Fiche
amendement
Proposition d’amendement à
l’Article 7
Déposée par Madame: Elena
Paciotti
Qualité : Suppléante IT Version
Articolo
7: Cittadinanza dell'Unione
1. E'
cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La
cittadinanza
dell'Unione
completa la
cittadinanza nazionale, e non la sostituisce.
La
cittadinanza europea può essere attribuita a cittadini di Paesi non
membri dell'Unione o ad apolidi che risiedono legalmente da più di
cinque anni sul territorio dell'Unione e ne condividono i valori.
2. I
cittadini dell'Unione partecipano alla sua vita politica, nelle forme e
nei modi previsti dalla Costituzione. Essi godono dei diritti e sono soggetti ai doveri
previsti dalla Carta dei diritti fondamentali.
3. Soppresso.
Explication éventuelle:
1. La cittadinanza dell'Unione può essere estesa a tutti coloro che vi risiedono legalmente, ne condividono i valori e fanno quindi parte della società.
2.
E' opportuno non ripetere con altre parole i diritti già chiaramente
iscritti nella Carta dei diritti fondamentali, per non ingenerare equivoci.
È invece opportuno sottolineare la partecipazione dei cittadini alla
vita politica dell'Unione.
3.
Il paragrafo 3 è superfluo: la regola è ovvia e comunque è
già presente nelle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali.