MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI
Servizio stranieri
Ufficio III
Circolare n.48 Roma,
31 ottobre 1961
OGGETTO
Titolo di viaggio per stranieri
D’intesa
con le Amministrazioni interessate, e per aderire a richiesta dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, questo Ministero è
venuto nella determinazione di rilasciare il “Documento di Viaggio”
previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ai soli rifugiati politici
riconosciuti tali dall’apposita Commissione Paritetica di
Eleggibilità.
Agli
stranieri che invece non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per
ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del
loro paese, verrà rilasciato un nuovo documento, a forma di libretto di
colore verde chiaro, denominato “Titolo di viaggio per stranieri”,
che sarà distribuito a ciascuna Questura in un congruo numero di
esemplari.
Del
menzionato documento potranno beneficiare gli stranieri compresi in una delle
seguenti categorie:
a)
che siano
considerati rifugiati politici in Italia sotto il mandato dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;
b)
persone cui le
Autorità Italiane riterranno opportuno rilasciare il detto titolo;
c)
apolidi, in
attesa che venga resa esecutiva, mediante ratifica, la Convenzione di New York
del 18 settembre 1954, ed in sostituzione dell’attuale certificato di
identità per apolidi.
(omissis)
La concessione di detto documento potrà avere luogo, salvo i casi di urgente ed improrogabile necessità, solo dopo che l’interessato abbia provato di essere nell’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese e di non avere pendenze verso la Giustizia od obblighi verso la famiglia.
(omissis)
p. Il Ministro
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