ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2003
Prosecuzione di interventi straordinari ed urgenti per il contrasto ela gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n.3262).(GU n. 32 del 8-2-2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,n. 398; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto la legge 9 ottobre 2002, n. 222; Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche socialidel 26 agosto 2002 e del 28 ottobre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data11 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale perproseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso dicittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3242 del 6 settembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002 e n. 3244 del 1ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana n. 238 del 10 ottobre 2002; Ravvisata la necessita', di continuare a porre in essere idoneemisure per affrontare la situazione di emergenza, per contrastare inmaniera sempre piu' adeguata il fenomeno degli sbarchi di immigraticlandestini e per rendere maggiormente efficaci le misure adottatevolte all'allontanamento dal territorio nazionale degli stranierigiunti irregolarmente; Considerato che appare urgente e indifferibile, nell'ambito di unacomplessiva gestione del fenomeno, portare a conclusione le procedurerelative all'emersione di cittadini stranieri che svolgonoirregolarmente attivita' lavorative in Italia anche attraversol'accelerazione delle connesse procedure amministrative diregolarizzazione delle singole posizioni lavorative; Acquisita la proposta del Ministero dell'interno nonche' l'intesadel Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri 1 ottobre 2002, n. 3244, e' soppresso. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 2 dell'ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, enell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministrin. 3244 del 1 ottobre 2002, restano in vigore sino all'approvazionedel regolamento di attuazione previsto dall'art. 32 della legge30 luglio 2002, n. 189, relativamente alla istituzione dellaCommissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioniterritoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Art. 2. 1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 3242 del 6 settembre 2002 e' cosi' sostituito: "1. Per far fronte ad una piu' efficace gestione dei compiticonnessi alla procedura di regolarizzazione, il Ministerodell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sonoautorizzati ad utilizzare, tramite una o piu' imprese di fornitura dilavoro temporaneo, nel limite massimo rispettivamente di 900 e 350unita', prestatori di lavoro temporaneo per la conclusione delleoperazioni direttamente connesse alla predetta procedura". 2. Al fine di completare, con urgenza, le procedure diregolarizzazione dei lavoratori extracomunitari connesse allatitolarita' del rapporto di lavoro e dei correlati diritti derivantidallo status giuridico, nonche' per accelerare il procedimento per laselezione delle societa' di cui al comma 1, il Ministero dell'internoe il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono altresi'ricorrere alla trattativa privata ai sensi dell'art. 7, comma 2 deldecreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come modificato daldecreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65. 3. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali sono autorizzati ad attivare, con il ricorso allatrattativa privata, gli interventi relativi ad una miglioreorganizzazione delle attivita' connesse alla procedura diregolarizzazione, ivi compresi l'allestimento di appositi locali,l'attivazione e l'ottimizzazione di collegamenti informatici e ognialtra attivita' connessa al funzionamento o utile alla gestione. 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 delpresente articolo, nonche' di quelle recate dagli articoli 1 e 3dell'ordinanza n. 3244/2002 e' autorizzata la deroga all'art. 24della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Art. 3. 1. Per le medesime finalita' previste dall'art. 2, il Ministerodell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche socialipossono altresi' autorizzare il personale in servizio direttamentecoinvolto nelle attivita' di cui alla presente ordinanza allosvolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Con provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'internoe del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' individuatoil personale da impegnare nelle attivita' connesse alle procedure diregolarizzazione, nel limite massimo, rispettivamente, di 1070 unita'per il Ministero dell'interno, e di 350 unita' per il Ministero dellavoro e delle politiche sociali. Detto personale potra' effettuareprestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dallenorme vigenti e comunque per un massimo di 40 ore mensili. 2. La corresponsione della retribuzione accessoria di cui al comma1 avviene in deroga alle disposizioni normative anche di caratterecontrattuale e sino alla conclusione delle procedure diregolarizzazione. Art. 4. 1. Alle spese relative all'attuazione della presente ordinanza, ivicompresi gli interventi previsti dalle ordinanze del Presidente delConsiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e n. 3244 del 1ottobre 2002 si provvede, fatto salvo quanto disposto dal successivocomma 2, a carico dei competenti capitoli dello stato di previsionedel bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003,cosi' come integrati con le risorse finanziarie previste e con lemodalita' stabilite dall'art. 80, comma 8 della legge 27 dicembre2002, n. 289. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della presenteordinanza si provvede, nel limite massimo di Euro 18.742.402,00, acarico delle risorse finanziarie introitate dall'INPS derivantidall'applicazione dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189,dall'art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222, e dei decreti delMinistro del lavoro e delle politiche sociali del 26 agosto 2002 edel 28 ottobre 2002. Tali somme gia' versate dallo stesso Ente inconto entrate sono riassegnate con decreto del Ministerodell'economia e delle finanze agli appositi capitoli del Ministerodell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2003 Il Presidente: Berlusconi