PROPOSTE PER
L’AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE E ASILO
Stabilità del soggiorno, della propria presenza
sul territorio nazionale e sicurezza del rinnovo del permesso di soggiorno
Essere sicuro della propria presenza
sul territorio nazionale italiano e di estrema importanza per lo straniero, per
la serietà e la sicurezza del proprio progetto migratorio e del proprio
futuro e dei familiari. La L.189/2002, art. 5 commi 4 e 5 e
l’articolo 13 comma 2 del DPR 31 agosto 1999 non contengono precise
condizioni e non specificano la documentazione da presentare per il rinnovo del
permesso di soggiorno. Occorrono ulteriori precisazioni volte a favorire la
sicurezza del rinnovo del permesso di soggiorno.
Proposte tecniche:
-
precisare che
il rilascio del permesso di soggiorno della durata di sei mesi di cui all’articolo
22 comma 9 L.189/2002, riguarda soltanto coloro che sono al primo rinnovo del
permesso di soggiorno, e che le disposizioni di cui all’articolo 36
comma 4 del DPR 31
agosto 1999 n. 493,
riguardano soltanto i primi ingressi che sono al primo rinnovo del permesso di
soggiorno.
-
precisare che
per quanto riguarda il secondo ed i successivi rinnovi, la dimostrazione del
reddito di cui all’articolo 13 comma 2 del DPR 31 agosto 1999 n. 493,
non deve necessariamente coincidere con la presentazione di un contratto
di lavoro al momento del rinnovo del permesso di soggiorno.
-
precisare che
tale reddito va quantificato in misura minore al reddito richiesto per il
rilascio della carta di soggiorno.
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precisare che
rientrano nella “fonte lecita” del reddito di cui all’articolo
13 comma 2 del DPR 31 agosto 1999 n. 493: 1) la “garanzia” di terzi e non solo dei
familiari e dei soggetti presenti sullo stato di famiglia (a tale fine
può essere richiesta anche la polizza assicurativa utilizzata per
l’applicazione della precedente normativa riguardante lo sponsor), 2) il
lavoro irregolare “nero”, in presenza di una denuncia
all’Ispettorato del Lavoro o di una vertenza sindacale in atto.
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precisare che
per quanto riguarda il secondo ed i successivi rinnovi, quando si tratta di
persone non occupate al momento del rinnovo, è rilasciato un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato (attesa occupazione) della durata di un anno
rinnovabile.
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sopprimere il
dispositivo di cui all’articolo 13 comma 4 del DPR 31 agosto 1999 n.
493, una norma
inopportuna non prevista ne dal testo unico ne dalle modifiche introdotte dalla
L.189/2002.
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prevedere che
dopo 5 anni di presenza regolare in Italia senza aver commesso alcun reato, il
rinnovo del permesso di soggiorno è automatico.
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precisare che
il passaporto o altro documento equipollente è richiesto per il rilascio
del primo permesso di soggiorno, e che per il rinnovo del permesso di soggiorno
può essere esibita la Carta di identità rilasciata dal Comune di
residenza dello straniero in Italia o la Patente di Guida rilasciata dalla
prefettura competente per territorio. (Il passaporto è infatti un
documento di viaggio e non occorre che gli stranieri siano costretti a
rinnovare i loro passaporti se non intendono viaggiare.Per il rinnovo del
passaporto in molti casi occorrono spese enormi e viaggi faticosi per la
capitale, spese e viaggi evitabili visto che la normativa assicura la certezza
dell’identità dello straniero regolare da un anno.)
Il diritto all’unità familiare:
E’ un diritto
fondamentale sancito dalla costituzione ed il ricongiungimento con il coniuge
ed i figli è un elemento che responsabilizza maggiormente il lavoratore
o la lavoratrice verso la comunità nella quale vive con i propri
familiari, rafforza la tranquillità, favorisce l’integrazione,
impedisce il coinvolgimento nella criminalità e rafforza la sicurezza
delle nostre città e quartieri. Occorre favorire i ricongiungimenti
familiari e semplificare al massimo possibile le procedure per il rilascio da
parte delle Questure del nulla osta al ricongiungimento familiare ed il visto
di ingresso per coesione familiare da parte delle Rappresentanze d’Italia
all’estero.
Proposte tecniche:
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abbreviare
i tempi massimi di rilascio del nulla osta e dei visti da 90 a 60 giorni.
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chiarire
che la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo
può essere fatta anche tramite un contratto d’affitto di qualsiasi
tipo e di qualsiasi durata, tramite una dichiarazione di garanzia o di
ospitalità di terzi.
-
Prevedere che
la traduzione della documentazione comprovante il grado di parentela o
qualsiasi altro stato, fatto o qualità personale rilasciata all'estero
possa essere legalizzata anche dai consolati dei paesi esteri in Italia e dalle
prefetture. (DPR
31 agosto 1999, n. 394, art. 5 comma 7 lettera a)
-
Precisare
che l’idoneità dell’alloggio può essere
dimostrata presentando uno dei
seguenti due documenti: 1- attestazione dell’Ufficio comunale che l’alloggio
rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica. 2- certificato di idoneità
igienico-sanitaria rilasciato dall’azienda unità sanitaria locale
competente per territorio. Precisare se è possibile che tale
idoneità può essere autocertificata dallo straniero. (DPR 31
agosto 1999, n. 394, art. 5 comma 7 lettera b)
-
Precisare
che il consenso del titolare dell’alloggio previsto dalla L.189/2002,
art. 28 comma 3 lettera a) è l’unico consenso richiesto ed è
richiesto esclusivamente nel solo caso di un figlio di età inferiore
agli anni 14 al seguito di uno dei genitori.
L’attuale normativa (articolo 31 della L.189/2000) dispone chiaramente che i minori accompagnati da uno o da entrambi i genitori regolari sono iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età (comma 1, art. 31 L.189/2002), e che al compimento del quattordicesimo anno di età, al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari o carta di soggiorno fino al compimento della maggiore età. Al compimento della maggiore età la normativa (art. 32 della L.189/2002) si presta invece a diverse interpretazioni e molte questure costringono il neo maggiorenne a scegliere o il permesso di soggiorno per motivi di studio o il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tale situazione sta creando gravi problemi a questi giovani ed alle loro famiglie: optare per il permesso di soggiorno per studio impedisce loro (quando trovano un lavoro) di trasformare il loro permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per lavoro se non rientrano nelle quote previste dai decreti flussi. Inoltre, alla fine del percorso scolastico, i titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio, nel caso non rientrassero nelle quote, devono lasciare il territorio dello stato. Optare invece per il permesso di soggiorno per lavoro, significa dover trovare lavoro a 18 anni ed essere costretti a lasciare gli studi, molti perdendo il lavoro non hanno potuto rinnovare il permesso di soggiorno e si sono trasformati in clandestini.
A molti altri che hanno optato per il permesso di soggiorno per motivi di studio, andando male gli studi, si sono trovati nella impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno per studio e non rientrando nella quota dei decreti flussi sono stati trasformati in clandestini.
Questa minaccia alla regolarità della presenza regolare di questi giovani immigrati, e la mancanza di un progetto di futuro credibile costringe, nella migliore delle ipotesi, molti di loro ad abbandonare gli studi precocemente, persino fin dalla scuola dell’obbligo. E’ una situazione che non garantisce il loro diritto allo studio, un diritto fondamentale ed uno dei fattori più importanti per l’integrazione della seconda generazione degli immigrati. Non hanno la pari opportunità con i loro coetanei italiani di lavorare e contemporaneamente proseguire i loro studi. Non avranno un percorso comune ai loro coetanei italiani e vivranno al margine della società e nella migliore delle ipotesi continueranno a fare gli stessi lavori di bassa qualifica che hanno fatto i loro genitori.
Questo gravissimo problema può essere
superato, interpretando elasticamente la normativa, permettendo il rilascio di
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai minori immigrati al
compimento della maggiore età.
Proposta tecnica: precisare che al compimento della
maggiore età, allo straniero titolare di permesso di soggiorno per
famiglia può
essere rilasciato uno dei permesso di soggiorno previsti dall’art.32
della L.189/2002, oppure può mantenere il titolo del permesso di soggiorno per
famiglia quando uno o di entrambi i genitori garantisce il reddito sufficiente
per il suo mantenimento.
Proposte tecniche:
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precisare che
per il rilascio della Carta di Soggiorno oltre al passaporto od altro documento
equipollente, di cui all’articolo 16 comma 3 lettera a) del DPR 31 agosto 1999, n.
394,
può essere
presentata la Carta d’Identità rilasciata dal Comune di residenza
dello straniero in Italia o la Patente di Guida rilasciata dalla prefettura
competente per territorio.
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precisare che
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato-attesa occupazione
è uno dei permessi di soggiorno che consentono un numero indeterminato
di rinnovi per tanto in presenza degli altri requisiti richiesti dall’articolo
9 della L.189/2002, tale permesso di
soggiorno consente il rilascio della Carta di Soggiorno.
-
precisare che
la vidimazione della Carta di Soggiorno nel termine di dieci anni dal rilascio
non è soggetta alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
che la Carta di Soggiorno viene revocata esclusivamente nel caso in cui nei
confronti dello straniero sia stata emessa sentenza di condanna per reati di
cui all’articolo 380 nonché limitatamente ai reati non colposi ,
all’articolo 381.
Autocertificazione:
Consentire ai cittadini immigrati il
più ambio utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per tutti gli stati, fatti, e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani. L’articolo 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394
(Regolamento d’attuazione) esclude tale uso nei casi in cui le disposizioni
del testo unico o dello stesso regolamento prevedono l’esibizione o la
produzione di specifici documenti.
Proposta tecnica: ridurre al minimo
necessario le disposizioni del nuovo regolamento che prevedono
l’esibizione o la produzione di specifici documenti come i codici
fiscali, le dichiarazioni dei redditi, i certificati dello stato civile nei
casi di matrimoni o nascite avvenute in Italia o avvenute in Italia e
già trascritti nei comuni italiani, i contratti d’affitto, i
contratti di lavoro, i certificati di iscrizioni alle camere di commercio,
ecc.
La parificazione dei diritti sanciti dalla
legge dovrebbe riguardare anche la non scadenza dell'iscrizione al S.S.N.
esattamente come i cittadini italiani e la fine dell'obbligo al rinnovo di tale
iscrizione ad ogni scadenza e rinnovo del permesso di soggiorno.
Proposta tecnica: sostituire il comma 4
dell’articolo 42
del DPR
31 agosto 1999, n. 394 con il seguente comma: “La durata
dell’iscrizione è pari alla durata prevista per i cittadini
italiani. L’iscrizione cessa esclusivamente per mancato rinnovo, revoca o
annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla
U.S.L. a cura della questura, salvo che l’interessato esibisca la
documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti
provvedimenti. L’iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui
vengono a meno le condizioni di cui al comma 1”.
Con la riforma del mercato del lavoro (legge
…..…. ), l’iscrizione alle liste di collocamento non è
più obbligatoria.
Proposta tecnica: occorre che vengano soppresse dal
Regolamento aggiornato tutti i riferimenti all’iscrizione al collocamento
come requisito per l’accesso a qualche diritto o qualche servizio, per il
rilascio di qualche documento o per la validità di qualche iscrizione.
Esempio: l’iscrizione al collocamento non deve essere più
richiesta allo straniero per potersi iscrivere al S.S.N., e al comma 1
dell’articolo 42 del DPR 31 agosto 1999, n. 394: riga 8, le parole
“iscritto nelle liste di collocamento” vanno sostituite con la
parola “disoccupato”.
La parificazione dei diritti sanciti dalla
legge dovrebbe riguardare anche la non scadenza dell'iscrizione anagrafica con
la scadenza del permesso di soggiorno.
Proposta tecnica: dopo il comma 1 dell’articolo 15
del DPR 31 agosto 1999, n.
394 , aggiungere
quanto segue: “La durata e la
scadenza dell’iscrizione anagrafica
dei cittadini stranieri è parificata a quelle per i cittadini italiani.
Oltre che per irreperibilità, l’iscrizione cessa esclusivamente
per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per
espulsione, comunicati al Comune a cura della questura, salvo che
l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del
ricorso contro i suddetti provvedimenti.”
Assistenza sociale
L’esclusione
degli immigrati dai diritti e dai servizi non viene esplicitamente praticata
per il motivo che sono immigrati, ma attraverso meccanismi più o meno
celati che di fatto impediscono loro l’accesso ai diritti ed ai servizi a
loro garantiti in base all’articolo 2 dalla Legge 189/2002. Un esempio è
condizionare l’accesso degli immigrati a certe prestazioni di assistenza
sociale (assegno sociale, assegno per le famiglie numerose, assegno di
natalità, assegno di invalidità civile ecc..) al possesso della
Carta di Soggiorno e non del permesso di soggiorno. A tale riguardo occorre sia
precisato che debbano essere rispettati e pienamente applicati, i dispositivi dell’articolo
2 comma 3 della Legge 189/2002 (La Repubblica italiana (…) garantisce a tutti i
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro
famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto
ai lavoratori italiani) e dell’articolo 41 comma 1 della Legge
189/2002 (Gli
stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro
carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai
cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale ….).
Proposta
tecnica: precisare che per la fruizione di tutte le provvidenze e di tutte le
prestazioni, anche economiche, siano esse statali (INPS, INAIL, ecc..),
regionali, provinciali o comunali, basterebbe il possesso del permesso di
soggiorno e non necessariamente della carta di soggiorno così come agli articoli
2 e 41 della Legge 189/2002.
Accesso al
permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Proposta
tecnica: Consentire i canali legali d'ingresso per
turismo o per visita ai familiari, comunque soggetti alla verifica dei normali
requisiti, potrebbero essere vantaggiosamente utilizzati per l’incontro
tra le parti. Facilitare il rilascio dei visti per turismo o per visita
familiare presso le rappresentanze d'Italia all'estero.
Conversione
dei permessi di soggiorno per studio
Proposta tecnica: Esaminare le domande di conversione da studio a
lavoro subordinato o autonomo e rilasciare tali in qualsiasi momento dell'anno. In seguito i numeri degli
ingressi previsti dal decreto flussi possono essere decurtati dal numero dei
permessi convertiti in lavoro.
Genova,
27.10.2002
Saleh Zaghloul -
Ufficio Stranieri CGIL