Appunti
sulla questione
VOTO AGLI IMMIGRATI
1)
I regolamenti e (a fortiori) gli Statuti Comunali sono fonti sub primarie (Man.
di dir. Pubb, CASSESE + 4, Milano, 2001, ed. Giuffrè, pag. 22)
“con la stessa forza legislativa di quelle primarie … vincolate nel
loro contenuto alla osservanza dei principi delle norme primarie”.
Sui
“principi delle norme primarie”:
-Art.
6 D.L. 267/2000, T.U.E.L., lo Statuto deve specificare “… le forme
di garanzia e di partecipazione delle minoranze … della partecipazione
popolare …” partecipazione che può essere solo il voto; gli
immigrati sono certamente minoranze.
-Il
D. Legisl. 268/1998 prevede per gli immigrati “pari diritti” etc.,
nonché la partecipazione alla vita pubblica locale, e costituisce
applicazione di una convenzione internazionale cui l’Italia ha aderito
(Convenzione OIL n. 143 espressamente richiamata dalla legge 268/98).
2)
Sui limiti costituzionali:
L’art.
48
Cost. riserva ai cittadini il voto alle sole elezioni politiche;
l’interpretazione sistematica del testo costituzionale non permette altra
interpretazione; le norme costituzionali in materia di istituti elettivi fanno
soltanto riferimento a istituti e materie afferenti le elezioni politiche.
Inoltre il termine “tutti i cittadini” non esclude
l’estensione del diritto ai non cittadini.
“Art.
49:
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (La norma
è pensata con chiaro riferimento ai presupposti organizzativi per le
elezioni politiche);
“Art.
51.
Tutti i cittadini dell'uno o
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge
“ (stesse considerazioni per quanto esposto con riferimento
all’art. 49; con riguardo all’argomento dell’assenza di
limiti costituzionali al diritto di voto per gli stranieri, la riserva sui
“requisiti” comporta che la legge e le fonti di rango primario
possono ammettere gli stranieri agli uffici pubblici e alle cariche elettive).
“Art.
59.E' senatore di diritto e
a vita salvo rinunzia, chi
è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente
della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.”
Non
è “principio della legge” la riserva del voto ai soli
italiani alle elezioni amministrative (vincolante per le fonti sub-primarie),
infatti votano in Italia i cittadini della Unione Europea nelle elezioni
amministrative.;
3)
Il nuovo testo dell’art.114 Cost. comma secondo (“I Comuni, Le
provincie, Le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione"), interpretato letteralmente porta ad escludere qualunque
limite di legislazione ordinaria al contenuto degli Statuti Comunali e
Provinciali.
Pertanto
solo la Corte Costituzionale potrebbe sindacare il contenuto degli Statuti
Comunali o Provinciali. In tale prospettiva anche i limiti di cui alle ipotesi
sub 1) sarebbero superati.
Ciò avvalora quanto al punto 2) in riferimento all’art 48 Cost.
4) *******La legge c.d.
Bossi Fini introduce un generale principio di ammissibilità al permesso
di soggiorno solo per chi lavora in italia (…). Pertanto soltanto chi
lavora regolarmente e versa tasse, imposte e contributi puo risiedere
legittimamente in italia. Certamente vige nella nostra Costituzione materiale
il principio no taxation without rapresentation, principio fondativo del
concetto stesso di Costituzione, a base della Rivoluzione americana che
sfociò nella Costituzione tuttora vigente negli USA.
Riferimenti
legislativi
TESTO
VIGENTE - Aggiornato alla G.U. dell' 21/4/2001, n. 93
EMIGRAZIONE
E IMMIGRAZIONE
RIFUGIATI
E PROFUGHI
Legge 8 marzo 1994, n. 203 (in Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff., 26
marzo, n. 71). - Ratifica ed esecuzione
della convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale,
fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992,
limitatamente ai capitoli A e
B.
[testo
CONVENZIONE] [ parte 2 di 2]
EMIGRAZIONE
E IMMIGRAZIONE
RIFUGIATI
E PROFUGHI
CAPITOLO C
DIRITTO DI VOTO ALLE ELEZIONI LOCALI
PARTE I
Art. 6.
1. Ciascuna
Parte si impegna con
riserva delle disposizioni
dell'art. 9, paragrafo
1, a concedere il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni
locali ad ogni residente straniero, a
condizione che questi
soddisfi alle stesse condizioni di quelle
prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia
risieduto legalmente
ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti
le
elezioni.
2. Uno
Stato contraente può tuttavia
dichiarare all'atto del
deposito del suo
strumento di ratifica, di
accettazione, di
approvazione o
di adesione che intende
limitare l'applicazione del
paragrafo
1 al solo diritto di voto.
Art.
48 Costituzione
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto
la
maggiore età.
Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
è
dovere civico.
La legge
stabilisce requisiti e
modalità per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne
assicura
l'effettività.
A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per
l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero
stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri determinati
dalla
legge (1).
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità
civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità
morale indicati dalla legge.
________________________________________
(1) Comma aggiunto dall'art. 1 l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1.
TESTO
VIGENTE - Aggiornato alla G.U. dell' 21/4/2001, n. 93
LAVORO
Legge 10 aprile 1981, n. 158 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
29
aprile, n. 116). - Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri
92,
133 e 143 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (1).
(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e
giustizia leggasi
Ministro/Ministero
della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
[testo
3° CONVENZIONE] [ parte 4 di 4]
RIFUGIATI
E PROFUGHI
Decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (in Suppl. ordinario
alla
Gazz. Uff., 18 agosto, n. 191). - Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione
dello
straniero (1) (2).
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO,
IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL
TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
(...)
Art. 9.
Carta di soggiorno.
(...)
4. Oltre a
quanto previsto per lo
straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di
soggiorno
può:
(...)
d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche
l'elettorato quando previsto
dall'ordinamento e in
armonia con le
previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a
Strasburgo
il 5 febbraio 1992.