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lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione 2002
settembre |
Sommario: · Decreto legge n.195 del 9 settembre
2002 · Circolare n.14 del Ministero
dell’Interno · Circolare n.50 del Ministero
del Lavoro · Note di Sergio Briguglio · Circolare Inail · Domande frequenti sulla
regolarizzazione · Siti Internet |
Supplemento
“Inform.
Legge”
n.
29
_________ a
cura del:
SERVIZIO
RIFUGIATI E MIGRANTI
della
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia Via Firenze 38,
00184 Roma tel. 06
48905101 Fax 06 48916959 E-mail: srm@fcei.it |
DECRETO
LEGGE N° 195 DEL 9 SETTEMBRE 2002 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI
Art. 1
(Legalizzazione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, alle proprie dipendenze lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per territorio mediante
la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.
Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è
sottoscritta e presentata
dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione
è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La
dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie
spese, agli uffici postali.
2. La
dichiarazione contiene a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi
dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle
generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato
al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della
tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità,
alla dichiarazione sono allegati:
a) copia
sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al
comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato
nelle forme di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni ovvero di un contratto di lavoro di durata
non inferiore ad un anno;
b) attestato
di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 Euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni
successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la
prefettura-ufficio territoriale del Governo, , che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione
e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima
dichiarazione verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della
dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per
territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale
rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e
per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta
l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il
permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento
dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo
determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della
regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
6. I soggetti di cui al comma 1, che
inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei
commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in relazione all'occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a
coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati
non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a
stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina con proprio decreto le modalità per
l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per
fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore
interessato al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le
modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei
confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento
restrittivo della libertà personale;
b) che
risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o
dell'Unione Europea;
c) che
risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino
destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza,
salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione
ai sensi del comma 1 al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a
nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art.2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui
all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione
di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali
provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero
che ha stipulato il contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma
2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del presente
decreto, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi
fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di
soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 nonché le
modalità di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui
all'articolo 1, comma 1,ultima parte, si osservano anche per la presentazione
delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33
della legge 30 luglio 2002, n.189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e) del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui
agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica la disciplina, in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, prevista per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. All'atto della consegna della carta d'identità
elettronica, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 2000,
n. 443, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi
dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
9. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30
luglio 2002, n.189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui
al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso
umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
10. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia
prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo
6 della legge 30 luglio 2002, n.189, abbiano sostenuto le spese per fornire un
alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per
la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del
dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.
Art.3
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 3, valutato in euro 1.420.160,00 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640,00
a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
commi 4 e 5, valutato in euro 1.635.170,10 per l'anno 2002 ed in euro
2.964.727,60 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Ministero dell' Interno
Dipartimento per le
Libertà Civili e I'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche
dell'Immigrazione e dell'Asilo
Circolare
n. 14
Roma, 9 settembre 2002
Prot. N,
47455/30
AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
e, p.c AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI
ALLE POSTE ITALIANE S.p.A. ROMA
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Gabinetto
Dipartimento delle PolitIche sociali e previdenziali
ROMA
AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
SEDE
AL DLPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI
SEDE
AL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
SEDE
ALL'UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI
LEGISLATIVI E LE RELAZIONI PARLAMENTARI
SEDE
Ministero dell' Interno
Dipartimento per le
Libertà Civili e I'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche
dell'Immigrazione e dell'Asilo
Poiché il
contributo forfetario che il datore di lavoro versa è “ pari
all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro
dichiarato”, deve prevalere l’interpretazione restrittiva della
disposizione di cui trattasi, per cui può essere regolarizzato solo il
lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre
2002, e cioè dalla data del 10 giugno 2002.
3. Con il Decreto
Legge è stato previsto che il rilascio del permesso di soggiorno
all’atto della stipula del contratto di lavoro comporta la contestuale
revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dello
straniero, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Tale revoca è
operante ex legge e non richiede, pertanto, apposito provvedimento del Prefetto.
4. Sia la legge
189/2002 che il Decreto Legge 195/2002 prevedono che la dichiarazione di
emersione “è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli
uffici postali”.
Poiché il
richiedente è il datore di lavoro, è questi che dovrà
recarsi agli uffici postali per la presentazione della dichiarazione, ovvero
conferire apposita delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad
un documento di riconoscimento del delegante.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dr.ssa Anna M.
D’Ascenzo)
Ministero dell' Interno
Dipartimento per le
Libertà Civili e I'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche
dell'Immigrazione e dell'Asilo
OGGETTO: Decreto
Legge n. 195 del 9/9/2002 recante disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari, deliberato
dal Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002
Di seguito alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
settembre 2002, è stato emanato il Decreto Legge n. 195 in data 9
settembre 2002, con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti in
materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari.
Con tale atto si è data attuazione all’impegno, a suo tempo
assunto dal Governo dinanzi al Parlamento, di provvedere –
contestualmente all’entrata in vigore della nuova normativa
sull’immigrazione – alla legalizzazione di lavoratori dipendenti
extracomunitari in posizione irregolare, alle medesime condizioni stabilite
dalla legge 189/2002 per lavoratori extracomunitari addetti a lavoro domestico
o di assistenza.
In riferimento ad entrambi
i provvedimenti normativi – legge 189/2002 (Bossi- Fini) e Decreto Legge
195/2002 – si richiama la particolare attenzione su quanto segue:
1. Decreto Legge n.
195 del 9 settembre 2002 ammette alla legalizzazione il lavoratore dipendente
irregolare con “contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
indeterminato” ovvero con “ contratto di lavoro di durata non
inferiore ad un anno”.
2. Il termine dei
“ tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore”, dei
provvedimenti richiamati, nei quali è necessari avere svolto il lavoro
irregolare ai fini della dichiarazione di regolarizzazione, vanno interpretati
in combinato disposto con le successive disposizioni contenute nella legge
189/2002, e non nella semplice formulazione letterale, considerata a sé
stante.
Circolare n.50/2002 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Dichiarazione
di emersione di lavoro domestico irregolare e dichiarazione di legalizzazione
di lavoro non domestico irregolare |
|
Roma, 20 settembre 2002 È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
26.8.2002 n. 199, Supplemento ordinario n. 173, la legge 30 luglio 2002 n.
189, che modifica il "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286). L'art. 33 della nuova disciplina consente la
regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari –
privi dell'apposito permesso di soggiorno per lavoro – che, nei tre
mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge, sono stati occupati come
domestici con mansioni di assistenza alle persone non autosufficienti o con
mansioni di sostegno al bisogno familiare. Nel primo caso non è
previsto alcun limite numerico all'emersione, mentre per quelli di sostegno
al bisogno familiare è possibile regolarizzare un solo cittadino
extracomunitario per ogni nucleo familiare. Inoltre, il Governo ha emanato – in attuazione
dell'ordine del giorno approvato l'11 luglio scorso dal Senato – il
Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 che consente di legalizzare, a
condizioni analoghe, i lavoratori extracomunitari dipendenti non domestici. Il termine dei tre mesi è da intendersi in senso
restrittivo e cioè il rapporto di lavoro deve essere iniziato almeno
tre mesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002 e essersi svolto
con continuità in quel lasso di tempo, come è stato chiarito
anche dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 9 settembre 2002
(del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione). In entrambi i casi è previsto che, per la
regolarizzazione, il datore di lavoro denunci la sussistenza del rapporto di
lavoro alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo, inviando la
dichiarazione di emersione o di legalizzazione tramite un Ufficio Postale. Per maggiori dettagli sulla procedura, si rinvia alle due
circolari emanate dal Ministero dell'Interno, cioè la n. 13 del 19
luglio 2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione)
e la nota n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3^Div. del 27 luglio 2002 (del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza). Si evidenzia che, per la normalizzazione dei rapporti
irregolari, è necessario il pagamento di un contributo forfettario,
pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato,
senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penale ed interessi. Gli
importi previsti sono di 290,00 Euro per i domestici di sostegno al bisogno
familiare o per l'assistenza ai non autosufficienti (oltre 40,00 Euro per
spese di presentazione), e di 700,00 Euro per tutti gli altri lavoratori
dipendenti (oltre 100,00 Euro per spese). Il relativo attestato di pagamento
deve essere allegato alla denuncia, ai fini della ricevibilità. Per quella parte del rapporto di lavoro regolarizzato,
eventualmente svolto prima dei tre mesi anteriori all'entrata in vigore della
legge e denunciato dal datore di lavoro, dovranno essere corrisposti
successivamente i contributi previdenziali e gli interessi. E' in corso di pubblicazione il decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali che individua il contributo forfettario pari
a 290,00 Euro per la regolarizzazione del lavoro domestico ed è,
invece, in via di perfezionamento il decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali relativo alla determinazione delle modalità di
imputazione del contributo forfettario pari a 700,00 Euro, per la
legalizzazione di lavoro non domestico, anche con riferimento alla posizione
contributiva del lavoratore. I datori di lavoro che si avvalgono della
regolarizzazione non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute – in
relazione allo specifico rapporto di lavoro denunciato – anteriormente
all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge. Per lo svolgimento della fase conclusiva della procedura,
ciascuna Prefettura-UTG istituirà un apposito "Sportello
polifunzionale", nel quale sarà presente almeno un incaricato di
ogni Amministrazione chiamata nel procedimento, e potrà essere
articolato in una o più "unità operative", in
relazione alle esigenze locali ed alle risorse disponibili. Per promuovere l'emersione e la legalizzazione dei
lavoratori extracomunitari, questo Ministero ha concordato con quello
dell'Interno di fornire agli Sportelli Polifunzionali la collaborazione delle
proprie strutture territoriali, in particolare delle Direzioni Provinciali
del Lavoro. Inoltre, quest'Amministrazione ha attivato a livello centrale un
"call center", in grado di assicurare in tempo reale la necessaria
assistenza a tutti gli interessati. La collaborazione che le Direzioni Provinciali del Lavoro
dovranno assicurare concerne la stipula del "contratto di soggiorno per
lavoro subordinato". Per agevolare al massimo la regolarizzazione dei rapporti
di lavoro e per semplificare in modo omogeneo l'attività delle D.P.L.,
è stato predisposto lo schema del contratto di soggiorno per le due
distinte ipotesi, cioè per i rapporti di lavoro domestico e per quelli
di lavoro non domestico (allegati n.1 e 2), Per ogni singolo caso, il modello contrattuale
sarà fornito all'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro dal
terminalista che le Poste Italiane metteranno a disposizione dello Sportello
Polifunzionale, e che provvederà a fornire il contratto prima del
ricevimento degli utenti. Il modello contrattuale sarà già
prestampato nelle parti essenziali (vale a dire, dati anagrafici, estremi del
documento di riconoscimento, condizioni contrattuali conformi all'impegno
assunto dal datore di lavoro con la dichiarazione di emersione o
legalizzazione). Il contratto dovrà essere reso disponibile dalle
Poste Italiane con congruo anticipo, per consentire una preistruttoria e
accelerare il lavoro degli incaricati delle DPL. L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro, al
momento della stipula, curerà i seguenti adempimenti: 1.preliminarmente, controllerà i documenti
d'identità e la corrispondenza con i riferimenti già compilati; Il Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 ammette alla
legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con contratto di soggiorno
per lavoro subordinato "a tempo indeterminato" "ovvero con
contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno", quest'ultimo
deve intendersi riferito anche ai lavori svolti presso imprese agricole,
purché la durata sia almeno di 12 mesi. Se al momento dell'identificazione e riscontro
preliminare, dovessero essere rilevati dati anagrafici diversi da quelli
precompilati, il caso deve essere segnalato al rappresentante della
Prefettura-UTG, per le determinazioni definitive. L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro,
tenuta presente la specifica fase del procedimento a lui affidata, non
dovrà chiedere alcuna ulteriore notizia, oltre a quelle necessarie per
la compilazione del modello contrattuale; in particolare, non è
previsto che debba curare alcun approfondimento né sulla
capacità economica o sulle esigenze del datore di lavoro né sulle
caratteristiche dell'alloggio offerto. Questo, sia in ragione della natura
speciale della legge sia perché la dichiarazione di emersione o
legalizzazione interviene su rapporti di lavoro già in corso; è
da ritenere pertanto che la parte datoriale sia nelle condizioni economiche
per assicurarne la prosecuzione. Tuttavia, nonostante la legge non preveda espressamente
la verifica della capacità reddituale del datore di lavoro, vista
l'importanza di questo criterio (di cui verosimilmente si occuperà a
regime l'emanando regolamento di attuazione), particolare attenzione
dovrà essere posta ai casi che sollevano dubbi sull'effettività
dei rapporti di lavoro che si vorrebbero fare emergere (ad esempio nei casi
di un numero abnorme di rapporti dichiarati da un solo datore di lavoro). In tale evenienza – da circoscrivere ai casi
palesemente suscettibili di simulazione che dovessero pervenire allo
sportello polifunzionale – l'incaricato della D.P.L. sospenderà
i propri adempimenti, accantonando la pratica e rimettendone l'esame
all'ufficio di appartenenza. Il contratto dovrà essere sottoscritto in duplice
originale (uno per il datore di lavoro ed uno per il lavoratore);
l'incaricato avrà cura di conservarne una copia per la D.P.L. Per completezza, è appena il caso di evidenziare
che la normativa per la legalizzazione dei rapporti consente la stipula di
contratti di soggiorno per lavoro subordinato stabile, cioè a tempo
indeterminato con orario di lavoro secondo le previsioni del CCNL, ovvero a
tempo determinato non inferiore ad un anno. In ogni caso l'orario minimo di
lavoro non potrà essere inferiore a quello contrattuale e comunque non
potrà andare al di sotto della soglia di 20 ore settimanali.
Ciò tenuto conto che, al di sotto di questa soglia, è
consentito il lavoro agli stranieri provvisti di permesso di soggiorno per
motivi di studio, già assistiti da una garanzia di mantenimento. Il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata
in vigore della legge (10 settembre 2002). Da tale data decorrono tutti gli
obblighi contrattuali e di legge previsti tra cui quelli relativi agli
obblighi assicurativi e previdenziali, così come tutti gli altri
obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto, il datore
di lavoro è obbligato, a decorrere dalla data del 10 settembre 2002, a
pagare i relativi contributi previdenziali e premi assicurativi. Qualora il
contratto di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi ostativi
previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto di lavoro è
stato di fatto espletato, si ritiene che debbano essere comunque dovuti i
contributi previdenziali e premi assicurativi afferenti a detto rapporto per
il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n, 189/2002 e
cioè il 10 settembre 2002. Per la regolarizzazione dei domestici, il reddito da
lavoro del cittadino extracomunitario non può essere inferiore a
439,00 Euro e può essere conseguito anche con una pluralità di
rapporti di lavoro. In questa fattispecie, ciascun datore di lavoro
presenterà la propria dichiarazione agli uffici postali, specificando
nel modulo l'importo dello stipendio e le ore di lavoro prestate (nel modulo
è prevista una casella dove è scritto occupato presso
n°….. datori di lavoro, che possono essere due, tre o più).
La somma delle cifre corrisposte dai vari datori di lavoro non può
comunque essere inferiore ai 439 Euro. Naturalmente, ogni datore di lavoro
dovrà versare l'intero contributo forfettario. Le Prefetture-Uffici Territoriali di Governo inviteranno
tutte le parti coinvolte a firmare il contratto di soggiorno nella stessa
data e presso un unico sportello. Saranno stipulati tanti contratti quanti
sono i datori e sarà concesso, naturalmente, un unico permesso di
soggiorno. I datori di lavoro che abbiano sostenuto le spese per fornire un
alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e
per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione
del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo
mensile (ex art. 2 comma 10 del Decreto Legge 195). Nella consapevolezza che le Direzioni Provinciali del
Lavoro sono carenti di risorse umane, in particolare nelle Città del
centro-nord, quest'Amministrazione utilizzerà 300 unità
impiegatizie dell'Area Funzionale B, posizione economica B3, assunte con
contratto di lavoro interinale per il tramite di un'agenzia specializzata, da
destinare ad attività di supporto alle "unità
operative" interessate agli Sportelli Polifunzionali, sotto la guida di
un referente per ogni Direzione Provinciale del Lavoro. Una parte dei
lavoratori interinali è utilizzata presso la struttura centrale di
questo Ministero, dove è attivo il "call center". In merito al libretto di lavoro, durante la procedura di
emersione e legalizzazione sono da ritenersi sospesi gli obblighi di
rilascio. E' noto infatti che sta per giungere a conclusione l'iter
procedurale che abroga la relativa disciplina. Pertanto, esigenze di
semplificazione del procedimento impongono, nelle more dell'abrogazione, che
l'incaricato della D.P.L divulghi l'informazione che la richiesta dei
libretti di lavoro potrebbe a breve rivelarsi inutile e che comunque il
mancato rilascio in sede di stipula del contratto non pregiudica
l'instaurazione del rapporto di lavoro. La firma sul contratto può avvenire secondo le
regole comuni. Nel caso di impossibilità per il datore di lavoro di
presentarsi personalmente per la stipula del contratto (ad es. per gravi
motivi di salute) è sufficiente una procura in carta semplice non
autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla
relativa fotocopia. |
Note Di Sergio Briguglio:
I punti più significativi della circolare n.50/2002
del Ministero del Lavoro sono i seguenti:
1) Si chiarisce che non verrà effettuato alcun controllo (se non nei casi
sospetti: ad esempio, regolarizzazione di un numero insolitamente alto di
lavoratori da parte dello stesso datore di
lavoro) ne' sulle caratteristiche dell'alloggio, ne' sulla capacita' reddituale
del datore di lavoro.
2) Si stabilisce che, in caso di singolo datore di lavoro, oltre a valere il
minimo salariale di 439 euro mensili, vale un minimo di ore di lavoro
settimanali (20). L'interpretazione dei motivi portati a
sostegno di questa disposizione ("Ciò tenuto conto che, al di sotto
di questa soglia, è consentito il lavoro agli stranieri provvisti di
permesso di soggiorno per motivi di studio, già assistiti da una
garanzia di mantenimento") e' affidata agli esegeti del pensiero,
tradizionalmente assai debole, del Ministero del lavoro.
3) L'obbligo contributivo e assicurativo scatta con la data di inizio del
contratto (10 settembre). Questo vale anche per i casi in cui l'esito della
procedura di regolarizzazione dovesse essere negativo: per il periodo dal 10
settembre alla data di conclusione del rapporto, i contributi andranno versati.
Roma, 27 settembre
2002
DIREZIONE
CENTRALE RISCHI
UFFICIO ENTRATE E VIGILANZA
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari.
Decreto
- legge 9 settembre 2002, n. 195. Prime istruzioni.
PREMESSE
Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002 è stato pubblicato il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 recante “Disposizioni urgenti in
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”.
Scopo di tale
normativa è quello di sanare, con le medesime modalità stabilite dalla
legge n. 189/2002 (cfr. circolare n. 58/2002) per i lavoratori extracomunitari
addetti al lavoro domestico o di assistenza, la posizione irregolare dei lavoratori extracomunitari dipendenti da imprese costituite sia in forma individuale che societaria.
SOGGETTI INTERESSATI ALL’EMERSIONE
· Datori
di lavoro
Possono usufruire
dell’agevolazione tutte le imprese, costituite sia in forma individuale che societaria, che nei tre mesi antecedenti l’entrata in
vigore del cennato decreto (10 settembre 2002) hanno occupato alla proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare.
· Lavoratori
Per regolarizzare il
rapporto di lavoro devono, quindi, essere presenti i seguenti requisiti:
- rapporto di lavoro
dipendente iniziato da
almeno tre mesi prima
dell’entrata in vigore del decreto-legge (10 settembre 2002);
- origine
extracomunitaria del
lavoratore dipendente;
- lavoro svolto alle
dipendenze di una impresa individuale o di una società.
AGEVOLAZIONE
La disciplina in
esame prevede che il datore di lavoro può denunciare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio mediante
presentazione di apposita dichiarazione di emersione unitamente al versamento di un contributo forfetario pari a 700
Euro per ciascun
lavoratore da effettuarsi
presso gli uffici postali, che ne rilasceranno relativa attestazione.
I datori di lavoro
che inoltrano la dichiarazione di emersione devono, tra l’altro,
impegnarsi a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a
tempo indeterminato (decreto
legislativo n.286/1998) ovvero a tempo determinato di durata non inferiore
ad un anno.
Effettuate le
necessarie verifiche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte
delle competenti Autorità amministrative (UTG/Centro regionale per
l’impiego/Questura), i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, su
invito della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, stipuleranno
il contratto di soggiorno
(permesso di soggiorno e
contratto di lavoro subordinato).
Con Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali verranno determinate le
modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi ed i premi afferenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi oggetto di dichiarazione di
emersione.
La mancata
presentazione delle parti comporta l’archiviazione del relativo
provvedimento.
DENUNCIA ALL’INAIL
Per quanto riguarda
gli aspetti operativi connessi all’emanazione del menzionato
decreto-legge n.195/2002, si fa presente quanto segue.
I datori di lavoro
devono presentare, entro e non oltre cinque giorni dall’inoltro della dichiarazione di emersione, “denuncia di iscrizione” ai fini dell’apertura di una distinta
posizione assicurativa territoriale per i lavoratori emersi, anche nel caso in cui il datore di lavoro
sia già titolare di precedente rapporto assicurativo.
L’apertura di
una separata posizione assicurativa territoriale, mediante acquisizione di specifica “denuncia
di iscrizione”, serve esclusivamente per l’assicurazione dei
lavoratori subordinati extracomunitari emersi .
In attesa che si
concluda l’iter relativo
alla stipula del contratto di soggiorno, le Sedi dovranno procedere alla sola
protocollazione delle
“denunce di iscrizione”, laddove necessario (lavoro nero), onde consentire l’istituzione e
vidimazione dei libri regolamentari o dei documenti equipollenti, di cui
all’art. 20 del T.U. n. 1124/1965.
L’immissione di
tutti gli ulteriori dati dovrà essere effettuata solo dopo il rilascio
dell’apposita procedura di gestione con la quale sarà consentito,
tra l’altro, di modificare la “fonte denuncia”.
Il modulo di
iscrizione deve essere
corredato della ricevuta,
rilasciata dal competente ufficio postale,
comprovante l’avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione,
nonché della denuncia nominativa degli assicurati (art. 14 del Dlgs. n. 38/2000), ossia
dell’indicazione, del codice fiscale dei lavoratori regolarizzati ovvero,
in mancanza di questo, delle generalità degli stessi.
Considerato che il Ministero
del Lavoro con circolare
n. 50/2002, ha precisato che
“tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti, tra cui quelli
relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali, così come tutti gli
altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro” decorrono
“dalla data di entrata in vigore della legge (10 settembre 2002)”, il rapporto assicurativo
avrà come “data inizio” il 10 settembre 2002.
Inoltre, qualora il contratto di soggiorno non potesse
essere stipulato, per
motivi ostativi previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto
di lavoro è stato di fatto espletato, i datori di lavoro devono corrispondere comunque i premi
assicurativi afferenti detto rapporto per il periodo successivo
all’entrata in vigore del decreto-legge (10 settembre 2002).
Nell’ipotesi in
cui vengano denunciati rapporti di lavoro la cui data di inizio sia stata
dichiarata anteriore ai tre mesi precedenti l’entrata in vigore del
decreto-legge n.195/2002 (ad
es.: 1° gennaio 2002), i datori di lavoro dovranno corrispondere i premi
ed i relativi interessi -
così come precisato nella cennata circolare n.50/2002 del Ministero
del lavoro - le cui
modalità di versamento formeranno, come sopra precisato, oggetto di
apposito Decreto Ministeriale, ad oggi non ancora emanato.
DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI
Premesso quanto
sopra, si comunica che, al fine di agevolare l’utenza sia interna che
esterna nonché di disporre di elementi conoscitivi sull’andamento
del fenomeno, si è provveduto ad inserire nel sito INTERNET dell’Istituto due nuovi
“link” denominati:
1) Denuncia
nominativa degli assicurati
a seguito di regolarizzazione di Colf e Badanti extracomunitari (L.189/2002) nel quale, oltre ai riferimenti normativi ed
alle modalità da seguire per la denuncia nominativa degli
extracomunitari regolarizzati per effetto della legge n. 189/2002, sono
disponibili e, quindi, scaricabili due distinti moduli fax a lettura
automatizzata.
Con il primo modulo
intestato modello di denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per
la regolarizzazione di Colf e Badanti extracomunitari, il datore di lavoro, che al momento della stipula
del contratto di soggiorno
(cfr. circolare n. 58/2002) sia già a conoscenza del codice fiscale del
lavoratore, dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:
a) codice fiscale del
datore di lavoro dichiarante;
b) codice fiscale del
lavoratore regolarizzato;
c) numero della
posizione assicurativa sulla quale è dichiarato il lavoratore, che in
questo caso (colf e badanti) è uguale a otto volte il numero 9
(99999999);
d) data di stipula
del contratto di soggiorno o data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il
datore di lavoro al momento della stipula del contratto di soggiorno non sia ancora a conoscenza del codice fiscale del lavoratore, potrà utilizzare il modulo denominato
modello di denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la
regolarizzazione di Colf e Badanti extracomunitari mancanti di codice fiscale
e dovrà, quindi,
indicare al posto del codice fiscale dell’assicurato: il cognome , il
nome, il sesso, la data di nascita e il codice della nazione di appartenenza, ferma restando la compilazione dei campi di
cui ai precedenti punti a), c) e d).
2) Denuncia
nominativa degli assicurati
a seguito di regolarizzazione di Lavoratori subordinati extracomunitari di
altri settori (D.L.
195/2002) nel quale, oltre ai riferimenti normativi ed
alle modalità da seguire per la denuncia nominativa degli
extracomunitari regolarizzati per effetto del decreto-legge n. 195/2002, sono
disponibili e, quindi, scaricabili due distinti moduli fax a lettura
automatizzata.
Con il primo modulo
intestato modello di denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per
la regolarizzazione di lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori,
il datore di lavoro, che al
momento della presentazione della “denuncia di iscrizione” all’INAIL, sia già a conoscenza
del codice fiscale del lavoratore, dovrà riportare obbligatoriamente le
seguenti informazioni:
a) codice fiscale del
datore di lavoro dichiarante;
b) codice fiscale del
lavoratore regolarizzato;
c) numero della
posizione assicurativa sulla quale è dichiarato il lavoratore;
d) data di inizio o
di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il
datore di lavoro, che al momento della presentazione della “denuncia di
iscrizione” all’INAIL, non sia ancora a conoscenza del codice fiscale del lavoratore, potrà utilizzare il modulo denominato
modello di denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la
regolarizzazione di lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori
mancanti di codice fiscale e
dovrà, quindi, indicare al posto del codice fiscale
dell’assicurato: il cognome , il nome, il sesso, la data di nascita e
il codice della nazione di appartenenza, ferma restando la compilazione dei campi di cui ai
precedenti punti a), c) e d).
Si precisa che, a
seguito di accordi intervenuti con i Ministeri vigilanti, l’acquisizione
dei dati relativi a tali tipologie di DNA dovrà avvenire in tempo reale.
Pertanto, in caso di
presentazione di denuncia nominativa per colf e badanti extracomunitari nonché per lavoratori subordinati
extracomunitari di altri settori,
le Sedi dovranno trasmetterla immediatamente al FAX centrale
800.657.657.
* * *
Si fa, comunque, riserva di più precise e
dettagliate istruzioni non appena verrà emanata la legge di conversione
del decreto-legge n. 195/2002.
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Dr. Ennio Di Luca
E’
vero che il lavoratore deve essere assunto per un minimo di un anno?
Sì,
è prevista la necessità di almeno un anno di assunzione, ma il
lavoratore può licenziarsi quando vuole, meglio non a ridosso della
scadenza del permesso, perché non avrebbe più il tempo di cercare
un nuovo lavoro.
E’
previsto un minimo di ore settimanali?
Sì, una circolare del Ministero del Lavoro prevede
un minimo di 20 ore settimanali (anche relative ad un complesso di rapporti di
lavoro part-time). In ogni caso, il reddito complessivo del lavoratore non deve
essere inferiore a € 439,00.
Nel
caso di più datori di lavoro, quale deve garantire l’alloggio alla
colf?
Ciascun datore di lavoro, nella sua dichiarazione,
dovrà indicare l’alloggio del lavoratore. Se l’onere
dell’alloggio ricade su uno (o più d’uno) dei datori di
lavoro, questi potrà trattenere dal salario quanto gli è dovuto,
nei limiti, comunque, di un terzo del salario stesso.
Denuncia
di ospitalità al Commissariato: deve essere fatta al momento della
consegna del plico o alla convocazione in Prefettura?
Entro l’ 11 novembre. Si consiglia di farlo subito
dopo la consegna del plico, dal momento in cui il lavoratore è in
possesso del tagliando che gli permette di soggiornare legalmente in attesa del
permesso vero e proprio.
Servono
prove che attestino la data d’entrata in Italia?
No.
Richiedenti
asilo: possono fare domanda di sanatoria?
Sì, senza danno per la procedura di esame della
domanda, che prosegue. Il problema può presentarsi, ai fini della
regolarizzazione, se il richiedente asilo è arrivato in Italia privo di
un documento di viaggio.
07 ottobre 2002
SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE
ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it
digilander.libero.it/asgi.italia/ (sito curato da Silvia
Canciani dell'ASGI)
Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione:
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo
ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):
www.unhcr.ch
ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org
UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.
GOVERNO: http://www.governo.it
Elena Rozzi (sito di Save the Children sui minori stranieri non
accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
Chiara Favilli (sito di UCODEP sulla politica europea di
immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp