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Prot. n. 294/16
Allegati n. 3
CIRCOLARE N. 3/2003 |
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Roma, 12 Febbraio 2003
Alle Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 19 ñ Uff.Lavoro ñ Isp.Lavoro Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi Sociali Servizio Lavoro Trento
Alla Regione Autonoma Friuli V.G. Agenzia Regionale per l'Impiego Trieste
Alla Regione Siciliana Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro Ispett. Reg.le Lavoro Palermo
e, p.c.: Agli Assessorati Regionali al lavoro Loro Sedi
Al Ministero degli Affari Esteri Gabinetto del Ministro Roma
Al Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro - Roma
All' INPSñDirezione Generale Roma |
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OGGETTO: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.2002 concernenti rispettivamente: 1) proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002; 2) programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 25 del 31.01.2003 sono stati pubblicati gli allegati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri entrambi del 20.12.2002 (allegati 1 e 2).
1) Il DPCM recante la proroga dei termini dei flussi di ingresso per l'anno 2002 dilaziona il termine del 31.12.2002 al 31.03.2003 ai fini della presentazione delle istanze ñ avanzate da parte dei datori di lavoro interessati - di ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002, nonchÈ delle richieste degli interessati - da rivolgere alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane - di visto di ingresso per lavoro autonomo di cui all'art. 1 dello stesso D.P.C.M.
Con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, si precisa quanto segue. La disposizione esclude espressamente le attestazioni di disponibilitý in quota per conversioni del permesso di soggiorno rilasciato per motivo di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Con riferimento all'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002 resta ferma la distribuzione delle quote a livello regionale come da tabella allegata alla circolare n. 59/02, che si allega nuovamente alla presente (allegato n. 3) nella sua versione corretta; sono state, infatti, rettificate, entro la quota regionale assegnata, alcune quote parziali relative alle nazionalitý con riferimento alle regioni Friuli V.G., Lazio, Liguria, Toscana e Sicilia. I rispettivi Uffici regionali cureranno i conseguenti adempimenti per aggiustare la ripartizione provinciale.
2) Il DPCM recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali per l'anno 2003, fissa una quota di 60.000 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari per le esigenze di carattere stagionale, ripartita tra le Regioni e le Province autonome, come da prospetto allegato.
Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:
- cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania;
- cittadini provenienti da paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale: Tunisia e Albania;
- cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione giý contenuta nel citato D.P.C.M. del 15.10.2002, sono: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto;
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno 2001 e 2002, intendendosi per tali coloro che ne hanno usufruito anche per uno soltanto dei due anni.
Ai fini dell'immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.
Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
In conformitý a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data di pubblicazione nella G.U. del DPCM, Ë consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali e riguardanti esclusivamente le nazionalitý sopra specificate ed anche tutti i cittadini non comunitari che hanno svolto lavoro subordinato stagionale con regolare permesso di soggiorno nell'anno 2001 e 2002.
Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.
Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto giý definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attivitý lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.
Si ricorda, come giý disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attivitý lavorativa.
Si ricorda a codesti Uffici la necessitý dell'invio dei dati relativi alle autorizzazioni al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, secondo le modalitý indicate nelle circolari nn. 59 e 62 del 2002.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lea Battistoni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALLEGATO 1
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002
Proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratoriextracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanatocon decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successivemodificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annualedelle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio delloStato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio2002, n. 189; Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politicadell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, condecreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 epubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112; Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, con il quale sonostati definiti i flussi di ingresso dei cittadini stranieri noncomunitari residenti all'estero per l'anno 2002, rispettivamente perle categorie dei lavoratori autonomi, dei dirigenti, dei lavoratoridi origine italiana residenti in Argentina e dei cittadini di Paesiche hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria; Considerato che presso le rappresentanze diplomatiche e consolariitaliane in Argentina e' stato costituito l'apposito elenco previstodall'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri del 15 ottobre 2002; Considerato che i Paesi di cui all'art. 4 del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2002, che hannosottoscritto accordi in materia migratoria, hanno gia' provveduto apredisporre liste di lavoratori disponibili a svolgere lavorosubordinato in Italia; Ritenuto che il termine del 31 dicembre 2002, utile per lafinalizzazione dei rapporti di lavoro in parola, non consente ilcompleto e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di integrazionedel fabbisogno di manodopera di cui al citato decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002; Decreta: Art. 1.
1. Per le finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, iltermine del 31 dicembre 2002 e' prorogato al 31 marzo 2003. Roma, 20 dicembre 2002 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 1, foglio n. 133 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALLEGATO 2
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratoriextracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanatocon decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successivemodificazioni; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annualedelle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione deldecreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio deiMinistri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nellimite delle quote stabilite per l'anno precedente; Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politicadell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, condecreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 epubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112; Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi diingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato perl'anno 2003 non e' stato ancora emanato; Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi diingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato perl'anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro edelle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500ingressi, di cui 60.000 per lavoro stagionale; Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, qualituristico-alberghiero e agricolo, richiedono manodopera straniera perlo svolgimento di lavori a tempo determinato a carattere stagionale,a decorrere da gennaio 2003; Tenuto conto delle richieste di manodopera stagionaleextracomunitaria per l'anno 2003 formulate dalle regioni; Decreta: Art. 1. 1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratorinon comunitari per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, conriferimento a tale periodo, per motivi di lavoro subordinatostagionale, i cittadini stranieri non comunitari residentiall'estero, entro una quota massima di 60.000 unita', ripartita trale regioni e province autonome, di cui al prospetto allegato, che faparte integrante del presente decreto, con le quote massime iviassegnate. 2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinatistagionali non comunitari di Paesi di cui e' stata accettatal'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia,Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia,Montenegro, Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi per i quali sono invigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale, diquelli che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione inmateria migratoria e altresi' i cittadini stranieri non comunitarititolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionalenell'anno 2001 e 2002. 3. Sulla base delle effettive esigenze, il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, in corso d'anno, puo' con proprio decretorideterminare la distribuzione delle quote tra le regioni e provinceautonome. Roma, 20 dicembre 2002 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 134
Allegato
Valle d'Aosta... |
15 |
Piemonte... |
3.500 |
Lombardia... |
1.800 |
Trento... |
12.000 |
Bolzano... |
15.700 |
Veneto... |
7.690 |
Friuli-Venezia Giulia |
2.700 |
Liguria... |
230 |
Emilia-Romagna... |
7.400 |
Toscana... |
2.000 |
Umbria... |
1.000 |
Marche... |
1.030 |
Lazio... |
635 |
Abruzzo... |
1.600 |
Molise... |
300 |
Campania... |
500 |
Puglia... |
1.600 |
Basilicata... |
50 |
Calabria... |
50 |
Sicilia... |
100 |
Sardegna... |
100 |
TOTALE |
60.000 |
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ALLEGATO 3 |
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Versione corretta della tabella unita( allegato n.2) alla circolare n. 59 del 6.12.2002
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
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Direzione Generale per l'Impiego |
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Servizio Problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie |
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LIMITI MASSIMI DI NULLA-OSTA AL LAVORO SUBORDINATO, ANCHE A CARATTERE STAGIONALE |
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RILASCIABILI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.C.M. DEL 15/10/2002. . |
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REGIONI |
Albanesi |
Tunisini |
Marocchini |
Egiziani |
Srilankesi |
Nigeriani |
Moldavi |
Totale |
Valle d'Aosta |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
Piemonte |
275 |
211 |
213 |
108 |
108 |
52 |
53 |
1020 |
Lombardia |
265 |
225 |
199 |
100 |
127 |
53 |
51 |
1020 |
Trento |
148 |
109 |
109 |
50 |
54 |
33 |
32 |
535 |
Bolzano |
154 |
135 |
113 |
56 |
80 |
28 |
28 |
594 |
Veneto |
345 |
318 |
318 |
143 |
157 |
80 |
80 |
1441 |
Friuli V.G. |
268 |
27 |
112 |
60 |
1 |
12 |
20 |
500 |
Liguria |
45 |
32 |
32 |
21 |
18 |
9 |
9 |
166 |
Emilia R. |
240 |
181 |
181 |
90 |
90 |
45 |
45 |
872 |
Toscana |
173 |
138 |
129 |
64 |
63 |
32 |
32 |
631 |
Umbria |
151 |
111 |
111 |
56 |
56 |
27 |
28 |
540 |
Marche |
140 |
130 |
114 |
57 |
57 |
28 |
28 |
554 |
Lazio |
175 |
127 |
112 |
61 |
64 |
31 |
30 |
600 |
Molise |
30 |
20 |
20 |
10 |
10 |
5 |
5 |
100 |
Abruzzo |
118 |
100 |
96 |
45 |
49 |
26 |
26 |
460 |
Campania |
48 |
25 |
24 |
12 |
12 |
7 |
6 |
134 |
Puglia |
277 |
20 |
20 |
12 |
12 |
8 |
8 |
357 |
Basilicata |
21 |
14 |
14 |
7 |
7 |
4 |
3 |
70 |
Calabria |
33 |
25 |
20 |
10 |
6 |
5 |
3 |
102 |
Sicilia |
63 |
32 |
42 |
27 |
19 |
9 |
8 |
200 |
Sardegna |
29 |
19 |
19 |
10 |
9 |
5 |
4 |
95 |
TOTALE |
3000 |
2000 |
2000 |
1000 |
1000 |
500 |
500 |
10000 |
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