Trasgressione
del divieto di reingresso: favor rei e irretroattività della
"Bossi-Fini"
( Tribunale Grosseto, ordinanza 18.09.2002 )
le modifiche apportate al Testo unico sull’immigrazione dalla
L.189/2002 (Bossi-Fini) hanno introdotto il regime dell’arresto in
flagranza per lo straniero espulso che trasgredisce al divieto di rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno; il regime del fermo per l’ipotesi di cui al comma 13
bis, ed in ogni caso il rito del giudizio direttissimo.
Il testo precedentemente in vigore non prevedeva il regime dell’arresto
in flagranza per l’ipotesi in contestazione.
Nello stabilire la normativa da applicare al caso concreto, ai soli fini della
convalida dell’arresto, occorre fare necessario riferimento al principio
di irretroattività della legge penale ed alla disciplina della
successione della legge penale nel tempo.
A tal fine occorre precisare che la trasgressione al divieto di reingresso si
consuma nel momento in cui lo straniero espulso varca la frontiera per entrare
nuovamente nel territorio, essendosi così perfezionata in tutti i suoi
elementi la contravvenzione contestata.
Tribunale
di Grosseto
Sezione Penale,
in composizione monocratica,
Ordinanza 18 settembre 2002
Il Giudice, in merito alla convalida dell’arresto di Z. W. J., eseguito
il 17/09/02,
Osserva
Dagli atti emerge che Z. W. J. è stato espulso sulla base del decreto
del Prefetto di Arezzo in data 11/06/96 ed accompagnato alla frontiera in data
28/09/99; non risulta dimostrato in alcun modo che lo stesso prevenuto sia
rientrato in Italia successivamente all’entrata in vigore della legge
189/2002 (10 settembre 2002); al riguardo, l’unica circostanza
significativa è data dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio
dall’arrestato, il quale ha riferito che il suo ingresso in Italia risale
a circa due mesi e mezzo addietro.
Dal punto di vista legislativo va sottolineato che le modifiche apportate al
Testo unico sull’immigrazione dalla normativa suindicata hanno introdotto
il regime dell’arresto in flagranza per lo straniero espulso che
trasgredisce al divieto di rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell’interno; il regime del fermo
per l’ipotesi di cui al comma 13 bis, ed in ogni caso il rito del
giudizio direttissimo.
Il testo precedentemente in vigore non prevedeva il regime dell’arresto
in flagranza per l’ipotesi in contestazione.
Nello stabilire la normativa da applicare al caso di specie, ai soli fini della
convalida dell’arresto, occorre fare necessario riferimento al principio
di irretroattività della legge penale ed alla disciplina della
successione della legge penale nel tempo, tenuto conto della natura del reato
in contestazione .
Ad avviso di questo giudice, in base ad una interpretazione letterale della
norma, la trasgressione al divieto di reingresso, si consuma nel momento in cui
lo straniero espulso varca la frontiera per entrare nuovamente nel territorio,
essendosi così perfezionata in tutti i suoi elementi la contravvenzione
contestata.
Orbene, è indubbio che nel caso esaminato la condotta deve ritenersi
perfezionata in data precedente all’entrata in vigore della legge
189/2002 che ha profondamente inciso sul profilo sostanziale della fattispecie,
inasprendo la pena edittale e introducendo il regime dell’arresto
facoltativo.
Ne consegue che, al lume dei menzionati principi, la normativa di riferimento
si rinviene nella disciplina precedentemente in vigore che non prevedeva
l’arresto facoltativo e che, inoltre, non è dato riscontrare
comunque il requisito della flagranza.
P.Q.M.
Non convalida l’arresto e dispone l’immediata
liberazione di Z. W. J. se non detenuto per altra causa.
Restituzione degli atti al P.M.
Grosseto, 18/09/02
il Giudice
f.to F.L.Branda