della Provincia di Vicenza
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Vicenza, 17/04/02
C.A. dott. Del Vecchio – Confartigianato
Nazionale
Oggetto: Lo stato degli accordi bilaterali di riammissione
dei clandestini
L’Italia dal 1996 ha stipulato una serie di
accordi bilaterali con paesi stranieri Ue ed extraUe finalizzati alla
riammissione nei territori di provenienza di persone clandestine, ovvero non
legittimate ad entrare e soggiornare in Italia.
Gli accordi sono di varia natura e potrebbero essere
distinti in questo modo:
1. afferenti al controllo dell’immigrazione
e delle frontiere :
-
accordi
di riammissione di clandestini
-
accordi
di riammissione di quanti hanno commesso reato
-
accordi
di cooperazione di polizia di frontiera
2. afferenti all’inserimento nel mercato del
lavoro e alle tutele sociali :
-
accordi
di sicurezza sociale (trasferimento contributi pensionistici o erogazione
assegni familiari
-
accordi
di inserimento nel mercato del lavoro italiano (ingresso stagionali)
-
accordi
di reciprocità per il lavoro autonomo.
L’elenco sul numero degli accordi può
variare a seconda dei criteri di lettura tanto che:
-
Il
Ministero degli Esteri nel giugno 2000 dichiarava “oltre venti accordi di
riammissione”
-
Palazzo
Chigi nel gennaio 2002 dichiarava “quindici accordi di
riammissione”
-
Il
Sottosegretario agli Interni nel febbraio di quest’anno dichiarava
“diciannove accordi di riammissione”.
Le variazioni sono dovute sia alle date differenti
tra la stipulazione, le ratifiche parlamentari e le effettive vigenze, sia
all’effettiva attuazione (vedi caso Jugoslavia) sia alla valutazione sui
contenuti (vedi caso Georgia)
Schematicamente gli Accordi sono i seguenti:
ACCORDI INTERNAZIONALI DI RIAMMISSIONE SOTTOSCRITTI FINO
AD OGGI
Paese Accordo
1 |
Slovenia |
Roma, 3/09/96 |
2 |
Macedonia |
Skopje, 26/02/97 |
3 |
Romania |
Bucarest, 4/03/97 |
4 |
Georgia |
Roma, 15/05/97 |
5 |
Ungheria |
Bucarest, 20/05/97 |
6 |
Lituania |
Vilnius, 20/05/97 |
7 |
Lettonia |
Riga, 21/05/97 |
8 |
Estonia |
Tallin, 22/05/97 |
9 |
Jugoslavia |
Roma, 19/06/97 Concluso il
negoziato di revisione nel gennaio 2002 |
10 |
Croazia |
Roma, 27/06/97 |
11 |
Francia |
Chambery, 3/10/97 |
12 |
Austria |
Vienna, 7/10/97 |
13 |
Albania |
Tirana, 18/11/97 |
14 |
Bulgaria |
Roma, 22/07/98 |
15 |
Marocco |
Rabat, 27/07/98 Osservazioni
informali su mancate collaborazioni |
16 |
Slovacchia |
Bratislavia,
30/07/99 |
17 |
Tunisia |
Scambio di note |
18 |
Svizzera |
Roma, 10/09/98 |
19 |
Grecia |
Roma, 30/04/99 |
20 |
Spagna |
Roma, 4/11/99 |
21 |
Algeria |
Roma, 24/02/2000 |
22 |
Nigeria |
Roma, 22/09/2000 |
23 |
Polonia |
Accordo
sottoscritto con Paesi Shengen |
24 |
Sri
Lanka |
Segnalato
dal Cespi Giugno 02 |
(fonte Presidenza
Consiglio gennaio 2002 con integrazioni)
25 |
Rep.Fed.Yugoslava
(Serbia-Mont.) |
Gennaio
2003 |
PAESI CON I QUALI SONO IN CORSO TRATTATIVE PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO DI RIAMMISSIONE:
Paese Stato
delle trattative
1 |
Pakistan |
Negoziato concluso |
2 |
Egitto |
Negoziato in corso
dal 2000 |
3 |
Malta |
Negoziato concluso |
4 |
Polonia |
Accordo
sottoscritto con Paesi Shengen |
5 |
Ucraina |
Negoziato in via
di conclusione |
6 |
Bielorussia |
Contatti in corso |
7 |
Cina |
Contatti in corso |
8 |
Filippine |
Negoziato in via
di conclusione |
9 |
Moldavia |
Contatti in corso |
10 |
Russia |
Contatti in corso |
11 |
Turchia |
Iniziative in
corso per rilanciare i negoziati dopo numerose sospensioni |
12 |
Bangladesh |
Contatti preliminari |
13 |
Senegal |
Contatti
preliminari |
14 |
India |
Contatti
preliminari |
(fonte Presidenza
Consiglio gennaio 2002 con integrazioni)
Note:
Gli accordi
bilaterali riscontrano numerose problematiche:
Ø
la vicenda
dell’accordo con la Jugoslavia rende evidente che la presenza di un
Accordo formale non garantisce la
sua funzionalità,
Ø
l’accordo
sul lavoro autonomo per la Cina (che non contempla riammissioni di clandestini)
si presta a considerazioni analoghe per situazioni molto diverse (formalmente
non ci sono ostacoli per il lavoro autonomo di un italiano in Cina,
praticamente sì, l’Italia ha sospeso l’accordo dopo
verifiche in questo senso e il tutto è stato superato con la legge
40/98).
Ø
l’accordo
sul rimpatrio con la Slovenia dimostra la difficoltà di applicazione delle
regole. La Slovenia chiede prove sull’attraversamento delle proprie
frontiere da parte dei clandestini (il numero delle riammissioni è
cresciuto dalle 1.048 del 1° semestre 2001 alle 1.929 del 2° semestre,
ma sconta la difficoltà della Slovenia a riammettere persone senza
documenti o delle quali non sia documentata la provenienza dai suoi territori,
in pratica la riammissione in molti casi viene rifiutata o rimandata).
Ø
l’accordo
bilaterale comporta convenienze e scambi reciproci che non è sempre
facile mettere sul tavolo con Paesi molto distanti. Come ha sostenuto il
sottosegretario agli Interni Mantovano: “La definizione di accordi
bilaterali richiede il tempo necessario per i dovuti approfondimenti istruttori
e contatti; peraltro, le iniziative assunte dal Presidente del Consiglio in
materia di coinvolgimento dell'Unione europea e degli ambasciatori presenti nei
paesi da cui provengono i maggiori flussi migratori stanno ad indicare
l'importanza attribuita dal Governo alla via della collaborazione internazionale. (Prima Commissione
della Camera, sede Referente, in merito alle modifiche alla normativa in
materia di immigrazione e asilo, 18/04/02)
Agli effetti pratici dei flussi di ingresso per gli immigrati gli accordi bilaterali sono serviti a privilegiare nei decreti di programmazione dei flussi gli stranieri provenienti dai Paesi che hanno realizzato “pacchetti” di intese relative all’ingresso nel mondo del lavoro. Ciò si è concretizzato con numeri riservati nel 2000 e 2001 per Marocco, Tunisia e Albania, mentre altre quote venivano riservate a cittadini di “Paesi non appartenenti all'Unione europea che sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria” e altre quote ancora a cittadini “provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario”.
Il decreto sull’ingresso degli stagionali di quest’anno
riproduce lo stesso criterio (con esclusione del Marocco per il quale il
Governo Italiano lamenta la scarsa collaborazione nel riconoscimento dei
clandestini).
Tuttavia sono previste quote di ingresso solo per questi Paesi e per quelli candidati prossimi all’ingresso in Ue producendo l’effetto paradossale di includere ingressi per cittadini Lituani e Lettoni ed escludere lavoratori Serbi, Croati, Macedoni, Bosniaci, Kossovari, Moldavi ed Ucraini molto numerosi negli ingressi precedenti.
E’ evidente quindi che i criteri di lettura del significato degli
accordi bilaterali e dei più generali criteri di ingresso possono diventare molto selettivi al di
là del dettato legislativo. In particolare l’escludere dalle quote
ingressi per cittadini di Paesi che non hanno accordi può creare molti
problemi (p.es. manca tutto il Sudamerica, manca il Mediooriente, manca la Moldavia,
manca ancora l’Egitto,….). Ricordo che la scelta di emigrare
è prevalentemente una scelta individuale, non statale (vedasi le
durissime e violatissime leggi restrittive dell’emigrazione in Moldavia)
e non offrire nessun canale di ingresso regolare significa condannare alla
clandestinità certa le strategie di emigrazione di gruppi di persone
motivate comunque ad uscire dal loro Paese.
(A.B. 04/02)