TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro Sentenze: 769/2003
Registro
Generale: 601/2003
nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO
PERRICONE Presidente
GIORGIO
CALDERONI Cons.
ALBERTO PASI Cons. ,
relatore
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
ex art. 9 L. 205/2000
nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2003
Visto il ricorso 601/2003 proposto da:
CASTAGNETTI MAURO ED ALTRA
KIRSANOVA IRVNA
rappresentato e difeso da:
BRANDI AVV. PATRIZIA
con domicilio eletto
in BOLOGNA
VIA MARSILI 15
presso
BRANDI AVV. PATRIZIA
|
contro PREFETTURA DI BOLOGNA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede |
per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del decreto 13.5.2003 Prot. n. 3562/2003, notificato il
14.5.2003 con il quale è stata respinta la domanda di sanatoria ex art.
33 Legge 189/02, presentata il 2.10.2003 alla Prefettura di Bologna e di ogni
altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
PREFETTURA DI BOLOGNA
Designato relatore il Cons. ALBERTO PASI;
Udito altresì per la parte ricorrente
l’Avv. P. Brandi, anche quanto alla possibilità di decisione in
forma semplificata ex art. 9 L. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
Rilevato che l’odierno ricorrente ha
dichiarato, ai fini della emersione dal lavoro irregolare della propria
“colf”, richiesta ex art. 33, comma 1, della Legge n. 189/02, di
averla occupata alle proprie dipendenze nei tre mesi antecedenti
l’entrata in vigore della legge (10.9.2002);
Considerato che per volontà del
legislatore, espressa nell’ordine del giorno del 9.10.2002 (seduta n.
201), l’art. 33, comma 1, della legge . 189/02 si interpreta nel senso
che sono regolarizzabili i lavoratori che abbiano comunque prestato la loro
opera nel corso del trimestre indicato, anche se non per tutto il periodo;
Tenuto contro altresì che la
motivazione del diniego impugnato è perplessa nella parte in cui:
A) trae conseguenze negative dalla mancata
presenza della straniera in Italia alla data di entrata in vigore della legge
(10.9.2002) e rileva tale mancata presenza dal passaporto della ricorrente, dal
quale invece risulta l’ingresso della stessa in data 29.6.02;
B) indica erroneamente nel 10.6.02
anzichè 10.9.02 la data di entrata in vigore della legge n. 189/02;
Ritenuta, in relazione a quanto sopra, la
fondatezza del primo motivo, primo profilo, e del secondo motivo di gravame,
che comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento
impugnato, ai fini del riesame della domanda secondo i criteri sopra esplicitati;
Ritenuta altresì la sussistenza di
motivi di equità per la integrale compensazione delle spese di lite, in
relazione alla novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, pronunziando in via definitiva sul
ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti da adottarsi nei sensi di ci in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di
Consiglio del 12 giugno 2003.
f.to Bartolomeo Perricone
Presidente
f.to Alberto Pasi
Cons. rel.est.
Depositata in Segreteria in data 13 giu 2003
Bologna, lì 13 GIU 2003
Il
Segretario
f.to Luciana Berenga
mp/