Ai
deputati, agli operatori dell’associazionismo, ai giuristi, al movimento
contro la guerra
NOTA
TECNICA SUL DIBATTITO IN CORSO IN PARLAMENTO SULLA QUESTIONE UMANITARIA, E
SPECIFICAMENTE SULLA QUESTIONE DEI PROFUGHI DI GUERRA
Attualmente
le mozioni di sinistra e centrosinistra sul tappeto, riportate qui sotto
nell’Allegato 1, sono quattro, di cui però una specifica
sui problemi dell’infanzia in Iraq. Salvo evoluzioni, siamo dunque
davanti a tre mozioni: Ulivo, Pdci, Prc.
La
moltiplicazione delle mozioni è avvenuta, legittimamente, a fronte di
posizioni diverse sulla necessità di un cessate il fuoco anche a fini
umanitari. Essa riduce però ovviamente le chances che passi una
posizione vincolante per il governo sullo spinoso problema dei profughi (quanto
spinoso, lo dimostra il primo strappo esplicito della Lega nel governo, ma
anche la presa di posizione del sottosegretario D’Alì di An, in
consonanza con Castelli: aiutiamoli in zona di guerra: su questo, vedi le Ansa
in Allegato 6).
E'
attualmente in corso un tentativo di rielaborazione unitaria di ambedue le
questioni da parte dell'insieme dell'opposizione. Anche a questo fine (ma pure
nel caso che le mozioni restino distinte e possano poi convergere sul punto in
aula), spero siano utili le note che seguono.
Nel
merito delle tre mozioni (esaminate ora dal solo punto di vista dello status e
dell’accoglienza dei profughi), va detto che il Pdci dovrebbe comunque
riformulare la sua, in quanto vi si parla di diritto d’asilo (che va
comunque tutelato) e non di “protezione umanitaria”, che è
ciò che va richiesto in situazioni d’emergenza come
l’attuale.
Di
conseguenza, mentre tutte le tre mozioni contengono l'importante estensione del
provvedimento anche a coloro che sono già qui in Italia (rifugiati
"sur-place"), mancano, nella mozione del Pdci, le necessarie
specificazioni previste invece dalle mozioni del Prc e dell'Ulivo: 1) permesso
di soggiorno subito, abilitante per studio, lavoro e ricongiungimento, 2)
protezione anche per renitenti alla leva e disertori dai paesi mobilitati
nell’area (come avvenne con la 390/92 per gli ex jugoslavi: v.
Allegati 4-5), 3) possibilità di richiedere asilo, protezione o
ricongiungimento anche presso i consolati italiani “in loco”.
In
compenso la mozione del Pdci contiene un punto che nelle altre due manca: la
sospensione della validità delle espulsioni comminate verso tutti i
paesi dell’area in guerra. Era prevista ad es., con qualche limitazione
temporale, nel Dpcm sui profughi kossovari del ’99 (v. Allegato 3).
Andrebbe aggiunta anche la richiesta di immediata sospensione di tutti i
provvedimenti, formali o informali (come quasi sempre sono), di respingimento
dai valichi di frontiera di cittadini irakeni o di etnia kurda o comunque
provenienti dall’area di guerra.
Oltre a
questo, alcuni punti assenti in tutte le tre mozioni, e da inserire in
un’eventuale riformulazione unitaria o distinta, sono, a mio parere (il
punto a) può anche essere posto in una mozione a parte, se esigenze
tattico-parlamentari lo richiedessero):
a) la critica in via di principio (ed ai sensi del
diritto internazionale!) alla pretesa illegittima e cinica del governo di
prendere spunto dalle recenti decisioni in Grecia del “Gruppo informale
dei ministri della Giustizia della Ue” per prevedere, e magari favorire
(cosa sta facendo esattamente la Protezioni civile italiana in Turchia?), il
confinamento forzoso dei profughi nei campi predisposti dai paesi confinanti
all’interno dei confini irakeni (in zona di guerra e di pericolo) o
comunque nei paesi immediatamente confinanti (che, ad eccezione della Grecia,
non garantiscono asilo né protezione giuridica, e sono a rischio di
facile rimpatrio nell’immediato dopoguerra);
b) la
richiesta (appena accennata nella mozione dell’Ulivo) di una concertazione
europea dell’accoglienza dei profughi, che rompa però le maglie
strette degli accordi (Schengen e Dublino) che impediscono a un profugo
sbarcato in Italia di vivere e chiedere asilo e protezione laddove ha i suoi
affetti (su questo c’è il precedente della ripartizione di quote
di cittadini della ex-Jugoslavia negli anni ’90) – vedi il
documento di Amnesty ed altri, in allegato 2;
c) la
richiesta esplicita che il regime di protezione umanitaria sia concesso
“fermo restando l’eventuale esercizio del diritto di asilo”:
il decreto del maggio ’99 sui profughi kossovari, ad esempio, impose
invece assurdamente a chi otteneva protezione di rinunciare alle procedure
d’asilo (All. 3), mentre la circolare applicativa della civile
legge 390 del ’92 prevedeva correttamente la conservazione del diritto
d’asilo (All. 5);
d) la
previsione di rinnovabilità del permesso di soggiorno fino a quando non
siano cadute le necessità di protezione umanitaria, ed in quel momento,
la sua convertibilità con permesso di soggiorno per altra causa
“in presenza delle condizioni necessarie”.
Cari
saluti a tutti/e
Dino
Frisullo (Ass. Senzaconfine)
ALLEGATI
CHE POSSONO ESSERE UTILI
1. LE
MOZIONI IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA
2.
DOCUMENTO DI AMNESTY, ICS, MSF
3.
TESTO DEL DPCM DEL MAGGIO ’99 SULLA PROTEZIONE DEI PROFUGHI
KOSSOVARI
4.
TESTO DELLA LEGGE 390/92 SULL’ACCOGLIENZA AI PROFUGHI DI GUERRA
EX-JUGOSLAVI
5.
CIRCOLARE APPLICATIVA DEL VIMINALE DELLA LEGGE 390
6.
LANCI D’AGENZIA SULLA RIUNIONE UE IN GRECIA E IL
“CONTENIMENTO” DEI PROFUGHI
________________________________________________________________________________
ALLEGATO
1
MOZIONI
SULLE QUESTIONI UMANITARIE
CONSEGUENTI ALLA SITUAZIONE IRACHENA (AL 1.4.03)
1.
PDCI
La
Camera,
premesso
che:
la
guerra in Iraq continua e, per ammissione della stessa amministrazione Bush,
potrebbe
continuare anche diversi mesi;
gli
scenari di questa guerra, già oggi così drammatici per i costi
umani
altissimi
a causa dei bombardamenti, si prefigurano per il futuro - come
affermano
tutte le organizzazione di tutela dei diritti umani e di assistenza ai
rifugiati
ed alle vittime di guerra - come una vera «catastrofe umanitaria»;
anche il
nostro Paese si trova a fronteggiare l'emergenza «profughi
iracheni»;
il
fenomeno interessa soprattutto i cittadini curdi costretti a pagare il prezzo
più
alto di questa guerra e che già in centinaia di migliaia si stanno
muovendo
dai loro
villaggi in cerca di una via di fuga;
i
cittadini curdi in fuga non sono sfollati ma profughi di guerra in cerca di
asilo:
essi infatti scappano dai bombardamenti, scappano dal rischio di
invasione
dell'esercito turco nel Nord dell'Iraq, scappano dalle possibili
rappresaglie
del regime di Saddam;
il
Governo italiano si troverà a fronteggiare tale emergenza senza avere
una
adeguata
legislazione in materia di diritto di asilo. La legge 30 luglio 2002,
n. 189
sull'immigrazione (cosiddetta legge «Bossi-Fini») non prevede
un'adeguata
tutela
per i profughi;
impegna
il Governo:
a
richiedere con urgenza un pronunciamento delle Nazioni unite per l'immediata
cessazione
dei bombardamenti, delle operazioni militari e per l'apertura di
corridoi
umanitari che consentano di portare soccorso alle popolazioni;
ad
emanare con urgenza un decreto-legge atto a fronteggiare l'emergenza
rappresentata
dal possibile arrivo nel nostro Paese di profughi di guerra,
affinché
sia garantito anche nel nostro ordinamento giuridico il riconoscimento
di un
effettivo diritto di asilo a tutti i cittadini iracheni e curdi in fuga
dai
territori teatro di guerra (con riferimento sia a coloro che stanno
arrivando
che a coloro che sono già arrivati nel nostro Paese per sfuggire alle
persecuzioni
ed al conflitto militare);
a
sospendere le espulsioni nei confronti di quanti già presenti sul nostro
territorio
verso le aree del conflitto, secondo quanto sarebbe previsto dalla
disciplina
attualmente vigente in materia di immigrazione.
(1-00175)
(Nuova formulazione) «Maura Cossutta, Rizzo, Diliberto, Armando
Cossutta,
Bellillo, Nesi, Pistone, Sgobio, Vertone, Petrella».
(24
marzo 2003)
.
2.
Ulivo
(riformulata)
La
Camera,
premesso
che:
tutte le
organizzazioni di tutela dei diritti umani e di assistenza ai rifugiati
e alle
vittime di guerra, e prioritariamente l'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite
per i Rifugiati (Unhcr) e la Croce Rossa internazionale, confermano che la
guerra
contro l'Iraq è tale da provocare una «catastrofe
umanitaria», prevedendo
un
afflusso di sfollati e profughi pari a centinaia di migliaia di persone in
fuga dal
solo territorio iracheno, senza considerare gli effetti a catena che si
potranno
determinare nell'intera area;
seppur
la maggior parte dell'esodo di persone provenienti dall'Iraq si
riverserà
sui Paesi
confinanti è prevedibile che parte di tale esodo si riverserà in
Europa,
e dunque anche in Italia, che potrebbe rappresentare per la sua
posizione
geografica il principale punto di ingresso, insieme alla Grecia,
nell'Unione
europea;
nel caso
in cui in Turchia si verifichi un aumento della tensione interna tra il
Governo
e la popolazione kurda, che aspira a una maggiore autonomia, la gravità
complessiva
dell'esodo verso occidente potrebbe ulteriormente accentuarsi,
coinvolgendo
anche i kurdi di quest'ultimo Paese, specie considerando che «nel
territorio
del Kurdistan turco è stato proclamato lo stato di emergenza e che
recentemente
il partito dell'HADEP, uno dei maggiori partiti politici kurdi, è
stato
dichiarato fuori legge dalla magistratura turca»;
l'appello
di Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano di Solidarietà e
Medici
Senza Frontiere, promotori della campagna «Diritto d'Asilo: una questione
di
solidarietà», richiama l'attenzione sul fatto che l'esodo verso
l'Europa e
l'Italia
potrebbe non avvenire in tempi brevi, considerato che tanto la
situazione
di guerra aperta quanto le distanze geografiche potrebbero, in una
prima
fase, rallentare gli spostamenti di popolazione, dilatando nel tempo un
flusso
continuo, anche se non immediatamente e drammaticamente visibile. Ciò
trova
conferma nel forte aumento di arrivi in Europa e in Italia, registrato
negli
ultimi mesi, di cittadini iracheni e di kurdi provenienti sia dalla
Turchia
che dall'Iraq;
alla
luce dell'articolo 10 della Costituzione italiana, della Convenzione di
Ginevra,
relativamente al riconoscimento dello status di rifugiati e della
Dichiarazione
universale dei diritti umani, l'Italia e la comunità
internazionale
devono garantire, anche accogliendo i rifugiati e assicurando
assistenza
alle vittime della guerra che arriveranno ai nostri confini, la
massima
assistenza umanitaria alla popolazione civile irachena, stremata da
trent'anni
di repressione brutale e da dodici anni di sanzioni economiche,
nonché
da ultimo da un conflitto subito;
all'interno
del richiamato dramma della guerra e delle emergenze prodotte, si
inserisce
la particolare condizione dell'infanzia irachena che - su una
popolazione
totale di circa 27 milioni di cui la metà ha meno di 18 anni - conta
oltre
tre milioni e mezzo di bambini sotto i cinque anni, e le cui già
precarie
condizioni
di vita sono ora aggravate dal conflitto in corso, con conseguenze
devastanti
sulle possibilità di sopravvivenza, sull'alimentazione, sulle
condizioni
igienico-sanitarie e sul loro stato emotivo, tanto che l'UNICEF stima
necessari
per gli interventi umanitari dei prossimi 6 mesi oltre 144 milioni di
dollari,
cifra per la quale chiede un'immediata e ampia mobilitazione;
nel
corso degli ultimi dieci anni, in Iraq è stato registrato, anche in
conseguenza
dell'embargo, un grave deterioramento delle condizioni di vita:
a) il
tasso di mortalità infantile è oggi due volte e mezzo quello del
1990,
tanto
che in Iraq un bambino su otto muore prima di raggiungere il quinto anno
d'età;
b) il
tasso di mortalità materna è raddoppiato rispetto al 1990 e la
mortalità
per
complicazioni legate alla gravidanza o al parto è la causa di un terzo
di
tutte le
morti tra le donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni d'età;
c) la percentuale
di bambini nati sottopeso è cresciuta vertiginosamente negli
ultimi
10 anni, passando dal 4,5 per cento nel 1990 al 24,7 per cento nel 2001;
questo
fenomeno e l'uso diffuso dell'allattamento artificiale - anche in
relazione
all'alta incidenza delle donne afflitte da anemia - rendono
estremamente
vulnerabili i lattanti, che dipendono quindi dalle razioni
alimentari
di latte formulato;
impegna
il Governo:
ad
adottare, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto
legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (misure straordinarie di accoglienza per
eventi
eccezionali), per tutta la durata del conflitto, nonché per quella
successiva,
gli opportuni provvedimenti al fine di:
a)
assicurare a tutti i cittadini iracheni e curdi che siano o giungano in
Italia
un permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile per motivi di protezione
umanitaria,
abilitante al lavoro e al ricongiungimento familiare, senza
pregiudizio
alcuno per l'eventuale richiesta di asilo politico in Italia;
b)
riconoscere un analogo permesso ai cittadini di etnia kurda provenienti da
altri
paesi dell'area, ed in particolare dalla Turchia, nonché a coloro che,
venendo
da paesi coinvolti nel teatro di guerra, si dichiarino obiettori o
renitenti
alla leva, in analogia con quanto avvenuto con le chiare disposizioni
che
furono previste dall'articolo 2 comma 2-bis della legge n. 390 del 1992,
durante
il conflitto nei territori della ex Jugoslavia;
c) dare
disposizioni alle autorità consolari italiane dei paesi confinanti con
il
teatro di guerra, affinché in via eccezionale e con procedura d'urgenza
queste
prendano immediatamente in esame le eventuali richieste di protezione
umanitaria
e di asilo politico, nonché di ricongiungimento familiare, con
persone
che abbiano richiesto o ottenuto in Italia l'asilo politico, attribuendo
agli
interessati, se del caso, un visto temporaneo per l'ingresso in Italia;
d) a
farsi promotore di una iniziativa europea tesa a stabilire modalità
comuni
di
azione dei paesi dell'Unione per garantire accoglienza e protezione ai
profughi
di guerra, anche in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva
europea
2001/55/CE concernente misure di protezione temporanea europea nei casi
di
afflusso di sfollati e profughi, che sebbene non ancora recepita
dall'ordinamento
italiano, va considerata obbligatoria nei fini e quindi
vincolante
per tutti gli Stati membri;
e) a
sostenere, con adeguato contributo economico, al pari di altri paesi della
comunità
internazionale, l'azione umanitaria delle agenzie delle Nazioni Unite
(UNHCR;
WFP; UNICEF) impegnate in attività di sostegno ed aiuto alla popolazione
civile
nei paesi limitrofi alla zona del conflitto;
a
cooperare con i paesi direttamente coinvolti nel conflitto e con gli altri
paesi
europei per garantire l'attuazione del piano di emergenza predisposto
dalle
organizzazioni umanitarie e dall'UNICEF, sia attraverso l'attività del
personale
operativo all'interno del paese, sia attraverso l'invio di personale
internazionale
in grado di fornire speciale protezione ai bambini sfollati sotto
il
profilo nutrizionale e sanitario, idrico e igienico-sanitario e
dell'equilibrio
emotivo, anche attraverso la messa a punto delle condizioni
essenziali
per assicurare continuità nell'istruzione;
a intervenire
in tutte le sedi internazionali affinché le azioni di guerra e i
bombardamenti
non impediscano il trasporto a Baghdad e nelle altre zone colpite
di
generi alimentari di prima necessità, medicinali, prodotti sanitari e
altri
generi
salvavita, nonché prodotti per la potabilizzazione dell'acqua;
a
contribuire alla raccolta degli oltre 144 milioni di dollari stimati necessari
dall'UNICEF
per gli interventi umanitari dei prossimi 6 mesi per salvare la vita
di
milioni di bambini e di donne irachene vittime della guerra e a stanziare
risorse,
nonché a predisporre opportuni strumenti nel Piano d'azione per
l'infanzia,
legge 23 dicembre 1997, n. 451, per la cooperazione allo sviluppo e
per la
tutela dei minori vittime delle guerre.
(1-00177)
(Nuova formulazione) «Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini,
Pisicchio,
Turco, Giovanni Bianchi, Sereni, Folena, Capitelli, Giacco,
Bolognesi,
Pisa, Agostini, Bogi, Calzolaio, Innocenti, Magnolfi, Montecchi,
Nicola
Rossi, Ruzzante, Pollastrini, Angioni, Minniti, Ranieri, Spini».
(26
marzo 2003)
3.
PRC
La
Camera,
premesso
che:
ogni
giorno di guerra in Iraq aggiunge alla già pesante lista di morti,
feriti,
orfani e
vedove nuovi lutti e distruzioni;
drammatica
è la situazione nelle città sottoposte all'assedio e ai
bombardamenti;
l'acquedotto
di Bassora, che serve due milioni di abitanti, è stato distrutto
dall'aviazione
alleata e non arriva più né energia elettrica, né acqua
potabile:
le
agenzie delle Nazioni Unite e la Croce rossa internazionale ritengono
imminente
una catastrofe umanitaria nella seconda città dell'Iraq;
all'illusione
di una guerra lampo si è rapidamente sostituita la realtà di una
guerra
di logoramento, la cui durata nessuno sa prevedere. Si tratta di una
guerra
fatta di combattimenti casa per casa, di bombardamenti sui mercati, di
assedio
alle città con l'obiettivo di strangolare la resistenza irachena
attraverso
le immani sofferenze inferte alle popolazioni civili;
è
prevedibile che la ferocia della guerra spinga un numero crescente di iracheni
e curdi
a riversarsi nei Paesi confinanti e da questi - via mare- anche verso i
Paesi
dell'Unione europea, come la Grecia e la stessa Italia;
è
impossibile, oltre che impensabile, chiedere alle agenzie dell'Onu ed alla
Croce
rossa internazionale di portare soccorso allo popolazioni civili, senza
l'istituzione
preventiva di corridoi umanitari ed un cessate il fuoco che
consenta
l'afflusso dei convogli nelle città assediate;
impegna
il Governo:
ad
assumere, in proprio o insieme all'Unione europea, un'iniziativa politica
tesa:
1) ad
ottenere l'immediato cessate il fuoco e l'istituzione di corridoi
umanitari,
che consentano alle agenzie delle Nazioni Unite ed alla Croce rossa
internazionale
di portare soccorso alle popolazioni assediate;
2) a
pretendere dalle forze assedianti e, più in generale, da tutti i
contendenti
il rispetto della Convenzione di Ginevra, incluso il ripristino
dell'approvvigionamento
idrico ed elettrico alle città irachene;
3) a
stanziare risorse adeguate e proporzionate al peso economico dell'Italia a
favore
delle popolazioni dell'Iraq, finanziando i piani di emergenza e di
assistenza
dell'Onu e della Croce rossa internazionale;
ad
assicurare a tutti i cittadini iracheni e curdi, che siano o giungano in
Italia,
un permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile per motivi di
protezione
umanitaria, abilitante al lavoro ed al ricongiungimento familiare,
accogliendo
le eventuali richieste di asilo politico in Italia;
a
riconoscere un analogo permesso ai cittadini di etnia curda provenienti da
altri
Paesi dell'area, Turchia inclusa, nonché a tutti coloro, che, venendo da
Paesi
coinvolti dalla guerra, si dichiarino obiettori o disertori dei rispettivi
eserciti,
in analogia con quanto avvenuto durante il conflitto della ex
Jugoslavia
(articolo2, comma 2-bis, della legge n. 390 del 1992);
ad
impartire precise disposizioni alle autorità consolari ed alle
ambasciate dei
Paesi
confinanti con il teatro di guerra, affinché, in via di urgenza e con
procedura
eccezionale, esaminino le richieste di protezione umanitaria e di
asilo
politico, nonché il ricongiungimento familiare, attribuendo agli
interessati
un visto temporaneo per l'ingresso in Italia.
(1-00183)
«Bertinotti, Giordano, Mantovani, Russo Spena, Mascia, Deiana, Titti
De
Simone, Alfonso Gianni, Pisapia, Valpiana, Vendola».
(31
marzo 2003
4.
(ALCUNE
DEPUTATE, SPECIFICA SUI BAMBINI IN IRAQ)
La
Camera,
premesso
che:
è
in corso presso la Commissione parlamentare per l'infanzia l'esame del piano
nazionale
d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei
soggetti
in età evolutiva di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n.
451, che
ha tra i suoi obiettivi il rafforzamento della cooperazione per lo
sviluppo
dell'infanzia nel mondo, individuando le modalità di finanziamento
degli
interventi previsti;
il
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, articolo 2,
comma 3,
prevede che, al fine di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo
dell'infanzia
nel mondo, il ministero degli affari esteri predisponga, per
quanto
di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene
parte
integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse
finanziarie
destinate allo scopo;
l'Unicef
ha lanciato un appello a sostenere i suoi sforzi per fornire aiuti e
assistenza
ai bambini iracheni, la cui sopravvivenza è definita dalla stessa
organizzazione
delle Nazioni Unite in grave rischio;
si deve
tener conto dei dodici anni di privazioni di ogni genere in campo
sanitario,
alimentare e di supporti scolastici, nei quali i bambini iracheni
sono
stati tenuti dal regime;
nonostante
il programma «Oil for food» fosse esplicitamente dedicato
all'assistenza
dei soggetti più deboli e siano stati attuati numerosi progetti
di
assistenza e di cooperazione, è molto probabile che i proventi della
vendita
di
petrolio siano stati impiegati dal regime anche per scopi militari e di
riarmo;
impegna
il Governo:
a
prevedere, nell'ambito del programma di interventi per il rafforzamento della
cooperazione
per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo che, ai sensi dell'articolo
2 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369,
costituisce
parte integrante del piano nazionale d'azione e di interventi per la
tutela
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, un adeguato
stanziamento
a favore degli interventi umanitari per i bambini in Iraq;
ad
assumere iniziative in sede di Unione europea, anche in vista del prossimo
semestre
di presidenza italiana, per programmare ed attuare efficaci azioni
umanitarie
in Iraq, anche sostenendo l'attività di organismi internazionali e di
organizzazioni
non governative.
(1-00182)
«Burani Procaccini, Antonio Leone, Anna Maria Leone, Francesca
Martini,
Castellani, Ricciotti».
(27
marzo 2003)
___________________________________________________________________________
ALLEGATO
2
AMNESTY
INTERNATIONAL
ICS -
CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ MEDICI SENZA FRONTIERE
APPELLO
PER LA PROTEZIONE UMANITARIA ALLE VITTIME DELLA GUERRA
Come
confermato da tutte le organizzazioni di tutela dei diritti umani
e di
assistenza ai rifugiati e alle vittime di guerra, e
prioritariamente
dall´Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati
(Unhcr) e dalla Croce Rossa internazionale, la guerra
scatenata
contro l´Iraq è in grado di provocare una "catastrofe
umanitaria",
con una previsione di sfollati e profughi pari a
centinaia
di migliaia di persone in fuga dal solo territorio iracheno,
senza
dimenticare gli effetti a catena che si scateneranno nell´intera
area.
Anche se
la maggior parte dell´esodo dall´Iraq si riverserà sui Paesi
vicini,
e segnatamente Iran, Turchia e Giordania, è prevedibile che
parte di
tale esodo si dirigerà verso l´Europa, quindi anche verso
l´Italia.
Il nostro paese, anzi, potrebbe rappresentare per la sua
posizione
geografica il principale punto di ingresso, insieme alla
Grecia,
nell´Unione europea. La gravità complessiva dell´esodo verso
Occidente
potrebbe aggravarsi, coinvolgendo anche i kurdi della
Turchia.
Questo soprattutto nel caso in cui in Turchia si verifichi un
aumento
della tensione interna tra il Governo e la popolazione kurda,
che
aspira a una maggiore autonomia. Gianfranco Schiavone dell´ICS
ricorda
a questo proposito che «nel territorio del Kurdistan turco è
stato
proclamato lo stato di emergenza e che recentemente il partito
dell´HADEP,
uno dei maggiori partiti politici kurdi, è stato
dichiarato
fuori legge dalla magistratura turca».
Amnesty
International, ICS-Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici
Senza
Frontiere, promotori della campagna "Diritto d´Asilo: una
questione
di solidarietà", richiamano l´attenzione sul fatto che non
necessariamente
l´esodo verso l´Europa e l´Italia avverrà in tempi
brevi.
La situazione di guerra aperta e le distanze geografiche
potrebbero,
in una prima fase, rallentare gli spostamenti di
popolazione.
Il che vorrebbe dire che la fuga dei profughi e dei
rifugiati
potrebbe dilatarsi nel tempo e investire i nostri paesi con
un
flusso continuo anche se non subito drammaticamente visibile. Che
un esodo
verso Occidente sia già in atto è comprovato dal forte
aumento
di arrivi in Europa e in Italia, registrato negli ultimi mesi,
di
cittadini iracheni e di kurdi provenienti sia dalla Turchia che
dall´Iraq.
In
questo senso, afferma Loris De Filippi di Medici Senza Frontiere,
«troviamo
sconcertanti e censurabili le esternazioni del ministro
Umberto
Bossi, apparse sul quotidiano "La Repubblica" in data giovedì
20 marzo
2003, secondo cui i profughi in fuga dal conflitto iracheno
debbano
"restarsene a casa loro". Con questa affermazione il ministro
Bossi,
uno dei padri della legge 189/2002 (detta appunto Bossi-Fini),
che le
nostre organizzazioni considerano lacunosa e complessivamente
insoddisfacente,
dimostra di non tenere in considerazione l´articolo
10 della
Costituzione italiana, la Convenzione di Ginevra relativa alo
status
di rifugiato e la Dichiarazione universale dei diritti umani.
Una
volta di più riteniamo determinante portare all´attenzione
dell´opinione
pubblica quanto sia grave che in Italia, unico tra i
Paesi
membri dell´Unione europea, negli ultimi cinquant´anni non sia
stata
approvata una legge organica sul diritto d´asilo».
«L´Italia
deve fare la sua parte per garantire la massima assistenza
umanitaria
alla popolazione civile irachena, stremata da trent´anni di
repressione
brutale e da dodici anni di sanzioni economiche, vittima
di un
conflitto che non ha in alcun modo contribuito a provocare.
Questa
assistenza dovrà concretizzarsi nella richiesta agli Stati
confinanti
con l´Iraq di tenere aperte le frontiere, nell´aiuto a
questi
ultimi affinché siano in grado di accogliere i rifugiati e in
misure
immediate di assistenza alle vittime della guerra che
arriveranno
ai nostri confini», ha dichiarato Marco Bertotto di
Amnesty
International.
Sulla
base delle ragioni sopra esposte, Amnesty International,
ICS-Consorzio
Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere
lanciano
un appello al Governo e al Parlamento italiani affinché siano
adottate
le seguenti misure urgenti:
1.
vengano emessi gli atti legislativi e amministrativi previsti dalla
legislazione
vigente, e segnatamente dall´art. 20 (misure
straordinarie
di accoglienza per eventi eccezionali) della L. 189/02,
affinché
per tutta la durata del conflitto e del dopoguerra in Iraq
sia
attribuito a tutti i cittadini iracheni in fuga dal Paese un
permesso
di soggiorno temporaneo e rinnovabile per motivi di
protezione
umanitaria, abilitante al lavoro e al ricongiungimento
familiare,
senza pregiudizio per l´eventuale richiesta di asilo
politico
in Italia o in altri paesi;
2. un
analogo permesso sia riconosciuto ai cittadini di etnia kurda
provenienti
da altri paesi dell´area, ed in particolare dalla Turchia,
nonché
a coloro che, venendo dai paesi coinvolti nel teatro di guerra,
si
dichiarino obiettori o renitenti alla leva, in analogia con quanto
avvenuto
con le chiare disposizioni che furono previste dalla L.
390/92
art. 2 bis, durante il confitto nei territori della ex
Jugoslavia;
3.
vengano impartite istruzioni alle autorità consolari italiane in
Iran,
Giordania, Siria e Turchia, affinché in via eccezionale si
prendano
in esame "in loco" con procedura d´urgenza eventuali
richieste
di protezione umanitaria e/o di asilo politico, nonché di
ricongiungimento
familiare, con persone che abbiano richiesto o
ottenuto
in Italia l´asilo politico, attribuendo agli interessati, se
del
caso, un visto temporaneo per l´ingresso in Italia;
4. venga
attuato immediatamente un piano nazionale di emergenza per
l´accoglienza
dei profughi dalla guerra e sia istituito un tavolo di
coordinamento
degli interventi tra le istituzioni e gli enti e gli
organismi
umanitari maggiormente rappresentativi. Ferma restando la
necessaria
condivisione europea e quindi la necessità di distribuire
l´accoglienza
nei vari paesi in base a criteri di unità familiare e
coesione
comunitaria, anche in deroga alle norme generalmente valide
sulla
scelta del paese d´asilo, nell´attuazione del piano nazionale di
accoglienza
andrà evitato il più possibile il ricorso all´utilizzo di
grandi
strutture demaniali, privilegiando le forme di accoglienza
diffusa,
coinvolgendo gli enti locali e l´associazionismo attraverso
una
possibile estensione dell´esperienza positiva del Programma
Nazionale
Asilo (Pna)
ALLEGATO
4
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri - 12 maggio 1999
Misure
di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello
Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area
balcanica
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri
Gazzetta
Ufficiale del 26.5.99
Visto
l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Considerato
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1999,
è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare un eventuale
eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area
balcanica;
Ritenuta
la necessità di adottare misure di protezione temporanea per le
rilevanti esigenze umanitarie connesse agli eventi di cui alla dichiarazione
dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso, soggiorno ed assistenza;
Sentiti
i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la solidarietà sociale;
Decreta
Art. 1
Misure
di protezione temporanea
1. Il
presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, le misure di protezione temporanea, ai fini umanitari, da
assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle
zone di guerra dell'area balcanica.
Art. 2
Accoglienza
sul territorio italiano
1. Gli
stranieri di cui all'art. 1, che entrano nel territorio dello Stato sono
inviati, quando è necessario, alle strutture di primo soccorso
individuate o realizzate sul territorio nazionale. Il questore, verificata,
possibilmente, la provenienza e la nazionalità degli interessati,
rilascia un permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea valido
per la permanenza nel solo territorio nazionale fino al 31 dicembre 1999, salvo
che si tratti di persone per le quali l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
dello Stato non possono essere consentiti. Il permesso di soggiorno può
essere rilasciato anche a coloro che, entrati in Italia dopo l'inizio degli
eventi bellici, sono stati destinatari di provvedimenti di espulsione.
2. Nei
confronti degli stranieri cui non è rilasciato o è revocato il
permesso di cui al comma 1, esaurite le necessità di primo soccorso,
sono disposti il respingimento o l'espulsione secondo le disposizioni del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Gli
stranieri di cui al presente decreto, già titolari di un permesso di
soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per richiesta di asilo,
possono richiedere la conversione degli stessi nel permesso di soggiorno di cui
al comma 1. Il rilascio di detto titolo di soggiorno, a seguito di conversione,
comporta l'estinzione della procedura relativa al riconoscimento dello status
di rifugiato.
4. Il
permesso di soggiorno di cui al comma 1 è esteso allo studio e al lavoro
ed è eventualmente rinnovato, dopo la prima scadenza, con cadenza
semestrale, nel caso perduri lo stato di emergenza conseguente al conflitto e,
comunque, sino al permanere delle esigenze di protezione.
Art. 3
Attività
di soccorso e assistenza
1. Fatto
salvo quanto disposto dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al
coordinamento della protezione civile n. 2967 del 26 marzo 1999, Il Ministero
dell'interno, il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento per gli
affari sociali ed i prefetti delle provincie interessate pongono in essere, nei
confronti degli stranieri di cui al presente decreto, che versino in stato di
bisogno ed in mancanza di altri soggetti pubblici o privati che possano
garantire l'assistenza, tutti gli interventi necessari al soccorso e
all'accoglienza, ivi compresi quelli a carattere sanitario.
2. Le
attività di cui al comma 1 sono attuate, in via preferenziale ed ove
possibile attraverso il ricorso agli enti locali, ad altri enti pubblici o
privati, senza scopo di lucro, alle organizzazioni di volontariato,
nonché alle associazioni di tutela degli stranieri, previa definizione
di accordi sulle prestazioni erogate e sui relativi costi.
3. Negli
interventi di cui al presente decreto sono altresì ricompresi quelli
connessi alla temporanea assistenza di profughi provenienti dalle zone di
crisi, in base a programmi di accoglienza predisposti da altri Stati e che
transitano sul territorio nazionale per raggiungere i luoghi di destinazione.
Art. 4
Rimpatrio
1. Il
rimpatrio degli stranieri di cui al presente decreto successivamente alla
cessazione del regime di protezione, deve avvenire in condizioni che assicurino
il pieno rispetto della dignità degli interessati e della loro
sicurezza. Vengono comunque assicurati sostegno ed assistenza ai rimpatri
volontari che dovessero verificarsi prima della cessazione dello stato di emergenza.
Le operazioni di rimpatrio possono avvenire con la collaborazione di
organizzazioni nazionali, internazionali o intergovernative specializzate.
Art. 5
Disposizioni
finali e finanziarie
1. Sono
convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni
effettuate, per motivi di urgenza, fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto, finalizzato all'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti articoli.
2. Agli
oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto si provvede, per l'anno
1999, utilizzando il fondo nazionale per le politiche migratorie di cui
all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle
disponibilità preordinate allo scopo, fermo restando quanto disposto
dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della
protezione civile n. 2967 del 26 marzo 1999.
Roma, 12
maggio 1999
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema
Il
Ministro degli affari esteri Dini
Il
Ministro dell'interno Russo Jervolino
Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi
Il
Ministro per la solidarietà sociale Turco
ALLEGATO
4
LEGGE
24 settembre 1992 N. 390
Conversione
in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 luglio 1992, n. 350, recante
interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle
Repubbliche sorte nei territori dell'ex Jugoslavia, nonché misure
urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.
(Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1992)
Capo I
INTERVENTI
A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX
JUGOSLAVIA
Art.
1. Interventi straordinari
1. Per
far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle
Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo è
autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono
aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente.
Gli interventi straordinari dovranno essere ripartiti senza alcuna
discriminazione, in particolare di carattere etnico e religioso.
2. Gli
interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare le
necessità di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel
territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la
partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.
3. Gli
interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli
sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla
ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza
igienico sanitaria, all'assistenza socioeconomica e a quella in favore dei
minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli
stessi.
4. Per
le finalità di cui al presente capo e per l'effettuazione dei
conseguenti interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove e
coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello
Stato, degli enti locali, della Croce Rossa Italiana e di ogni altra istituzione
e organizazzione operante per finalità umanitarie.
5. Gli
interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le
finalità di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o
aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti
o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.
Art.
1 bis. Procedure di attuazione
1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro
dell'interno, definisce le modalità di consultazione delle regioni,
degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle
associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per
l'accoglienza dei profughi.
Art.
2. Controllo degli ingressi
1. Il
Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia di tutela
dell'ordine pubblico e della sicureza dello Stato, cura l'avvio degli sfollati
alle strutture di accoglienza individuate sul territorio nazionale secondo le
priorità dell'articolo 1.
2. Gli
organi di polizia, sulla base della previa verifica della provenienza dei
soggetti dai territori di cui all'articolo 1, e salva l'applicazione delle
disposizioni in vigore circa l'esistenza di circostanze ostative all'entrata in
Italia, possono rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso in territorio
nazionale rinnovabile, valido sessanta giorni, in conformità alle
direttive fissate dal Consiglio dei Ministri.
2 bis.
La Repubblica italiana è impegnata a garantire comunque l'ingresso e
l'ospitalità ai giovani cittadini delle Repubbliche ex jugoslave che
siano in età di leva o richiamali alle armi, che risultino disertori o
obiettori di coscienza.
Art.
3. Finanziamento degli interventi
1. Per
far fronte agli interventi straordinari di cui all'articolo 1, è
autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, da stanziare in
apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le somme non impegnate nell'anno possono esserlo nell'esercizio
finanziario successivo.
2. I
contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati
al soccorso degli sfollati stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo
di cui al comma 1.
3. Il
Ministero degli affari esteri cura l'invio degli aiuti in natura nei territori
delle Repubbliche di cui all'articolo 1, in accordo con le altre
amministrazioni competenti. Il Ministero degli affari esteri cura le necessarie
intese con le competenti autorità dei Paesi interessati e con gli
organismi internazionali.
4. Ai
fini delle attività di volontariato si applicano l'articolo 18 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le disposizioni ivi richiamate.
Art.
4. Ordini di accreditamento
1. Per l'attuazione
degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui
all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate, che provvedono
alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri
funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione, con ordini di
accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla
contabilità generale dello Stato.
2. I
funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri competenti ad impegnare e
ordinare spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, sono tenuti a rendere, per semestri, i rendiconti amministrativi alle
competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione.
Art.
5. Ordinanze
1. In
caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri con la quale vengono indicati i mezzi di finanziamento necessari,
richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione di
ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio
1992. n. 225.
Art.
6. Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire 125 miliardi
per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo
specifico accantonamento "Interventi connessi con i fenomeni
dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero".
2. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
(Il
titolo II non viene riportato in quanto non riguarda il problema specifico)
DIRETTIVA
DEL 14 aprile 1994
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento
per gli Affari Sociali
DIRETTIVA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
"Controllo
degli ingressi sul territorio nazionale degli sfollati delle Repubbliche sorte
nei territori della ex Jugoslavia"
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n.400;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 maggio
1993, recante delega di funzioni al Ministro per gli Affari Sociali avv.
Fernanda Contri; visti gli articoli 2 e 2 bis del decretolegge 24 luglio 1992,
n.350, convertito con modificazioni con legge 24 settembre 1992, n.390,
recante: "Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli
sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia,
nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di
italiani all'estero"; d'intesa con il Ministro dell'Interno e con il
Ministro degli Affari Esteri;
DISPONE
Art.
1 Criteri per il controllo degli ingressi degli sfollati delle Repubbliche
sorte nei territori della ex Jugoslavia.
1.
È considerato "sfollato", ai fini della applicazione delle
disposizioni di cui infra il cittadino della Repubbliche sorte nei territori
della ex Jugoslavia che, a causa di eventi bellici o di disordine pubblico
generalizzato, diffuse violazioni dei diritti umani, gravi forme di
discriminazione in base all'appartenenza ad una comunità etnica o
religiosa, è stato costretto ad abbandonare il luogo di abituale
residenza ed i propri beni.
2. Colui
che si trovi nella condizione di sfollato, così come indicata al comma
1, può essere ammesso nel territorio nazionale.
Art.
2 Soggetti ammessi nel territorio nazionale
1. Sono
in ogni caso ammessi nel territorio nazionale, fatte salve le competenze in
materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.
a) i
disertori, i renitenti alla leva e gli obiettori di coscienza provenienti dai
territori delle Repubbliche ex jugoslave, salvo successiva verifica della
propria posizione secondo quanto indicato dal successivo articolo 3, comma 2;
b) i
minori non accompagnati e in stato di abbandono. In tal caso deve essere data tempestivamente
comunicazione al Tribunale dei minori competente per territorio ed al Comitato
per la tutela dei minori stranieri presso la presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per gli Affari Sociali;
c) i
feriti, i malati, gli accompagnatori degli stessi, o gli altri soggetti
interessati da programmi straordinari di accoglienza promossi o almeno
preventivamente autorizzati dal Governo italiano;
d) i
coniugi, figli o genitori di sfollati già accolti nel territorio
nazionale, salvo successiva verifica della propria posizione secondo il
successivo articolo 3, comma 2;
e) i
soggetti che dispongano di una lettera di accompagnamento rilasciata da un
ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Acnur)
operante nel territorio delle Repubbliche ex jugoslave, secondo le
modalità indicate dal successivo art. 3, comma 1, ed altri soggetti in
situazione di incombente pericolo per la propria vita e la propria sicurezza
personale, salvo successiva verifica della propria posizione secondo quanto
indicato dal successivo art. 3, comma 2;
2.
Qualora i soggetti provengano da un Paese terzo, sono ammessi nel territorio
nazionale, salvo successiva verifica della propria posizione secondo quanto
indicato dal successivo art. 3 comma 2, a condizione di:
a)
soggetti già riconosciuti sfollati nel Paese di prima accoglienza, che
intendano sottrarsi a violazioni dei propri diritti fondamentali, subite in
quel Paese;
b)
soggetti provenienti da un Paese terzo, nei cui confronti risulti un rifiuto di
protezione e assistenza, la violazione dei diritti umani fondamentali e il
rischio di respingimento in un Paese che non garantisca protezione dalle cause
che hanno provocato la condizione di sfollato;
3. Al
momento della verifica della provenienza dei soggetti dai territori delle
Repubbliche ex jugoslave, ai sensi dell'art. 1 della legge n.390/92, non sono
considerati sfollati i soggetti muniti di passaporto della Repubblica di
Slovenia e quei soggetti muniti di passaporto della Repubblica di Croazia che
risultino residenti nelle contee istriana (capoluogo Pisino) e litoraneo
(capoluogo Fiume), a meno che non sussistano le condizioni indicate dai commi 1
e 2 del presente articolo
Art.
3 Documenti e modalità per la verifica della condizione di sfollato
1. La
lettera di accompagnamento è un documento personale rilasciato agli
uffici dell'ACNUR nella ex Jugoslavia, agli sfollati che si trovino in
accertate condizioni di pericolo o siano vittime di violazione dei diritti
sanciti dalle convenzioni e dal diritto internazionale. Salvo i casi di
comprovata urgenza, il rilascio della lettera di accompagnamento va comunicato,
almeno 48 ore prima della partenza, alla più vicina rappresentanza
diplomatica italiana che, qualora nulla osti, trasmetteranno tempestivamente
alle autorità competenti in materia di ingresso nel territorio nazionale
la lettera di accompagnamento.
2.
Qualora sussista la necessità di una successiva verifica dell'effettiva
posizione di un soggetto, secondo quanto indicato nell'articolo 2 della presente
direttiva, tale verifica sarà compiuta dalla Commissione centrale per i
rifugiati;
3.
Qualora dalla dichiarazione del soggetto non risulti nessun elemento attinente
alle condizioni indicate nell'articolo 2, la domanda di ingresso sul territorio
nazionale quale sfollato viene considerata manifestamente infondata, e, in
mancanza di altro titolo per l'ingresso, potrà procedersi al
respingimento;
4. Resta
fermo il diritto di ogni straniero di presentare richiesta al fine di ottenere
il riconoscimento della condizione di rifugiato in base alle disposizioni di
cui al decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni con
legge 28 febbraio 1990, n.39.
Art.
4 Assistenza degli sfollati
1. Agli
sfollati ammessi sul territorio nazionale viene rilasciato dalle Questure, ai
sensi della legge n. 390/92, un permesso di soggiorno per motivi straordinari,
valido a fini di studio e di lavoro. Il permesso di soggiorno non comporta
automaticamente l'assistenza presso le strutture pubbliche o comunque
finanziate dello Stato, in conformità alla legge n.390/92. Tale
assistenza deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero dell'Interno.
Nel caso in cui l'autorità di polizia verifichi che lo sfollato, ammesso
nel territorio nazionale, sia privo di una garanzia di assistenza, pubblica o
privata, ovvero manchi di mezzi economici adeguati al proprio sostentamento, le
autorità di polizia inviano l'interessato ad un centro di prima
accoglienza, a gestione pubblica o privata o di enti locali; ove attenderà
la definizione dell'inoltro della domanda di avvio ad un campo per sfollati
gestito da o per conto del Ministero dell'Interno.
2.
L'autorità di polizia dovrà verificare la conformità ai
criteri della presente direttiva delle iniziative di assistenza ed accoglienza
svolte da soggetti privati.
Per
delega del Presidente del Consiglio dei Ministri
Il
Ministro per gli Affari Sociali
Roma, 14
aprile 1994
ALLEGATO
5
MISURE
STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE PROVENIENTI DAL TERRITORIO
DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA
Art.1
(Categorie
di cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia destinatari
delle
misure straordinarie di accoglienza)
1. Le misure
straordinarie di accoglienza previste nel presente decreto, adottate ai sensi e
per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
applicano alle persone che hanno dovuto abbandonare il loro luogo di abituale
dimora a causa del conflitto nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia
e che appartengono ad una delle categorie indicate dagli art. 2, 3, 4 e 6.
2. Qualora gli
interessati non dispongano di un valido passaporto o di altro documento di
viaggio o di identità, e siano impossibilitati ad ottenerli, detti
documenti possono essere sostituiti da idonea certificazione rilasciata dagli
enti gestori dei campi o centri di accoglienza di rifugiati in Albania, nella
Repubblica ex-jugoslava di Macedonia e in Montenegro ovvero in altri Paesi o da
altri organismi, appositamente autorizzati, che assistono in quelle zone i
rifugiati fuori dai campi. Per quanto possibile tali certificazioni sono
rilasciate in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati, con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni o
il Comitato Internazionale della Croce Rossa, e si basano sulla registrazione
effettuata da detti organismi.
3. Le disposizioni del
presente decreto si osservano in deroga alle diverse disposizioni previste dal
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
4. Le disposizioni del
presente decreto si osservano senza alcuna distinzione di appartenenza etnica,
linguistica o religiosa delle persone.
Art. 2
(Ricongiungimento familiare)
1. Il ricongiungimento
familiare con le persone di cui all'art. 1 puo` essere chiesto dal familiare
cittadino italiano o di uno Stato membro dell`Unione Europea residente in
Italia ovvero dal familiare straniero regolarmente soggiornante in Italia o che
abbia ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi dell`art. 7, comma 1. Il
ricongiungimento può essere chiesto altresì dal familiare
straniero richiedente asilo, presente in Italia alla data di entrata in vigore
del presente decreto, anche nelle more della decisione definitiva sul ricorso avverso
il provvedimento di diniego sul riconoscimento dello status di rifugiato,
ovvero dal familiare straniero che abbia presentato istanza di regolarizzazione
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998.
2. Unicamente ai fini
dell'ammissione in Italia ai sensi del presente decreto e limitatamente al caso
di richiedente già presente in Italia alla data di entrata in vigore di
detto decreto, per "familiari" si intendono il coniuge non legalmente
separato e i parenti entro il quarto grado. Negli altri casi si applicano i
comma 1 e 2 dell`art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Unicamente ai fini
dell'ammissione in Italia ai sensi del presente decreto, il familiare
soggiornante in Italia che chiede il ricongiungimento è esonerato
dall'obbligo di cui al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 29 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Qualora non sia
oggettivamente possibile la certificazione, da parte degli interessati, dei
legami di parentela di cui al comma 2 del presente articolo, essa può
essere sostituita da idonea certificazione, rilasciata secondo le
modalità di cui al comma 2 dell’articolo 1 e da corrispondente
dichiarazione resa dal familiare di cui al comma 1. Il limite di tempo di cui
all'art. 29, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e'
ridotto a quindici giorni.
5. Alle persone che si
sono ricongiunte in Italia e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di
un anno, rinnovabile se persistono i motivi per i quali è stato
rilasciato ovvero se, alla scadenza del permesso, risulta comunque impossibile
il rientro, in condizioni di dignità e di sicurezza, nel luogo di
provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. Detto
permesso di soggiorno consente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
secondo il disposto dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, l`accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio
o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di tali attività`.
6. Le persone che si
sono ricongiunte con i familiari in Italia hanno diritto a beneficiare delle
misure di accoglienza e di assistenza previste dall'articolo 7 del presente
decreto.
7. Gli organismi
non-governativi e di volontariato possono essere delegati dalle persone
interessate a presentare o richiedere la documentazione e le autorizzazioni
necessarie all`applicazione del presente articolo.
Art. 3
(Accoglienza
di persone che si trovano in situazioni particolarmente vulnerabili e di
disertori e renitenti alla leva)
1. Sono ammesse nel
territorio nazionale, fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e
di sicurezza dello Stato, le persone di cui all'art.1 che si trovino in
condizioni di particolare vulnerabilità.
2. I criteri per
l'individuazione delle persone di cui al comma precedente, nonché le
procedure per il loro trasferimento in Italia sono definite con decreto del
Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
difesa e della solidarieta` sociale, in collaborazione con l'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con l'Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni e il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con particolare
riguardo alle seguenti categorie:
a) persone che
necessitano di cure mediche o assistenza non disponibili “in loco”,
e loro accompagnatori;
b) minori non
accompagnati e bisognosi di assistenza non disponibile "in loco";
previa segnalazione agli organismi internazionali competenti;
c) donne o persone
anziane, bisognose di assistenza non disponibile "in loco";
d) altre persone in
situazioni di particolare vulnerabilità segnalate alle autorità
italiane dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
3. Fatte salve le
esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, sono
comunque garantiti l’ingresso e l’ospitalità dei cittadini
della Repubblica Federale di Jugoslavia, in età di leva o richiamati
alle armi, che risultino disertori o renitenti alla leva o obiettori di coscienza.
4. Alle persone di cui
ai commi 1 e 3 del presente articolo è rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile se
persistono i motivi per i quali è stato rilasciato ovvero se, alla
scadenza del permesso, risulta comunque impossibile il rientro, in condizioni
di dignità e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della
Repubblica Federale di Jugoslavia. Detto permesso consente l'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale secondo il disposto dell'art. 34, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'accesso ai servizi assistenziali,
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato
o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di tali
attività`.
Art. 4
(Accoglienza
sulla base di iniziative di solidarietà promosse da privati, enti,
organismi e associazioni)
1. I cittadini italiani,
i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell`Unione Europea e residenti in
Italia, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno avente durata non inferiore ad un anno,
gli Enti Locali, gli organismi non-governativi e le associazioni di
volontariato operanti nel settore, le associazioni professionali e sindacali,
segnalano la propria disponibilità ad ospitare per non meno di un anno
una o più persone di cui all'articolo 1 alla Prefettura competente per
il luogo in cui gli stranieri saranno accolti.
2. A tal fine i soggetti
pubblici o privati di cui al comma 1 si impegnano ad assicurare, per tutto il
periodo proposto, vitto, alloggio, ed adeguata assistenza alle persone accolte
ai sensi del presente articolo.
3. La verifica dei
requisiti e la decisione sull'idoneità dell`offerta di accoglienza e`
effettuata dalla Prefettura competente per territorio, che, entro quindici
giorni dalla richiesta, rilascia o nega il nulla osta all'ingresso in Italia,
indicante il numero e i nomi delle persone da ospitare e il luogo di
accoglienza. Copia del nulla-osta e' inviata alla Questura della Provincia in
cui si trova il luogo di accoglienza e al Ministero dell'interno.
4. Il Questore rilascia
alle persone che sono accolte in Italia in base al presente articolo un
permesso di soggiorno per motivi umanitari, con le medesime caratteristiche
indicate dall' art. 3, comma 4. Il permesso per motivi umanitari e'
rinnovabile, anche a prescindere dal permanere delle condizioni di
ospitalità, qualora, alla scadenza del permesso stesso, risulti
impossibile il rientro, in condizioni dignità e di sicurezza, nel luogo
di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia.
Art. 5
(Modalità
del rilascio dei visti e di eventuali titoli di viaggio
e di
trasferimento in Italia)
1. Alle persone che si
trovano nelle condizioni previste, per l`ingresso in Italia, dal presente
decreto, è rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane, un
visto di ingresso, per ricongiungimento familiare o per motivi umanitari e, ove
necessario, un apposito lasciapassare. Sono previste, inoltre, modalità'
semplificate per il rilascio del visto di ingresso e del lasciapassare, nei casi
in cui agli interessati non sia possibile recarsi presso la rappresentanza
diplomatica o consolare competente.
2. I visti di ingresso
per motivi umanitari rilasciati in base al presente decreto hanno validita'
territoriale limitata alla sola Repubblica italiana.
3. Il viaggio delle
persone autorizzate ad entrare in Italia in base al presente decreto è
gratuito sui mezzi messi a disposizione dalle autorità italiane operanti
"in loco". Qualora non sia disponibile il trasporto su tali mezzi, i
costi per il trasporto su vettori di linea sono rimborsabili fino al primo
punto di arrivo in Italia.
4. Ai fini della
copertura delle spese di viaggio sostenute ai sensi del commi 3 del presente
articolo si provvede mediante utilizzazione delle somme messe a disposizione
secondo le disposizioni del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, secondo
speciali e semplificate modalità amministrative e contabili disciplinate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, della
difesa, dei trasporti e della navigazione e per la solidarietà sociale.
Art. 6
(Disposizioni
in materia di soggiorno dei cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia
presenti in Italia)
1. Nei casi in cui non
sia possibile il rientro nel luogo di provenienza, in condizioni di
dignità e di sicurezza, di un cittadino della Repubblica Federale di
Jugoslavia presente in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto,
anche se destinatario di un provvedimento amministrativo di espulsione, e salvo
che non sia possibile il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno ad
altro titolo, all`interessato è rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi umanitari, avente le medesime caratteristiche indicate al comma 4
dell`art.3.
2. Ai cittadini della
Repubblica Federale di Jugoslavia presenti in Italia a qualunque titolo, anche
se destinatari di un provvedimento amministrativo di espulsione, per i quali
siano soddisfatti i criteri per l'ammissione in Italia di cui agli articoli 2,
3, o 4 e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per i motivi e con
le caratteristiche previsti negli stessi articoli nei casi in cui non sia
possibile il rientro nel luogo di provenienza, in condizioni di dignità
e di sicurezza.
Art. 7
(Misure
di accoglienza e di assistenza)
1. Le persone alle quali
sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 2, 3, e 6
del presente decreto e quelle per le quali sia stato rinnovato il permesso di
soggiorno ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, ove non dispongano di mezzi
autonomi di sostentamento, sono ospitate e assistite presso i centri di prima
accoglienza istituiti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 marzo 1999, n. 2967, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ove necessario, il Ministero dell'interno può predisporre, di concerto
con il Dipartimento per gli Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con i Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e della pubblica istruzione, ulteriori programmi di assistenza per le
persone accolte in base ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del presente
decreto.
2. Per la gestione dei centri
di prima accoglienza e degli altri programmi di assistenza di cui al presente
articolo il Ministero dell'interno può anche avvalersi della
collaborazione degli Enti Locali e di organismi non-governativi qualificati,
stipulando apposite convenzioni.
3. Alle spese relative
all'assistenza sociale e sanitaria delle persone accolte in Italia ai sensi del
presente decreto e alla gestione dei centri di prima accoglienza si provvede
anche mediante l'utilizzazione delle somme residue stanziate per il 1998 e per
il 1999 per le misure straordinarie di accoglienza, nell'ambito del Fondo
nazionale per le politiche migratorie istituito ai sensi dell'art. 45 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonché mediante l'utilizzazione, secondo le modalita'
previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
1999 e successive modificazioni ed integrazioni, di parte dei fondi raccolti
attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la "Missione Arcobaleno".
Art. 8
(Diritto d'asilo)
1.
Le misure previste dal presente decreto non pregiudicano, per le persone
di cui all'articolo 1, la possibilità di presentare in Italia, in
qualsiasi momento, domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o
comunque di godere del diritto d'asilo ai sensi della normativa internazionale
e nazionale in vigore
ALLEGATO
6
IRAQ:
CASTELLI, PROBLEMA RIFUGIATI VA AFFRONTATO IN SEDE UE
LEGGE
ITALIANA AD HOC SAREBBE DANNOSA
(ANSA) - VERIA (GRECIA), 28 MAR -
Il problema degli eventuali
profughi
generati dalla guerra in Iraq va affrontato
dall'insieme
dell'Unione europea, e i rifugiati dovranno essere
accolti
in centri accoglienza piu' vicini possibili all'Iraq: lo
afferma
il ministro della giustizia Roberto Castelli,
sottolineando
che su questa impostazione c'e' l'accordo di tutti
i
partner europei, i cui ministri della giustizia e dell'interno
sono
oggi riuniti in Consiglio informale a Veria nel nord della
Grecia.
In questa prospettiva, afferma
Castelli in un comunicato
diffuso
a Veria, ''si evincono indubitabilmente due conseguenze.
Primo,
qualsiasi legge ad hoc predisposta dall'Italia sarebbe
non solo
inutile, ma anche dannosa perche' andrebbe contro la
politica
europea. Secondo, le prese di posizione della sinistra
per
aprire le frontiere italiane sono prive di qualsiasi
fondamento,
strumentali e mirate a far entrare surrettiziamente
ulteriori
clandestini sotto le mentite spoglie di profughi''.
(SEGUE).
NS
28-MAR-03
11:32 NNNN
IRAQ:CASTELLI,
PROBLEMA RIFUGIATI VA AFFRONTATO IN SEDE UE (2)
(ANSA) - VERIA (GRECIA), 28 MAR -
Durante le discussioni del
Consiglio
giustizia e affari interni dell'Ue, dedicato ai
problemi
dell'immigrazione, i partner europei hanno anche
affrontato
la possibile emergenza Iraq, sottolinea il ministro.
''Dalla discussione - si legge
nel comunicato del ministro -
e'
emerso che tutti i componenti del consiglio sono d'accordo
sul fatto che il problema va affrontato
dall'Ue nel suo insieme
e che
gli eventuali profughi andranno accolti nei centri di
accoglienza
situati il piu' vicino possibile alle regioni di
provenienza
e non in Europa''. A questo proposito, si ricorda,
la
Commissione europea ha gia' stanziato un cifra consistente
per
sostenere questo piano.
''In ogni caso - sottolinea
Castelli - al momento non
risultano
significativi movimenti di profughi''. (ANSA).
28-MAR-03
11:59 NNNN
ApB-IRAQ/
PROFUGHI, VOLONTE': URGENTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE
"Le
strade indicate dal centrosinistra non sono percorribili"
Roma, 28
mar. (Ap.Biscom) - Riferendosi al dibattito sul
probabile
esodo e sulla sorte degli sfollati e dei rifugiati che
giungeranno
in Europa dall'Iraq, il Capogruppo dell' UDC alla
Camera,
Luca Volonté, ha dichiarato che "le strade indicate dal
centrosinistra
non sono percorribili: non è pensabile un
potenziamento
delle disposizioni ancora in vigore della
Turco-Napolitano
o sospendere la Legge Bossi-Fini-Giovanardi, né
tanto
meno si può far finta di niente ritenendo che il problema
non
riguardi il nostro Paese".
"Esiste - aggiunge Volontè -
una terza via, ed è quella
dell'immediata
attuazione della direttiva 2001/55/CE che doveva
essere
recepita entro il 31 dicembre scorso. L'applicazione di un
comune
regime europeo di asilo credo che sia la garanzia migliore
per la
tutela immediata e transitoria di tali persone oltre a
garantire
un equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che
accolgono
gli sfollati e i rifugiati".
Red/Pol
IRAQ: CASTELLI,
IN EUROPA SIAMO D'ACCORDO SU PROFUGHI =
''PROBLEMA
SPETTA AD UE, VANNO ACCOLTI VICINO A PAESI PROVENIENZA''
Roma, 28 mar. -
(Adnkronos) - Su eventuali arrivi di profughi
dall'Iraq
i ministri europei della Giustizia e dell'Interno sono
''d'accordo'':
''Il problema va affrontato dall'Unione Europea nel
suo insieme
e gli eventuali profughi andranno accolti nei centri di
accoglienza
situati il piu' vicino possibile
alle regioni di
provenienza e non in Europa''. Da Veria,
dove partecipa al consiglio
Gai, il
ministro della Giustizia Roberto Castelli riferisce la
posizione
emersa durante la riunione di stamattina, dedicata in
generale
alle questioni legate all'immigrazione in Ue.
In una nota, il
Guardasigilli italiano spiega anche che il
commissario
europeo alla Giustizia e agli Affari interni Vittorino ha
informato
i ministri che ''la Commissione ha gia' stanziato una
consistente
cifra'' per sostenere il piano di accoglienza dei
profughi iracheni. ''In ogni caso -ha precisato
Castelli- al momento
non
risultano significativi movimenti di profughi''.
''Da tutto cio'
-osserva ancora Castelli- si evincono
indubitabilmente
due conseguenze: primo, qualsiasi legge ad hoc
predisposta
dall'Italia sarebbe non solo inutile, ma anche dannosa
perche'
andrebbe contro la politica europea; secondo, le prese di
posizione
della sinistra per apire le frontiere italiane sono prive
di
qualsiasi fondamento, strumentali e mirate a far entrare
surrettiziamente ulteriori clandestini
sotto le mentite spoglie di
profughi''.
(Sin-Arc/Pn/Adnkronos)
28-MAR-03
12:20
ApB-IRAQ/
UE AIUTERA' PROFUGHI, MA SENZA CHE LASCINO LA REGIONE
Progetto
di 'contenimento' regionale emerge da vertice a Veria
Veria,
28 mar. (Ap) - L'Unione Europea promette aiuti concreti ai
profughi
della guerra in Iraq, ma da distribuire senza che gli
sfollati
lascino la regione. Un progetto 'di contenimento' della
probabile
ondata di profughi iracheni è emerso dal vertice dei
ministri
della Giustizia e degli Interni Ue, riuniti a Veria,
cittadina
della Grecia del Nord.
A nome
della presidenza di turno Ue, il ministro greco della
Giustizia
ha ufficializzato la linea che i Quindici intendono
seguire:
"la posizione della presidenza Ue - ha detto Philippos
Petsalnikos
- è di creare centri per i profughi nei Paesi
confinanti,
in modo da permettere un veloce ritorno ai luoghi
d'origine".
Il ministro greco dell'Ordine Pubblico, Michalis
Chrisohoidis,
ha aggiunto: "tutti i quindici ministri concordano
sulla
prospettiva di aiutare i profughi creando nella regione
centri
di ospitalità, sia in territorio iracheno che nei Paesi
vicini".
(segue)
Orm 1444
GOVERNO:
LA LOGGIA, 'NO' LEGA NON MINANO TENUTA MAGGIORANZA =
(ASCA) -
Cernobbio, 28 mar - I 'no' pronunciati oggi dalla
Lega in
Consiglio dei Ministri al decreto del governo sulle
quote
latte e al recepimento della direttiva comunitaria sui
profughi
non preoccupano il ministro per gli Affari
regionali,
Enrico La Loggia che, arrivando a Cernobbio per
il Forum
di Confcommercio, dice con chiarezza: ''Talvolta la
Lega mantiene
una sua posizione autonoma ma non mi pare che
questo
influisca minimamente ne' sulla tenuta della
maggioranza
ne' sull'efficacia dei provvedimenti del
governo''.
fdv/bad/arg
(segue)
281658
MAR 03
AGI0262
3 POL 0 R01 / + VQZ
PI01
GOVERNO:
MARONI, DA LEGA NON DISSENSO MA OPINIONE DIVERSA =
(AGI) -
Cernobbio, 28 mar. - "Il nostro non e' un dissenso, ma
solo
un'opinione diversa". Cosi' il ministro del Welfare,
Roberto
Maroni, minimizza la presa di posizione della Lega
emersa
oggi in Consiglio dei Ministri sulla questione quote
latte e
sui provvedimenti che riguardano i profughi del
conflitto
iracheno.
Il provvedimento sulle
quote latte - ha detto Maroni a
margine
di un convegno di Confcommercio - va migliorato e noi
cercheremao
di migliorarlo in Parlamento perche' non tiene conto
delle
richieste fatte per la regolarizzazione delle posizioni
pregresse
cosi' come era stato richiesto".
Riferendosi alle
conseguenze del conflitto in Iraq, Maroni
ha
ribadito che la preoccupazione della Lega "e' di evitare che
la
guerra determini situazioni incontrollabili che nulla hanno a
che
vedere con la questione dei profughi". "Abbiamo voluto
sottolineare
questo - ha concluso il ministro - il nostro non e'
un
dissenso, e' una opinione diversa". (AGI)
Mgm/Glc
281743
MAR 03
AGI0265
3 POL 0 R01 / + VQZ
PI01
IRAQ:
FORMIGONI, SU PROFUGHI ITALIA DOVRA' FARE IL SUO DOVERE =
(AGI) -
Cernobbio (Co), 28 mar. - L'Italia, come gli altri Paesi
occidentali
"fara' senz'altro il proprio dovere" per accogliere
i
profughi che dovessero giungere dall'Iraq a causa della
guerra.
Lo ha affermato, a margine di un convegno della
Confcommercio,
il presidente della Regione Lombardia, Roberto
Formigoni.
"Se vengono fatte sul
territorio azioni forti ed efficaci -
ha detto
Formigoni - non penso che dovremmo avere una grande
ondata
di profughi. Inoltre - ha aggiunto - i Paesi che per
primi
dovranno ospitare i profughi sono quelli confinanti".
Se tutte queste condizioni
non saranno sufficienti - ha
sottilineato
- l'Italia e i Paesi occidentali, dovra' e fara'
senz'altro
il proprio dovere. Formigoni infine ha detto di
"condividere
la speranza di tanti che si possa arrivare presto
alla
fine delle ostilita'" e ha aggiunto che e' necessario fare
in modo
che "la transizione del dopoguerra sia affidata alla
Comunita'
Internazionale. Auspico - ha concluso - che l'Onu
sappia
ritrovare un linguaggio comune e garantire la transizione
verso un
Iraq libero e democratico". (AGI)
Mgm-Pag/Glc
281748
MAR 03
ADN0929
5 POL 0 RT1 POL NAZ
IRAQ: UNHCR,
SODDISFAZIONE PER PROVVEDIMENTO SU PROFUGHI =
MAHIGA, CONFERMA DISPONIBILITA' E IMPEGNO DEL GOVERNO
Roma, 28 mar.
(Adnkronos) - Soddisfazione e' stata espressa da
Augustine
Mahiga, rappresentante in Italia dell'Alto commissariato
per le
Nazioni unite per i Rifugiati (Unhcr), per la decisione del
Consiglio
dei ministri di recepire la direttiva comunitaria sulla
concessione
della protezione temporanea in caso di un afflusso
massiccio di profughi in Italia.
Secondo Mahiga,
infatti, tale decisione ''e' in linea con
quanto
richiesto dall'Unhcr nell'incontro della scorsa settimana con
il
vicepremier Gianfranco Fini e, conferma la disponibilita' e
l'impegno
del governo italiano a riconoscere i diritti di possibili
rifugiati
e richiedenti asilo in fuga dalla crisi in Iraq''.
Il
rappresentante dell'Unhcr, oltre a ricordare che l'Ente
nella
regione del Golfo ha gia' predisposto gia' aiuti per 300mila
persone, ha ''auspicato di poter
incontrare quanto prima
rappresentanti
del governo per conoscere e discutere nel dettaglio le
modalita'
di attuazione del provvedimento''
(Sin/Gs/Adnkronos)
28-MAR-03
17:57
ADN0932
5 POL 0 RT1 PPR NAZ
IRAQ:
MARGHERITA, LEGA UN PROBLEMA PER PRESIDENZA ITALIANA UE =
PISTELLI, NO A DIRETTIVA PROFUGHI NON FACILITERA' LE COSE
Roma, 28 mar.
(Adnkronos)- ''Temo che questi comportamenti non
contribuiranno
a spianare la strada per una efficace conduzione del
semestre
di presidenza italiana della Ue''. Il responsabile Esteri
della
Margherita Lapo Pistelli, invita a non sottovalutare il no
della
Lega in Consiglio dei ministri al decreto attuativo della
direttiva
europea per gli aiuti ai profughi e sulle quote latte.
''Il riemergere
della Lega di lotta e di governo -afferma-
non
spacca il centrodestra, ma rischia di creare molti problemi al
profilo
europeo del prossimo semestre. Non si difende il prestigio
del
Paese sparecchiando qua e la' il proprio veto sui tavoli
comunitari.
Non lo si difende, rifiutando preventivamente le
assunzioni
di responsabilita' sulle conseguenze di questo
conflitto''.
(Pol-Tor/Gs/Adnkronos)
281406 mar 03GMT
IRAQ:
FRISULLO, GARANTIRE PROTEZIONE TEMPORANEA PER PROFUGHI
SENZA
CONFINE, IN FUGA CITTADINI E RENITENTI A LEVA
(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Un
provvedimento straordinario,
previsto
dalla legge Bossi-Fini e già sperimentato nel '92 per
i
profughi ex jugoslavi, che garantisca protezione temporanea ai
cittadini
iracheni e alle minoranze in fuga dal conflitto in
Iraq. A
sollecitare l'intervento del governo è il presidente
dell'associazione
'Senza Confinè Dino Frisullo.
Il provvedimento, sottolinea
Frisullo, «può essere
riproposto
come protezione temporanea europea, fermo restando il
diritto
di asilo, in base alla direttiva 2001/55 del Consiglio
d'Europa,
chiedendo alla Ue di ripartire le spese e distribuire
i
profughi anche in deroga alle strette maglie attuali».
Per il responsabile
dell'associazione, «i profughi
kurdo-irakeni
condotti da Lampedusa a Crotone, come quelli
sbarcati
invece ad Ancona e tradotti con mezzi militari a Foggia
e Bari
per essere respinti in Grecia, non sono che le
avanguardie
più evidenti di un enorme esodo di guerra che
gradualmente
nelle prossime settimane investirà l'Italia e
l'Europa».
Secondo Frisullo, «sono in movimento non solo i
cittadini
irakeni, sia curdi che arabi, ma anche i giovani
renitenti
alla leva e le minoranze curde d'Iran, Siria e Turchia
dove la
repressione si è intensificata, dai processi politici
in Siria
agli omicidi in carcere in Iran, alla restaurazione
dello
stato d'emergenza e allo scioglimento del partito Hadep in
Turchia».(ANSA).
XFC
24-MAR-03
18:48 NNN
IRAQ:
PROFUGHI; GASPARRI, ACCOGLIERLI IN ZONE LIMITROFE
MA SE
ITALIA COINVOLTA, NON POSSIAMO TIRARCI INDIETRO
(ANSA) - ROMA, 31 MAR - I
profughi iracheni devono essere
accolti
possibilmente nelle zone limitrofe, ma se questo non
fosse
possibile «e anche l'area del nostro Paese dovesse essere
coinvolta,
non possiamo tirarci indietro». Questa, in sintesi,
l'opinione
espressa dal ministro delle Comunicazioni Maurizio
Gasparri
nel corso di un'intervista a Radio Radicale.
L'aiuto ai profughi, ha detto
Gasparri, «deve essere
effettuato
rispettando le regole internazionali. L'Italia quindi
deve
fare quello che le regole dicono, nè più nè meno».
L'auspicio
del ministro, in ogni caso, è «che di profughi ce
ne siano
il meno possibile, nel senso che se la guerra si
conclude
rapidamente con la vittoria della democrazia e della
libertà
non saranno curdi e iracheni a dovere scappare
dall'Iraq,
ma saranno curdi e iracheni che potranno tornare in
Iraq».
D'altro canto, ha aggiunto,
«mi auguro anche che se dovesse
esserci
la necessità di accogliere popolazioni, vengano accolte
nelle
zone limitrofe per dare una maggiore possibilità di
ritorno.
Portare persone a migliaia di chilometri di distanza ha
poco
senso, vuol dire sradicarle. Il buon senso - ha concluso -
può
dunque trovare una sintesi tra le preoccupazioni espresse
dalla
Lega e il senso di responsabilità che il governo deve
avere
comunque».