List-ID:
<migrantiediritti@arci.it>
From:
"Elena Rozzi - Save the Children Italia"
<elena@savethechildren.it>
To:
"Elena Rozzi - Save the Children Italia"
<elena@savethechildren.it>
Subject:
Newsletter Minori stranieri non accompagnati / n. 4
Date:
Wed, 16 Oct 2002 08:48:00 +0200
X-Priority:
3
X-MDRemoteIP:
62.10.93.193
X-Return-Path:
elena@savethechildren.it
X-MDaemon-Deliver-To:
migrantiediritti@arci.it
Status:
Italia
"I
minori stranieri non accompagnati"
Newsletter
- n. 4 / Ottobre 2002
Carissimi/e,
vi
inviamo un numero straordinario della Newsletter per aggiornarvi sulla
possibilita', per i minori stranieri privi di permesso di soggiorno o titolari
di permesso di soggiorno per minore eta', di ottenere un permesso di soggiorno
per lavoro attraverso la regolarizzazione in corso.
L'ottenimento
di un permesso di soggiorno per lavoro consente di superare i noti problemi
connessi al permesso di soggiorno per minore eta', in quanto il permesso
per lavoro da' diritto al minore di lavorare regolarmente e di rinnovare il
permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni.
Ricordiamo
che i tempi per presentare la domanda di regolarizzazione sono strettissimi, in
quanto i termini scadono l'11 Novembre 2002.
Le
indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del
Lavoro sono le seguenti:
1) I
minorenni possono accedere alla regolarizzazione in corso: non vi sono,
cioe', condizioni ostative connesse alla minore eta'.
2)
L'accesso alla regolarizzazione per i minori e' pero' vincolato al
rispetto delle norme generali che regolano l'ammissione al lavoro dei
minorenni.
Ricordiamo
che un minore può essere ammesso al lavoro solo se:
a) ha
compiuto 15 anni;
b) ha
assolto l'obbligo scolastico;
c) il
contratto di lavoro gli consente la frequenza di attività formative, in
quanto i minori sono soggetti all'obbligo formativo fino ai 18 anni: un minore
può dunque stipulare un contratto di apprendistato o di
formazione-lavoro oppure un contratto ordinario che pero' gli consenta,
come orari e condizioni di lavoro, di frequentare attività formative nel
sistema scolastico o della formazione professionale.
3) La
possibilita' di accedere alla regolarizzazione con contratti di apprendistato o
di formazione-lavoro non e' esclusa dalle leggi che disciplinano la
regolarizzazione, e quindi in base alla normativa vigente sarebbe possibile
regolarizzarsi in questo modo.
Tuttavia,
dato che i funzionari di numerose Prefetture e Direzioni Provinciali del
Lavoro affermano che non e' possibile accedere alla regolarizzazione con
questi tipi di contratto, abbiamo chiesto chiarimenti al Ministero
dell'Interno e al Ministero del Lavoro.
Il
Ministero dell'Interno ha rimandato la questione al Ministero del Lavoro.
Il
dirigente del Ministero del Lavoro che sta seguendo le questioni connesse alla
regolarizzazione (Dott. Silveri) ci ha risposto a voce che non e'
possibile accedere alla regolarizzazione con contratti di apprendistato o di
formazione-lavoro.
Benche'
tale esclusione venga giustificata con motivazioni che a nostro avviso non
trovano alcun fondamento nella legge, e fatta comunque salva la possibilita' di
presentare la domanda di regolarizzazione e poi eventualmente presentare
ricorso contro un rigetto illegittimo, e' probabile che la maggior parte delle
Prefetture e Direzioni Provinciali del Lavoro seguano tale indicazione.
4)
Resta comunque la possibilita' per i minori di accedere alla
regolarizzazione con contratti di lavoro ordinari, purche' consentano la
frequenza di attivita' formative nel sistema scolastico o nel sistema della
formazione professionale.
Come
accennato sopra, infatti, l’obbligo formativo puo' essere assolto anche
frequentando la scuola o la formazione professionale contemporaneamente all'esercizio di attivita'
lavorativa con un contratto di lavoro ordinario, diverso dall'apprendistato
(l'art. 1, co. 4 del regolamento di attuazione D.P.R. 257/2000 prevede
esplicitamente la possibilita' per i minori soggetti all'obbligo formativo di
stipulare contratti diversi dall'apprendistato: “I contratti di lavoro,
diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque
assicurare la possibilita' di frequenza delle attivita' formative di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 [ovvero nella scuola o nella formazione
professionale]").
5) Non ci sono state fornite indicazioni,
invece, riguardo alla possibilita' per il minore di firmare direttamente il
contratto di soggiorno.
Si noti
tuttavia che secondo larga parte della giurisprudenza e della dottrina il
minore puo' stipulare direttamente il contratto di lavoro, senza che sia
necessario l’intervento del rappresentante legale: quindi anche nei casi
in cui il rappresentante legale (ovvero il genitore, o il tutore nominato
dall'Autorità Giudiziaria, o l'Ente Locale) non abbia la possibilita' di
firmare il contratto di soggiorno, il minore dovrebbe poter stipulare
direttamente il contratto.
Rimandiamo
al sito curato dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione)
<http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm>http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm per
le istruzioni di dettaglio relative alle procedure della regolarizzazione e per
gli aggiornamenti riguardanti le disposizioni man mano introdotte mediante
circolari.
Al di
la' delle questioni connesse alla regolarizzazione, si continuano ad attendere
chiarimenti sull'applicazione dell'art. 25 della legge 189/2002 (Bossi-Fini)
relativo ai minori stranieri non accompagnati.
Sul sito
di Save the Children potrete trovare, dalla prossima settimana:
1) una
nota della Presidente del Comitato per i minori stranieri relativa
all'interpretazione dell'art. 25 della legge 189/2002 (nella versione del 14
Ottobre, aggiornata e corretta rispetto a quella del 3 Ottobre): alla
pagina
<http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm>http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm
2) le
proposte in merito ai minori stranieri non accompagnati (compresi i minori
richiedenti asilo) elaborate da Save the Children per il regolamento di
attuazione della legge 189/2002, che dovrà essere discusso e approvato
nei prossimi mesi: alla pagina
<http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm>http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm
Infine,
vi ricordiamo che potete rivolgervi, per qualsiasi chiarimento o consulenza su
specifici casi riguardanti minori stranieri non accompagnati, al
servizio di consulenza legale di Save the Children, scrivendo a:
<mailto:legale@savethechildren.it>legale@savethechildren.it
Cordiali
saluti,
Elena
Rozzi
________________________________________________________
a cura
di:
Elena
Rozzi
Responsabile
Programma "Minori stranieri non accompagnati"
Save the
Children Italia
via
Gaeta 19 - 00185 Roma
tel. +39
06 4807001 - fax +39 06 48070039
e-mail:
<mailto:elena@savethechildren.it>elena@savethechildren.it
<http://www.savethechildren.it>www.savethechildren.it
________________________________________________________
Per
cancellarsi o iscriversi a questa mailing-list scrivere a <mailto:elena@savethechildren.it>elena@savethechildren.it