Rilascio del codice fiscale ai lavoratori immigrati in fase di
regolarizzazione
( Agenzia Entrate , circolare 21.02.2003 n° 16 )
I lavoratori extracomunitari regolarizzati ai sensi della Legge n.
222/2002 ed in attesa di convocazione presso la Prefettura, possono richiedere
all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate il rilascio di un codice
fiscale provvisorio.
E' quanto prevede l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16
del 21 marzo 2003, in considerazione del gran numero di istanze di regolarizzazione
presentate.
Agenzia delle entrate
Direzione centrale gestione tributi
Circolare 16/E/2003 del 21.2.2003
Oggetto: Emersione del lavoro irregolare di extracomunitari ai
sensi della legge 189/2002 e del decreto legge 195/2002, convertito con
modificazioni dalla legge 222/2002. Attribuzione del codice fiscale
Con la circolare n. 79/E del 16 ottobre 2002 sono state definite
le modalità di attribuzione del codice fiscale ai lavoratori
extracomunitari che verranno regolarizzati in base alle norme in oggetto
indicate.
La procedura descritta con la suddetta circolare, che prevede
l’attribuzione del codice fiscale in back-office e la consegna dello
stesso all’interessato in sede di convocazione allo Sportello
Polifunzionale, contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno, è
ormai pienamente operativa.
Considerato il gran numero di istanze di regolarizzazione
presentate, la lavorazione di tutte le posizioni richiederà tempi
piuttosto lunghi. Potrà quindi capitare, con sempre maggior frequenza,
che il cittadino extracomunitario in attesa del completamento della procedura
di regolarizzazione abbia la oggettiva necessità di avere attribuito il
codice fiscale.
Vista la particolarità di tali soggetti, per i quali
l’iter di regolarizzazione potrebbe non concludersi positivamente, i
codici fiscali ad essi attribuiti devono essere generati in modo riconoscibile.
A tal fine, la procedura di attribuzione del codice fiscale
è stata ulteriormente integrata con l’aggiornamento del campo
"Regolarizzazione lavoratori extracomunitari".
In particolare sarà possibile distinguere:
- i soggetti ai quali il codice fiscale venga attribuito
dall’ufficio in back-office, con possibilità di annullamento,
secondo la procedura prevista dalla citata circolare 79/2002;
- i soggetti che pur non avendo completato la procedura di
regolarizzazione, avendo necessità del codice fiscale, ne facciano
richiesta ad un Ufficio locale dell’Agenzia.
Le modalità di utilizzo del campo "Regolarizzazione
lavoratori extracomunitari" sono descritte in dettaglio nella guida
allegata alla presente circolare.
Per i soggetti di cui al precedente punto 2, relativamente ai
documenti da esibire ai fini del rilascio del codice fiscale, sono applicabili
le disposizioni contenute nella circolare 80/E del 28 marzo 1996. Considerato
che i dati anagrafici contenuti nella domanda di regolarizzazione verranno
trasmessi all’Agenzia delle Entrate, secondo il flusso previsto dalla
circolare 79/2002 e utilizzati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno,
è opportuno che gli uffici acquisiscano anche copia di tale domanda,
insieme alla copia del tagliando della cedola dell’assicurata relativa
alla presentazione della stessa.
Ai fini della presentazione delle istanze di regolarizzazione, il
Ministero dell’Interno ha ribadito la validità di passaporti e
attestazioni diplomatiche-consolari anche scaduti, mantenendo l’obbligo
del possesso del passaporto valido o documento equipollente in sede di rilascio
del permesso di soggiorno allo Sportello Polifunzionale. Per uniformità
di trattamento, i citati documenti ancorché scaduti (ed analogamente i
passaporti sprovvisti del visto d’ingresso, o con visto d’ingresso
scaduto) potranno essere ritenuti validi anche ai fini del rilascio del codice
fiscale, purché accompagnati dalla copia della domanda di
regolarizzazione, insieme alla copia del tagliando della cedola
dell’assicurata relativa alla presentazione della domanda stessa.
Il datore di lavoro che ha presentato la domanda di
regolarizzazione per il lavoratore extracomunitario e che sia tenuto agli
obblighi di indicazione del codice fiscale per il medesimo lavoratore, prima
del completamento della procedura di regolarizzazione, può chiederne
l’attribuzione ai sensi dell’art 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 605/1973, e successive modificazioni. In tal caso è
obbligatoria la presentazione della copia della domanda di regolarizzazione,
insieme alla copia del tagliando della cedola dell’assicurata relativa
alla presentazione della domanda stessa, e della copia del documento del
lavoratore secondo le regole già sopra definite.
Gli uffici, nel rilasciare codici fiscali ai soggetti di cui al
punto 2, avranno cura di informare i richiedenti che il codice fiscale
attribuito, generato in modo riconoscibile, verrà confermato solo al
completamento della procedura di regolarizzazione e che fino ad allora non
potrà essere prodotto il tesserino plastificato.
ALLEGATO
GUIDA OPERATIVA
Attribuzione del codice fiscale a lavoratori extracomunitari in
corso di regolarizzazione.
Utilizzo del campo "Regolarizzazione lavoratori
extracomunitari"
Nell’ambito dell’area "Servizi per il
contribuente" del collegamento A.T. sono state apportate delle modifiche
alla procedura di attribuzione del codice fiscale per le persone fisiche, in
particolare nell’utilizzo del campo "Regolarizzazione lavoratori
extracomunitari".
Tale campo serve unicamente a consentire una gestione controllata
dei codici fiscali attribuiti a cittadini che hanno in corso la procedura di
regolarizzazione ai sensi della legge 189/2002 e del decreto legge 195/2002,
convertito con modificazioni dalla legge 222/2002, e può essere
impostato ai valori "01" o "02" secondo le regole sotto
specificate; in tutti gli altri casi deve essere impostato al valore
"NO".
Campo "Regolarizzazione lavoratori extracomunitari" =
01
L’attuale valore "01" corrisponde al valore
"SI" fino ad oggi utilizzato per le attribuzioni in back office del
codice fiscale ai lavoratori extracomunitari, come previsto dalla circolare
79/E del 16/10/2002.
Il codice fiscale che viene così generato può essere
annullato fino a quando non viene movimentato per effettuare un aggiornamento
di dati anagrafici o di residenza o per richiedere il tesserino plastificato.
Impostando il campo al valore "01" non può essere
richiesto l’invio del tesserino plastificato in fase di attribuzione del
codice fiscale.
Sono inoltre inibite le funzioni di richiesta del tesserino stesso
tramite sportello self-service o dal sito Internet dell’Agenzia. Non
è possibile, infine, effettuare operazioni di collegamento ad altri
codici fiscali.
A seguito della convocazione del cittadino presso lo Sportello
Polifunzionale, l’ufficio può procedere, a seconda
dell’esito della procedura di regolarizzazione, alle seguenti operazioni:
- annullamento;
- aggiornamento dei dati anagrafici o di residenza;
- invio del tesserino plastificato.
In caso di aggiornamento o di invio del tesserino plastificato il
sistema fornisce la segnalazione della particolare posizione del soggetto.
A seguito di un operazione di aggiornamento o di invio del
tesserino plastificato, l’informazione sullo stato di regolarizzazione
del cittadino viene eliminata.
Campo "Regolarizzazione lavoratori extracomunitari" =
02
Il campo va impostato al valore "02" nel caso di
attribuzione del codice fiscale a soggetti che, pur non avendo completato la
procedura di regolarizzazione, abbiano la oggettiva necessità del codice
fiscale. Serve quindi per riconoscere tali soggetti che, successivamente,
verranno convocati allo Sportello Polifunzionale per la conclusione della
procedura.
Il codice fiscale che viene così generato, essendo stato
comunicato al cittadino, può essere annullato solo secondo le normali
regole di annullamento e quindi entro il giorno successivo all’attribuzione.
Impostando il campo al valore "02" non può essere
richiesto l’invio del tesserino plastificato in fase di attribuzione del
codice fiscale.
Sono inoltre inibite le funzioni di richiesta del tesserino stesso
tramite sportello self-service o dal sito Internet dell’Agenzia. Non
è possibile, infine, effettuare operazioni di collegamento ad altri
codici fiscali.
Variazione dati
L’operazione di "variazione dati" è stata
modificata per consentire la gestione dei soggetti il cui codice fiscale sia stato
attribuito con il campo impostato al valore "02".
In particolare, per tali soggetti, nello schermo di variazione
dati viene visualizzata la seguente dicitura: "soggetto in attesa di
regolarizzazione", accompagnata da un campo di selezione che risulta
preimpostato al valore "SI".
Il valore così impostato sta ad indicare che per il
soggetto non è ancora conclusa la procedura di regolarizzazione , ma
consente all’ufficio di procedere ad un aggiornamento dei dati del
soggetto (anagrafici o di residenza), senza che venga inviato il tesserino
plastificato e senza perdere l’informazione sullo stato di
regolarizzazione del cittadino.
Nel caso in cui per il soggetto sia stata conclusa la procedura di
regolarizzazione, l’ufficio imposta tale campo di selezione al valore
"NO". Contestualmente, se necessario, può procedere ad un
aggiornamento dei dati del soggetto (anagrafici o di residenza), con invio
regolare del tesserino plastificato.
Quando il campo di selezione viene impostato al valore
"NO" l’informazione sullo stato di regolarizzazione del
cittadino viene eliminata.
Richiesta del tesserino plastificato
La richiesta del tesserino plastificato può essere effettuata solo dopo aver segnalato, tramite l’operazione di "variazione dati" sopra descritta, che per il soggetto è stata conclusa la procedura di regolarizzazione.