(Sergio Briguglio 1/2/2003)
OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI DOCUMENTO ONC-CNEL SUL
REGOLAMENTO
Ultimo
paragrafo: Sostituire “almeno 5 anni” con “almeno 6
anni”.
Ultimo
paragrafo: sopprimere la parentesi “(generalmente contratti di lavoro
a tempo indeterminato)”. Esistono infatti decisioni della magistratura
che chiariscono come non sia richiesto, ai fini della dimostrazione del
requisito di possesso di permesso che consenta un numero indeterminato di
rinnovi, la titolarita’ di un contratto a tempo indeterminato. E’
pericoloso prospettare la plausibilita’ di questa richiesta.
Ultimo
paragrafo: il senso della proposta avanzata non e’ chiaro: si chiede
di estendere il trattamento assistenziale ai titolari di semplice permesso (e
non di carta) di soggiorno? Sarebbe una richiesta sacrosanta, ma la cosa
richiede una modifica legislativa. Si chiede invece di consentire il rinnovo
del permesso anche in assenza del requisito di disponibilita’ di mezzi di
sostentamento? Questo e’ possibile, ma richiede una specificazione dei
requisiti alternativi (es.: sponsorizzazione da parte di privati o associazioni
o enti locali).
Conversione del permesso di soggiorno per studio in altro
permesso
Ultimo
paragrafo: aggiungere, in fine, in analogia con quanto proposto nel
capitolo sui minori stranieri non accompagnati: “ovvero detratte dalle
quote stabilite con i decreti di programmazione dei flussi emanati
successivamente alla conversione stessa”.
Primo
paragrafo: sostituire “tutto l’arco del quinquennio” con
“tutti e sei gli anni”.
Secondo
paragrafo: sopprimerlo. E’ una mera ripetizione delle proposte
contenute nel primo paragrafo.
Ultimo
paragrafo: sopprimerlo. E’ gia’ chiarito dal Testo Unico e dalla
versione attuale del Regolamento che il rinnovo della carta riguarda solo la
sua natura di documento di identita’ (col rinnovo della foto, ad
esempio). Non e’ quindi condizionato alla dimostrazione di alcun
requisito.
Secondo
paragrafo: la semplice segnalazione del problema dei ritardi nel rilascio
dei visti e’ troppo debole. Si dovrebbe proporre che, almeno per i visti
di ingresso per ricongiungimento familiare e ingresso al seguito - relativi
cioe’ alla tutela di un diritto fondamentale della persona – sia
fatto valere il principio del silenzio-assenso. Non si vede perche’,
infatti, per quale motivo tale principio debba valere per la richiesta di nulla-osta al ricongiungimento e
non per quella di visto di ingresso: la prima previsione puo’ essere
– e di fatto e’ - vanificata dalla mancanza della seconda.
Terzo
e quarto paragrafo: sopprimerli. Il fatto di dover produrre tutti i
documenti richiesti (e non solo quelli relativi alla disponibilita’ di
reddito e alloggio) all’atto della richiesta di nulla-osta renderebbe
positivamente evidente come l’applicazione del principio del
silenzio-assenso alla procedura di rilascio del visto di ingresso sia priva di
controindicazioni (la rappresentanza consolare non sarebbe piu’ chiamata
ad effettuare controlli significativi).
Terzo
paragrafo: la proposta richiederebbe una modifica del Testo Unico, e non
e’ quindi ricevibile. Si puo’ chiedere pero’ di precisare che
il novero dei permessi rilasciabili al compimento della minore eta’
e’ piu’ ampio, includendo anche i permessi per motivi di cura e per
“accesso al lavoro” (meglio: “attesa occupazione”),
come previsto dall’art. 32, co. 1 del Testo Unico.
Terzo
paragrafo: destinare a questa proposta un capitolo a parte, dal titolo
“Cittadini stranieri di origine italiana”.
Terzo
paragrafo: nota che una recente circolare del Ministero dell’interno
ha dato le disposizioni necessarie a che si realizzi quanto qui proposto.
E’ utile, in ogni caso, mantenere la proposta di rendere il permesso per
“attesa riacquisto cittadinanza” utilizzabile per lavoro (e per
studio – da aggiungere), giacche’ questo non e’ escluso, ma
neanche esplicitamente previsto dalle disposizioni vigenti.
Manca
evidentemente ogni riferimento, nella bozza, alle disposizioni sul diritto
d’asilo. Le motivazioni di questa scelta non sembrano evidenti.
Mancano
altresi’ proposte su numerosi punti, affrontati invece nel documento
inviato da diverse associazioni del Gruppo di Riflessione. Anche in questo
caso, non sono chiari i motivi che giustificano queste omissioni.