INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
Circolare n. 45
Roma, 28 febbraio 2003
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio
del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e
casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento
e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Legge 30 luglio 2002, n. 189. Trattamenti
pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati.
SOMMARIO: Diritto alla pensione dei lavoratori extracomunitari
rimpatriati
La legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, ed entrata in vigore in data 10/9/2002,
contenente modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo,
all’art. 18, sostituisce l’articolo 22 del Testo Unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998. Il comma 13 dell’art. 22 nel testo
sostituito dispone che “salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall’art. 25 comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al
requisito minimo previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335”.
Per effetto di tale disposizione spetta ai lavoratori
extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
rimpatriati la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di
età, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa
vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema
contributivo.
Non deve ritenersi, invece, operante la deroga relativa ai
requisiti minimi contributivi di cui sopra per i lavoratori extracomunitari in
parola che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il
sistema retributivo o misto. Resta fermo che anche in quest’ipotesi il
trattamento pensionistico si consegue al compimento del 65° anno di
età sia per gli uomini che per le donne.
In caso di decesso anteriore al compimento dei 65 anni non spetta
la pensione ai superstiti considerato che la posizione contributiva deve
ritenersi efficace solo al raggiungimento della predetta età.
In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento del
65° anno la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste
dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori.
Nulla è innovato per i lavoratori extracomunitari residenti
in Italia, per i quali trovano applicazione le disposizioni vigenti per la
generalità dei lavoratori.
Si precisa da ultimo che l’art 28, comma 2, della legge in
oggetto, che sostituisce il primo periodo dell’art. 25 comma 5 del D.lgs.
n. 286/1998, prevede per i lavoratori extracomunitari con contratto di lavoro
stagionale il diritto al trasferimento dei contributi all’Istituto o ente
assicuratore dello Stato di provenienza. Resta comunque salva la
possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di
successivo ingresso, prevista dal secondo periodo dello stesso comma 5.
IL DIRETTORE GENERALE
F.F. PRAUSCELLO