Regione Lazio
Assessorato alla sanità
Direzione regionale - Servizio Sanitario Regionale
Prot…44695 .10K1.3 Roma, li 1 ottobre 2002
FAX URGENTE
OGGETTO: Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri
non appartenenti alla Unione Europea
In seguito all’entrata in vigore della recente disposizione normativa
relativa alla condizione degli stranieri in Italia, L. n° 189 del 30 luglio
2002 “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”, la
scrivente Direzione Regionale SSR ritiene opportuno precisare quanto segue:
1. La legge sopraccitata non apporta alcuna modifica agli articoli 34, 35 e
36 del D.lgs 286/98 che disciplinano e regolamentano le procedure di accesso
al Servizio Sanitario Nazionale da parte degli stranieri.
Rimangono, quindi, invariate le disposizioni in materia sanitaria riferite
agli stranieri regolarmente soggiornanti ed a quelli non in regola con le
norme relative all’ingresso ed al soggiorno (STP) di cui al citato Testo
Unico e Regolamento di attuazione (DPR 394/99) , nonché della deliberazione
di G.R. 2444/00 “Linee Guida per l’assistenza sanitaria agli stranieri non
appartenenti alla U.E.”.
2. Devono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale tutti gli
stranieri non in regola per i quali, ai sensi delle recenti disposizioni di
legge, è stata presentata la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare
e sono, quindi, in attesa di regolarizzazione.
Costoro, ai sensi del Telex del Ministero della Sanità del 1 aprile 2000 e
della circolare n° 24/99 dell’Assessorato Sanità della Regione Lazio, sono
iscritti temporaneamente ( sei mesi, rinnovabili ) al Servizio Sanitario
Regionale in attesa della definizione della propria posizione e del
conseguente rilascio del permesso di soggiorno.
Ai fini dell’iscrizione temporanea sarà sufficiente, per lo straniero,
presentare alla Azienda USL competente una documentazione attestante
l’avvenuta dichiarazione di emersione ed una attestazione dei propri dati
anagrafici.
In seguito alla presentazione del permesso di soggiorno tale iscrizione
perderà il carattere di temporaneità ed avrà la durata del permesso stesso.
Si invitano le SS.LL. a dare ampia e sollecita diffusione, nonché
applicazione, delle presenti direttive a tutte le strutture che operano
nell’ambito territoriale di propria competenza.