1.
1.1. Siamo d’accordo su due punti
cruciali: a) l’esclusione del trattenimento dei richiedenti che si
presentano in questura (e aggiungerei, del minore non accompagnato richiedente
asilo; b) limitare al massimo la discrezionalità del prefetto nel non
concedere l’effetto sospensivo. Su entrambi questi capitoli non
aggiungerei nulla. Tuttavia, sull’effetto sospensivo del ricorso in caso
di procedura ordinaria, poiché una formulazione generale di automatica
sospensione non ce lo passeranno mai, forse sarebbe già una buona
garanzia, mantenere i casi, comunque stringenti, previsti per la procedura
semplificata.
1.2. Il regolamento dovrebbe però
anche intervenire a tutelare un po’ di più il riesame (la
supplica), per quanto possibile.
Proposte:
-
1.2.1.
garantire una possibilità effettiva di presentare il ricorso;attualmente
infatti, oltre a mancare nella norma la previsione del gratuito patrocinio,
esso è comunque inaccessibile a tutti coloro sprovvisti di documenti
(codice fiscale, permesso di soggiorno).
-
1.2.2.
specificare che la persona che ha ricevuto una decisione negativa della
Commissione Territoriale non puo' essere allontanata nei cinque giorni che ha a
disposizione per fare la richiesta di riesame.
-
1.2.3.
precisare che in sede di commissione integrata si svolga una nuova audizione
del richiedente.
2. Il trattenimento
2.1. Sul trattenimento
facoltativo, sono d’accordo a porre il limite dei 30 giorni massimi.
Il regolamento dovrebbe però
anche andare a definire con precisione quali sono i casi del trattenimento,
indicati dalla legge con estrema vaghezza e prevedere che quando non sussistano
più, il richiedente viene subito “rilasciato” e segue la
procedura ordinaria e NON quella semplificata (es: quando si accerti
l’identità del richiedente, se all’atto della domanda
ciò non era stato possibile).
2.2. L’aspetto sul
quale non sono d’accordo è che (mi sembra) tu indichi le stesse
garanzie (quanto ad accesso ai centri e ai diritti del trattenuto) sia nel caso
dei cpt che nel caso dei centri di identificazione. Penso che una
equiparazione sia inaccettabile. Oggi nei cpt non si entra, e vi succede di
tutto (dobbiamo ammetterlo). Ciò non deve assolutamente accadere nei
centri di identificazione. La differenza tra questi ultimi e i cpt va marcata
con la massima evidenza. La peggior cosa che potremmo fare è oggi
acconsentire ad una sovrapposizione che, come sai, non ha alcun fondamento
giuridico.
Nei centri di
identificazione va quindi previsto che:
a)
le
limitazioni all’accesso da parte dell’esterno (associazioni e
avvocati) possano essere poste solo in caso di esigenze di sicurezza);
l’eventuale orario giornaliero deve essere ampio.
b)
deve
essere consentito ai trattenuti di allontanarsi, nell’ambito di un
determinato orario, sulla base del regolamento di gestione dei centri stessi.
c)
Va
precisato il divieto di comunicazione di informazioni alle autorità
consolari.
d)
Ogni
centro di identificazione dovrà prevedere (obbligatoriamente)
l’istituzione al proprio interno di servizi specifici permanenti (senza
orari o limitazioni) di orientamento legale e di tutela sociosanitaria (con
particolare attenzione ai casi vulnerabili, quali anziani, donne sole, minori,
persone vittima di tortura)
3.
Ci sono altri due grossi settori sui quali
il regolamento dovrebbe in ogni caso intervenire, ovvero:
-
le
garanzie procedurali in sede di esame della domanda
-
la
protezione umanitaria
3.1. Le garanzie procedurali
Sulle garanzie in sede di audizione:
-
3.1.1.
va fatta una trascrizione del verbale o registrazione dell'intervista.
-
3.1.2.
copia del verbale deve potere essere richiesta e acquisita dal richiedente o
dal suo legale
-
3.1.3
la decisione della commissione è atto scritto e motivato, notificato
all’interessato in una ad egli nota, ovvero in inglese, o francese, o
spagnolo, o arabo.
-
3.1.4
Nella a scelta delle altre lingue in cui effettuare le notifiche si deve tenere
conto delle lingue nelle quali sono stati più frequenti i colloqui nel
corso dell’ultimo anno
-
3.1.5.
Va affermato il diritto del richiedente ad essere accompagnato da parte di un
legale o di un consulente, o persona di propria fiducia.
-
3.1.6.
Obbligo da parte della commissione di acquisire agli atti la documentazione
sottopostagli quali memorie personali da parte del richiedente asilo,
certificati medici et.
3.2. Relativamente alla Commissione
centrale, sarebbe opportuno, infine, prevedere che:
-
3.2.1
la formazione che la commissione centrale è tenuta a fare alle
commissioni territoriali sia periodica e si avvalga anche dell’ausilio
dell’ACNUR, di enti ed organismi specializzati
-
3.2.2 va indicata una periodicita' delle
riunioni della Commissione nazionale (almeno trimestrale)
- 3.2.3 va indicato l’obbligo di redigere
rapporti periodici sullo stato delle commissioni periferiche.
3.3. Protezione umanitaria
Il regolamento interviene a
definire l’ambito dei benefici riconosciuti al titolare della protezione
umanitaria, nonché stabilisce procedure e garanzie in merito al rilascio
e al rinnovo dei relativi titoli di soggiorno
-3.3.1 Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari è valido un anno, rinnovabile ed è
esteso al lavoro.
-
3.3.2
il beneficiario della protezione umanitaria che richieda il rinnovo della
protezione alla commissione territoriale deve potere godere delle stesse
garanzie procedurali del richiedente (audizione, presenza di un legale,
acquisizione degli atti et)
-
-3.3.3
prevedere che il permesso di soggiorno sia rilasciato o rinnovato anche senza
passaporto.
-
3.3.4
equiparare lo status ex protezione umanitaria a quella dei rifugiati per quanto
attiene tutte le prassi amministrative (rilascio documenti sostitutivi)
-
3.3.5.
il beneficiario di un pds per motivi di protezione umanitaria che non ha
più titolo per godere di tale protezione ma che possegga i requisiti di
reddito e alloggio previsti dalla norma per il rilascio e il rinnovo dei pds
per lavoro può chiedere la conversione del suo titolo di soggiorno.
L’esame di tali istanze ha carattere di priorità rispetto alle
domande di nuovi ingressi.