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P5_TA-PROV(2003)0179A5-0086/2003
(Procedura di consultazione - nuova consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1999) 638)(1),
- vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2002) 225)(2),
- vista la sua posizione del 6 settembre 2000(3) sulla prima consultazione,
- visto l'articolo 63 del trattato CE,
- nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0220/2002),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0086/2003),
1. approva la proposta modificata della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Al fine di creare progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da una parte, l'adozione di misure finalizzate alla libera circolazione dei cittadini, congiuntamente a misure di accompagnamento relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione e, dall'altra, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
Al fine di creare progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente all'articolo 61, prevede, da una parte, l'adozione di misure finalizzate alla libera circolazione dei cittadini, congiuntamente a misure di accompagnamento relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione e, dall'altra, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
L'articolo 63, paragrafo 3, del trattato CE prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione. L'articolo 63, paragrafo 3 lettera a) prevede segnatamente che il Consiglio adotti misure in materia di condizioni d'ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare.
Non concerne la versione italiana.
Le misure in materia di ricongiungimento familiare devono essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Le misure in materia di ricongiungimento familiare devono essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è sancito dagli articoli 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata e proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dall'articolo 8 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2002, nonché da numerosi altri strumenti di diritto internazionale.
(3 bis) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che rappresenta l'essenza stessa dell'acquis comune europeo in materia di diritti fondamentali. In conformità del principio di universalità, la grande maggioranza dei diritti elencati nella Carta sono riconosciuti a ogni persona, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza; la Carta sancisce dunque una serie di diritti riconosciuti ai cittadini degli Stati membri e ai cittadini di paesi terzi che risiedono nel territorio dell'Unione.
(3 ter) In conformità delle misure 36 e 38 del Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Testo adottato dal Consiglio giustizia e affari interni, del 3 dicembre 19981, l'Unione deve adottare da un lato, entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, uno strumento sullo status giuridico degli immigrati legali e, dall'altro, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato, una normativa sulle condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti a lungo termine e titoli di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare.
1 GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, fondata su una valutazione comune sia dell'evoluzione economica e demografica all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi d'origine. A tal fine il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente decisioni sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tenere conto non solo della capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro, ma anche dei legami storici e culturali con i paesi d'origine.
Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, nella fattispecie al punto 20 delle sue conclusioni, la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, fondata su una valutazione comune sia dell'evoluzione economica e demografica all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi d'origine. A tal fine il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente decisioni sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tenere conto non solo della capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro, ma anche dei legami storici e culturali con i paesi d'origine.
Il Consiglio europeo, nella riunione speciale di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha affermato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri e che una politica più energica in materia d'integrazione dovrebbe proporsi di offrire loro diritti e doveri comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea.
Il Consiglio europeo ha affermato nella riunione speciale di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, nella fattispecie al punto 18 delle sue conclusioni, che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri e che una politica più energica in materia d'integrazione dovrebbe proporsi di offrire loro diritti e doveri comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea.
Il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ha riaffermato il suo impegno riguardo agli orientamenti politici e agli obiettivi definiti a Tampere, ed ha rilevato che sono necessari nuovi impulsi e orientamenti al fine di recuperare il ritardo; ha confermato che una vera politica comune d'immigrazione presuppone la creazione di norme comuni in materia di ricongiungimento familiare ed ha invitato la Commissione a presentare una nuova proposta modificata in materia.
Il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ha riaffermato il suo impegno riguardo agli orientamenti politici e agli obiettivi definiti a Tampere, ed ha rilevato che sono necessari nuovi impulsi e orientamenti al fine di recuperare il ritardo; ha confermato in particolare al punto 40 delle sue conclusioni che una vera politica comune d'asilo e d'immigrazione presuppone la creazione di norme comuni in materia di procedure d'asilo, ingresso e ricongiungimento familiare ed ha invitato la Commissione a presentare una nuova proposta modificata in materia.
(7 bis) Il Consiglio dovrebbe adottare, quanto più rapidamente possibile, la proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi perzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto dello status di protezione1 presentata dalla Commissione il 12 settembre 2001.
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1 GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 325.
Il ricongiungimento familiare riguarda i membri della famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minorenni. Spetta agli Stati membri decidere se desiderano allargare la cerchia dei familiari ed accordare il ricongiungimento familiare agli ascendenti, ai figli maggiorenni ed ai conviventi in una relazione stabile non coniugati.
Il ricongiungimento familiare riguarda i membri della famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minorenni. I partner registrati o conviventi, a prescindere dal sesso, dovrebbero essere candidati al ricongiungimento familiare laddove la normativa o la prassi dello Stato membro interessato tratti le coppie di fatto in maniera analoga alle coppie sposate. Spetta agli Stati membri decidere se desiderano allargare la cerchia dei familiari ed accordare il ricongiungimento familiare agli ascendenti e ai figli maggiorenni.
(11 bis) Il ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare anche i figli maggiorenni e gli ascendenti, a condizione che essi non abbiano nessun altro sostegno familiare nel paese d'origine e non possano oggettivamente provvedere alle proprie necessità in considerazione del loro stato di salute.
Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinino l'esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l'ingresso e il soggiorno dei membri della famiglia; tali procedure devono essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque al fine di offrire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.
Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinino l'esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l'ingresso e il soggiorno dei membri della famiglia; tali procedure devono essere efficaci nonché trasparenti ed eque al fine di offrire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.
Conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione prevista, cioè l'istituzione di un diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi che venga esercitato secondo modalità comuni, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può invece essere realizzato meglio a livello comunitario, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per conseguire tali scopi e non va oltre quanto è necessario a questo fine,
Conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione prevista, cioè l'istituzione di un diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi che venga esercitato secondo modalità comuni, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può invece essere realizzato meglio a livello comunitario, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta. La presente direttiva si limita a stabilire le condizioni minime per conseguire tali scopi e non va oltre quanto è necessario a questo fine,
Oggetto
Definizioni
b) 'rifugiato': il cittadino di un paese terzo o l'apolide cui sia riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
b) 'rifugiato': il cittadino di un paese terzo o l'apolide cui sia riconosciuto lo status di rifugiato in quanto rispondente ai requisiti fissati all'articolo 1 (A), della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata e integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, quali specificati nei capi II e III della direttiva CE n.../... del Consiglio, del ..., recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione;
Campo d'applicazione
b) autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di una protezione temporanea o che ha chiesto l'autorizzazione a soggiornare per questo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status;
b) che richiede una protezione temporanea e la cui domanda non abbia ancora formato oggetto di una decisione definitiva;
Articolo 3 bis
Disposizioni più favorevoli
La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli contenute:
a) negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra la Comunità o tra la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e dei paesi terzi dall'altra;
a) negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra la Comunità o tra la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e dei paesi terzi dall'altra entrati in vigore prima dell'entrata in vigore della presente direttiva;
b) nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1987 e nella convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante del 24 novembre 1977.
La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.
La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica, a condizione che siano compatibili con la direttiva stessa.
Articolo 3 ter
La presente direttiva non si applica alle regole nazionali preesistenti o recentemente introdotte che comportino eventualmente disposizioni o criteri più favorevoli in materia di ricongiungimento familiare e di integrazione delle famiglie rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva.
Il recepimento della presente direttiva non può in alcun caso giustificare una diminuzione del livello di protezione già garantito dagli Stati membri in materia di ricongiungimento familiare nei campi coperti dalla presente direttiva.
Articolo 3 quater
Clausola di non discriminazione
Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, la nazionalità, l'appartenenza a una determinata categoria sociale, la salute, il colore della pelle, l'origine sociale o etnica, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale.
a) il coniuge del richiedente il ricongiungimento;
a) il coniuge del richiedente il ricongiungimento o il partner registrato, indipendentemente dal sesso, ai sensi della pertinente normativa nazionale, o il partner convivente, indipendentemente dal sesso, che abbia una relazione duratura debitamente comprovata con il richiedente, laddove la normativa o la prassi dello Stato membro interessato riservi alle coppie di fatto un trattamento corrispondente a quelle coniugate, conformemente alle condizioni stabilite da tale normativa;
b) i figli minorenni del richiedente e del coniuge, compresi i figli adottati secondo una decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro interessato o una decisione automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali;
b) i figli minorenni, legittimi o naturali, del richiedente e del coniuge o del partner registrato o convivente di cui alla definizione della lettera a), compresi i figli adottati secondo una decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro interessato o una decisione automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali;
c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del richiedente o del coniuge, quando uno di essi sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento; gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il suo consenso.
c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del richiedente o del coniuge, del partner registrato o convivente di cui alla lettera a), quando uno di essi sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento; in caso di affidamento congiunto è necessario l'accordo dell'altro genitore.
In deroga alla disposizione che precede, qualora un minore abbia superato i 12 anni, uno Stato membro può, prima di autorizzarne l'ingresso ed il soggiorno ai sensi della presente direttiva, esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione d'integrazione già richieste dalla sua legislazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva.
soppresso
c bis) gli ascendenti in linea diretta di primo grado del richiedente o del coniuge o partner convivente, a condizione che siano a loro carico e che non dispongano di alcun altro sostegno, di tipo familiare o meno, nel paese d'origine.
c ter) i figli maggiorenni non coniugati del richiedente o del coniuge o, eventualmente, del partner convivente, quando siano a suo carico e non possano obiettivamente sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.
In virtù della presente direttiva e salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei seguenti membri della famiglia:
a) gli ascendenti in linea retta e di primo grado del richiedente il ricongiungimento e del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine;
b) i figli maggiorenni non coniugati del richiedente o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.
Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai sensi della presente direttiva, salvo il rispetto delle condizioni definite al capo IV, del convivente non coniugato cittadino di un paese terzo che abbia una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il richiedente, o del cittadino di un paese terzo legato al richiedente da una relazione stabile formalmente registrata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, nonché dei figli non coniugati, anche adottati, di tali persone.
In caso di matrimonio poligamo, se il richiedente ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza l'ingresso e il soggiorno di un altro coniuge né dei figli di quest'ultimo, fatte salve le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.
In caso di matrimonio poligamo, se il richiedente ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza l'ingresso e il soggiorno di un altro coniuge né dei figli di quest'ultimo, a meno che l'interesse del figlio minore non lo esiga, in conformità delle disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.
Gli Stati membri possono imporre un limite minimo di età per il richiedente e il coniuge, che può essere al massimo quello della maggiore età legale, perché il ricongiungimento familiare possa aver luogo.
Gli Stati membri possono imporre un limite di età per il richiedente e il coniuge o partner registrato o convivente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che può essere al minimo quello della maggiore età legale, perché il ricongiungimento con il coniuge, partner registrato o convivente possa aver luogo.
Iter amministrativo
Gli Stati membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal(dai) familiare(i).
Per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, il richiedente o il membro della famiglia presenta una domanda di ingresso e di soggiorno presso le autorità competenti dello Stato membro in cui risiede il richiedente il ricongiungimento.
Per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possono convocare per colloqui il richiedente il ricongiungimento e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie.
Per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possono convocare per colloqui il richiedente il ricongiungimento e il membro o i membri della famiglia se si trova o si trovano già sul territorio e condurre altre indagini, compresi testi di DNA, che ritengano necessarie.
Nell'esaminare una domanda concernente il convivente non coniugato in una relazione stabile con il richiedente, gli Stati membri tengono conto, per stabilire se effettivamente esista una relazione di tipo familiare, di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili.
Nell'esaminare una domanda concernente il convivente non coniugato in una relazione stabile con il richiedente, gli Stati membri tengono conto di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili.
Non appena possibile e comunque entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda le autorità competenti dello Stato membro comunicano per iscritto al richiedente/al membro o ai membri della famiglia la loro decisione.
Dopo l'esame della domanda, le autorità competenti dello Stato membro comunicano per iscritto al richiedente la decisione presa entro un termine che non può superare i 6 mesi. La decisione di rifiuto della domanda è debitamente motivata.
In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare, il limite di tempo di cui al comma precedente può essere prorogato, ma in nessun caso può superare i dodici mesi.
La decisione di rifiuto della domanda è debitamente motivata. Le conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui al primo comma devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.
Ordine pubblico, sicurezza interna e sanità pubblica
Gli Stati membri possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno di uno dei membri della famiglia per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza interna e di sanità pubblica.
Gli Stati membri possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno di uno o più membri della famiglia per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza interna e di sanità pubblica.
Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un membro della famiglia per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna.
Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di uno o più membri della famiglia per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna.
Le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza interna devono essere fondate esclusivamente sul comportamento personale del familiare in questione.
Le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza interna devono essere fondate esclusivamente sul comportamento personale del familiare o dei familiari in questione.
L'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non può di per sé giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
L'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
Condizioni in materia di alloggio, assicurazione contro le malattie e risorse materiali
Lo Stato membro può esigere che il richiedente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della sua famiglia.
Lo Stato membro può esigere che il richiedente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 anche al momento di un rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della sua famiglia.
Articolo 8
Durata della residenza
Gli Stati membri possono esigere che il richiedente il ricongiungimento, prima di farsi raggiungere dai membri della sua famiglia, abbia risieduto legalmente nel loro territorio per un periodo non superiore a due anni.
Gli Stati membri possono esigere che il richiedente il ricongiungimento, prima di farsi raggiungere dai membri della sua famiglia, abbia risieduto legalmente nel loro territorio per un periodo ininterrotto non superiore a un anno.
In deroga alla disposizione che precede, qualora, in materia di ricongiungimento familiare, la legislazione in vigore in uno Stato membro al momento dell'adozione della direttiva tenga conto della sua capacità di accoglienza, questo Stato membro può prevedere un periodo di attesa che non può superare i 3 anni tra la presentazione della domanda di ricongiungimento ed il rilascio del permesso di soggiorno ai membri della famiglia.
Ambito di applicazione in materia di rifugiati
Membri della famiglia
Presentazione e esame delle domande
Condizioni relative all'alloggio, all'assicurazione malattia, alle risorse economiche e alla durata del soggiorno
Disposizioni generali relative ai documenti di soggiorno
Una volta accettata la domanda d'ingresso ai fini del ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l'ingresso del membro o dei membri della famiglia. A tal fine, gli Stati membri agevolano il rilascio dei visti necessari per queste persone.
Una volta accettata la domanda d'ingresso ai fini del ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l'ingresso del membro o dei membri della famiglia. A tal fine, gli Stati membri agevolano il rilascio dei visti necessari per queste persone, compresi i visti di transito.
Parità di trattamento
Permesso di soggiorno autonomo
Trascorso un periodo massimo di cinque anni di residenza e sempre che continuino a sussistere i vincoli familiari, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del richiedente il ricongiungimento.
Trascorso un periodo massimo di cinque anni di residenza e sempre che continuino a sussistere i vincoli familiari, il coniuge o il partner registrato o convivente, qualora la legislazione dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate, e il figlio o i figli diventati maggiorenni del richiedente, del coniuge o del partner registrato o convivente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) hanno diritto a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del richiedente il ricongiungimento.
In caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti, un permesso di soggiorno autonomo può essere rilasciato alle persone entrate in virtù del ricongiungimento familiare. Gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che un permesso di soggiorno autonomo sia rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano.
In caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti, un permesso di soggiorno autonomo può essere rilasciato alle persone entrate in virtù del ricongiungimento familiare e residenti da almeno un anno. Gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che un permesso di soggiorno autonomo sia rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano.
Rifiuto della domanda d'ingresso e ritiro o mancato rinnovo del permesso di soggiorno
Gli Stati membri possono procedere a dei controlli specifici qualora esista una fondata presunzione di frode o di matrimonio, relazione stabile, o adozione fittizi come definiti al paragrafo 2. Controlli specifici possono essere effettuati anche in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari.
Gli Stati membri possono procedere a dei controlli qualora esista una fondata presunzione di frode o di matrimonio, relazione stabile, o adozione fittizi come definiti al paragrafo 2. Detti controlli possono essere effettuati anche in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari.
Valutazione dei vincoli familiari e durata della residenza
In caso di rifiuto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del richiedente il ricongiungimento o dei membri della sua famiglia, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata della sua residenza nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
In caso di rifiuto di una domanda d'ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del richiedente il ricongiungimento o dei membri della sua famiglia, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata della sua residenza nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Articolo 17 bis
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono il regime applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate per conformarsi alla presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione delle stesse.
Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri informano la Commissione del contenuto di tali disposizioni entro e non oltre il 31 dicembre 2003, e le notificano immediatamente qualunque successiva modifica delle stesse.
Garanzie processuali
Gli Stati membri assicurano che il richiedente il ricongiungimento e/o i membri della sua famiglia possano avvalersi dei rimedi giurisdizionali, in fatto e in diritto, in caso di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento.
Le decisioni di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento devono essere debitamente motivate. La decisione è notificata per iscritto all'interessato. Nella notifica sono indicate le vie di ricorso che l'interessato ha il diritto di adire nonché i termini stabiliti per la presentazione di eventuali ricorsi alle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro in questione.
Relazioni
Periodicamente, e per la prima volta al più tardi entro due anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione negli Stati membri della presente direttiva e propone, se del caso, le modifiche necessarie. Queste proposte di modifica riguarderanno in via prioritaria le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 13.
Ogni cinque anni, e per la prima volta al più tardi entro due anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione negli Stati membri della presente direttiva e propone, se del caso, le modifiche necessarie. Queste proposte di modifica riguarderanno in via prioritaria le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 13. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'elaborazione di detta relazione.
Recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [31 dicembre 2003] Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto nazionale necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [31 dicembre 2003] Essi ne informano immediatamente la Commissione, e le notificano senza indugio qualunque successiva modifica di tali disposizioni.
Entrata in vigore
Destinatari