PROPOSTA DI EMENDAMENTI DEL GOVERNO ITALIANO SUL PROGETTO DI TESTO DEGLI
ARTICOLI 1- 16 DEL TRATTATO CHE
STABILISCE UNA COSTITUZIONE EUROPEA (DOC. 528/03)
NELL'INTERO TESTO:
Articolo 1: Istituzione
dell'Unione
1.
Ispirata dalla
volontà [dei popoli e degli Stati d’Europa] di porre
le fondamenta per una unione sempre più stretta fra i popoli e gli Stati d’Europa al
fine di costruire il loro futuro comune, la presente
Costituzione istituisce un'Unione Europea [denominata...], in seno alla quale le
politiche degli Stati membri sono coordinate, e che gestisce, [sul modello federale],
talune competenze comuni.
2.
L'Unione
rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri e quella dei loro
popoli.
3.
L'Unione è aperta a tutti gli
Stati europei i cui popoli condividono gli stessi valori, li rispettano e si
impegnano a promuoverli congiuntamente.
Articolo 2: Valori
dell'Unione
L'Unione si fonda sui
valori del rispetto della dignità umana, di libertà, di
democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, valori
che sono comuni agli Stati membri. L’Unione riconosce le comuni
radici giudaico-cristiane come valori fondanti del suo patrimonio
Essa mira ad essere
una società pacifica che pratica la tolleranza, la giustizia e la
solidarietà.
Articolo 3: Obiettivi dell'Unione
1.
L'Unione
si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi
popoli.
2.
L'Unione
si adopera per un'Europa improntata ad uno sviluppo sostenibile basato su una
crescita economica equilibrata e la giustizia sociale, in un contesto di
mercato unico libero, ed un'unione economica e monetaria, con l'obiettivo di
ottenere la piena occupazione e di
produrre un livello di
competitività e un tenore di vita elevato. Essa promuove la coesione
economica e sociale, la parità tra donne e uomini e la protezione
ambientale e sociale e coltiva il progresso scientifico e tecnologico, ivi
compresa la scoperta spaziale. Essa favorisce la solidarietà tra le
generazioni e tra gli Stati e le pari opportunità per tutti.
3.
L'Unione
costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale sono
sviluppati i suoi valori condivisi e viene rispettata la ricchezza della sua
diversità culturale.
4.
Nel
difendere l'indipendenza e gli interessi dell'Europa, l'Unione si adopera per
promuovere i suoi valori sulla scena mondiale. Essa contribuisce allo sviluppo
sostenibile della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i
popoli, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti dei
bambini, alla rigorosa osservanza degli impegni giuridici accettati a livello
internazionale e alla pace tra gli Stati.
- promuovere un equilibrato progresso economico
e sociale dei suoi cittadini, assicurando il funzionamento del mercato unico e
della unione economica e monetaria, il rafforzamento della coesione economica e
sociale, il perseguimento della giustizia sociale, della piena occupazione e di
un tenore di vita elevato;
- promuovere i suoi valori, e in particolare il
primato della persona umana, attraverso il rispetto reciproco tra i popoli,
l’eliminazione della povertà, il rispetto della vita, la tutela
dell’infanzia e della famiglia, il perseguimento delle pari
opportunità, della solidarietà tra le generazioni, della
sostenibilità dello sviluppo, del progresso scientifico e tecnologico;
- affermare la sua identità, la sua
indipendenza, e i suoi interessi sulla scena internazionale mediante
l’attuazione di una politica estera, di sicurezza e difesa comune nella
rigorosa osservanza del diritto internazionale come base per la pace tra gli
Stati ed i popoli;
- rafforzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
in conformità ai suoi valori condivisi e nel rispetto della ricchezza
della sua diversità culturale
Articolo 4: Personalità
giuridica
L'Unione è dotata di
personalità giuridica.
Articolo 5: Diritti
fondamentali
1.
La Carta dei
diritti fondamentali é, parte integrante della presente Costituzione, è contenuta in un
Protocollo allegato. Il
testo della Carta è contenuto in un protocollo [nella seconda parte
della / in un protocollo allegato alla ] stessa.
2.
L'esercizio
dei diritti delineati nella Carta si esercita in quanto compatibile con
l’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro
3.
L'Unione
può aderire alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'adesione a tale Convenzione
non modifica le competenze dell'Unione definite dalla presente Costituzione.
4.
I diritti
fondamentali, garantiti dalla
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in qualità di
principi generali.
Articolo 6: Non
discriminazione in base alla nazionalità
Nei settori dell'applicazione della presente
Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste,
è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo 7: Cittadinanza
dell'Unione
1.
E' cittadino
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza
dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e non sostituisce
quest'ultima. Tutti cittadini dell'Unione, uomini e donne, sono uguali dinanzi
alla legge.
2.
I cittadini
dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dalla
presente Costituzione, segnatamente:
-
il diritto di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
-
il diritto di elettorato
attivo e passivo [voto e di eleggibilità] alle
elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni locali [comunali] nello Stato membro in cui risiedono,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
-
il diritto di
godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno
la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle
autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato;
-
il diritto di
petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al mediatore
dell'Unione, di scrivere alle
istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue
dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
3.
Tali diritti
sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla presente
Costituzione e dalle disposizioni adottate per la loro attuazione; la
legge europea stabilisce limiti per evitarne il duplice esercizio
TITOLO III: Competenze dell'Unione
Articolo 8: Principi fondamentali
1.
La
delimitazione e l'esercizio delle competenze dell'Unione si fondano sui
principi di attribuzione, sussidiarietà , proporzionalità, [e] cooperazione leale
2.
Secondo il
principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le
sono conferite dalla Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da essa
stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione dalla Costituzione appartiene
agli Stati membri.
3.
Secondo il
principio della sussidiarietà, nei settori di esercizio delle
competenze condivise [che
non sono di sua esclusiva competenza] l'Unione interviene soltanto se e
nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri [ma possono, a motivo della
portata o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a
livello di Unione].
4.
Secondo il
principio della proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione
dell'Unione non vanno al di là di quanto sia necessario per il
raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.
5.
Secondo il
principio della cooperazione leale, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e
si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla
Costituzione.
6.
Ogni
intervento dell’Unione tiene conto delle diverse dimensioni,
articolazioni e condizioni degli Stati membri.
Articolo 9: Applicazione dei principi fondamentali
1.
La Costituzione
e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle
competenze che le sono attribuite dalla Costituzione stessa hanno prevalenza
sul diritto degli Stati membri.
2.
Nell'esercizio
delle competenze non esclusive dell'Unione, le istituzioni applicano il principio
della sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato alla
Costituzione. La procedura prevista in detto protocollo consente ai parlamenti
nazionali degli Stati membri di provvedere al rispetto del principio di
sussidiarietà. [1]
3.
Nell'esercizio
delle competenze dell'Unione, le istituzioni applicano il principio della
proporzionalità conformemente al medesimo protocollo.
4.
Gli Stati
membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad
assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione determinati
dagli atti delle istituzioni dell'Unione.
5.
Conformemente
al principio della cooperazione leale, gli Stati membri agevolano l'Unione
nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi
di compromettere la realizzazione degli scopi della Costituzione. L'Unione
agisce lealmente nei confronti degli Stati membri.
6.
L'Unione
rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, la loro
struttura fondamentale, le loro funzioni essenziali ed in particolare la loro
organizzazione politica e costituzionale, compresa la ripartizione quella legata alla loro struttura fondamentale e alle funzioni
essenziali di uno Stato, segnatamente la sua struttura politica e
costituzionale, compresa l'organizzazione dei poteri pubblici a
livello nazionale, regionale e locale.
Articolo 10: Categorie di competenze
1.
Quando la
Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato
settore, l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri non possono farlo autonomamente se
non previa autorizzazione dell'Unione.
2.
Quando la
Costituzione attribuisce all'Unione una competenza condivisa con gli Stati
membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri hanno la
facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale
settore. In accordo
con il principio di sussidiarietà tale facoltà dell’Unione
dovrà essere esercitata in modo da essere sempre complementare e mai
sostitutiva rispetto a quella degli Stati membri. Gli Stati membri esercitano la loro competenza
soltanto se e nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria.
3.
L'Unione ha
competenza per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
4.
L'Unione ha
competenza per la definizione e l'attuazione di una politica estera, di
sicurezza e di difesa comune. e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di
una politica comune di difesa.
5.
Per taluni
settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza
per svolgere azioni intese a coordinare, completare o sostenere l'azione degli
Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
6.
L'Unione
esercita le proprie competenze per attuare le politiche definite nella parte II
della Costituzione conformemente alle disposizioni specifiche a ciascun settore
previste dalla Costituzione stessa.
Articolo 11: Competenze esclusive
1.
L'Unione ha
competenza esclusiva per assicurare:
·
la nei settori della libera circolazione
dei cittadini dell’Unione [delle persone], delle merci, dei servizi e
dei capitali
·
la nella definizione
ed attuazione delle norme di concorrenza nell'ambito del mercato interno e
nelle seguenti materie:
·
l’unione
doganale,
·
la
conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica
comune della pesca.
·
la politica
commerciale comune,
·
la politica
monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l'euro,
2.
L'Unione ha competenza
esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale
conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione, è
necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello
interno o riguarda un atto interno dell'Unione.
Articolo 12:
Competenze condivise
1.
L'Unione
dispone di una competenza condivisa con gli Stati membri sulla base delle
pertinenti disposizioni della parte seconda della presente Costituzione nelle
seguenti materie: a quando la Costituzione le attribuisce una competenza che
non rientra nei settori di cui agli articoli 11 e 15.
2.
La portata
delle competenze condivise dell'Unione è determinata dalle disposizioni
della parte II.
3.
Qualora
l'Unione non abbia esercitato o cessi di esercitare la sua competenza in un
settore soggetto a competenza condivisa, gli Stati membri possono esercitare la
loro.
4.
Le
competenze condivise tra l'Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti
settori principali:
-
mercato interno
-
giustizia
ed affari interni spazio
di libertà, sicurezza e giustizia
-
agricoltura e
pesca
-
trasporti
-
reti
transeuropee
-
energia
-
politica
sociale
-
coesione
economica e sociale
-
ambiente
-
protezione dei
consumatori
-
ricerca
scientifica e spazio
-
cooperazione
allo sviluppo ed aiuto umanitario
5.
Nei settori della
ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione è
competente per condurre azioni, segnatamente l'attuazione di programmi, senza
che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli
Stati membri di esercitare la loro.
6.
Nei settori
della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione è
competente per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che
l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la
loro.
Articolo 13: Coordinamento delle politiche economiche
1.
L'Unione
coordina le politiche economiche degli Stati membri, in particolare definendone
gli indirizzi di massima, sulla base delle disposizioni di cui alla parte
seconda della presente Costituzione.
2.
Gli Stati
membri attuano le loro politiche economiche, tenendo conto dell'interesse
comune, nella prospettiva di contribuire alla realizzazione degli obiettivi
dell'Unione.
3.
Agli Stati
membri che hanno adottato l'euro si applicano disposizioni specifiche.
Articolo 14: Politica estera, di sicurezza e difesa comune
L’Unione stabilisce ed attua una politica
estera, di sicurezza e difesa comuni disciplinata dalle disposizioni della
parte seconda della presente Costituzione.
Gli Stati membri sostengono attivamente e
senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno
spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Essi si astengono
da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla
sua efficacia.
Articolo 15: Settori dell'azione di sostegno
1.
Sulla
base di quanto disposto nella parte seconda della presente Costituzione,
l’Unione può esercitare azioni di sostegno nei seguenti settori: L'Unione può svolgere azioni di
coordinamento, di integrazione o di sostegno. La portata di tale competenza
è determinata dalle disposizioni della parte II.
2.
I settori
dell'azione di sostegno sono i seguenti:
-
occupazione
-
istruzione,
formazione professionale
-
gioventù
-
cultura
-
sport
-
protezione civile dalle calamità
3.
Gli Stati
membri coordinano nell'ambito dell'Unione le rispettive politiche nazionali in
materia di occupazione.
4.
Gli atti
giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione in base a disposizioni della
parte II specificamente inerenti a tali settori non possono comportare
un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
1.
Se un'azione
dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella
parte II, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla presente
Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione
richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su
proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo,
adotta le disposizioni appropriate.
2.
La Commissione,
nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà e
proporzionalità di
cui all'articolo 9, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali degli Stati
membri sulle proposte basate sul presente articolo.
3.
Le disposizioni
adottate in base al presente articolo non possono comportare un'armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in
cui la Costituzione esclude una tale armonizzazione.