle proprie dipendenze nei
tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge (10-6-2002) deve:
1) ritirare,
presso l’Ufficio postale,
l’apposito plico contenente:
- le istruzioni per la compilazione
- il bollettino di c/c postale per il
versamento del contributo forfettario (pari a Euro 290)
- la busta prestampata dove inserire la
documentazione con tutti gli allegati
- la cedola dell’assicurato con
l’indicazione del datore di lavoro e del lavoratore
- il modulo per la dichiarazione di
lavoro irregolare
6
compilare
la dichiarazione di emersione
in stampatello, riempiendo ogni casello con un solo carattere, lasciando una
casella vuota tra un nome e l’altro. La dichiarazione (limitata ad un
lavoratore per nucleo familiare in caso di colf, senza limiti per gli
assistenti a malati e/o anziani) deve contenere a pena di
inammissibilità:
- le generalità del datore di lavoro
(nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita);
- l’indicazione delle
generalità e della nazionalità dei lavoratori extracomunitari
occupati, del n. di passaporto o di altro documento valido per l’espatrio
e dell’eventuale permesso di soggiorno;
- l’indicazione della tipologia e
delle modalità di impiego (colf/badanti, tempo pieno/part-time)
- l’indicazione della retribuzione
convenuta (non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale
di riferimento)
6
allegare
alla dichiarazione di emersione i seguenti documenti, a pena di
irricevibilità:
- attestato di pagamento del contributo
forfettario, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di
lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali o interessi;
- certificazione medica della patologia o
handicap del componente della famiglia alla cui assistenza è destinato
il lavoratore;
- copia del documento di identità
del dichiarante;
- copia di tutte le pagine del documento
valido per l’espatrio del lavoratore;
- copia di impegno a stipulare il contratto
di soggiorno.
6
conservare
in fotocopia la documentazione predisposta (una per sé e l’altra per il
lavoratore)
7
recarsi
all’Ufficio postale dove:
- pagherà il contributo
forfettario
- presenterà la dichiarazione di
emersione
- pagherà le relative spese
(40 Euro)
- inserirà la dichiarazione di
emersione nella busta prestampata
- consegnerà il plico
all’’impiegato delle poste che rilascerà il tagliando
timbrato dell’assicurata contenente la causale e i nominativi del datore
di lavoro e del lavoratore.
Chiunque presenti una falsa
dichiarazione di emersione allo scopo di eludere le norme in materia di
immigrazione è punito con la reclusione da 2 a 9 mesi, salvo che il
fatto non costituisca reato più grave.
B) CONVOCAZIONE
PRESSO GLI SPORTELLI POLIFUNZIONALI
Le buste contenenti la dichiarazione di
emersione e i relativi allegati saranno trasmesse dagli uffici postali al
Centro Servizi delle Poste Italiane che:
- trasmetterà le istanze ad ogni Prefettura
- invierà i dati (informatici) alle Questure competenti che accerteranno se sussistono eventuali motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno in favore del lavoratore
extracomunitario.
Nei 20 giorni successivi alla
dichiarazione
- la Prefettura
verificherà l’ammissibilità della domanda e la
ricevibilità della stessa
- la Questura
accerterà se sussistono motivi che impediscono il rilascio del permesso
di soggiorno
Nei 10 giorni successivi alla
comunicazione della insussistenza di motivi ostativi il datore di lavoro
sarà convocato dalla Prefettura presso lo Sportello Polifunzionale
indicato nella comunicazione per la definizione della pratica.
Il datore di lavoro e il lavoratore si
dovranno presentare nella sede, nel giorno e nell’orario stabiliti
portando con sé:
- gli originali dei documenti di
identità
- la copia di tutti i documenti allegati
alla dichiarazione di emersione
- gli altri documenti eventualmente
richiesti nella comunicazione di convocazione
Presso ogni sportello saranno presenti:
- un Rappresentante
dell’Agenzia delle entrate per il rilascio, al lavoratore che
ne sia sprovvisto, del codice fiscale;
- un Rappresentante
della Prefettura, per l’esame, in via definitiva, della
dichiarazione presentata;
- un Rappresentante
della Direzione Provinciale del lavoro per la stipula del contratto
di soggiorno;
- un Rappresentante
della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno.
La mancata presentazione delle parti nel
luogo, nel giorno e nell’orario stabilito, potrà comportare
l’ARCHIVIAZIONE della pratica, con perdita del diritto alla
regolarizzazione.
C) STIPULA DEL
CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato, stipulato presso lo Sportello Polifunzionale davanti al
Rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro conterrà, a pena di invalidità:
6
la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un
alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dagli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
7
l’impegno
al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il
rientro definitivo del lavoratore nel paese di provenienza.
D) PERMESSO
DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno rilasciato:
a) avrà durata annuale
b) sarà rinnovabile per lo
stesso periodo se sarà data prova della continuazione del rapporto e
della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
E) RIGETTO
E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Le Prefetture
accantoneranno le pratiche per trattarle al termine di tutta la procedura di
emersione e regolarizzazione:
- se risultano incomplete nella
compilazione
- se mancano gli allegati previsti
- se presentano aspetti di dubbio e di
particolare complessità
- se le parti non si presentano senza
giustificato motivo nel giorno della convocazione.
I provvedimenti di rigetto e
archiviazione delle istanze saranno notificati al domicilio del datore di
lavoro, tramite il servizio postale. Dalla data del rigetto decorrono i termini
per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego
Nella prima categoria sono inquadrati i lavoratori in
possesso di elevata competenza professionale (ad esempio: istitutore,
puericultore, infermiere diplomato generico, assistente anziani) ovvero i
lavoratori che presiedono all’andamento della casa con piena autonomia e
responsabilità (ad esempio: maggiordomo, direttore di casa, chef o
capocuoco).
Le badanti, a seconda delle mansioni, del grado di
professionalità e dei titoli, potrebbero quindi essere inquadrate nella
1° super o nella prima categoria.
Nella
seconda categoria sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni relative
alla vita familiare, per i quali è richiesta la necessaria specifica
capacità professionale (ad esempio: baby sitter, autista, cuoco,
cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode di ville o case
private).
Nella
terza ed ultima categoria sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni
prettamente manuali e di fatica (ad esempio: addetto esclusivamente alle
pulizie, alla manutenzione ordinaria del giardino, aiuto in cucina, addetto
alla lavanderia, assistente agli animali domestici).
Quindi le colf, a seconda delle mansioni (e della
varietà delle stesse), potrebbero essere inquadrate nella seconda o
nella terza categoria; ad ogni modo, in caso di inquadramento nella terza
categoria il lavoratore avrà diritto al passaggio alla seconda categoria
generalmente dopo 14 mesi (art. 12 ccnl).
Si precisa da ultimo che in caso di mansioni plurime
l’inquadramento (e la retribuzione) sarà corrispondente alle
mansioni prevalenti.
2) Il periodo di prova (art. 15 ccnl)
Poiché la regolarizzazione presuppone come già
instaurato il rapporto lavorativo, non è consentito prevedere un
periodo di prova.
In linea generale, ed in caso di instaurazione di un
rapporto di lavoro, è possibile (ma non obbligatorio) prevedere –
contestualmente all’assunzione e per iscritto - un periodo di prova
regolarmente retribuito pari a 30 giorni di lavoro effettivo nel caso di
lavoratore inquadrato in una delle categorie più elevate (prima super e
prima) e di 8 giorni nel caso di lavoratore inquadrato in una delle restanti
categorie.
Nel caso di cessazione del rapporto (per licenziamento o
dimissioni) nel corso del periodo di prova, le parti non sono tenute a dare il
preavviso (v. oltre).
3) La retribuzione e il prospetto paga (art. 30 ccnl)
Il
datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione della retribuzione
mensile, deve predisporre in duplice copia il prospetto paga, una per il
lavoratore, firmata dal datore di lavoro e l’altra per il datore di
lavoro, firmata dal lavoratore.
Il
prospetto paga deve contenere: 1) la retribuzione minima contrattuale; 2) eventuali
scatti di anzianità previsti dall’art. 33 ccnl; 3)
l’eventuale compenso sostitutivo del vitto e alloggio; 4)
l’eventuale superminimo (ovvero compenso aggiuntivo rispetto a quello
minimo previsto dal ccnl) con l’indicazione circa
l’assorbibilità (in caso di aumenti stabiliti in sede di rinnovo
del ccnl o di passaggio di livello) o la non assorbibilità; 5) le ore
straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per oneri
previdenziali.
4)
La tredicesima mensilità e la liquidazione (artt. 35-37 ccnl)
Entro
il mese di dicembre il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la tredicesima
mensilità, da calcolarsi in base alla retribuzione ordinaria,
comprensiva di tutte le voci sopra specificate, eccettuati gli straordinari
(se non continuativi).
Al
termine del rapporto di lavoro, inoltre, il datore di lavoro deve corrispondere
al lavoratore il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi in base ai
compensi percepiti di anno in anno, diviso 13,5 con la rivalutazione secondo i
coefficienti di legge.
5) L’orario di lavoro e i riposi (artt. 16, 17, 18,
19, 20 ccnl)
Per i lavoratori conviventi l’orario massimo di
lavoro è di 55 ore settimanali e 10 giornaliere non consecutive, mentre
per i lavoratori non conviventi l’orario massimo di lavoro è di 48
ore settimanali e 8 giornaliere non consecutive, distribuite su 5 o 6 giorni.
Il
lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive
nell’arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito,
normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore a due ore.
E’
possibile richiedere al lavoratore, con almeno un giorno di anticipo (salve
emergenze o necessità impreviste), l’effettuazione di ore
straordinarie (nel limite di ___ ore settimanali e __ giornaliere) sia di
giorno che di notte, che andranno retribuite in misura maggiore rispetto a
quelle ordinarie (25% di maggiorazione per lo straordinario diurno, 50% per lo
straordinario notturno e 60% per lo straordinario domenicale e festivo, ovvero
quello prestato nelle seguenti giornate: 1° gennaio, 6 gennaio,
lunedì di pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre,
8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, santo patrono).
Il
riposo settimanale del lavoratore è di 36 ore e deve essere goduto per
24 ore la domenica, e le restanti 12 ore in qualsiasi altro giorno della
settimana.
Un
lavoratore a tempo pieno (convivente o non convivente) ha quindi, in
sostanza, diritto ad un giorno di riposo coincidente con la domenica, ed a
mezza giornata di riposo nell’arco della settimana.
Il lavoratore ha inoltre diritto a ferie annuali di 26
giorni continuativi o frazionati al massimo in due periodi all’anno; il
lavoratore non italiano può chiedere al datore di lavoro di cumulare le
ferie maturate nell’arco (al massimo) di un biennio, onde poter sfruttare
un periodo più lungo per un rimpatrio non definitivo.
5) Le assenze, i permessi, la gradivanza, il congedo
matrimoniale (artt. 22, 24, 25, 27, 28)
Il lavoratore, nel caso in cui debba effettuare visite
mediche documentabili, ha diritto a permessi retribuiti secondo le seguenti
modalità: a) lavoratori conviventi: 16 ore annue; b) lavoratori non
conviventi con un orario di almeno 30 ore settimanali: 12 ore annue; c)
lavoratori non conviventi con orario inferiore alle trenta ore settimanali: 12
ore da riproporzionarsi in base all’orario (ad esempio, in caso di 20 ore i permessi riproporzionati
sono di 8 ore annue, così calcolate: 20 : x = 30:12).
In caso di lutto familiare il lavoratore ha diritto
ad un permesso retribuito della durata di tre giorni di calendario e nel caso
di nascita di un figlio, al lavoratore maschio spettano due giorni di
permesso retribuito.
Possono inoltre essere concessi permessi non retribuiti
su richiesta motivata del lavoratore.
Le
assenze per malattia vanno documentate dal lavoratore con certificato medico da
spedire entro tre giorni dall’evento (l’obbligo di certificazione
non è previsto, ovviamente, per i lavoratori conviventi, salvo che nel
periodo della malattia non si trovino nell’abitazione del datore di
lavoro).
Le assenze
per malattia e per infortunio sul lavoro danno diritto alla conservazione
del posto di lavoro (non licenziabilità del lavororarore) per 10-45-180
giorni di calendario a seconda che abbia, rispettivamente,
un’anzianità fino a sei mesi, tra i sei mesi e i due anni, ovvero
superiore a due anni.
Le assenze non giustificate entro il terzo giorno sono,
secondo il contratto collettivo, da considerarsi dimissioni del lavoratore.
In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo
retribuito di 15 giorni di calendario, comprendente, in caso di lavoratori
conviventi, il compenso sostitutivo convenzionale mentre in caso di gravidanza
la lavoratrice non può essere adibita al lavoro durante i due mesi
antecedenti alla data del presunto parto e nei tre mesi successivi e in tale
periodo non può essere licenziata se non per giusta causa.
6) La
cessazione del rapporto e il preavviso (art. 36 ccnl)
Le
parti possono interrompere il rapporto anche verbalmente e senza
necessità di motivazione ma con il rispetto di un termine di preavviso.
Tale termine, in caso di licenziamento è di 15 ovvero 30 giorni di
calendario a seconda che l’anzianità di servizio presso la
famiglia sia inferiore o superiore a cinque anni in caso di rapporto con orario
superiore a 25 ore settimanali; in caso di dimissioni del lavoratore tali
termini di preavviso sono dimezzati; in caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale inferiore a 25 ore settimanali, il preavviso è inoltre ridotto
a 8 ovvero 15 giorni di calendario a seconda che il lavoratore abbia un’anzianità inferiore
o superiore a due anni.
Per i porteri privati, i custodi di villa ed altri
dipendenti che usufruiscano con la famiglia di alloggio indipendente di
proprietà del datore di lavoro e messo a disposizione dal medesimo, il
preavviso è di 30 ovvero di 60 giorni a seconda che il lavoratore abbia
un’anzianità d servizio inferiore o superiore ad un anno.
Nel caso di mancato rispetto del preavviso, la parte che
interrompe il rapporto è tenuta
a pagare un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione
corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
Il rapporto può essere interrotto senza preavviso in
caso di giusta causa, ovvero di una mancanza o di un fatto così grave da
non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
Benché non previsto, si consiglia di formulare il
licenziamento o le dimissioni per iscritto e farsi rilasciare una ricevuta
della lettera, in maniera da essere sempre in grado di dimostrare di aver
rispettato il preavviso contrattualmente stabilito.
Il datore di lavoro, dopo la regolarizzazione della colf,
dovrà presentare all’Inps (Istituto Nazionale Predivenza sociale)
la dichiarazione di instaurazione del rapporto; poiché, come già
detto, verrà probabilmente prevista presso lo sportello polifunzionale
una postazione INPS per la definizione anche della pratica contributiva dello
straniero, tale dichiarazione (MOD. LD09) sarà contestuale alla stipula
del contratto di soggiorno per lavoro.
In caso contrario, il MOD. LD09 sarà a disposizione
presso le sedi Inps o gli enti di patronato e andrà consegnato o allo
sportello INPS competente o spedito per posta presso la stessa sede entro il 10
aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre o il 10 gennaio rispettivamente per le
assunzioni (contratti di soggiorno) avvenuti dal 1° gennaio al 31 marzo,
dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre o dal 1°
ottobre al 31 dicembre.
A tale dichiarazione va, in ogni caso, allegata copia del
libretto di lavoro del lavoratore (che verrà rilasciato presso lo
sportello polifunzionale o è comunque richiedibile presso
l’Ispettorato del lavoro), il permesso di soggiorno e un documento di
identità del lavoratore e del datore di lavoro.
Inoltre dovrà essere presentata all’INAIL
(Istituto Nazionale infortuni sul lavoro e malattie professionali) entro 24 ore
dall’assunzione (stipula contratto di soggiorno) una dichiarazione
contenente la data di assunzione e i codici fiscali del lavoratore e del datore
di lavoro (n° verde fax 800657657).
I contributi Inps e Inail saranno riscossi dall’INPS
che ogni trimestre invierà al datore di lavoro dei bollettini. Il datore
di lavoro dovrà compilarli seguendo le regole di calcolo indicate nella
tabella __.
Il
datore di lavoro non è c.d. sostituto di imposta, e quindi non deve
operare alcuna ritenuta fiscale mensile. Ha solo l’obbligo di compilare
una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme
erogate nell’anno (inclusi straordinari, premi, ecc.), con indicazione dei
compensi lordi, delle trattenute INPS effettuate per la quota a carico del
lavoratore e del compenso netto complessivo.
Tale
dichiarazione servirà al lavoratore per presentare la dichiarazione dei
redditi.
SINTESI SCHEMATICA
Disciplina del Lavoro Domestico
Normativa di riferimento:
Contratto Collettivo Nazionale
Lavoro Domestico 8/3/2001
Lettera di assunzione
(art. 6 ccnl)
Successivamente
all’espletamento della procedura di emersione presso lo Sportello
polifunzionale, le parti sottoscriveranno
-
una
lettera di assunzione contenente gli elementi previsti all’art. 6
del ccnl:
a)
data
di inizio rapporto
b)
categoria
di appartenenza
c)
durata
del periodo di prova
d)
esistenza
o meno della convivenza totale o parziale
e)
durata
dell’orario di lavoro giornaliero
f)
eventuale
divisa fornita dal datore di lavoro
g)
indicazione
del riposo settimanale in aggiunta alla domenica
h)
previsione
di eventuali spostamenti temporanei
i)
periodo
concordato ferie annuali
j)
indicazione
dello spazio per la custodia degli effetti personali del lavoratore.
-
oppure,
se questi sono già contenuti nel contratto di soggiorno per lavoro, una lettera
contenente il richiamo al contratto già sottoscritto.
Inquadramento del lavoratore
(art. 10 ccnl)
a)
Prima
categoria super:
lavoratori che abbiano una specifica professionalità
sul piano pratico operativo, in possesso di diploma o attestato professionale
riconosciuto dallo Stato o Enti Pubblici (es. infermieri prof.li
b)
Prima
categoria:
lavoratori in possesso di elevata competenza professionale
(es. istitutore, puericultore, infermiere diplomato generico, assistente
anziani) ovvero i lavoratori che presiedono all’andamento della casa con
piena autonomia e responsabilità
c)
Seconda
categoria:
lavoratori che svolgono mansioni
relative alla vita familiare, per i quali è richiesta la necessaria specifica
capacità professionale (es. baby sitter, autista, cuoco, cameriere,
guardarobiere, addetto alla stiratura, custode di ville o case prvate)
d)
Terza
categoria:
lavoratori che svolgono mansioni
manuali e di fatica (es. addetto alle pulizie, alla manutenzione del giardino,
aiuto in cucina, alla lavanderia, assistente animali domestici).
Periodo di prova (art. 15 ccnl)
Nel caso di specie, trattandosi
di rapporto di lavoro già instaurato, non è consentito un
periodo di prova.
In linea generale il CCNL prevede
-
un
periodo di prova pari a 30 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori
inquadrati nella categoria Prima super e Proma
-
una
periodo di prova pari a 8 giorni per i lavoratori inquadrati nella seconda e
nella terza categoria.
Retribuzione e Prospetto paga
(art. 30 ccnl)
Contestualmente alla retribuzione mensile
il datore di lavoro deve predisporre il prospetto paga in duplice copia che
deve contenere:
1)
la
retribuzione minima contrattuale
2)
eventuali
scatti di anzianità
3)
eventuale
compenso sostitutivo di vitto e alloggio
4)
eventuale
superminimo
5)
ore
straordinarie
6)
compensi
per festività
7)
trattenute
oneri previdenziali
Deve essere corrisposta entro il mese di
dicembre e calcolata in base alla retribuzione ordinaria comprensiva di tutte
le voci sopra specificate
Trattamento di fine rapporto
(art. 37 ccnl)
Deve essere corrisposto a termine del
rapporto e calcolato in base ai compensi percepiti di anno in anno, diviso 13,5
con rivalutazione secondo i coefficienti di legge.
Orario di lavoro, Riposi, Ferie (artt. 16, 17, 18, 19, 20 ccnl)
Orario di lavoro:
a)
massimo
55 ore settimanali e 10 giornaliere non consecutive per i lavoratori conviventi
b)
massimo
48 ore settimanali e 8 giornaliere non consecutive per i lavoratori non conviventi
distribuite su 5 o 6 giorni.
a)
36
ore godute per 24 ore la domenica e le restanti 12 ore in qualsiasi altro
giorno della settimana
b)
8
ore consecutive nell’arco della stessa giornata e un riposo intermedio
non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore a 2 ore
a)
26
giorni continuativi o frazionati in due periodi dell’anno
b)
il
lavoratore non italiano può chiedere al datore di lavoro di cumulare le
ferie maturate nell’arco di un biennio per sfruttare un periodo
più lungo in caso di rimpatrio non definitivo
Assenze,
Permessi, Gravidanza, Congedo matrimoniale
(artt.
22, 24, 25, 27, 28 ccnl)
Permessi retribuiti per visite
mediche documentabili:
a)
16
ore annue per lavoratori conviventi
b)
12
ore annue per lavoratori non conviventi con orario di 30 ore settimanali
c)
12
ore da proporzionarsi in base all’orario per lavoratori non conviventi
con orario inferiore a 30 ore settimanali
Permessi non retribuiti:
possono
essere concessi su richiesta motivata del lavoratore
Lutto familiare:
il lavoratore ha
diritto ad un permesso retribuito nella misura di tre giorni di calendario
al lavoratore maschio
spettano due giorni di permesso retribuito
-
devono
essere documentate con certificato medico da spedire entro tre giorni dall’evento (tale
obbligo non è previsto per i lavoratori conviventi, salvo che nel
periodo di malattia non si trovino nell’abitazione del datore di lavoro)
-
le
assenze ingiustificate entro il terzo giorno sono da considerarsi dimissioni
del lavoratore
danno
diritto alla conservazione del posto di lavoro per
-
10
giorni per i lavoratori con anzianità fino a sei mesi
-
45
giorni per i lavoratori con anzianità tra i sei mesi e i due anni
-
180
giorni se l’anzianità è superiore ai due anni
al lavoratore spetta
un congedo retribuito di 15 giorni di calendario
la lavoratrice non può
essere adibita al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi
alla data di presunto parto e in tale periodo non può essere licenziata
se non per giusta causa.
Cessazione rapporto di lavoro e preavviso
(art. 36 ccnl)
Le parti possono interrompere il rapporto
di lavoro, anche verbalmente e senza motivazione.
a)
Rapporto
di lavoro con orario superiore a 25 ore settimanali
-
In
caso di licenziamento 15 ovvero 30 giorni di calendario se
l’anzianità di servizio è inferiore o superiore a 5 anni
-
In
caso di dimissioni i suddetti termini sono dimezzati
b)
Rapporto
di lavoro a tempo parziale inferiore a 25 ore settimanali
-
Il
termine di preavviso è di 8
o 15 giorni di calendario a
seconda che il lavoratore abbia un’anzianità inferiore o superiore
a due anni
c)
Rapporto
di lavoro con portieri privati, custodi di villa e con dipendenti che
usufruiscono con famiglia di alloggio indipendente di proprietà del
datore di lavoro
-
preavviso
di 30 giorni se il lavoratore ha un’anzianità di servizio
inferiore a un anno
-
preavviso
di 60 giorni se superiore ad un anno
La parte che
interrompe il rapporto è tenuta a pagare un’indennità
sostitutiva pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non
concesso
Regole
previdenziali
Successivamente alla regolarizzazione il datore di lavoro
deve:
a)
presentare
all’INPS la dichiarazione di avvenuta regolarizzazione mediante
compilazione del Modello LD09
-
o
contestualmente alla definizione della pratica presso lo Sportello
Polifunzionale davanti al Rappresentante dell’INPS
-
o
mediante consegna o invio per posta di detto Modello (a disposizione presso le
sedi INPS o patronati) all’Istituto nazionale di Previdenza Sociale
competente entro i termini indicati nel Vademecum
Alla dichiarazione devono essere
allegati:
-
copia
del libretto di lavoro del lavoratore
-
copia
del permesso di soggiorno
-
copia
del documento di identità del lavoratore e del datore di lavoro
b)
presentare
ad INAIL entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno una
dichiarazione contenente la data di assunzione e i codici fiscali del
lavoratore e del datore di lavoro.
Regole
fiscali
-
non
essendo il datore di lavoro sostituto di imposta nessuna ritenuta fiscale
mensile dovrà essere applicata
-
il
datore di lavoro ha l’obbligo di compilare una dichiarazione dalla quale
risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno con
indicazione: a) dei compensi lordi b) delle trattenute INPS c) del compenso
netto complessivo
-
sulla
base di questa dichiarazione il lavoratore presenterà la dichiarazione
dei redditi solo se il suo reddito annuo sarà superiore al minimo
previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi (tale limite per
l'anno 2001 ammontava a lire 12.000.000).
PROCEDURA
PER LA LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI
DESTINATARI DELLA REGOLARIZZAZIONE:
CITTADINI EXTRACOMUNITARI in posizione irregolare
che prestano attività lavorativa da almeno TRE MESI: per una IMPRESA INDIVIDUALE o per una SOCIETA e che:
6 siano in possesso del passaporto o altro documento valido per l’espatrio:
7
siano sprovvisti di un permesso di soggiorno
o titolari di un permesso che non consente di svolgere attività
lavorativa
8 non risultino colpiti da un provvedimento di espulsione
9 non risultino segnalati, ai fini della non ammissione nel territorio dello stato italiano
10 non risultino denunciati per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
11 siano d’accordo con il proprio datore di lavoro affinché lo stesso proceda alla presentazione della dichiarazione di emersione, stipuli il contratto di soggiorno, versi il contributo, si impegni a garantire una sistemazione alloggiativa nonché a versare le spese di viaggio in caso di rientro definitivo del lavoratore nel Paese di origine.
Sono
esclusi dalla regolarizzazione:
- coloro che hanno svolto attività di lavoro autonomo anche se si tratta di prestazioni rese in modo coordinato e continuativo
I soci di cooperativa potranno essere regolarizzati se:
a. viene dichiarata la loro assunzione in qualità di lavoratori subordinati
b. viene dichiarato che ai sensi del regolamento interno saranno inquadrati come lavoratori subordinati ai sensi della L. 142/2002
Sono altresì esclusi:
a) coloro nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 13, de testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 e successive modificazioni;
b) coloro che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) coloro che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione*.
PROCEDURA DI EMERSIONE:
A) DICHIARAZIONE
DI EMERSIONE
Il datore di lavoro che intende procedere alla regolarizzazione del cittadino straniero occupato alle proprie dipendenze nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge deve:
1) ritirare,
presso l’Ufficio postale,
l’apposito plico contenente:
- le istruzioni per la compilazione
- il bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfettario (pari a Euro 700 per ciascun lavoratore)
- la busta prestampata dove inserire la documentazione con tutti gli allegati
- la cedola dell’assicurato con l’indicazione del datore di lavoro e del lavoratore
- il modulo per la dichiarazione di lavoro irregolare
6
compilare la dichiarazione di
emersione in stampatello, riempiendo ogni casella con
un solo carattere, lasciando una casella vuota tra un nome e l’altro. La
dichiarazione - che in caso di società dovrà essere sottoscritta
dal rappresentante legale - deve contenere a pena di inammissibilità:
- i dati identificativi dell’imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
- l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori extracomunitari occupati, del n. di passaporto o di altro documento valido per l’espatrio e dell’eventuale permesso di soggiorno;
- l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego
- l’indicazione della retribuzione convenuta (non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento).
Chiunque
presenta una falsa dichiarazione di emersione al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione è punito con la reclusione da
due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato
6
allegare alla dichiarazione di
emersione i seguenti documenti, a pena di irricevibilità:
- copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato OVVERO copia sottoscritta di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
- attestato di pagamento del contributo forfettario, pari a 700 Euro per ciascun lavoratore
6 conservare in fotocopia la documentazione predisposta
6 recarsi all’Ufficio postale dove:
- pagherà il contributo forfettario
- presenterà la dichiarazione di emersione
- pagherà le relative spese
- inserirà la dichiarazione di emersione nella busta prestampata
- consegnerà il plico all’’impiegato delle poste che rilascerà il tagliando timbrato dell’assicurata contenente la causale e i nominativi del datore di lavoro e del lavoratore.
B) CONVOCAZIONE
PRESSO GLI SPORTELLI POLIFUNZIONALI
Le buste contenenti la dichiarazione di emersione e i relativi allegati saranno trasmesse dagli uffici postali al Centro Servizi delle Poste Italiane che:
- trasmetterà le istanze ad ogni Prefettura
- invierà i dati (informatici) alle Questure competenti che accerteranno se sussistono eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno in favore del lavoratore extracomunitario.
Nei 60 giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
- la Prefettura verificherà l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunicherà al Centro regionale per l’impiego competente per territorio;
- la Questura accerterà se sussistono motivi che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno di validità pari a un anno.
Nei 10 giorni successivi alla comunicazione della insussistenza di motivi ostativi la Prefettura inviterà le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari a un anno.
Il datore di lavoro e il lavoratore dovranno presentarsi presso lo sportello nel giorno e nell’orario stabilito portando con sé:
a. gli originali dei documenti di identità
b. la copia di tutti i documenti allegati alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare
c. tutti gli altri documenti eventualmente richiesti nella comunicazione di convocazione
d. n. 4 fotografie del lavoratore e una marca da bollo da Euro 10,33
Presso ogni sportello saranno presenti:
- un Rappresentante dell’Agenzia delle entrate per il rilascio, al lavoratore che ne sia sprovvisto, del codice fiscale;
- un Rappresentante della Prefettura, per l’esame, in via definitiva, della dichiarazione presentata;
- un Rappresentante della Direzione Provinciale del lavoro per la stipula del contratto di soggiorno;
- un Rappresentante della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno.
La mancata presentazione delle parti nel luogo, nel giorno e nell’orario stabilito, potrà comportare l’IMPORCEDIBILITA’ e l’ARCHIVIAZIONE della pratica, con perdita del diritto alla regolarizzazione.
C) STIPULA
DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, stipulato presso lo Sportello Polifunzionale davanti al Rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro conterrà, a pena di invalidità:
6 la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari a un terzo dell’importo complessivo mensile.
6 l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro definitivo del lavoratore nel paese di provenienza.
D) PERMESSO
DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno rilasciato:
a) è rinnovabile previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata
b) comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno
E) RIGETTO
E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Le Prefetture accantoneranno le pratiche per trattarle al termine di tutta la procedura di emersione e regolarizzazione:
- se risultano incomplete nella compilazione
- se mancano gli allegati previsti
- se presentano aspetti di dubbio e di particolare complessità
- se le parti non si presentano senza giustificato motivo nel giorno della convocazione.
I provvedimenti di rigetto e archiviazione delle istanze saranno notificati al domicilio del datore di lavoro, tramite il servizio postale. Dalla data del rigetto decorrono i termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego
Fino alla data di conclusione della procedura di emersione non potranno essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di lavoratori compresi nella dichiarazione, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
L’esibizione della ricevuta di avvenuta spedizione del plico consentirà al cittadino straniero di non essere espulso pur in assenza di regolare permesso di soggiorno.
Possono accedere alla regolarizzazione anche gli stranieri colpiti da un solo provvedimento di espulsione. In tali casi:
a. lo straniero dovrà inoltrare alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo (UTG) un istanza di revoca del provvedimento di espulsione
b. il Prefetto deciderà nel merito se revocare l’espulsione, valutando caso per caso
Sono
esclusi dalla regolarizzazione coloro che sono stati ragiunti da un decreto di
espulsione con accompagnamento alla frontiera non eseguito.
QUESITI
§
DESTINATARI
DELLA REGOLARIZZAZIONE
1.
E’
necessario che il lavoratore di cui si chiede la regolarizzazione abbia, nei
tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge, prestato la propria
attività in modo continuativo?
Secondo
le indicazioni provenienti dal Ministero dell’Interno (si veda la
circolare n 14, prot. 47455/30 del 9 settembre 2002 del Dipartimento per le
Libertà civili e l’Immigrazione) le Prefetture adotteranno
un’interpretazione restrittiva e, pertanto, sarà necessario che il
rapporto di lavoro si sia svolto continuativamente per tutti i tre mesi.
Tuttavia,
poiché il testo della norma non è esplicito, la domanda
potrà essere presentata anche in assenza del requisito della
continuità (purché il lavoratore abbia iniziato a lavorare entro
il 10 giugno 2002).
2.
Per
poter accedere alla regolarizzazione di colf e badanti è necessario che
il lavoratore presti la propria attività per un numero di ore minimo?
Per gli altri lavoratori?
No.
L’unico limite previsto dalla legge è rappresentato dalla
retribuzione minima che deve essere corrisposta a colf e badanti, pari a 440
euro mensili.
Per quanto
riguarda gli altri lavoratori non vi è alcun limite prefissato, ma il
minimo retributivo sarà quello previsto dal CCNL applicabile.
3.
Nell’ipotesi
in cui il lavoratore presti la propria attività in favore di diversi
datori di lavoro, che procedura è necessario seguire?
Si
consiglia di attivarsi presso i datori di lavoro affinché presentino
contestualmente le singole dichiarazioni di emersione, inserendole tutte in una
medesima busta.
Nello
spazio apposito del modulo di dichiarazione dovrà essere indicato il
numero dei datori di lavoro presso cui lo straniero è impiegato.
I
singoli datori di lavoro dovranno versare ciascuno per intero il
contributo di regolarizzazione (290 euro per colf e badanti e 700 euro per i
lavoratori subordinati) indipendentemente dal numero di ore di lavoro.
Naturalmente,
per colf e badanti le varie retribuzioni, sommate tra loro, dovranno
raggiungere l’importo minimo previsto di cui al punto precedente.
4.
Esiste
qualche possibilità di ottenere la regolarizzazione nell’ipotesi
in cui il/i datore/i di lavoro si rifiuti/rifiutino di presentare la domanda di
emersione?
E’ molto difficile
individuare una possibilità di tutela per il lavoratore
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non intenda procedere alla
regolarizzazione. Il titolare dell’iniziativa, infatti, è
esclusivamente il datore di lavoro, mentre ai lavoratori non è
riconosciuto alcun ruolo nella procedura.
Si potrebbe tentare di
seguire una strada il cui esito è incerto:
1)
la domanda potrebbe essere presentata
direttamente dal lavoratore inserendo i dati del datore di lavoro c/o cui si è prestato
l’attività nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della
legge (ovviamente il datore di lavoro non firmerebbe né la dichiarazione
di emersione né l’impegno a stipulare il contratto), indicando un
domicilio a cui potrà essere notificato il provvedimento di rigetto;
2)
contro la dichiarazione
d’irricevibilità/inammissibilità della domanda che ne
conseguirebbe, mancando i presupposti di legge, si potrebbe proporre ricorso al
T.A.R. con contestuale richiesta di sospensiva del provvedimento;
3)
Nel procedimento giurisdizionale così
instaurato si potrebbe sollevare la questione di costituzionalità in
relazione agli artt. 3 e 35 della
Costituzione;
4)
Contestualmente si dovrebbe intentare
un’azione intesa all’accertamento del rapporto di lavoro avanti al
Tribunale civile.
§
DOCUMENTAZIONE
DA PRODURRE
1.
Si
dovrà certificare la presenza in Italia entro il 10 giugno 2002?
La norma
non impone di fornire alcuna prova dell’ingresso in Italia prima di
quella data. E’ ovvio che ove l’ingresso nel territorio italiano
successivamente al 10 giugno 2002 dovesse risultare documentalmente certificato
(ad es. perché il passaporto rechi un timbro d’ingresso successivo
a quella data), mancherebbe una condizione essenziale per la regolarizzazione.
Ovviamente,
ove la dichiarazione che il lavoratore ha prestato la propria attività
per almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore della legge fosse
smentita dalla prova dell’ingresso successiva al 10 giugno, si incorrerà
nella responsabilità penale per aver reso una falsa dichiarazione.
2.
Come
deve essere certificata la patologia o l’handicap relativi al componente
della famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore?
E’
sufficiente la dichiarazione del medico curante da cui deve risultare la
certificazione della patologia o dell’handicap e la necessità
dell’assistenza. Qualora si fosse in possesso di ulteriore documentazione
sanitaria (cerificati dell’ASL o dell’INPS) sarà opportuno
allegarla.
3.
La
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un
alloggio per il lavoratore, deve essere certificata?
La legge
non richiede alcuna certificazione particolare e, quindi, dovrebbe essere
sufficiente la dichiarazione che il lavoratore alloggia in un determinato posto
(all’interno dell’abitazione presso cui si svolge
l’attività di colf o badante o in altro luogo).
I datori
di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di
soggiorno, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai
requisiti di legge, potranno, a titolo di rivalsa, e per la durata della
prestazione, trattenere dalla retribuzione del dipendente una somma massima
pari ad un terzo dell’importo complessivo mensile (vd. Art. 2 comma 9 del
decreto legge).
4.
Quali
altri documenti è necessario allegare alla dichiarazione di emersione?
a)
Attestato del pagamento del contributo
forfetario.
b)
Dichiarazione d’impegno a stipulare il
contratto di soggiorno.
c)
Fotocopia documento d’identità
del datore di lavoro e copia di tutte le pagine del passaporto del lavoratore.
Si
rammenta, inoltre, che all’atto della convocazione c/o la Prefettura per
la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore dovrà
portare:
d)
4 fotografie
e)
1 marca da bollo da euro 10,33
f)
L’originale del passaporto o di altro documento valido per
l’espatrio
6 il datore di lavoro
che intende presentare la dichiarazione di emersione
deve avere un reddito minimo?
La legge non prevede
alcun reddito minimo.
6 Il datore di lavoro
che procede alla regolarizzazione ed alla successiva assunzione ha dei vantaggi
di natura fiscale?
Un vantaggio certo
deriverà per coloro che assumeranno colf o badanti, in quanto i
contributi versati per il lavoratore sono considerati, fiscalmente, come oneri
deducibili dal reddito e, pertanto, determinano un risparmio fiscale nella
misura dell’aliquota applicabile al datore di lavoro (es.: se il totale
dei contributi annui versati è pari a 1000 euro e l’aliquota
applicabile in concreto è quella del 39%, si avrà un risparmio
d’imposta pari a 390 euro).
Per quanto riguarda le
imprese che assumeranno i lavoratori subordinati non è previsto alcun
vantaggio particolare. Non pare, infatti, che si possa applicare la Legge
Tremonti (quella relativa all’emersione dei lavoratori in “nero”)
alla presente sanatoria.
§
LA
PROCEDURA
1.
Chi
deve presentare la domanda di regolarizzazione?
Il datore di lavoro
è l’unico soggetto legittimato a presentare la dichiarazione di
emersione.
Si tenga presente che il
Ministero dell’interno (si veda la circolare n 14, prot. 47455/30 del 9
settembre 2002 del Dipartimento per le Libertà civili e
l’Immigrazione) ha specificato che la domanda dovrà essere
presentata agli uffici postali personalmente dal datore di lavoro o, in
alternativa, da un incaricato munito di apposita delega e della copia di un
documento di riconoscimento del delegante..
12. Il lavoratore può
accedere alla documentazione in possesso della P.A. e ha diritto di partecipare al procedimento volto
alla sua regolarizzazione previsto dall’art. 33?
La legge non attribuisce
al lavoratore alcun ruolo attivo nel corso della procedura.
L’unico adempimento
richiesto al lavoratore è rappresentato dalla sottoscrizione del
riquadro, posto in fondo al modulo con cui il datore di lavoro s’impegna
a sottoscrivere il contratto di soggiorno, contenente la richiesta di rilascio
del permesso di soggiorno.
Tuttavia, per tentare di
ovviare a tale esclusione, si può presentare un’istanza di
partecipazione al procedimento ai sensi degli art. 7 e ss della Legge 241/1990
che disciplina in generale il procedimento amministrativo e che sancisce
“ove non sussistano ragioni derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento” il diritto di partecipazione (accesso,
visione degli atti, diritto di presentare memorie....) da parte di “tutti
i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti”.
13. Il datore di lavoro può impugnare il provvedimento con cui
venga archiviata o dichiarata inammissibile/irricevibile la domanda di
regolarizzazione? Qual è la posizione del lavoratore dopo il diniego e
in attesa della decisione sul ricorso?
I provvedimenti di
rigetto e di archiviazione delle istanze di regolarizzazione saranno notificati
c/o il domicilio del dichiarante tramite il servizio postale. Dal giorno della
ricezione decorrerà il termine di 60 giorni per proporre, avanti al
T.A.R. l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego.
Difficilmente,
però, il datore di lavoro-ricorrente (difettando di periculum in mora
proprio) riuscirà ad ottenere la sospensione in via cautelare degli
effetti del provvedimento che continueranno a prodursi almeno sino alla
decisione definitiva sul ricorso.
Nel frattempo lo
straniero sarà esposto al rischio concreto di un’espulsione che,
per la nuova legge, è immediatamente esecutiva anche se sottoposta a
gravame o impugnativa da parte dell’interessato (con
possibilità di ricorso, tramite la rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese d’origine ad espulsione avvenuta !!).
14. Il lavoratore può
impugnare autonomamente il provvedimento di diniego?
In linea teorica il
lavoratore non appare legittimato a impugnare il provvedimento.
Tuttavia valgono le
considerazioni svolte al punto 12.
Con l’istanza di
accesso al procedimento amministrativo, infatti, lo straniero andrebbe ad
acquisire una posizione attiva propria tutelabile davanti al Giudice
Amministrativo anche in via cautelare.
15.
I
lavoratori irregolari per i quali sia stata presentata la dichiarazione di
emersione, potranno essere espulsi?
Fino
alla data di conclusione della procedura, non potranno essere adottati
provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei
lavoratori interessati dalla procedura di regolarizzazione (vd. Art. 2 comma 4
del decreto legge).
Sarà
necessario, quindi, che il lavoratore abbia con sé copia della cedola
attestante la presentazione della domanda e, possibilmente, copia della
documentazione allegata, in modo da poter dimostrare che è in corso la
procedura per la regolarizzazione
L’unica
eccezione, che consente l’espulsione anche nei confronti dei lavoratori
in attesa di regolarizzazione, è rappresentata dall’ipotesi che il
lavoratore risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.
Su
questo punto, tuttavia, si è in attesa della conversione del decreto
legge che potrebbe modificare la disciplina relativa ai lavoratori destinatari
di precedente provvedimento di espulsione.
16.
Cosa
accade nel
caso in cui il datore di lavoro, dopo aver presentato la dichiarazione di
emersione non stipuli il contratto di soggiorno? Che valore giuridico deve
attribuirsi all’impegno sottoscritto all’atto della presentazione
della dichiarazione?
Valgono
le considerazioni già formulate nella risposta al quesito n. 4. In
questo caso, tuttavia, essendo stata presentata una domanda di regolarizzazione
completa si potrebbe proporre direttamente ricorso avanti al giudice del lavoro
chiedendo la costituzione del rapporto di lavoro con sentenza.
La
sentenza potrebbe costituire titolo per ottenere la regolarizzazione e potrebbe
essere prodotta nel procedimento di opposizione all’espulsione che
venisse eventualmente comminata al lavoratore.
17. Che cosa accade se le parti non
si presentano all’appuntamento presso lo sportello polifunzionale della
Prefettura-UTG?
La legge
stabilisce che la pratica sia archiviata. Peraltro, dovrebbe essere
possibile richiedere alla Prefetture una seconda convocazione ove le parti
dimostrino che la mancata presentazione è stata determinata da
giustificato motivo
18. Si procederà
all’acquisizione dei rilievi fotodattiloscopici nei confronti dei
lavoratori di cui si chiede la regolarizzazione?
La legge prevede che
l’acquisizione dei rilievi avvenga entro un anno e, comunque,
all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno. Sembra che
l’orientamento sia quello di procedere in un secondo momento a tale
adempimento.
§
ALTRE
15. Si possono regolarizzare
periodi contributivi superiori ai 3 mesi? In che modo?
Si. Per
quanto riguarda la determinazione degli importi e le modalità di
pagamento si dovrà attendere il decreto con cui il Ministro del Lavoro
(ai sensi dell’art. 33, 6° comma della Legge Bossi-Fini e
dell’art. 1, comma 7 del D.L. 6 settembre 2002) stabilirà
“modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti
per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti alla
regolarizzazione”.
16. Il datore di lavoro
dovrà pagare i contributi per il tempo intercorrente tra la spedizione
della dichiarazione di emersione e la firma del contratto?
Anche se
la legge non dice nulla, è certo che siano dovuti i contributi relativi
al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e quello della
firma del contratto sempre che, ovviamente, l’iter per la
regolarizzazione abbia esito positivo.
Interrogata
sul punto, la Direzione provinciale dell’INPS di Torino ha fornito una
risposta affermativa, ritenendo che con la richiesta presentata
all’ufficio postale si intende che il lavoratore continua a svolgere le
sue prestazioni senza soluzione di continuità.
E’
probabile che la questione sarà affrontata nel decreto menzionato nella
precedente risposta.
17. Cosa accade se successivamente
alla regolarizzazione cessa il rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni,
etc.)?
Al momento della firma
del contratto e con il rilascio del permesso di soggiorno, gli stranieri
regolarizzati assumono la posizione degli altri lavoratori. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro, pertanto, potranno essere iscritti nelle
liste di collocamento ed avranno 6 mesi di tempo per trovare un altro impiego
(si veda l’art. 22, comma 11 del T.U. sull’immigrazione)
* * N.B.: è opportuno sottolineare che tale norma, così come il secondo periodo della lettera a) fino a “commesso”, dovrebbe essere interpretata in base ai principi generali che regolano al materia penale, con particolare riferimento al fondamentale principio stabilito dall’art.27, comma 2, Costituzione (presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva). A nostro avviso, in questi casi, un procedimento penale pendente a carico del soggetto straniero non dovrebbe comportare in via automatica l’esclusione del medesimo dalla regolarizzazione. Un’interpretazione differente comporterebbe che il cittadino extracomunitario assolto a conclusione del procedimento penale (o per il quale sia disposta l’archiviazione anche perché manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato, v. art. 411 c.p.p.) ma dopo la chiusura della procedura di regolarizzazione si vedrebbe irragionevolmente impossibilitato ad ottenere il permesso di soggiorno.
* * N.B.: è opportuno sottolineare che tale norma, così come il secondo periodo della lettera a) fino a “commesso”, dovrebbe essere interpretata in base ai principi generali che regolano al materia penale, con particolare riferimento al fondamentale principio stabilito dall’art.27, comma 2, Costituzione (presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva). A nostro avviso, in questi casi, un procedimento penale pendente a carico del soggetto straniero non dovrebbe comportare in via automatica l’esclusione del medesimo dalla regolarizzazione. Un’interpretazione differente comporterebbe che il cittadino extracomunitario assolto a conclusione del procedimento penale (o per il quale sia disposta l’archiviazione anche perché manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato, v. art. 411 c.p.p.) ma dopo la chiusura della procedura di regolarizzazione si vedrebbe irragionevolmente impossibilitato ad ottenere il permesso di soggiorno.