DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 20 dicembre 2002
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari
nel territorio dello Stato per l'anno 2003.
(GU n. 25 del 31-1-2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, il quale prevede che, in
caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con
proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a
norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente
della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 maggio 2001, n. 112;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 non e'
stato ancora emanato;
Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 del 15
ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno
autorizzato complessivamente 79.500 ingressi, di cui 60.000 per lavoro
stagionale;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali
turistico-alberghiero e agricolo, richiedono manodopera straniera per lo
svolgimento di lavori a tempo determinato a carattere stagionale, a decorrere
da gennaio 2003;
Tenuto conto delle richieste di manodopera stagionale extracomunitaria per
l'anno 2003 formulate dalle regioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non
comunitari per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, con riferimento a tale
periodo, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non
comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 60.000 unita',
ripartita tra le regioni e province autonome, di cui al prospetto allegato, che
fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non
comunitari di Paesi di cui e' stata accettata l'adesione all'Unione europea
(Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonche' di
Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro
stagionale, di quelli che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione
in materia migratoria e altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari
di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 e
2002.
3. Sulla base delle effettive esigenze, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, in corso d'anno, puo' con proprio decreto rideterminare la
distribuzione delle quote tra le regioni e province autonome.
Roma, 20 dicembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003 Ministeri istituzionali,
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Valle d'Aosta.... | 15
Piemonte.... | 3.500
Lombardia.... | 1.800
Trento.... | 12.000
Bolzano.... | 15.700
Veneto.... | 7.690
Friuli-Venezia Giulia.... | 2.700
Liguria.... | 230
Emilia-Romagna.... | 7400
Toscana.... | 2.000
Umbria.... | 1.000
Marche.... | 1.030
Lazio.... | 635
Abruzzo.... | 1.600
Molise.... | 300
Campania.... | 500
Puglia.... | 1.600
Basilicata.... | 50
Calabria.... | 50
Sicilia.... | 100
Sardegna.... | 100
Totale.... | 60.000