SPECIALE EUROPA
LíUNIONE EUROPEA VERSO LA
COSTITUZIONE ADEGUATA ALLO STATO DI DIRITTO E AGGIORNATA
I PRIMI SEDICI
ARTICOLI DEL PROGETTO
LA CARTA DEI
DIRITTI FONDAMENTALI
LA CONVENZIONE
DEI DIRITTI DELLíUOMO
a cura di Gaetano Volpe
UNIONE
EUROPEA: VERSO UNA COSTITUZIONE ADEGUATA ALLO STATO DI DIRITTO E AGGIORNATA
Gli articoli, che riportiamo,
sono i primi sedici di una Costituzione per líUnione europea, giý finora
preparati dallíapposita convenzione, che iniziÚ i suoi lavori il 28 febbraio
2002.Ne sono stati poi predisposti altri otto, prevalentemente riguardanti il
tipo di legislazione per líEuropa, con la caratteristica che essi sono soltanto
un mutamento della denominazione degli atti comunitari. Ma il vero problema non
Ë questo; come puÚ leggersi nei testi, in primo luogo perchÈ essi fanno
riferimento a altri esistenti documenti sui diritti dellíuomo. La fondamentale
obiezione, che giý puÚ farsi, riguarda la necessitý per una costituzione di
includere in se stessa tutti i dispositivi di principio, cosÏ come fanno le
singole costituzioni degli stati membri. E ancora, e prima di tutto, il
fondamento di una costituzione dellíUnione deve formare il rapporto di un
possibile ordinamento comune con gli ordinamenti degli stati membri. E, poichÈ
le costituzioni degli stati membri dovranno sussistere e avere efficacia
giuridica, e nessuno, finora, lo ha posto in dubbio, vuole indicare che la costituzione
europea non puÚ alterare, nÈ abrogare le attuali leggi fondamentali senza
sovrapporsi a esse. Secondo quanto fu, anche dalla FILEF proposto ufficialmente
fin dal 1995, quel che occorre oggi, anche per le diversitý e le novitý della
situazione, la Costituzione europea deve essere la dichiarazione solenne a) della
piena efficacia e validitý dellíordinamento costituzionale degli stati membri,
fondato sulla sovranitý popolare e sullo stato di diritto, b) il
comune terreno federale, da definire con precisione, dellíUnione, con la
prescrizione degli atti comuni che danno senso alla comunitý, c) la
democratizzazione delle attuali procedure legislative affermatesi nei cinquanta
anni di vita comunitaria, d) e quindi il rapporto democratico fra
le istituzioni, Parlamento europeo, Consiglio dei ministri, Commissione
esecutiva (la quale non ha bisogno, in un ordinamento davvero federale, di una
pletora di funzionari, cosÏ da rendere superflui i procedimenti, oggi
duplicati, dispendiosi e spesso affrettati). Il 1ƒ luglio 2003 ha inizio il
semestre di presidenza italiana. Eí vero, i lavori della convenzione sono
autonomi, ma molte difficoltý ricadranno sulla presidenza dellíUnione, specie
per il contesto interno e internazionale.
La prima e pi˜ grande
difficoltý della situazione Ë quella emersa nelle settimane della crisi
irakena. Il Consiglio dei ministri comunitario non Ë andato oltre affermazioni
generiche sulla necessitý di una politica estera comune, in ambito ONU, e senza
rompere le attuali alleanze (il presidente della Commissione, Romano Prodi, ha
dichiarato che líEuropa non si puÚ edificare in senso antiamericano). Intanto
qual Ë la disposizione degli stati comunitari e di quelli prossimi a entrare
nellíUnione? Importanti paesi, come la Germania, la Francia, il Belgio, si
oppongono, nella crisi bellica odierna, agli Stati Uniti, mentre altri ne sono
alleati o concordanti, come la Gran Bretagna, la Spagna, líItalia, la
Danimarca, la Polonia, le ex repubbliche Baltiche, e persino ex repubbliche
sovietiche, come la Georgia. Una politica estera comune Ë lontana dal potersi
definire. Per tale ragione anche
la Costituzione non puÚ che essere un testo federale elastico, non rigido come
mostrano i 16 articoli che riportiamo, privi di concretezza attuale. Qualora si
obiettasse che líUnione non va oggi al di lý di una zona di libero scambio (con
líEuro funzionale al libero scambio), si deve constatare che la storia procede
pi˜ lentamente di singole volontý, la storia Ë concreta, historia non facit
saltus, come ci ricordÚ Carlo Marx. Il libero scambio comune e
líattuale integrazione sono un passo storico giý molto avanzato, e la sua
democratizzazione sarebbe sempre un passo molto avanti. Di qui le difficoltý,
non insormontabili, di elaborazione di una costituzione europea, che dobbiamo
auspicare si collochi in un mondo di coesistenza pacifica e di rapporti
democratici, non fondati nÈ sul terrore e nÈ sulla guerra. In ciÚ anche líONU
ha materie di aggiornamento (legittimo a cinquanta anni dalla sua nascita, in
un mondo che non Ë quello del 1945 e della conferenza costitutiva di San
Francisco, con cinque potenze vincitrici, delle quali due non esistono pi˜).
PROGETTO DI TESTO DEGLI
ARTICOLI DEL TRATTATO CHE STABILISCE UNA COSTITUZIONE PER LíEUROPA
TITOLO I:
Definizione e obiettivi dellíUnione
Articolo 1:
Istituzione dellíUnione
1. Ispirata
dalla volontý dei popoli e degli Stati díEuropa di costruire il loro futuro
comune, la presente Costituzione istituisce uníUnione [denominata Ö], in seno
alla quale le politiche degli Stati membri sono coordinate, che gestisce, sul
modello federale, talune competenze comuni.
2. LíUnione
rispetta líidentitý nazionale dei suoi Stati membri.
3. LíUnione
Ë aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono gli stessi valori,
li rispettano e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
Articolo 2:
Valori dellíUnione
LíUnione
si fonda sui valori del rispetto della dignitý umana, di libertý, di
democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dellíuomo, valori
che sono comuni agli Stati membri. Essa mira ad essere una societý pacifica che
pratica la tolleranza, la giustizia e la solidarietý.
Articolo 3:
Obiettivi dellíUnione
1. LíUnione
si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi
popoli.
2. LíUnione
si adopera per uníEuropa improntata ad uno sviluppo sostenibile basato su una
crescita economica equilibrata e la giustizia sociale, in un contesto di
mercato unico libero, ed uníunione economica e monetaria, con líobiettivo di
ottenere la piena occupazione e di produrre un livello di competitivitý e un
tenore di vita elevato. Essa promuove la coesione economica e sociale, la
paritý tra donne e uomini e la protezione ambientale e sociale e coltiva il
progresso scientifico e tecnologico, ivi compresa la scoperta spaziale. Essa
favorisce la solidarietý tra le generazioni e tra gli Stati e le pari
opportunitý per tutti.
3. LíUnione
costituisce uno spazio di libertý, sicurezza e giustizia, nel quale sono
sviluppati i suoi valori condivisi e viene rispettata la ricchezza della sua
diversitý culturale.
4. Nel
difendere líindipendenza e gli interessi dellíEuropa, líUnione si adopera per
promuovere i suoi valori sulla scena mondiale. Essa contribuisce allo sviluppo
sostenibile della terra, alla solidarietý e al rispetto reciproco tra i popoli,
allíeliminazione della povertý e alla tutela dei diritti dei bambini, alla
rigorosa osservanza degli impegni giuridici accettati a livello internazionale
e alla pace tra gli Stati.
5. Tali
obiettivi sono perseguiti con i mezzi appropriati, in funzione delle pertinenti
competenze che la presente Costituzione attribuisce allíUnione.
Articolo 4:
Personalitý giuridica
LíUnione
Ë dotata di personalitý giuridica.
TITOLO II:
Diritti fondamentali e cittadinanza dellíUnione
Articolo 5:
Diritti fondamentali
1. La
Carta dei diritti fondamentali Ë parte integrante della costituzione.
2. LíUnione
puÚ aderire alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dellíuomo e
delle libertý fondamentali. Líadesione a tale Convenzione non modifica le
competenze dellíUnione definite dalla presente Costituzione.
3. I
diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei
diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali e risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dellíUnione in
qualitý di principi generali.
Articolo 6:
Non discriminazione in base alla nazionalitý
Nei
settori dellíapplicazione della presente Costituzione e fatte salve le
disposizioni particolari da essa previste, Ë vietata qualsiasi discriminazione
in base alla nazionalitý.
Articolo 7:
Cittadinanza dellíUnione
1. Eí
cittadino dellíUnione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La
cittadinanza dellíUnione si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e non
sostituisce questíultima. Tutti i cittadini dellíUnione, uomini e donne, sono
uguali dinanzi alla legge.
2. I
cittadini dellíUnione godono dei diritti e sono soggetto ai doveri previsto
dalla presente Costituzione, segnatamente:
-
Il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri;
-
Il diritto di voto e di eleggibilitý alle elezioni del Parlamento europeo e
alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato;
-
Il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato
membro di cui hanno la cittadinanza non Ë rappresentato, della tutela da parte
delle autoritý diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato;
-
Il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al
mediatore dellíUnione, di scrivere alle istituzioni o agli organi consultivi
dellíUnione in una delle lingue dellíUnione e di ricevere una risposta nella
stessa lingua.
3. Tali
diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla
presente Costituzione e dalle disposizioni adottate per la loro attuazione.
TITOLO III:
Competenze dellíUnione
Articolo 8:
Principi fondamentali
1. La
delimitazione e líesercizio delle competenze dellíUnione si fondano sui
principi di attribuzione, sussidiarietý, proporzionalitý e cooperazione leale.
2. Secondo
il principio di attribuzione, líUnione agisce nei limiti delle competenze che
le sono conferite dalla Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da
essa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita allíUnione dalla
Costituzione appartiene agli Stati membri.
3. Secondo
il principio della sussidiarietý, nei settori che non sono di sua esclusiva
competenza líUnione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi
dellíazione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati
membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dellíazione in
questione, essere realizzati meglio a livello di Unione.
4. Secondo
il principio della proporzionalitý, il contenuto e la forma dellíazione
dellíUnione non vanno al di lý di quanto sia necessario per il raggiungimento
degli obiettivi della Costituzione.
5. Secondo
il principio della cooperazione leale, líUnione e gli Stati membri si
rispettano e si assistono reciprocamente nellíadempimento dei compiti derivanti
dalla Costituzione.
Articolo 9:
Applicazione dei principi fondamentali
1. La
Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dellíUnione nellíesercizio
delle competenze che le sono attribuite dalla Costituzione stessa hanno
prevalenza sul diritto degli Stati membri.
2. Nellíesercizio
delle competenze non esclusive dellíUnione, le istituzioni applicano il
principio della sussidiarietý conformemente al Protocollo sullíapplicazione dei
principi di sussidiarietý e di proporzionalitý allegato alla Costituzione. La
procedura prevista in detto protocollo consente ai parlamenti nazionali degli
Stati membri di provvedere al rispetto del principio di sussidiarietý 1.
3. Nellíesercizio
delle competenze dellíUnione, le istituzioni applicano il principio della
proporzionalitý conformemente al medesimo protocollo.
4. Gli
Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte
ad assicurare líesecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione
determinati dagli atti delle istituzioni dellíUnione.
5. Conformemente
al principio della cooperazione leale, gli Stati membri agevolano líUnione
nellíadempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi
di compromettere la realizzazione degli scopi della Costituzione. LíUnione
agisce lealmente nei confronti degli Stati membri.
6. LíUnione
rispetta líidentitý nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura
fondamentale e alle funzioni essenziali di uno Stato, segnatamente la sua
struttura politica e costituzionale, compresa líorganizzazione dei poteri
pubblici a livello nazionale, regionale e locale.
Articolo 10:
Categorie di competenze
1. Quando
la Costituzione attribuisce allíUnione una competenza esclusiva in un
determinato settore, líUnione Ë líunica a poter legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri non possono farlo autonomamente se
non previa autorizzazione dellíUnione.
2. Quando
la Costituzione attribuisce allíUnione una competenza condivisa con gli Stati
membri in un determinato settore, líUnione e gli Stati membri hanno la facoltý
di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli
Stati membri esercitano la loro competenza soltanto se e nella misura in cui
líUnione non ha esercitato la propria.
3. LíUnione
ha competenza per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati
membri.
4. LíUnione
ha competenza per la definizione e líattuazione di una politica estera e di
sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica comune di
difesa.
5. Per
taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, líUnione ha
competenza per svolgere azioni intese a coordinare, completare o sostenere
líazione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in
tali settori.
6. LíUnione
esercita le proprie competenze per attuare le politiche definite nella parte II
della Costituzione conformemente alle disposizioni specifiche a ciascun settore
previste dalla Costituzione stessa.
Articolo 11:
Competenze esclusive
1. LíUnione
ha competenza esclusiva nei settori della libera circolazione delle persone,
delle merci, dei servizi e dei capitali, nella definizione delle norme di
concorrenza nellíambito del mercato interno e nelle seguenti materie:
-
Unione doganale,
-
Politica commerciale comune,
-
Politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato líeuro,
-
Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica
comune della pesca.
2. LíUnione
ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorchÈ
tale conclusione Ë prevista in un atto legislativo dellíUnione, Ë necessaria
per consentire allíUnione di esercitare le sue competenze a livello interno o
riguarda un atto interno dellíUnione.
Articolo 12:
Competenze condivise
1. LíUnione
dispone di una competenza condivisa con gli Stati membri quando la Costituzione
le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli
11 e 15.
2. La
portata delle competenze condivise dellíUnione Ë determinata dalle disposizioni
della parte II.
3. Qualora
líUnione non abbia esercitato o cessi di esercitare la sua competenza in un
settore soggetto a competenza condivisa, gli Stati membri possono esercitare la
loro.
4. Le
competenze condivise tra líUnione e gli Stati membri si applicano ai seguenti
settori principali:
-
Mercato interno
-
Spazio di libertý, sicurezza e giustizia
-
Agricoltura e pesca
-
Trasporti
-
Reti transeuropee
-
Energia
-
Politica sociale
-
Coesione economica e sociale
-
Ambiente
-
Sanitý pubblica
-
Protezione dei consumatori
5.
Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, líUnione
Ë competente per condurre azioni, segnatamente líattuazione di programmi, senza
che líesercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli
Stati membri di esercitare la loro.
6.
Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dellíaiuto umanitario, líUnione
Ë competente per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che
líesercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati
membri di esercitare la loro.
Articolo 13:
Coordinamento delle politiche economiche
1. LíUnione
coordina le politiche economiche degli Stati membri, in particolare definendone
gli indirizzi di massima.
2. Gli
Stati membri attuano le loro politiche economiche, tenendo conto dellíinteresse
comune, nella prospettiva di contribuire alla realizzazione degli obiettivi
dellíUnione.
3. Agli
Stati membri che hanno adottato líeuro si applicano disposizioni specifiche.
Articolo 14:
Politica estera e di sicurezza comune
Gli
Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di
sicurezza comune dellíUnione in uno spirito di lealtý e di solidarietý
reciproca. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi
dellíUnione o tale da nuocere alla sua efficacia.
Articolo 15:
Settori dellíazione di sostegno
1. LíUnione
puÚ svolgere azioni di coordinamento, di integrazione o di sostegno. La portata
di tale competenza Ë determinata dalle disposizioni della parte II.
2.
I settori dellíazione di sostegno sono i seguenti:
-
Occupazione
-
Industria
-
Istruzione, formazione professionale e
giovent˜
-
Cultura
-
Sport
-
Protezione dalle calamitý
3. Gli
Stati membri coordinano nellíambito dellíUnione le rispettive politiche
nazionali in materia di occupazione.
4. Gli
atti giuridicamente vincolanti adottati dallíUnione in base a disposizioni
della parte II specificamente inerenti a tali settori non possono comportare
uníarmonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
Articolo 16:
Clausola di flessibilitý
1. Se uníazione
dellíUnione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte
II, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla presente Costituzione,
senza che questíultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine,
il Consiglio, deliberando allíunanimitý su proposta della Commissione e previo
parere conforme del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.
2. La Commissione, nel
quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietý di cui
allíarticolo 9, richiama líattenzione dei parlamenti nazionali degli Stati
membri sulle proposte basate sul presente articolo.
3. Le disposizioni
adottate in base al presente articolo non possono comportare uníarmonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in
cui la Costituzione esclude una tale armonizzazione.
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELLíUNIONE EUROPEA
CAPO I
DIGNITAí
Articolo 1
Dignitý umana
La dignitý umana Ë inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto
alla vita.
2. Nessuno puÚ essere
condannato alla pena di morte, nÈ giustiziato.
Articolo 3
Diritto allíintegritý della
persona
1. Ogni individuo ha diritto
alla propria integritý fisica e psichica.
2. Nellíambito della
medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
-
Il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalitý
definite dalla legge
-
Il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come
scopo la selezione delle persone
-
Il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte
di lucro
-
Il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4
Proibizione della tortura e
delle pene o
trattamenti inumani o
degradanti
Nessuno puÚ essere sottoposto a
tortura, nÈ a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della schiavit˜
e del lavoro forzato
1.Nessuno puÚ essere tenuto in
condizioni di schiavit˜ o di servit˜.
2.Nessuno puÚ essere costretto a compiere un lavoro forzato
o obbligatorio.
3.Eí proibita la tratta degli esseri umani.
CAPITOLO II
LIBERTAí
Articolo 6
Diritto alla libertý e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertý e alla sicurezza-
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita
privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni
individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo
riguardano.
2. Tali
dati devono essere trattati secondo il principio di lealtý, per finalitý
determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro
fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di
accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il
rispetto di tali regole Ë soggetto al controllo do uníautoritý indipendente.
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una
famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
líesercizio.
Articolo 10
Libertý di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni
individuo ha diritto alla libertý di pensiero, di coscienza e di religione.
Tale diritto include la libertý di cambiare religione o convinzione, cosÏ come
la libertý di manifestare la propria religione o la propria convinzione
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
líinsegnamento, le pratiche e líosservanza dei riti.
2. Il
diritto allíobiezione di coscienza Ë riconosciuto secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano líesercizio.
Articolo 11
Libertý di espressione e díinformazione
1. Ogni
individuo ha diritto alla libertý di espressione. Tale diritto include la
libertý di opinione e la libertý di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autoritý pubbliche e
senza limiti di frontiera.
2. La
libertý dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12
Libertý di riunione e di associazione
1. Ogni
individuo ha diritto alla libertý di riunione pacifica e alla libertý di
associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e
civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati
insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I
partiti politici a livello dellíUnione contribuiscono a esprimere la volontý
politica dei cittadini dellíUnione.
Articolo 13
Libertý delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertý
accademica Ë rispettata.
Articolo 14
Diritto allíistruzione
1. Ogni
individuo ha diritto allíistruzione e allíaccesso alla formazione professionale
e continua.
2. Questo
diritto comporta la facoltý di accedere gratuitamente allíistruzione
obbligatoria.
3. La
libertý di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, cosÏ come il diritto dei genitori di provvedere allíeducazione e
allíistruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose,
filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano líesercizio.
Articolo 15
Libertý
professionale e diritto di lavorare
1. Ogni
individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente
scelta o accettata.
2. Ogni
cittadino dellíUnione ha la libertý di cercare un lavoro, di lavorare, di
stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I
cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli
Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui
godono i cittadini dellíUnione.
Articolo 16
Libertý díimpresa
Eí riconosciuta la libertý díimpresa, conformemente al
diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17
Diritto di proprietý
1. Ogni
individuo ha il diritto di godere della proprietý dei beni che ha acquistato
legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in ereditý. Nessuno puÚ
essere privato della proprietý se non per causa di pubblico interesse, nei casi
e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una
giusta indennitý per la perdita della stessa. Líuso dei beni puÚ essere
regolato dalla legge nei limiti imposti dallíinteresse generale.
2. La
proprietý intellettuale Ë protetta.
Articolo 18
Diritto di asilo
Il diritto di asilo Ë garantito nel rispetto delle norme
stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del
31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che
istituisce la Comunitý europea.
Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento,
di espulsione e di estradizione
1. Le
espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno
puÚ essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un
rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre
pene o trattamenti inumani o degradanti.
CAPO III
UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
1. Eí
vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso,
la razza, il colore della pelle o líorigine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, líappartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, líetý o le
tendenze sessuali.
2. Nellíambito
díapplicazione del trattato che istituisce la Comunitý europea e del trattato
sullíUnione europea Ë vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati
stessi.
Articolo 22
Diversitý culturale, religiosa e linguistica
LíUnione rispetta la diversitý culturale, religiosa e
linguistica.
Articolo 23
Paritý tra uomini e donne
La paritý tra uomini e donne deve essere assicurata in
tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della paritý non osta al mantenimento o
allíadozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato.
Articolo 24
Diritti del bambino
1. I
bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene
presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della
loro etý e della loro maturitý.
2. In
tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autoritý pubbliche o
da istituzioni private, líinteresse superiore del bambino deve essere
considerato preminente.
3. Ogni
bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contati
diretti con i due genitori, salvo qualora ciÚ sia contrario al suo interesse.
Articolo 25
Diritti degli anziani
LíUnione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di
condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e
culturale.
Articolo 26
Inserimento dei disabili
LíUnione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di
beneficiare di misure intese a garantirne líautonomia, líinserimento sociale e
professionale e la partecipazione alla vita della comunitý.
CAPO IV
SOLIDARIETý
Articolo 27
Diritto dei lavoratori allíinformazione e
alla consultazione nellíambito dellíimpresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere
garantite, ai livelli appropriati, líinformazione e la consultazione in tempo
utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive
organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni
e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti
collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di
interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo
sciopero.
Articolo 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di
collocamento gratuito.
Articolo 30
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni
licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni
lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni
lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a
periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e protezione
dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile Ë vietato. Líetý minima per líammissione al lavoro non puÚ
essere inferiore allíetý in cui termina la scuola dellíobbligo, fatte salve le
norme pi˜ favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di
condizioni di lavoro appropriate alla loro etý ed essere protetti contro lo sfruttamento
economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo
sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la
loro istruzione.
Articolo 33
Vita familiare e vita professionale
1. Eí
garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e
sociale.
2. Al
fine di poter conciliare vita familiare e cita professionale, ogni individuo ha
il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla
maternitý e il diritto a un congedo di maternitý retribuito e a un congedo
parentale dopo la nascita o líadozione di un figlio.
Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. LíUnione
riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza
sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la
maternitý, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia,
oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalitý stabilite
dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni
individuo che risieda o si sposti legalmente allíinterno dellíUnione ha diritto
alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al
diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
2. Al
fine di lottare contro líesclusione sociale e la povertý, líUnione riconosce e
rispetta il diritto allíassistenza sociale e allíassistenza abitativa volte a
garantire uníesistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse
sufficienti, secondo le modalitý stabilite dal diritto comunitario e le
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione
sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle
legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nellíattuazione di tutte
le politiche ed attivitý dellíUnione Ë garantito un livello elevato di
protezione della salute umana.
Articolo 36
Accesso ai servizi díinteresse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale
dellíUnione, questa riconosce e rispetta líaccesso ai servizi díinteresse
economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,
conformemente al trattato che istituisce la Comunitý europea.
Articolo 37
Tutela dellíambiente
Un livello elevato di tutela dellíambiente e il
miglioramento della sua qualitý devono essere integrati nelle politiche
dellíUnione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dellíUnione Ë garantito un livello elevato
di protezione dei consumatori.
CAPO V
CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilitý alle elezioni
del Parlamento europeo
1. Ogni
cittadino dellíUnione ha il diritto di voto e di eleggibilitý alle elezioni del
Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato.
2. I
membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,
libero e segreto.
Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilitý
alle
elezioni comunali
Ogni cittadino dellíUnione ha il diritto di voto e di
eleggibilitý alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni
individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in
modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli
organi dellíUnione.
2. Tale
diritto comprende in particolare:
-
Il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti
venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,
-
Il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale,
-
Líobbligo per líamministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni
individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunitý dei danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nellíesercizio delle loro
funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati
membri.
4. Ogni
individuo puÚ rivolgersi alle istituzioni dellíUnione in una delle lingue del
trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42
Diritto díaccesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dellíUnione o qualsiasi persona fisica
o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il
diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione.
Articolo 43
Mediatore
Qualsiasi cittadino dellíUnione o qualsiasi persona fisica
o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il
diritto di sottoporre al mediatore dellíUnione casi di cattiva amministrazione
nellíazione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di
giustizia e il Tribunale di primo grado nellíesercizio delle loro funzioni
giurisdizionali.
Articolo 44
Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dellíUnione o qualsiasi persona fisica
o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il
diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45
Libertý di circolazione e di soggiorno
1. Ogni
cittadino dellíUnione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri.
2. La
libertý di circolazione e di soggiorno puÚ essere accordata, conformemente al
trattato che istituisce la Comunitý europea, ai cittadini dei paesi terzi che
risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 46
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dellíUnione gode, nel territorio di un paese
terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non Ë rappresentato,
della tutela delle autoritý diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
CAPO VI
GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e
a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertý garantiti dal
diritto dellíUnione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente
articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltý di farsi
consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti Ë concesso
il patrocinio a spese dello Stato qualora ciÚ sia necessario per assicurare un
accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni
imputato Ë considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia
stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa Ë
garantito ad ogni imputato.
Articolo 49
Principi della legalitý e della proporzionalitý
dei reati e delle pene
1. Nessuno
puÚ essere condannato per uníazione o uníomissione che, al momento in cui Ë
stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto
internazionale. Parimenti, non puÚ essere inflitta una pena pi˜ grave di quella
applicabile al momento in cui il reato Ë stato commesso. Se, successivamente
alla commissione del reato, la legge prevede líapplicazione di una pena pi˜
lieve, occorre applicare questíultima.
2. Il
presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole
di uníazione o di uníomissione che, al momento in cui Ë stata commessa,
costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le
nazioni.
3. Le
pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per
lo stesso reato
Nessuno puÚ essere perseguito o condannato per un reato per
il quale Ë giý stato assolto o condannato nellíUnione a seguito di una sentenza
penale definitiva conformemente alla legge.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 51
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni
della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dellíUnione
nel rispetto del principio di sussidiarietý come pure agli Stati membri
esclusivamente nellíattuazione del diritto dellíUnione. Pertanto, i suddetti
soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono líapplicazione
secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta
non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunitý e per líUnione,
nÈ modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.
Articolo 52
Portata dei diritti
garantiti
1. Eventuali
limitazioni allíesercizio dei diritti e delle libertý riconosciuti dalla
presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto
essenziale di detti diritti e libertý. Nel rispetto del principio di
proporzionalitý, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalitý di interesse generale
riconosciute dallíUnione o allíesigenza di proteggere i diritti e le libertý
altrui.
2. I diritti
riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati
comunitari o nel trattato sullíUnione europea si esercitano alle condizioni e
nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente
Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali,
il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla
suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto
dellíUnione conceda una protezione pi˜ estesa.
Articolo 53
Livello di protezione
Nessuna disposizione della
presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti
dellíuomo e delle libertý fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di
applicazione, dal diritto dellíUnione, dal diritto internazionale, dalle
convenzioni internazionali delle quali líUnione, la Comunitý o tutti gli Stati
membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali, e dalle
costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54
Divieto dellíabuso di diritto
Nessuna disposizione della
presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di
esercitare uníattivitý o compiere un atto che miri alla istruzione dei diritti
o delle libertý riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e
libertý limitazioni pi˜ ampie di quelle previste dalla presente Carta.
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELLíUNIONE EUROPEA
Caratteri evolutivi della nozione
e dello stato dei diritti e instabilitý storica delle norme positive. Adesione
incondizionata del Parlamento italiano.
* Il Capo primo
comprende líaffermazione del diritto alla vita e allíintegritý fisica e
psichica, la proibizione della pena di morte, della clonazione umana, della
tortura e delle pene che comportano i trattamenti umani e degredanti, della
schiavit˜ e della servit˜.
In
proposito va ricordata la legislazione codicistica penale giý esistente in
Italia. E detto gruppo di diritti
Ë giý generalmente riaffermato con la nozione, anche giuridica, di maggiore
rilievo quale quella di ìprincipiî costituzionali dai quali traggono
legittimitý gli Stati contemporanei democratici nati dopo la Liberazione,
principi generalmente sanciti, anche se va detto che una prima sistemazione
degli stessi Ë anche pi˜ antica. Anche il Capo secondo elenca i titoli dei
diritti alla vita privata e familiare, del domicilio, del matrimonio, della
libertý di pensiero, di coscienza e di religione, di associazione, di istruzione,
di professione, di impresa e di proprietý; in questíambito vengono inseriti il
diritto di asilo e il divieto delle espulsioni in massa. Da notare che il
gruppo delle libertý personali costituisce qualcosa che Ë anche superiore ai
medesimi ìprincipi costituzionaliî, dei quali Ë la base di quanto fu compreso
nel cosiddetto ìdiritto naturaleî, di antichissima elaborazione (Roma).
Il
Capo terzo riguarda líeguaglianza, la paritý fra uomo e donna, davanti alla
legge, la difesa dei minori, mentre il Capo quarto concerne, in sostanza, i
rapporti di lavoro, che giý formano materia delle costituzioni e delle leggi
degli Stati, come della normazione minore rappresentata dal riconoscimento
giuridico delle libere contrattazioni, anche dettagliatamente giý protette
dagli ordinamenti civilistici e dalla legislazione civile.
CosÏ
deve dirsi degli articoli 32-35 della Carta, i quali, richiamando i capitoli
della sicurezza sociale, dellíassistenza, della salute, dellíambiente, fanno
implicito riferimento allíamplissima legislazione emanata negli Stati membri
dellíUE, e non solo in essi. E inoltre, accanto alle specifiche leggi sul
complesso delle misure e dei provvedimenti e provvidenze sostanziali, esiste il
vastissimo ordine dei corollari legislativi che vi conseguono, dalla
predisposizione di istituti e enti che devono curarne e eseguirne
líapplicazione, e non ultimo ancora il complesso sistema penalistico,
amministrativo e giudiziario posto a tutela dellíapplicazione delle norme
principali su detti diritti.
* Il
Capo quinto contempla poi fra i diritti di cittadinanza, il voto per il
Parlamento europeo ìa suffragio universale diretto, libero e segretoî e,
inoltre, il diritto ìalla buona amministrazioneî che, per altro, a parte la sua
ovvietý, Ë una prescrizione, un prerequisito, ai quali le leggi dedicano
attenzione di dottrina e di giurisprudenza, compresi i divieti e le misure
penali ordinate per le trasgressioni.
* Le
caratteristiche e i limiti, da noi prima ricordati, trovano corrispondenza
nella Carta, allíarticolo 51, laddove si recita che ìla presente Carta non
introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunitý e per líUnione, nÈ
modifica le competenze e i compiti definiti nei trattatiî, qui perÚ omettendo
di fare menzione alle competenze e ai compiti degli Stati membri. In parte
corregge questa dizione lacunosa il successivo articolo 52 che rinvia alle
ìcompetenti autoritý legislativeî i diritti e le libertý di cui alla Carta,
mentre generica e sostanzialmente equivoca rimane la formulazione successiva in
merito alle ìlimitazioni dei diritti per finalitý di interesse generaleî
dellíUnione. Non si comprende come líUnione, fondata sulla base del diritto
degli Stati membri e delle culture umanistiche, scientifiche e giuridiche
contemporanee, possa trovarsi in simile eventuale dilemma, il quale non
potrebbe essere sciolto dalle sole istituzioni esecutive della comunitý senza
un vasto ricorso agli Stati membri, a tutta la loro politica e dottrina, e
allíintera societý europea.
* Da quanto si Ë detto
deriva una considerazione giuridica complessiva riguardante il tema delle
libertý e dei diritti, anzi la stessa concezione che noi abbiamo di questo
tema. Quando ci riferiamo, infatti, a un determinato diritto noi non abbiamo
presente la sua enunciazione generale, ma comprendiamo nella nozione di questo
o quel diritto il dettaglio di ogni prescrizione che ce lo rende concreto e
comprensibile. In Italia, a proposito dei principi e dei diritti della
Costituzione, quelli della sovranitý popolare, della pari dignitý, del diritto
al lavoro, della religione, della cultura, della famiglia, della scuola, del
lavoro, della proprietý, abbiamo in mente, come mosaico unitario, la vastissima
legislazione che ci fa vedere i contorni concreti del reale stato che viene
riconosciuto per i singoli e la collettivitý. Riassumendo i concetti, noi non
saremmo neppure in grado di discutere su un generico titolo di diritto senza
giý conoscerne i veri e propri pilastri dei dettagli dellíesecuzione e
dellíapplicazione. Oggi Ë cosÏ, mentre per millenni e per secoli i popoli hanno
rivendicato per mezzo di formule generali determinati diritti e libertý,
iniziati, limitatamente allíepoca pi˜ recente, con la Magna Carta Liberatum del
1215 (il compromesso di Re Giovanni con i baroni sotto la minaccia di una
guerra civile). Oggi vi abbiamo giý compreso, nella concreta legislazione e
amministrazione, i diritti degli stranieri. La Filef, per parte sua, presentÚ
al Parlamento europeo nel 1973 un testo di statuto dei diritti degli emigranti,
giý divenuta la base di molte norme positive in Italia e in Europa (e oltre).
* La parte pi˜ debole
della Carta riguarda perÚ le omissioni dei principi, oltre che dei diritti
politici, che Ë generalmente acquisito come corollario del principio basilare,
pregiuridico, della ìsovranitý popolareî. Il principio della sovranitý Ë fra
quelli, certamente in evoluzione, positiva, anche se talora restrittive sono le
concezioni introdotte con la politica dei tempi nostri, non poche volte confusi
e approssimati, e introdotte, quindi, anche in talune leggi. Ma pensiamo che
non debba essere questo il caso dellíUnione europea, dove continuiamo a
concepire líintegrazione come fatto evolutivo di progresso, pur sapendo che il
risultato dipende dalla societý stessa.
LA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA
DEI DIRITTI DELLíUOMO
L. 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e
delle libertý fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo
addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955)
Estratto
CONVENZIONE (1)
(1) Líintitolazione del
Titolo I e degli articoli da 1 a 18 della Convenzione Ë stata attribuita
dallíart. 2, comma 2, del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997,
n. 296. A norma dellíart. 4 dello stesso Protocollo, líentrata in vigore Ë
differita al primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un
anno dopo la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso
il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo ratificato con L. n.
296/1997.
1. (Obbligo
di rispettare i diritti dellíuomo). Le Alte Parti contraenti riconoscono ad ogni persona
sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertý indicate nel Titolo I
della presente Convenzione.
Titolo I.
DIRITTI E LIBERTAí.
2.(Diritto alla vita).
1. Il
diritto di ogni persona alla vita Ë protetto dalla legge. Non puÚ essere
volontariamente inflitta la morte ad alcuno, eccetto che in esecuzione di una
sentenza capitale, pronunciata da un tribunale nel caso in cui un delitto Ë
punito dalla legge con questa pena.
2. La
morte non Ë considerata come data in violazione di questo articolo nel caso in
cui fosse determinata da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
a)
per difendere ogni persona da una violenza illegittima;
b)
per eseguire un arresto regolare o per impedire líevasione di una persona
regolarmente arrestata;
c)
per reprimere, conformemente alla legge, una sommossa o una insurrezione;
3. (Divieto
della tortura).Nessuno
puÚ essere sottoposto a torture o pene inumane o degradanti.
4. (Divieto
di schiavit˜ e del lavoro forzato).
1.
Nessuno puÚ essere tenuto in schiavit˜ nÈ in servit˜.
2.
Non Ë considerato come ìlavoro obbligatorio o forzatoî ai sensi del presente
articolo:
a)
ogni lavoro richiesto normalmente ad una persona detenuta nelle condizioni
previste dallíart. 5 della presente Convenzione, o durante il periodo di
libertý condizionale;
b)
ogni servizio di carattere militare, o nel caso di obiettori di coscienza nei
paesi ove líobiezione di coscienza Ë legale, ogni altro servizio sostitutivo
del servizio militare obbligatorio;
c) ogni
servizio richiesto in occasioni di calamitý che pongono in pericolo la vita o
il benessere della comunitý;
b)
ogni lavoro o servizio che fa parte delle normali obbligazioni civili.
5. (Diritto
alla libertý ed alla sicurezza).
1.
Ogni persona ha diritto alla libertý e alla sicurezza.
Nessuno
puÚ essere privato della sua libertý, eccetto che nei casi seguenti e per via
legale:
a)
se Ë detenuto legittimamente dopo una condanna da parte di un tribunale
competente;
b)
se Ë stato oggetto di un arresto o di una detenzione legittima per inosservanza
di una ordinanza emessa, conformemente alla legge, da un tribunale o per
garantire líesecuzione di una obbligazione prescritta dalla legge;
c)
se Ë stato arrestato o detenuto per essere condotto avanti líautoritý
giudiziaria competente, quando si ha fondato motivo di supporre che abbia
commesso un reato o si ha motivo di credere che Ë necessario impedire che
commetta un reato o che fugga dopo il compimento di questo;
d)
se si tratta della detenzione legittima di un minore, stabilita per la sua
educazione controllata o della detenzione disposta al fine di tradurlo avanti
líautoritý competente;
e)
se si tratta della detenzione legittima di una persona capace di diffondere una
malattia contagiosa, di pi˜ breve tempo e in una lingua a lei comprensibile,
dei motivi dellíarresto e degli addebiti contestati.
3.
Ogni persona arrestata o detenuta, alle condizioni previste dal paragrafo 1 c)
del presente articolo, deve essere, al pi˜ presto, condotta davanti ad un
giudice o ad un altro magistrato designato dalla legge ad esercitare funzioni
giudiziarie e ha il diritto di essere giudicata in un tempo congruo, o liberata
durante il corso del procedimento. La concessione della libertý puÚ essere
subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione dellíinteressato
allíudienza.
4.
Ogni persona privata della libertý con un arresto o una detenzione ha il
diritto di presentare un ricorso davanti ad un tribunale, affinchË decida in
breve tempo sulla legittimitý della sua detenzione e ordini la sua liberazione
se la detenzione Ë illegittima.
5.
Ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione, eseguiti in violazione
alle disposizioni di questo articolo, ha diritto ad un indennizzo.
6. (Diritto ad un processo equo).
1. Ogni persona ha diritto che la sua causa sia
esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo
ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito
dalla legge, che deciderý sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed
obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia
penale elevata contro di lei. Il giudizio deve essere pubblico, ma líingresso
nella sala di udienza puÚ essere vietato alla stampa e al pubblico durante
tutto o parte del processo nellíinteresse della moralitý, dellíordine pubblico
o della sicurezza nazionale in una societý democratica, quando lo esigono gli
interessi dei minori o la protezione della vita delle parti in causa, o in
quella misura ritenuta strettamente indispensabile dal tribunale, quando in
circostanze speciali la pubblicitý potesse ledere gli interessi della
giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato si presume innocente
fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. Ogni accusato ha diritto soprattutto a:
a)
essere informato, nel pi˜ breve tempo, in una lingua che comprende e in maniera
dettagliata, del contenuto dellíaccusa elevata contro di lui;
b)
disporre del tempo e della possibilitý necessari a preparare la difesa;
c)
difendersi personalmente o con líassistenza di un difensore di sua scelta e, se
non ha i mezzi per pagare il difensore, poter essere assistito gratuitamente da
un avvocato díufficio.
7. (Nessuna
pena senza legge).
1.
Nessuno puÚ essere condannato per una azione od omissione che, nel momento in
cui Ë stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o
internazionale. Parimenti non puÚ essere inflitta una pena pi˜ grave di quella
che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato Ë stato consumato.
2.
Il presente articolo non vieterý il giudizio o la punizione di una persona
colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui Ë stata commessa,
era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle
nazioni civili.
8. (Diritto
al rispetto della vita privata e familiare).
1.
Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza.
2.
Non puÚ aversi interferenza di una autoritý pubblica nellíesercizio di questo
diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una
misura che, in una societý democratica, Ë necessaria per la sicurezza
nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per
la difesa dellíordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute
o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertý degli altri.
9. (Libertý
di pensiero, di coscienza e di religione).
1. Ogni persona ha diritto alla
libertý di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la
libertý di cambiare religione o pensiero, come anche la libertý di manifestare
la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente,
in pubblico o in privato, per mezzo del culto, dellíinsegnamento, di pratiche e
compimento di riti.
2.
La libertý di manifestare la propria religione o il proprio pensiero non puÚ
essere oggetto di altre limitazioni oltre quelle previste dalla legge, e che
costituiscono misure necessarie, in una societý democratica, per la sicurezza
pubblica, la protezione dellíordine, della salute o della morale pubblica o la
protezione dei diritti e delle libertý di altri.
10. (Libertý
di espressione)
1. Ogni persona ha diritto alla
libertý di espressione.
Questo
diritto comprende la libertý di opinione e la libertý di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di
pubbliche autoritý e senza riguardo alla nazionalitý. Il presente articolo non
impedisce agli Stati di sottoporre le imprese radiotelevisive e di cinema ad un
regime di autorizzazioni.
2.
Líesercizio di queste libertý che importano dei doveri e delle responsabilitý
puÚ essere subordinato a determinate formalitý, condizioni, restrizioni o
sanzioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una
societý democratica, per la sicurezza pubblica, per la difesa dellíordine e per
la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale, per
la protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la
diffusione di informazioni riservate o per garantire líautoritý e
líimparzialitý del potere giudiziario.
11. (Libertý
di riunione e di associazione).
1.
Ogni persona ha diritto alla libertý di riunione e alla libertý di associazione
ivi compreso il diritto di fondare con altri sindacati e iscriversi a sindacati
per la difesa dei propri interessi. ì.
2.
Líesercizio di questi diritti non puÚ essere oggetto di altre limitazioni oltre
quelle previste dalla legge, e che costituiscono misure necessarie, in una
societý democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per
la difesa dellíordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della
salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertý degli
altri. Il presente articolo non impedisce che legali limitazioni vengano poste
allíesercizio di questi diritti da organi delle forze armate, della polizia o
dellíamministrazione dello Stato.
12. (Diritto
al matrimonio). A
partire dallíetý maritale, líuomo e la donna hanno diritto di sposarsi e di
formare una famiglia, secondo le leggi nazionali che regolano líesercizio di
questo diritto.
13. (Diritto
ad un ricorso effettivo). Ogni persona i cui diritti e libertý riconosciuti nella presente
Convenzione fossero violati, ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una
magistratura nazionale, anche quando la violazione fosse stata commessa da
persone che agiscono nellíesercizio di funzioni ufficiali.
14. (Divieto di discriminazione). Il godimento dei diritti e delle
libertý riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito, senza
alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la
lingua, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni, líorigine
nazionale o sociale, líappartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di
fortuna, nascita o ogni altra condizione.
15. (Deroga
in caso di stato di urgenza).
1.
In caso di guerra o in caso di altre pubbliche calamitý che minaccino la vita
della nazione, ogni Alta Parte contraente puÚ prendere misure che deroghino
agli obblighi previsti da questa Convenzione, nello stesso limite richiesto
dalla situazione e a condizione che esse non siano in contrasto con altri
obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2.
La precedente disposizione non autorizza alcuna delega allíarticolo 2, salvo
per il caso di morte derivante da atti di guerra conformi alle convenzioni, e
agli artt. 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3.
Ogni Alta Parte contraente, che esercita il diritto di deroga, comunica al
Segretario Generale del Consiglio díEuropa le misure prese e i motivi che le
hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del
Consiglio díEuropa della data in cui queste misure sono revocate e le
disposizioni della Convenzione ritornano nuovamente e pienamente in vigore.
16. (Restrizioni
allíattivitý politica di stranieri). Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 puÚ
essere interpretata nel senso che vieta alle Alte Autoritý contraenti di
imporre limitazioni alla attivitý politica degli stranieri.
17. (Divieto
dellíabuso del diritto). Nessuna disposizione della presente Convenzione puÚ essere
interpretata come contenente per uno Stato, un raggruppamento, o un individuo,
un diritto a dedicarsi ad una attivitý o a compiere un atto che mira alla
sospensione dei diritti o delle libertý riconosciuti nella presente Convenzione
o ad una limitazione di questi diritti e libertý maggiore di quella prevista
dalla Convenzione.
18. (Restrizione
dellíuso di restrizioni ai diritti). Le limitazioni apportate, ai sensi della presente
Convenzione, a detti diritti e libertý non possono essere applicate che per lo
scopo per cui sono state previste.
TITOLO II.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELLíUOMO
19. (Istituzione
della Corte). Per
assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla
presente Convenzione e dai suoi protocolli, Ë istituita una Corte europea dei
Diritti dellíUomo, di seguito denominata ìla Corteî. Essa funziona in maniera
permanente.
20. (Numero
dei giudici). La
Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti
contraenti.
21. (Condizioni
per líesercizio delle funzioni).
1.
I giudici devono godere della pi˜ alta considerazione morale e possedere i
requisiti richiesti per líesercizio delle pi˜ alte funzioni giudiziarie, o
essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.
2.
I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3.
Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna
attivitý incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialitý o di
disponibilitý richieste da una attivitý esercitata a tempo pieno. Ogni problema
che sorga nellíapplicazione di questo paragrafo Ë deciso dalla Corte.
26. (Assemblea plenaria della Corte). La Corte riunita in Assemblea
plenaria:
a)
elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due
vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
b)
costituisce Camere per un determinato periodo;
c)
elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
d)
adotta il regolamento della Corte;
e)
elegge il cancelliere ed uno o pi˜ vice-cancellieri.
27. (Comitati,
Camere e Grande Camera).
1. Per la trattazione di ogni
affare che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre
giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di
diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un
determinato periodo.
2.
Il giudice a titolo di uno Stato Parte alla controversia Ë membro di diritto
della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se
egli non Ë in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato Parte nomina una
persona che siede in qualitý di giudice.
3.
Fanno altresÏ parte della Grande Camera il presidente della Corte, i
vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in
conformitý con il regolamento della Corte. Se la controversia Ë deferita alla
Grande Camera ai sensi dellíarticolo 43, nessun giudice della Camera che ha
pronunciato la sentenza puÚ essere presente nella Grande Camera, ad eccezione
del presidente della Camera e del giudice che siede a titolo dello Stato parte
interessato.
28. (Dichiarazioni
di irricevibilitý da parte dei comitati). Un comitato puÚ, con voto unanime, dichiarare
irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi
dellíarticolo 34 quando tale decisione puÚ essere adottata senza un esame
complementare. La decisione Ë definitiva.
29. (Decisioni
delle Camere sulla ricevibilitý ed il merito).
1.
Se nessuna decisione Ë stata adottata ai sensi dellíarticolo 28, una delle
Camere si pronuncia sulla irricevibilitý e sul merito dei ricorsi individuali
presentati ai sensi dellíarticolo
2.
Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilitý e sul merito dei ricorsi
governativi presentati in virt˜ dellíarticolo 33.
3.
Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla
ricevibilitý Ë adottata separatamente.
30. (Dichiarazione díincompetenza a favore della Grande
Camera). Se la
questione oggetto del ricorso allíesame di una Camera solleva gravi problemi di
interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione
rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata
anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la
sua sentenza, puÚ spogliarsi della propria competenza a favore della Grande
Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.
31. (Competenze della Grande Camera). La Grande Camera:
a) si
pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dellíarticolo 33 o dellíarticolo 34
quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dellíarticolo 30 o
quando il caso le sia stato deferito ai sensi dellíarticolo 43; e
b)
esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dellíarticolo 47.
32. (Competenza
della Corte).
1.
La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti
líinterpretazione e líapplicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che
siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e
37.
2.
In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, Ë la Corte
che decide.
33. (Ricorsi interstatali). Ogni Alta Parte contraente puÚ
deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e
dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad uníaltra Parte
contraente.
34. (Ricorsi individuali). La Corte puÚ essere investita di
una domanda fatta pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non
governativa o gruppo di privati che pretenda díessere vittima di una violazione
da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella
Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non
ostacolare con alcuna misura líeffettivo esercizio efficace di tale diritto.
35. (Condizioni di ricevibilitý).
1.
La Corte non puÚ essere adita se non dopo líesaurimento delle vie di ricorso
interne, qual Ë inteso secondo i principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data
della decisione interna definitiva.
2.
La Corte non ritiene alcuna domanda singola avanzata sulla base dellíart. 34,
se:
a)
Ë anonima; oppure
b)
Ë essenzialmente la stessa di una precedentemente esaminata dalla Corte o giý
sottoposta ad uníaltra istanza internazionale díinchiesta o di regolamentazione
e non contiene fatti nuovi.
3.
La Corte dichiara irricevibile ogni singola domanda avanzata sulla base
dellíart. 34 quandíessa giudichi
tale domanda incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi
protocolli, manifestamente infondata o abusiva.
4.
La Corte respinge ogni domanda che consideri irricevibile in applicazione del
presente articolo. Essa puÚ procedere in tal modo in ogni fase della procedura.
36. (Intervento
di terzi).
1. Per qualsiasi questione allíesame di
una Camera e o della Grande Camera, uníAlta Parte contraente in cui un
cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e
di partecipare alle udienze.
2.
Nellíinteresse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente
della Corte puÚ invitare ogni Alta Parte contraente che non Ë parte in causa o
ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per
iscritto o a partecipare alle udienze.
37. (Cancellazione).
1.
In ogni momento della procedura la Corte puÚ decidere di cancellare un ricorso
dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:
a)
che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure
b)
che la controversia Ë stata risolta; oppure
c)
che non Ë pi˜ giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta
líesistenza, proseguire líesame del ricorso.
Tuttavia
la Corte prosegue líesame del ricorso qualora ciÚ sia richiesto dal rispetto
dei Diritti dellíUomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2.
La Corte puÚ decidere di riiscrivere il ricorso sul ruolo quando ritenga che
ciÚ Ë giustificato dalle circostanze.
38. (Esame in contraddittorio del caso e procedura di
composizione amichevole).
1.
Quando dichiara che il ricorso Ë ricevibile, la Corte:
a)
procede allíesame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle
Parti e, se del caso, ad uníinchiesta per la quale tutti gli Stati interessati
forniranno tutte le facilitazioni necessarie sai fini della sua efficace
conduzione;
b)
si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad una regolamentazione
amichevole della controversia sulla base del rispetto dei Diritti dellíUomo
come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2.
La procedura descritta al paragrafo 1.b) Ë riservata.
39. (Ottenimento di una composizione amichevole). Se consegue una regolamentazione
amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che
si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
40. (Udienza pubblica e accesso ai documenti).
1.
Líudienza Ë pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di
circostanze eccezionali.
2.
I documenti depositati presso líUfficio di cancelleria sono accessibili al
pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.
41. (Equa
soddisfazione). 1.
Se la Corte dichiara che vi Ë stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dellíAlta Parte contraente non permette che
in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte
accorda, quando Ë il caso, uníequa soddisfazione alla parte lesa.
42. (Sentenza
delle Camere). 1.
Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformitý con le disposizioni
dellíarticolo 44, paragrafo 2.
43. (Rinvio
dinnanzi alla Grande Camera).
1.
Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una
Camera, ogni Parte alla controversia puÚ, in casi eccezionali, chiedere che il
caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2.
Un Collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la
questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di
applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o di carattere generale.
3.
Quando il Collegio ha accolto la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul
caso mediante una sentenza.
44. (Sentenze
definitive).
1.
La sentenza della grande Camera Ë definitiva. 2. La sentenza di una Camera
diviene definitiva:
a)
quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi
alla Grande Camera; oppure
b)
tre mesi dopo la data della sentenza, se non Ë stato richiesto il rinvio del
caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
c)
se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata
secondo líart. 43.
3.
La sentenza definitiva Ë pubblicata.
45. (Motivazione
delle sentenze e delle decisioni).
1.
Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o non ricevibili
devono essere motivate.
2.
Se la sentenza non esprime in tutto o in parte líopinione unanime dei giudici,
ogni giudice avrý diritto di unirvi líesposizione della sua opinione
individuale.
46. (Forza
vincolante ed esecuzione delle sentenze).
1.
Le Alte Parti contraenti síimpegnano a conformarsi alle sentenze definitive
della Corte nelle controversie nelle quali sono Parti.
2.
La sentenza definitiva della Corte Ë trsmessa al Comitato dei Ministri che ne
sorveglia líesecuzione.
47. (Pareri
consultivi).
1. La Corte puÚ, su richiesta del
Comitato dei Ministri, fornire consultivi su questioni giuridiche relative
allíinterpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.
2.
Tali pareri non devono vertere su questioni inerenti al contenuto o alla
portata dei diritti e libertý definiti nel Titolo I della Convenzione e nei
protocolli, nÈ su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si
troverebbero a dover giudicare per via della presentazione di un ricorso
previsto dalla Convenzione.
3.
La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte Ë
adottata con un voto di maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di
avere un seggio al Comitato.
48. (Competenza
consultiva della Corte). La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal
Comitato dei Ministri Ë di sua competenza secondo líarticolo 47.
49. (Motivazione
dei pareri consultivi).
1. Il parere della Corte Ë
motivato.
2.
Se il parere non esprime in tutto o in parte líopinione unanime dei giudici,
ogni giudice avrý diritto di unirvi líesposizione della sua opinione
individuale.
3.
Il parere della Corte Ë trasmesso al Comitato dei Ministri.
51. (Privilegi
ed immunitý dei giudici). I giudici beneficiano durante líesercizio delle loro funzioni, dei
privilegi e delle immunitý previste allíarticolo 40 dello Statuto del Consiglio
díEuropa e negli accordi conclusi a titolo di detto articolo.
PROTOCOLLO ADDIZIONALE (1)
(1) Líintitolazione degli articoli da 1 a 5 di questo
Protocollo Ë stata attribuita dallíart. 2, comma 4, lett. A), del Protocollo n.
11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296. A norma dellíart. 4 dello stesso
Protocollo, líentrata in vigore Ë differita al primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di un anno dopo la data alla quale tutte le Parti
alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal
Protocollo ratificato con L. n. 296/1997.
1. (Protezione
della proprietý). Ogni
persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Nessuno
puÚ essere privato della sua proprietý se non per causa di pubblica utilitý e
alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto
internazionale.
Le
disposizioni precedenti non ledono il diritto degli Stati di applicare quelle
leggi che giudicano necessarie per disciplinare líuso dei beni in relazione
allíinteresse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri
tributi o ammende.
2. (Diritto
allíistruzione). A
nessuno puÚ essere interdetto il diritto allíistruzione.
Lo
Stato, nellíattivitý che svolge nel campo dellíeducazione e dellíinsegnamento,
rispetterý il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo
insegnamento secondo le loro convinzioni religiose o filosofiche.
3. (Diritto
a libere elezioni).
Le Alte Parti contraenti si impegnano ad indire, a intervalli ragionevoli,
libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni che assicurino la libera
manifestazione dellíopinione pubblica sulla scelta del corpo legislativo.
4. (Applicazione
territoriale).
Ogni Alta Parte contraente puÚ, al momento della firma o della ratifica del
presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, comunicare al
Segretario Generale del Consiglio díEuropa una dichiarazione che indichi i limiti
entro cui si impegna a che le disposizioni del presente Protocollo siano valide
nei territori indicati in detta dichiarazione e dei quali ha la rappresentanza
internazionale.
Ogni
Alta Parte contraente che ha comunicato una dichiarazione ai sensi del
paragrafo precedente puÚ, in altro momento, comunicare una nuova dichiarazione
che modifichi il contenuto di ogni precedente dichiarazione o che denunzi la
validitý del Protocollo su uno dei territori.
Una
dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 1 dellíart. 56 (1) della
Convenzione.
(1) I termini: ìdellíart. 63),
sono stati cosÏ sostituiti dagli attuali, in forza dellíart. 2, comma 4, lett. B), del Protocollo n. 11,
ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296. A norma dellíart. 4 dello stesso
Protocollo, líentrata in vigore Ë differita al primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di un anno dopo la data alla quale tutte le Parti
alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal
Protocollo ratificato con L. n. 296/1997.
5. (Relazioni
con la Convenzione).
Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 di questo
Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e, di conseguenza, si
applicheranno tutte le disposizioni della Convenzione.
D.P.R.
14 aprile 1982, n. 217. Esecuzione del protocollo n. 4 addizionale della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertý
fondamentali, che riconosce taluni diritti e libertý oltre quelli che giý
figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale,
adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 (1) (Gazzetta Ufficiale n. 124
del 7 maggio 1982).
(1) I
titoli degli articoli di questo Protocollo sono stati inseriti dallíart. 2,
comma 5, lett. a) del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n.
296. A norma dellíart. 4 dello stesso Protocollo, líentrata in vigore Ë
differita al primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un
anno dopo la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso
il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo ratificato con L. n.
296/1997.
Traduzione non
ufficiale
N.B. ñ I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.
1. (Divieto
di imprigionamento per debiti). Nessuno puÚ essere privato della propria libertý per il
solo motivo di non essere in grado di mantenere un impegno contrattuale.
2. (Libertý
di circolazione).
1.
Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di
circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la propria residenza.
2.
Ogni persona Ë libera di lasciare qualsiasi Paese ivi compreso il proprio.
3.
Líesercizio di questi diritti non puÚ essere soggetto ad altre restrizioni che
non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure
necessarie, in una societý democratica, per la sicurezza nazionale, per la
sicurezza pubblica, per il mantenimento dellíordine pubblico, per la
prevenzione dei reati penali, per la protezione della salute o della morale,
per la salvaguardia dei diritti e delle libertý altrui.
4.
I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono inoltre, in alcune zone
determinate, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono
giustificate dallíinteresse pubblico in una societý democratica.
3. (Divieto
di espellere i cittadini).
1.
Nessuno puÚ essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo,
dal territorio dello Stato di cui Ë cittadino.
2.
Nessuno puÚ essere privato del diritto di entrare sul territorio dello Stato di
cui Ë cittadino.
5. (Applicazione
territoriale).
1.
Ciascuna Alta Parte contraente puÚ, al momento della firma o della ratifica del
presente protocollo o in qualsiasi momento successivo, trasmettere al
Segretario generale del Consiglio díEuropa una dichiarazione in cui indichi in
quale misura essa si impegna affinchÈ le disposizioni del presente protocollo
si applichino a quei territori che sono designati in detta dichiarazione e di
cui essa assicura le relazioni internazionali.
2.
Ciascuna Alta Parte contraente che ha trasmesso una dichiarazione in virt˜ del
paragrafo precedente puÚ, di volta in volta, trasmettere una nuova
dichiarazione che modifichi i termini delle dichiarazioni precedenti o che
ponga fine alla applicazione delle disposizioni del presente protocollo su un
qualsiasi territorio.
3.
Una
dichiarazione fatta in conformitý col presente articolo sarý considerata
conforme al paragrafo 1 dellíart. 56 (1) della convenzione.
4.
Il
territorio di ogni Stato al quale si applica il presente protocollo in virt˜
della sua ratifica o della sua accettazione da parte di detto Stato, e ciascuno
dei territori ai quali si applica il protocollo in virt˜ di una dichiarazione
sottoscritta da detto Stato conformemente al presente articolo saranno considerati
come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato
fatti dagli articoli 2 e 3.
5.
Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformitý con il paragrafo 1 o 2
del presente articolo puÚ in qualsiasi successivo momento, dichiarare
relativamente ad uno o pi˜ dei territori indicati in tale dichiarazione, che
accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di
organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto
dallíarticolo 34 della Convenzione a titolo degli articoli da 1 a 4 del
presente Protocollo o di alcuni tra di essi. (2)
(1) I
termini: ìdellíart. 63î sono stati cosÏ sostituiti dagli attuali dallíart. 2,
comma 5, lett. b), del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n.
296. Per líentrata in vigore si veda quanto riportato nella nota (?) al D.P.R.
14 aprile 1982, n. 217.
(2) Questo
paragrafo Ë stato aggiunto dallíart. 2, comma 5, lett. b), del Protocollo n.
11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296. Per líentrata in vigore si veda
quanto riportato nella nota (?) al D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217.
6. (Relazioni
con la Convenzione).
1. Le Alte Parti contraenti
considereranno gli articoli da 1 a 5 del presente protocollo come articoli
aggiuntivi alla convenzione e, di conseguenza, saranno applicate tutte le
disposizioni della convenzione.
[2.
Tuttavia, il diritto di ricorso individuale riconosciuto mediante dichiarazione
fatta ai sensi dellíarticolo 25 della convenzione o il riconoscimento della
giurisdizione obbligatoria del tribunale fatto mediante dichiarazione ai sensi
dellíarticolo 46 della convenzione si eserciterý, per quanto concerne il
presente protocollo, soltanto nella misura in cui líAlta Parte contraente
interessata abbia dichiarato di riconoscere detto diritto o di accettare detta
giurisdizione per gli articoli da 1 a 4 del protocollo per alcuni di essi] (1).
(1) Questo paragrafo Ë stato soppresso dallíart. 2,
comma 5, lett. c), del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n.
296. Per líentrata in vigore si veda quanto riportato nella nota (?) al D.P.R.
14 aprile 1982, n. 217.
7. (Firma
e ratifica).
1. Il presente protocollo Ë aperto alla
firma dei Membri del Consiglio díEuropa, firmatari della convenzione, esso sarý
ratificato contemporaneamente alla convenzione o dopo la ratifica di
questíultima. Entrerý in vigore dopo il deposito dei cinque strumenti di
ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherý successivamente, il protocollo
entrerý in vigore dal momento dei deposito dello strumento di ratifica.
2.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del
Consiglio díEuropa che notificherý a tutti i membri i nomi di coloro che
líavranno ratificata.
In
fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno
firmato il presente protocollo.
Fatto
a Strasburgo, il 16 settembre 1963, in francese ed in inglese, i due testi
facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarý depositato negli
archivi del Consiglio díEuropa. Il Segretario generale ne trasmetterý copia
certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.
Per
il Governo della Repubblica díAustria:
al
momento della firma del presente protocollo, il sottoscritto ha rilasciato a
nome del suo Governo, il testo della seguente dichiarazione:
Il
protocollo n. 4 Ë firmato con la riserva che líart. 3 non Ë applicabile alla
legge 3 aprile 1919, StGB1. n. 209, relativa al bando e alla confisca dei beni
della Casa Asburgo-Lorena nella versione della legge 30 ottobre 1919, StGB1, n.
501, della legge costituzionale del 30 luglio 1925 BGB1, n. 292, della legge
costituzionale federale del 26 gennaio 1928, BGB1, n. 30 e tenuto conto della
legge costituzionale federale del 4 luglio 1963, BGB1, n. 172.
(Seguono le firme)