Il diritto
all’assistenza sanitaria dei cittadini stranieri
pubblicato n Panorama
della Sanità; n. 18, maggio 2002: 14-24
S. Geraci*, M.
Marceca°
* Caritas Diocesana di Roma, Area
Sanitaria °
Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio
*° Società Italiana di Medicina
delle Migrazioni (SIMM)
Il tema dell’assistenza sanitaria agli stranieri è stato
oggetto, negli ultimi anni, di una completa revisione normativa, da cui si
delineano, per l’Italia, precisi indirizzi di politica sanitaria.
Va sottolineato che, per quanto anche in ambito sanitario si stia
assistendo, in un’ottica federalista, ad un progressivo decentramento
gestionale, per il futuro è previsto che lo specifico tema
dell’immigrazione rimanga di competenza statale. Infatti, pur nella
ridefinizione del ruolo centrale e di una maggiore attribuzione di funzioni e
compiti alle Regioni e agli Enti locali, il Governo, ai sensi dell’art.
1, comma 3, della legge 59/97, continuerà a mantenere la
titolarità delle funzioni e dei compiti riconducibili ad una serie di
materie, tra cui sono comprese l’immigrazione e l’asilo politico.
Per lungo tempo nel nostro Paese questo ambito è stato
disciplinato da un numero impressionante di norme, aventi diverso ‘peso
specifico’; alcune questioni rilevanti sono state addirittura affrontate
attraverso l'emanazione di decreti legge ripetutamente reiterati, di cui parte
poi decaduti. Ne é risultata una pletora, una frammentazione e una
provvisorietà normativa, che evidentemente non ne ha favorito una
diffusa conoscenza e corretta applicazione. La 'svolta' è avvenuta con
l'emanazione, nel marzo del 1998, della Legge 40, poi confluita nel D.Lgs. 286
del luglio 1998, dal titolo: «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero», d’ora
in poi indicato come TU.
I principi e le disposizioni contenute in questo decreto hanno poi
trovato maggiore concretezza applicativa con l'emanazione (per la verità
molto ritardata) del Regolamento di attuazione previsto dallo stesso TU (il
D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999). Ulteriori chiarimenti sono stati infine
forniti da una Circolare del Ministero della Sanità datata 24 marzo
2000.
Al tema della salute degli stranieri immigrati è stato inoltre
dedicato uno spazio specifico sia nel Piano sanitario nazionale valido per il
triennio 1998-2000, sia nella proposta di Piano per il triennio 2002-2004,
presentata dal ministro della salute (e di cui è stata diffusa una
sintesi).
Anche i «Documenti programmatici relativi alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato…»,
predisposti dal Governo e a cui si rimanda per una lettura più
approfondita, hanno enfatizzato l’importanza
dell’accessibilità, da parte degli stranieri, ai servizi sanitari
(ed in particolare a quelli pubblici), come elemento chiave per una loro
progressiva integrazione.
Tali documenti hanno riconosciuto al fenomeno migratorio una valenza
strutturale e non legata all'emergenza e proposto la politica di integrazione
perseguita dal Governo come un tentativo di «mettere gli stranieri
nella condizione di vivere 'normalmente'...», cercando di risolvere quelle condizioni penalizzanti
rispetto ai cittadini italiani in condizioni economiche e sociali comparabili,
di cui l’accesso ai servizi sanitari è espressione primaria. In
particolare, nel primo Documento programmatico emanato si sottolineava come «la
difficoltà di utilizzare i servizi sanitari è anch’esso un
problema che molti stranieri condividono con i cittadini italiani. Anche in
questo campo quindi l’obiettivo di una politica di integrazione è
quello di dare agli stranieri le informazioni necessarie sul funzionamento e
sulle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e sulle modalità di
accesso. Ci sono però due aspetti molto particolari da considerare nella
previsione di un’assistenza sanitaria efficace: la forte connotazione
culturale della malattia, della cura, del rapporto con il proprio corpo e della
manifestazione agli altri della propria malattia; la condizione di
illegalità di alcuni stranieri presenti sul nostro territorio ai quali
assicurare uno dei diritti fondamentali come quello della salute". Omissis
"…più articolata dovrà invece essere
l’applicazione della legge per venire incontro alle esigenze evidenziate
nel primo punto, in quanto presuppongono, anche nell’ambito dei servizi
sanitari pubblici, modalità di prestazione che rispettino le esigenze di
persone appartenenti ad altre culture (es. medici donne per alcune
specializzazioni, mediatori culturali)».
In una prospettiva di percorso di progressiva e piena cittadinanza,
l'articolo 2 del TU sottolinea che allo straniero, a prescindere dalla sua
condizione giuridica, "sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana" (comma
1), mentre a quanti soggiornano regolarmente sono riconosciuti gli stessi
diritti civili attribuiti al cittadino italiano (comma 2). In coerenza con
questi enunciati viene sviluppata tutta la parte relativa alle politiche di
integrazione (lavoro, istruzione, minore età, alloggio e salute) e alle
misure contro ogni discriminazione: particolare significato rivestono le norme
e le indicazioni di tutela sanitaria dello straniero1.
Le disposizioni sanitarie contenute nel Testo unico sono attualmente
presenti al Titolo V, Capo I, articoli 34, 35 e 36, cui corrispondono gli
articoli 42, 43 e 44 presenti al Capo VI del Regolamento di attuazione.
L'articolo 34, dal titolo "Assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale", contiene le norme per gli immigrati 'regolarmente soggiornanti' sul
nostro territorio, cioè con una titolarità giuridica di presenza
testimoniata da un permesso di soggiorno o da una carta di soggiorno in corso
di validità. Con l’intento di sostenere i percorsi di integrazione
e di cittadinanza, queste nuove norme si sono proposte di favorire al massimo
la possibilità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale per tutti
gli stranieri regolarmente soggiornanti e per i loro familiari. In sintesi, la
legge prevede che pressoché tutti gli stranieri legalmente e stabilmente
presenti siano obbligatoriamente iscritti al Ssn. Tale indirizzo è
affermato nel riconoscimento della piena uguaglianza di diritti e di doveri con
i cittadini italiani, perseguita secondo modalità che garantiscano la
parità di trattamento. Per favorire, rispetto al passato, una maggiore
stabilità del diritto all’assistenza, sono stati inseriti
correttivi quali il permanere della validità dell’iscrizione al
Ssn nel periodo in cui sono in corso le procedure per il rinnovo del permesso di
soggiorno. La legge (art. 34, comma 1, lettera a), dirime inoltre la questione
della possibilità e delle condizioni di iscrizione al SSN per i
lavoratori disoccupati stranieri e (comma 2) per i loro familiari a carico,
sancendone la piena parità di trattamento e la piena uguaglianza di
diritti e di doveri con i cittadini italiani. Rispetto alla normativa
precedente, il requisito della residenza non è più condizione
indispensabile ai fini dell’iscrizione al Ssn (art. 34, comma 7). Nel
Regolamento di attuazione (art. 42, commi 1 e 2) viene precisato che, in
mancanza di residenza, il cittadino straniero è iscritto, unitamente ai
familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell’Azienda
sanitaria locale nel cui territorio ha effettiva dimora; per luogo di effettiva
dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno. Tale innovazione
è volta a favorire l'iscrizione di quanti, a causa di una
precarietà economica e/o lavorativa, sono costretti a continui
spostamenti sul territorio nazionale, con corrispondenti cambiamenti di alloggio.
L'articolo 35, dal titolo "Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale", affronta (comma 1) le condizioni di
assistibilità di alcune tipologie di stranieri caratterizzati da un
breve periodo di permanenza in Italia (ad es. per affari o turismo),
nonché (commi 3, 4, 5 e 6) il tema della tutela sanitaria "a
salvaguardia della salute individuale e collettiva" anche nei confronti di coloro "non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno" (i cosiddetti irregolari o clandestini).
Permangono poi validi (comma 2) i trattati e gli accordi internazionali di
reciprocità sottoscritti dall’Italia. Al comma 3, il Testo Unico
riprende alcune disposizioni già contenute nell’articolo 13 del D.
Legge 489/95 e nei successivi telex esplicativi e ordinanze ministeriali,
prevedendo la necessità di assicurare anche «ai cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme
relative all’ingresso ed al soggiorno..., le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per
malattia ed infortunio»
e di estendere «i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva». In particolare si garantiscono: «la tutela
sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane...» [lettera a)], «la tutela della salute del
minore...» [lettera
b)], «le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di
interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle
Regioni» [lettera c)], «gli
interventi di profilassi internazionale» [lettera d)], e «la profilassi, la diagnosi
e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi
focolai» [lettera e)].
La Circolare n. 5 del 24 marzo 2000 chiarisce, fornendone le definizioni,
cosa si debba intendere per "cure urgenti" e cosa per "cure essenziali"2.
Relativamente all'organizzazione dell'offerta assistenziale, il
Regolamento di attuazione - in coerenza con l'ottica federalista - prevede
(art. 43, comma 8) che «le regioni individuano le modalità
più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative
previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possano essere erogate
nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi
sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma
poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi
di volontariato aventi esperienza specifica». Per la registrazione e rendicontazione delle prestazioni
erogate agli immigrati illegali e per le eventuali prescrizioni
diagnostico-terapeutiche, il Regolamento di attuazione (art. 43, comma 3)
prevede l’utilizzo di un codice regionale a sigla Stp (Straniero
temporaneamente presente). Tale codice, rilasciabile da parte di tutte le
strutture sanitarie pubbliche, é riconosciuto su tutto il territorio
nazionale ed identifica l'assistito per tutte le prestazioni previste. Nella
consapevolezza che la condizione di irregolarità - che la legge nel suo
complesso si propone di combattere - si può facilmente accompagnare a
condizioni di forte precarietà economica, al comma 4 dell'art. 35 del TU
si prevede che le prestazioni citate siano erogate «senza oneri a
carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte
salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini
italiani». Il
Regolamento di attuazione (art. 43, comma 4), specifica che lo stato di
indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata
all’ente sanitario erogante. L’articolo 35, comma 5 del TU precisa
inoltre che «l’accesso alle strutture sanitarie da parte del
cittadino non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare
alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio
il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano». Tale divieto era già in vigore dal
1995, in quanto compreso nel succitato decreto 489; in questi anni - forse per
un malinteso senso del ruolo e delle funzioni del sistema sanitario pubblico -
si è però ripetutamente e diffusamente assistito ad una sua
palese violazione. Tale impostazione mira in realtà ad evitare che,
innestando dinamiche di perseguibilità del soggetto portatore di un
bisogno di salute sulla base del suo status giuridico, se ne possa determinare
una condizione di 'clandestinità sanitaria', che di fatto impedirebbe la
tutela della salute dell'intera collettività. L'introduzione del codice
Stp, come si evince dall'art. 43, comma 5 del Regolamento di attuazione,
permette di rispettare l'anonimato del soggetto anche nelle comunicazioni
effettuate a fini di rimborso con il Ministero dell'Interno.
Al comma 6, l’articolo 35 del TU distingue i soggetti finanziatori
delle prestazioni erogate a tali soggetti sulla base della natura delle stesse
prestazioni. Come precisato dall'art. 43, comma 5 del Regolamento di
attuazione, nonché dalla Circolare n. 5 del 2000, le spese inerenti le
prestazioni ospedaliere urgenti o essenziali spettano al Ministero dell'Interno
(che procederà ad un tentativo di rimborso attraverso la sede
diplomatica del soggetto ricoverato, o, in caso negativo, a rimborsare
direttamente le prestazioni alla struttura che le ha erogate attingendo ad un
fondo speciale per indigenti di cui è affidatario). Alla Usl competente
spettano invece gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35,
comma 3 del TU, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente
non versate. Il Regolamento di attuazione (art. 43, comma 4) prevede la
possibilità di attestare l'eventuale stato di indigenza attraverso una
autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante le prestazioni. A
sostegno delle spese sostenute per erogare tali prestazioni, il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe) ha stanziato, negli
ultimi cinque anni, la somma di 60 miliardi di lire annue da dividere tra le
regioni per l’assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente
presenti sul territorio nazionale.
Deliberazioni CIPE a favore dei
cittadini stranieri
(Fondo sanitario nazionale - parte corrente)
REGIONI |
Delib. 30.1.1997 Anno 1996 |
Delib. 5.8.1998 Anno 1997 |
Delib. 21.4.1999 Anno 1998 |
Delib. 15.2.2000 Anno 1999 |
Delib. 21.12.2001 Anno 2000 (1) |
|
£ |
£ |
£ |
£ |
£ |
Abruzzo |
773.000.000 |
828.000.000 |
942.000.000 |
965.000.000 |
870.000.000 |
Basilicata |
198.000.000 |
200.000.000 |
241.000.000 |
232.000.000 |
225.000.000 |
Calabria |
1.305.000.000 |
1.608.000.000 |
1.689.000.000 |
1.029.000.000 |
891.000.000 |
Campania |
7.317.000.000 |
6.588.000.000 |
5.607.000.000 |
4.577.000.000 |
3.146.000.000 |
Emilia Romagna |
3.395.000.000 |
3.353.000.000 |
3.810.000.000 |
3.592.000.000 |
6.287.000.000 |
Friuli |
449.000.000 |
* |
* |
* |
* |
Lazio |
13.199.000.000 |
12.334.000.000 |
12.169.000.000 |
12.164.000.000 |
10.441.000.000 |
Liguria |
1.317.000.000 |
1.288.000.000 |
1.299.000.000 |
1.423.000.000 |
2.215.000.000 |
Lombardia |
12.845.000.000 |
13.352.000.000 |
13.788.000.000 |
15.831.000.000 |
13.997.000.000 |
Marche |
730.000.000 |
773.000.000 |
869.000.000 |
897.000.000 |
967.000.000 |
Molise |
62.000.000 |
63.000.000 |
93.000.000 |
95.000.000 |
93.000.000 |
Piemonte |
4.478.000.000 |
4.612.000.000 |
4.781.000.000 |
4.743.000.000 |
6.299.000.000 |
Puglia |
2.059.000.000 |
2.306.000.000 |
2.516.000.000 |
2.249.000.000 |
1.471.000.000 |
Sardegna |
450.000.000 |
423.000.000 |
469.000.000 |
458.000.000 |
246.000.000° |
Sicilia |
2.648.000.000 |
2.314.000.000 |
2.561.000.000 |
2.089.000.000 |
1.240.000.000° |
Toscana |
3.927.000.000 |
4.817.000.000 |
3.805.000.000 |
4.141.000.000 |
6.340.000.000 |
Umbria |
680.000.000 |
735.000.000 |
870.000.000 |
1.056.000.000 |
1.402.000.000 |
Veneto |
4.168.000.000 |
4.406.000.000 |
4.491.000.000 |
4.459.000.000 |
3.869.000.000 |
|
|
|
|
|
|
(*) esclusa dalla ripartizione ai sensi dell'articolo
32, comma 16, della Legge 449/97 in quanto provvede al finanziamento del Ssn
nel proprio territorio senza alcun apporto a carico dello Stato.
(°) Al netto delle riduzioni di Legge
(1) A causa di arrotondamenti non segnalati in
Gazzetta, il totale é £ 59.999.000.000, pari a Euro 30.987.000
L'articolo 36, dal titolo "Ingresso e soggiorno per cure
mediche", definisce le
condizioni che lo straniero deve ottemperare per ottenere un visto d’ingresso
e relativo permesso di soggiorno per cure mediche, nel caso che intenda
effettuarle in Italia. Tali requisiti, ulteriormente precisati nel Regolamento
di attuazione (art. 44, comma 1), consistono essenzialmente: nella
presentazione di una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta
che indichi il tipo di cura e la sua presumibile durata; nell'attestazione
dell’avvenuto deposito - presso la stessa struttura - di una cauzione,
stabilita nella misura del 30% del costo complessivo presumibile delle
prestazioni richieste; nella documentazione comprovante la disponibilità
di risorse sufficienti per il pagamento integrale delle spese sanitarie
nonché per quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e
di rimpatrio per l'assistito ed il suo eventuale accompagnatore.
Vi è poi la questione particolare dell'assistenza sanitaria agli
stranieri detenuti, che viene affrontata dal D. Lgs. 230 del 22 giugno 1999.
L'art. 1, al comma 5, prevede che "gli stranieri, limitatamente al
periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari, sono
iscritti al Servizio sanitario nazionale. Tali soggetti hanno parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a
prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia". In altri termini tutti i detenuti stranieri,
con o senza permesso di soggiorno, compresi - come precisa la Circolare del 5
marzo 2000 - i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena,
sono assistiti dal Ssn. Al comma 6 dello stesso articolo viene inoltre
precisato che "i detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di
compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio
sanitario nazionale", che, in termini più elementari, significa che
sono esentati dal pagamento del ticket.
A sostenere e rafforzare quanto delineato dal quadro legislativo appena
esposto, pochi mesi dopo l’emanazione del TU è arrivato il
Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000 (approvato con D.P.R. del 23 luglio 1998). Tale
documento, per la rilevanza che ha rivestito in termini di programmazione su
base nazionale, ha assunto, per quanto di nostro interesse, un significato
storico: per la prima volta infatti la salute degli stranieri immigrati
è stata riconosciuta tra le priorità del Servizio sanitario
nazionale e dell’intera collettività che esso tutela.
Il Piano presentava infatti una sezione dedicata agli immigrati quali
destinatari di interventi specifici. Nella prima parte del documento, dedicata
agli obiettivi di salute, la popolazione migrante è stata espressamente
compresa tra i 'soggetti deboli' di cui l’Obiettivo IV si propone di
'rafforzare la tutela'.
In sintesi, il Piano sanitario nazionale (Psn) ha identificato come
obiettivi prioritari, da raggiungere entro il triennio:
- l'accesso
all'assistenza sanitaria, secondo le normative vigenti, che deve essere
garantito agli immigrati in tutto il territorio nazionale;
- la copertura
vaccinale garantita alla popolazione italiana, che deve essere estesa alla popolazione
immigrata.
A questo scopo, nel triennio 1998-2000, dovevano «essere
sviluppate le seguenti attività rivolte allo sviluppo di politiche
intersettoriali di salvaguardia della salute degli immigrati:
• sviluppo di strumenti
sistematici di riconoscimento, monitoraggio e valutazione dei bisogni di salute
degli immigrati, anche valorizzando le esperienze più qualificate del
volontariato;
• formazione degli
operatori sanitari finalizzata ad approcci interculturali nella tutela della
salute;
• organizzazione
dell'offerta di assistenza volta a favorire la tempestività del ricorso
ai servizi e la compatibilità con l'identità culturale degli
immigrati».
Tra i documenti e provvedimenti previsti dal Psn quali adempimenti
prioritari, vi era inoltre un Progetto obiettivo dal titolo «Salute
degli immigrati», la
cui stesura è stata affidata ad una Commissione istituita presso il
Servizio studi e documentazione dell’allora Ministero della
Sanità, che ha licenziato un documento che non ha avuto finora alcuna
ufficializzazione. La stessa Commissione (di cui gli scriventi erano membri) ha
promosso alcune attività, tra cui, in primis, la costituzione di un
Coordinamento di referenti regionali sul tema, ed altre iniziative di
sensibilizzazione e divulgazione (ad esempio la presentazione di
‘decaloghi’ - documenti schematici di indirizzo operativo - rivolti
ad operatori sanitari e ad utenti immigrati, tradotti in varie lingue e
reperibili sul portale del Ministero della Salute). La Commissione, pur avendo
avuto rinnovato il proprio mandato per gli anni 2001 e 2002, non è
più stata convocata.
Come accennato, anche la nuova proposta di Piano per il triennio
2002-2004 prevede, all’interno della parte seconda, nel capitolo dedicato
alla «salute e il sociale» una sezione specifica
sull’assistenza agli stranieri, che si riporta:
Al 1° gennaio 2001 gli stranieri ufficialmente registrati dal
Ministero dell’Interno erano in Italia 1.338.153. Se si aggiungono ad
essi i richiedenti il permesso di soggiorno, il numero complessivo di stranieri
regolarmente presenti sul territorio risulta di 1.686.606 persone3, pari a circa il 2,9% dell’intera
popolazione italiana (la media europea è del 5,1%).
Osservando il flusso di utilizzo di alcuni servizi sanitari da parte
degli stranieri, si evidenzia una sostanziale mancanza di elasticità
dell’offerta di servizi, a fronte dei nuovi problemi di salute di questi
nuovi gruppi di clienti. Altre azioni prioritarie riguardano i seguenti
aspetti:
- migliorare
l’assistenza alle donne straniere in stato di gravidanza e ridurre il
ricorso alle I.V.G.;
- ridurre
l’incidenza dell’HIV, delle malattie sessualmente trasmesse e delle
tubercolosi tramite interventi di prevenzione mirata a questa fascia di
popolazione;
- raggiungere una
copertura vaccinale della popolazione infantile immigrata peri a quella
ottenuta per la popolazione italiana;
-
ridurre gli
infortuni sul lavoro tra i lavoratori immigrati tramite gli interventi previsti
a tal fine per i lavoratori italiani.
Box 1 Principali indicazioni
previste dalla normativa in vigore
Inclusione nel
‘sistema salute’ dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
• Estensione della obbligatorietà
di iscrizione al Ssn e previsione di copertura sanitaria per tutti gli
stranieri presenti sul territorio nazionale
(teoricamente: 85,4%
iscritti obbligatoriamente + 10,3% iscritti facoltativamente)
• Superamento temporaneità
iscrizione al Ssn
(validità
dell'iscrizione anche in corso di rinnovo permesso di soggiorno)
• Eliminazione del requisito della
residenza per l'iscrivibilità al Ssn
• Parità di diritti e doveri
(ad es.: equiparazione dei
disoccupati stranieri a quelli italiani)
Ampliamento delle garanzie
di assistenza per gli
Stranieri Temporaneamente
Presenti (irregolari e clandestini)
• Garanzia di cure ospedaliere e
ambulatoriali per urgenze, malattie essenziali,
medicina preventiva e riabilitativa
• Particolare tutela per donne e minori
• Attenzione alle malattie infettive ed
alla profilassi internazionale
• Divieto di segnalazione
all'autorità prefettizia dell'irregolare
che ha usufruito di una prestazione sanitaria
Pianificazione degli
ingressi per cure mediche
• Trasferimento deciso individualmente a
carico dell’assistito o di sponsor
• Trasferimento in Italia per cure in
ambito di interventi umanitari statali a carico del Ministero della
sanità
• Trasferimento in Italia per cure in
ambito di programmi umanitari regionali a carico della parte dedicata del Fondo
sanitario nazionale
Geraci S., Marceca M., 2002
Box 2 Principali disposizioni
d’interesse sanitario relative all'immigrazione
• Legge 40 del 6 marzo 1998
<<Disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero>>
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 59
del 12 marzo 1998.
Articoli sanitari: 32, 33 e 34
• Circolare del Ministro
della sanità del 22 aprile 1998 (DPS-X-40/98/1010). Gazzetta Ufficiale n. 117
del 22 maggio 1998 – Serie generale.
• Decreto Legislativo 25
luglio 1998, n. 286. <<Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero>>, Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18
agosto 1998 – Serie generale. Articoli sanitari: 34, 35 e 36
• Decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998. <<Approvazione del Piano sanitario nazionale per il
triennio 1998-2000>>, Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10
dicembre 1998 – Serie generale.
• Decreto del Ministro della
Sanità del 2 novembre 1998. Istituzione della Commissione per lo studio delle
problematiche relative all’emanazione del regolamento di attuazione della
legge 6 marzo 1998, n. 40, sulla disciplina dell’immigrazione. (Rinnovata
con Decreti ministeriali del 18 aprile 2000 e 30 maggio 2001)
• Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica
Deliberazione 30 gennaio 1997. <<Fondo sanitario
nazionale 1996 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri
presenti nel territorio nazionale, Ordinanza Ministeriale>>, Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 1997 – Serie generale.
Deliberazione 5 agosto 1998. <<Fondo sanitario
nazionale 1997 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri
presenti nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40>>, Gazzetta
Ufficiale del 30 settembre 1998 – Serie
generale.
Deliberazione 21 aprile 1999. <<Fondo sanitario
nazionale 1998 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri
presenti nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40.>>, Gazzetta
Ufficiale del 7 settembre 1999
– Serie generale.
Deliberazione 15 febbraio 2000. <<Fondo sanitario
nazionale 1999 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri
presenti nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40.>>, Gazzetta
Ufficiale del 17 aprile 2000 – Serie generale.
Deliberazione 21 dicembre 2001. <<Fondo sanitario
nazionale 2000 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri
presenti nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40.>>, Gazzetta
Ufficiale del 20 marzo 2002 – Serie generale.
• Decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. <<Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286>>, Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 –
Serie generale.
La parte sanitaria è
trattata in modo specifico agli articoli 42, 43 e 44.
• Circolare del Ministro della sanità
n. 5 del 24 marzo 2000 (DPS-X-40-286/98) «Indicazioni applicative del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione" e norme sulla condizione dello
straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria», Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2000 – Serie generale.
• Telex Ministero della
sanità n° DPS-X-40-286/98-240 del 3 aprile 2000 «Regolarizzazione ex
DPCM 16 ottobre 1998 - Attività lavorativa stranieri in attesa rilascio
permesso di soggiorno»
• Decreto Presidente
Repubblica 30 marzo 2001
<<Approvazione del documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della L. 6 marzo 1998, n 40>>.
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2001
Capitolo 4: politiche di integrazione.
Salute
(Precedente documento programmatico
1998-2000: Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998. Suppl. ord.
alla Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1998 – Serie generale).
Geraci S., Marceca M., 2002
Per completare l'analisi delle normative per la promozione della salute
dei cittadini stranieri non possiamo trascurare il ruolo delle regioni: ad esse
spetta la traduzione degli input dati dalla normativa nazionale in adeguate
politiche locali; spetta, ad esempio, contestualizzare le norme e
parcellizzarle sia nella definizione puntuale dei destinatari e delle procedure
e sia, se necessario, nell'individuare ulteriori percorsi di tutela dei
cittadini. Questo vale in particolare per la sanità, ed infatti in un
recente passato alcune normative (leggi regionali, delibere ed altri atti)
hanno potuto supplire un vuoto, o meglio una confusione della normativa
nazionale proprio nell'ambito delle politiche sanitarie per gli immigrati,
producendo per altro una grande variabilità applicativa della
possibilità di accesso e fruibilità dei servizi sanitari da parte
degli stranieri.
Dal 1996, l’Area sanitaria della Caritas romana ha raccolto e
monitorato gli atti regionali in questo specifico ambito. Da questo studio
emerge come situazioni che richiedono competenze di assessorati diversi (in
genere alle politiche sociali o all'immigrazione e quello alla sanità,
ma anche altri) non siano supportati da politiche di coordinamento e/o
collegamento. Lo standard è che un assessorato sappia nulla o comunque
poco dell'attività dell'altro e che tra gli stessi uffici del medesimo
assessorato le informazioni siano insufficienti se non contraddittorie. Ad
arginare tale situazione poco o nulla hanno potuto le Consulte regionali che si
sono attivate entro la metà degli anni novanta seppur con gravi ritardi
soprattutto nelle Regioni del centro-sud. La loro operatività è
stata limitata, come cita la sintesi dei Gruppi di lavoro dell'Organismo
Nazionale di Coordinamento per le Politiche di Integrazione Sociale degli
Stranieri del Cnel, con
riunioni sporadiche e scarsamente incisive sulle scelte e sulle politiche ma
anche sul collegamento dei vari ambiti locali. La nuova normativa nazionale,
pur mantenendo a livello regionale tale tavolo di lavoro (D. lgs 286/98, art.
42, comma 6), definisce un altro ambito di "analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale" attraverso l'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione (D. lgs 286/98, art. 3, comma 6) composte da
rappresentanti delle competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti (ed il Regolamento d'attuazione all'art. 57, comma 2, prevede la
possibilità della partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali) e
associazioni. L'auspicio è che possa avvenire almeno a tale livello un
adeguato coordinamento sia in ambito di programmazione, di monitoraggio e di
promozione di azioni positive come quelle per un reale accesso e fruizione dei
servizi saocio-sanitari.
Il processo di definizione di una politica sanitaria specifica per gli
immigrati è iniziato nel 1990 con l'emanazione della Legge Martelli (L.
39/90) che ha di fatto avviato politiche regionali sugli immigrati (11 delle
leggi regionali e una legge provinciale in materia di immigrazione, sono state
promulgate proprio nel 1990). Il tema sanitario, trattato sommariamente e
relativamente all'immigrato lavoratore, seguendo l'impostazione della prima
legge sull'immigrazione (L. 943 del 1986), è stato ripreso da alcune
regioni, anche se con atti deliberativi, per colmare o chiarire i vuoti delle
norme nazionali: agli inizi degli anni '90 si distingueva la Regione Veneto
che, prima in Italia, attribuiva diritti di assistenza sanitaria anche a coloro
che erano presenti irregolarmente; l'Emilia Romagna, d'altra parte, individuava
specifici percorsi di promozione della salute per donne e bambini stranieri. A
livello cittadino, alcune Aziende sanitarie (Brescia, Bologna, a Roma) si erano
attivate garantendo dei livelli di assistenza per i più emarginati che,
'per legge', avevano un diritto 'negato' (gli irregolari e clandestini).
Anche il Piano sanitario nazionale del 1998 ha esercitato un ruolo
propositivo nella definizione di politiche locali adeguate o quantomeno in
linea con gli orientamenti sicuramente innovativi a carattere nazionale. I
Piani sanitari regionali (Psr) propostie/o attivati riflettono in larga misura
questa nuova attenzione.
Per vedere concretamente gli effetti degli input dati a livello nazionale
bisognerà aspettare ancora del tempo: il ritardo dell'uscita del
Regolamento d'attuazione della legge sull'immigrazione, alcune importanti
scadenze elettorali, il ripensamento circa alcuni dispositivi della legge
sull’immigrazione con una nuova Legge, hanno di fatto rallentato la
possibilità legiferativa sullo specifico tema delle regioni.
Non sorprende dunque che negli ultimi due anni solo la Puglia ha
legiferato in materia, l’Emilia Romagna ha proposto un disegno di legge
ormai decaduto e la provincia di Trento non ha ancora approvato il proprio
Disegno di legge presentato nel 2001.
Comunque c’è da dire che diverse regioni, pur non avendo
emanato una nuova legge regionale sull’immigrazione, hanno cominciato a
recepire le nuove direttive nazionali attraverso iniziative a carattere locale,
concretizzatesi in Delibere e Circolari regionali e Piani per la politica
immigratoria (anche se in quest'ultimi raramente si sono riscontrati progetti
in ambito sanitario, possibilità prevista dalla normativa nazionale).
Rimandando un approfondimento ad una pubblicazione specifica, è
interessante soffermare l’attenzione, anche se brevemente, sugli aspetti
rilevanti che caratterizzano alcune regioni italiane in materia sanitaria per
gli immigrati.
Normative regionali con specifica
attenzione ad indicazioni di politica sanitaria, di programmazione e di
progettualità nei confronti della popolazione straniera
Regioni |
Legge regionale |
Piano sanitario regionale |
Altri atti specifici 1999/2002 |
|||
|
riferimento |
Politica sanitaria attiva |
anni di validità |
Programmazione specifica |
Informativa |
Progettualità |
|
|
|
|
|
|
|
Abruzzo |
n. 10/90 |
O |
1999-2001 |
O |
- |
- |
Basilicata |
n. 21/96 |
X |
1997-1999 |
- |
- |
- |
Calabria |
n. 17/90 |
O |
1995-1997 |
- |
- |
- |
Campania |
n. 33/94 |
X |
2002-2004 |
- |
X |
X |
Emilia Romagna |
n. 14/90 |
X |
1999-2001 |
X |
X |
X |
Friuli Ven. Giulia |
n. 46/90 |
X |
2000-2002 |
- |
X |
X |
Lazio |
n. 17/90 |
X |
2002-2004 |
X |
X |
X |
Liguria |
n. 7/90 |
X |
1999-2001 |
X |
X |
X |
Lombardia |
n. 38/88 |
X |
2002-2004 |
X |
X |
X |
Marche |
n. 2/98 |
X |
1998-2000 |
X |
X |
X |
Molise |
- |
- |
1997-1999 |
- |
- |
- |
Piemonte |
n. 64/89 |
X |
1997-1999 |
X |
X |
X |
Puglia |
n. 26/00 |
X |
2002-2004 |
X |
X |
- |
Sardegna |
n. 46/90 |
X |
- |
- |
- |
- |
Sicilia |
(n. 55/80) |
- |
2000-2002 |
- |
X |
- |
Toscana |
n. 22/90 |
X |
2002-2004 |
X |
X |
X |
P.A. Trento |
L.P. n.13/90 (DdL 128/01) |
X |
2000-2002 |
X |
X |
- |
P.A. Bolzano |
- |
- |
2000-2002 |
- |
- |
X |
Umbria |
n. 18/90 |
X |
1999-2001 |
X |
X |
X |
Valle D'Aosta |
n. 51/95 |
- |
2002-2004 |
X |
X |
X |
Veneto |
n. 9/90 |
X |
1996-1998 |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
fonte: Geraci S., Martinelli B.; 2002
X aspetto trattato O aspetto accennato
Il Veneto, ad
esempio, anche sulla spinta di una crescente consistenza numerica degli
stranieri nella regione, ha costantemente governato le problematiche sanitarie
con delibere, note e circolari regionali, prontamente adeguatesi alla normativa
nazionale (già dal 1991 varie indicazioni e nel 1996 con la DGR 3264 ha
definito un "Progetto regionale in materia di assistenza agli immigrati
ed emarginati") ed
enfatizzando l'importanza della formazione di tutti gli operatori
socio-sanitari. Per altro questa regione ha istituito, ai sensi della D.G.R.
n° 5105 del 28.12.1998, un gruppo tecnico regionale per proporre,
organizzare e monitorare "Iniziative sanitarie in materia di
immigrazione" che dal
2000, dopo alcune esperienze pilota, ha pianificato un percorso formativo gli
operatori delle Aziende Sanitarie della Regione che in due anni ha coinvolto 15
Az. Ulss e formato quasi 1.000 operatori sanitari.
La normativa della regione Lazio è densa di delibere e circolari regionali tra
cui segnaliamo quelle per la regolamentazione dell’accesso
all’assistenza sanitaria per lo straniero temporaneamente presente. Con tali
strumenti la regione si è prontamente adeguata alla normativa nazionale
ed anzi ha chiarito ambiti di possibile ambiguità della stessa con
riferimento anche alla componente regolare. Circa un anno fa ha emanato delle
linee guida per l’assistenza sanitaria agli stranieri che si caratterizzano per chiarezza e
completezza. Anche nel recente Piano sanitario regionale ampio e significativo
spazio è stato dedicato a questo tema.
La regione Marche si
caratterizza per avere emanato una nuova legge regionale anche se subito prima
dell’emanazione del TU sull’immigrazione. In particolare
nell’articolo specifico dell’assistenza sanitaria si parla di
campagne di prevenzione collettiva e di indagini epidemiologiche, comprese le
campagne di educazione sanitaria e di prevenzione anche per l’immigrato,
di promuovere attività formative specifiche per gli operatori
socio-sanitari indispensabili per migliorare la capacità di lettura,
interpretazione e comprensione delle differenze culturali intrinseche nel
concetto di salute. Infine la regione, per stimolare l’aggiornamento dei
responsabili dei servizi sanitari, promuove seminari periodici di alto livello
o direttamente o attraverso le aziende sanitarie, gli organismi nazionali,
internazionali e le associazioni del volontariato che operano in ambito
specifico.
L’impronta innovativa che caratterizza la legge regionale si
evidenzia anche dall’art. 20 (Protezione sociale) che ha posto una particolare attenzione alla
tutela di coloro che sono vittima di situazioni di violenza o grave
sfruttamento. Un riguardo specifico è rivolto alle donne e ai minori
stranieri vittime del traffico finalizzato allo sfruttamento sessuale; per loro
sono stati attivati, anche attraverso incentivi agli enti locali, progetti
mirati a creare occasioni di accoglienza, rieducazione e reinserimento come
testimoniano i due progetti che ci sono stati inviati.
La Puglia è
stata l'unica regione ad avere prodotto una nuova legge locale dopo
l’emanazione del Testo Unico sull’immigrazione ed il relativo
Regolamento d’attuazione. Tale legge ha dato ampio spazio alle azioni e
agli interventi di competenza dei comuni e alla programmazione degli interventi
di competenza della regione, nonché alla Consulta regionale
dell’immigrazione extracomunitaria e al suo funzionamento. Nessun
cambiamento rilevante invece, si è avuto in ambito sanitario, anzi
nonostante sia stato abrogato l’art. 8 della L. 29/1990 (la vecchia legge
regionale sull'immigrazione) relativo alla tutela della salute, nella nuova
legge manca un articolo in merito. In verità solo a metà del 2000
la regione con una nota ha preso atto delle innovazioni riguardanti
l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri sul territorio nazionale
apportate dalla normativa nazionale ed ha inteso fornire ulteriori chiarimenti
circa l’osservazione di alcuni aspetti procedurali che all’atto
dell’iscrizione al SSN avevano ingenerato qualche perplessità
negli operatori delle strutture preposte all’utenza straniera. Un ritardo
che ha penalizzato l'impegno di molti operatori sia del volontariato sia del
pubblico che da tempo si adoperavano "sul campo" per garantire il
diritto alla salute di questa popolazione. Un chiaro segnale positivo è
stato apportato dal nuovo piano sanitario regionale 2002-2004 - Piano della
Salute e Sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali - in cui tra l’assistenza a categorie
particolari sono stati
inseriti anche gli stranieri extracomunitari non iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale ai quali deve essere garantito quanto previsto dalla normativa nazionale
attraverso una capillare opera di educazione e sensibilizzazione che vede
impegnate le strutture del Dipartimento di prevenzione, distrettuali ed
ospedaliere, con l’imprescindibile collaborazione dei Comuni e delle
Associazioni di volontariato.
Anche altre regioni si sono più o meno prontamente allineate con
la pianificazione nazionale ma comunque ancora oggi ciò non basta a
colmare una diffusa disinformazione ed una lacunosa applicazione della legge.
A conferma di quanto ancora si debba fare, segnaliamo
i risultati di una ricerca recentemente conclusa, sull'applicazione della legge
a livello di singole Aziende sanitarie, su un campione selezionato di 66
aziende Usl (34% del totale nazionale). Il 41% delle Aziende Usl riferisce di
aver attivato servizi per gli immigrati in condizione di irregolarità,
il 42% ha realizzato una guida in più lingue o opuscoli informativi, il
45% sta curando la formazione degli operatori, il 33% ha attivato interventi
specifici nel settore materno-infantile, il 4% è impegnato sul tema
della prostituzione. Solo 5 Aziende Usl intervengono con specificità
sulla popolazione zingara presente nel proprio territorio. Infine il 32% delle
Aziende intervistate ritiene che non debba avviarsi una specifica progettualità
sul tema dell’immigrazione.
L'esperienza personale indica che le risposte avute non esauriscono
l'impegno delle Aziende in forma attiva nei confronti degli immigrati ma
certamente i dati citati fanno capire l'urgenza di percorrere la strada
dell'informazione e della formazione locale per promuovere interventi nel
sanitario dovuti per legge.
Appare interessante a questo proposito il lavoro del gruppo "Salute
e immigrazione" dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli
stranieri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel): partendo da una analisi del
fenomeno immigrazione in alcune realtà territoriali, tenendo conto delle
esigenze di amministratori di Enti Locali e dirigenti di Aziende Sanitarie,
è stato messo a fuoco il tema dell'accesso ai servizi sanitari come
ambito dove fornire proposte operative e percorribili: è stata prodotta
una griglia con delle priorità che potrà essere uno stimolo ed
uno strumento per chi si appresta ad individuare una progettualità sul tema.
Sono state segnalate le seguenti priorità
operative dove impegnarsi a livello locale: formazione del personale, lettura
dei bisogni, lettura della domanda, organizzazione dei servizi,
flessibilità dell'offerta, lavoro multidisciplinare, lavoro di rete.
"Riorientare"
i servizi
•
Formazione del personale
informazione,
formazione specifica, formazione relazionale, aggiornamento, ...
•
Lettura dei bisogni
rilevazione
dei dati di routine, indagini specifiche, ...
•
Lettura della domanda
legata
alla percezione dei bisogni, alla traduzione culturale, alla possibilità
di esprimersi, all'incontro con i servizi, ...
•
Organizzazione dei servizi
orari,
offerta attiva, mediazione
•
Flessibilità dell'offerta
modulare
l'offerta in base alle verifiche dei bisogni e delle attività,
sperimentare nuovi percorsi ...
•
Lavoro multidisciplinare
all'interno
del mondo sanitario, integrazione con altre discipline, ...
•
Lavoro di rete
con
altri attori intra aziendali, istituzionali, volontariato, associazionismo di
italiani e di immigrati, privato sociale, ...
fonte: O.N.C.-CNEL, 2000 da
lavori di Geraci S., Marceca M. 1995-2000
In conclusione, siamo consapevoli di come il tema dell'immigrazione abbia
notevolmente risentito in questi anni di un approccio esasperatamente
ideologico e di come sia spesso strumentalizzato dalle parti politiche in modo
demagogico. Riteniamo che ciò in generale non favorisca un confronto
pacato ed un dibattito onesto, con una eccessiva attenzione all'aspetto della
clandestinità che, del fenomeno immigratorio, è componente
certamente minoritaria. Questo è però tanto più necessario
in campi, come quello della salute, ove è possibile radicare i
ragionamenti e le decisioni su solide basi scientifiche. Ed è su queste
basi - ed in particolare su quell'approccio di sanità pubblica che
connota le attuali politiche sanitarie di cui abbiamo trattato - che esprimiamo
il nostro apprezzamento sulla strada intrapresa. Riteniamo in effetti di essere
di fronte ad una occasione da non perdere, offerta da una particolare
convergenza e coerenza di strumenti normativi e programmatori, mai verificatasi
in passato nel nostro paese.
Siamo anche consapevoli che delle buone norme non bastino a garantire
accesso e fruibilità delle prestazioni sanitarie: la formazione degli
operatori ed il loro costante aggiornamento con un approccio multiprofessionale
e interdisciplinare in ambito medico, ci sembra un passo determinante
perchè politiche adeguate possano tradursi in prassi quotidiana.
Avendo una certezza del diritto, da riaffermare costantemente, e quindi
una piena cittadinanza sanitaria da parte degli immigrati, lo sforzo di quanti
in questi anni si sono impegnati per garantire una tutela sanitaria agli
immigrati spesso tra le pieghe del Ssn o nell'ambito del volontariato,
sarà quello di una attenta messa in rete di esperienze, risorse e
competenze per far si che l'accesso ai servizi si possa tradurre in una reale
fruibilità delle prestazioni. Si apre il tema affascinante della
relazione con persone con altri sistemi biomedici di riferimento, della
medicina transculturale, del lavoro multidisciplinare, della collaborazione tra
pubblico e volontariato, dell'attiva partecipazione degli immigrati.
Questi temi, che rientrano a pieno titolo nelle garanzie di una
qualità della vita dignitosa per tutti, dovranno essere gli impegni del
domani con l’augurio che la nostra società superi steccati
ideologici e barriere culturali spesso pretestuose e con la certezza che una
società veramente «meticcia» è una società
più viva e più sana.
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|
2000 |
% |
2001 |
% |
LAVORO |
850.718 |
61,3 |
800.680 |
58,8 |
Lavoratori aut. |
86.920 |
6,3 |
89.498 |
6,6 |
Lavoratori dip. |
665.805 |
48,0 |
650.787 |
47,8 |
Lav. senza occup. |
97.993 |
7,0 |
60.395 |
4,4 |
- attesa occupazione |
64.116 |
4,6 |
36.246 |
2,7 |
- iscrizione collocamento |
15.174 |
1,1 |
7.727 |
0,6 |
- perfezionamento pratica |
1.202 |
0,1 |
1.277 |
0,1 |
- ricerca lavoro |
9.066 |
0,6 |
8.152 |
0,6 |
- inserimento lavorativo |
2.683 |
0,2 |
3.478 |
0,2 |
- motivi straordinari |
5.752 |
0,4 |
3.515 |
0,2 |
MOTIVI FAMIL. |
354.850 |
25,6 |
393.865 |
28,9 |
ALTRI MOTIVI |
182.585 |
13,1 |
168.085 |
12,3 |
- religiosi |
55.098 |
3,9 |
48.898 |
3,6 |
- residenza elettiva |
45.259 |
3,2 |
44.635 |
3,2 |
- studio |
25.741 |
2,6 |
30.790 |
2,3 |
- richiesta asilo |
6.318 |
0,5 |
5.115 |
0,4 |
- altri motivi |
50.169 |
3,6 |
38.647 |
2,8 |
TOTALE
|
1.388.153 |
100,0 |
1.362.630 |
100,0 |
FONTE: Elaborazioni Caritas - Dossier Statistico Immigrazione 2002 su dati del Ministero dell’Interno
1 Per ‘stranieri’ (come indicato all’articolo 1, comma 1, in attuazione dell’articolo 10, 2° comma, della Costituzione italiana) tale legge intende i «cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi».
2 Per cure urgenti si intendono "le cure
che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la
salute della persona"; per cure essenziali si intendono "le prestazioni
sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose
nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare
maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o
aggravamenti)."
3 In realtà questo
numero di presenze complessive dipende dal considerare in particolar modo i
minori che dal calcolo ufficiale dei permessi dei soggiorno non compaiono
perché di norma sono inseriti nei permessi dei soggiorno dei genitori.