ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2003
Prosecuzione di interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e
la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n.
3262).
(GU n. 32 del 8-2-2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 26 agosto 2002 e del 28 ottobre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31
dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per
proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242 del 6 settembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002 e n. 3244 del 1
ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;
Ravvisata la necessita', di continuare a porre in essere idonee
misure per affrontare la situazione di emergenza, per contrastare in
maniera sempre piu' adeguata il fenomeno degli sbarchi di immigrati
clandestini e per rendere maggiormente efficaci le misure adottate
volte all'allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri
giunti irregolarmente;
Considerato che appare urgente e indifferibile, nell'ambito di una
complessiva gestione del fenomeno, portare a conclusione le procedure
relative all'emersione di cittadini stranieri che svolgono
irregolarmente attivita' lavorative in Italia anche attraverso
l'accelerazione delle connesse procedure amministrative di
regolarizzazione delle singole posizioni lavorative;
Acquisita la proposta del Ministero dell'interno nonche' l'intesa
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 ottobre 2002, n. 3244, e' soppresso.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 2 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, e
nell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3244 del 1 ottobre 2002, restano in vigore sino all'approvazione
del regolamento di attuazione previsto dall'art. 32 della legge
30 luglio 2002, n. 189, relativamente alla istituzione della
Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Art. 2.
1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e' cosi' sostituito:
"1. Per far fronte ad una piu' efficace gestione dei compiti
connessi alla procedura di regolarizzazione, il Ministero
dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono
autorizzati ad utilizzare, tramite una o piu' imprese di fornitura di
lavoro temporaneo, nel limite massimo rispettivamente di 900 e 350
unita', prestatori di lavoro temporaneo per la conclusione delle
operazioni direttamente connesse alla predetta procedura".
2. Al fine di completare, con urgenza, le procedure di
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari connesse alla
titolarita' del rapporto di lavoro e dei correlati diritti derivanti
dallo status giuridico, nonche' per accelerare il procedimento per la
selezione delle societa' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno
e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono altresi'
ricorrere alla trattativa privata ai sensi dell'art. 7, comma 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.
3. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sono autorizzati ad attivare, con il ricorso alla
trattativa privata, gli interventi relativi ad una migliore
organizzazione delle attivita' connesse alla procedura di
regolarizzazione, ivi compresi l'allestimento di appositi locali,
l'attivazione e l'ottimizzazione di collegamenti informatici e ogni
altra attivita' connessa al funzionamento o utile alla gestione.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, nonche' di quelle recate dagli articoli 1 e 3
dell'ordinanza n. 3244/2002 e' autorizzata la deroga all'art. 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 3.
1. Per le medesime finalita' previste dall'art. 2, il Ministero
dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
possono altresi' autorizzare il personale in servizio direttamente
coinvolto nelle attivita' di cui alla presente ordinanza allo
svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.
Con provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'interno
e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' individuato
il personale da impegnare nelle attivita' connesse alle procedure di
regolarizzazione, nel limite massimo, rispettivamente, di 1070 unita'
per il Ministero dell'interno, e di 350 unita' per il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Detto personale potra' effettuare
prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalle
norme vigenti e comunque per un massimo di 40 ore mensili.
2. La corresponsione della retribuzione accessoria di cui al comma
1 avviene in deroga alle disposizioni normative anche di carattere
contrattuale e sino alla conclusione delle procedure di
regolarizzazione.
Art. 4.
1. Alle spese relative all'attuazione della presente ordinanza, ivi
compresi gli interventi previsti dalle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e n. 3244 del 1
ottobre 2002 si provvede, fatto salvo quanto disposto dal successivo
comma 2, a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione
del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003,
cosi' come integrati con le risorse finanziarie previste e con le
modalita' stabilite dall'art. 80, comma 8 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della presente
ordinanza si provvede, nel limite massimo di Euro 18.742.402,00, a
carico delle risorse finanziarie introitate dall'INPS derivanti
dall'applicazione dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
dall'art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222, e dei decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 agosto 2002 e
del 28 ottobre 2002. Tali somme gia' versate dallo stesso Ente in
conto entrate sono riassegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze agli appositi capitoli del Ministero
dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Presidente: Berlusconi