Art.
37.
Accesso
dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (a)
1. I cittadini degli
Stati membri della Unione europea (a) possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (b), sono individuati i posti e le funzioni per i quali non pu˜
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonchŽ i requisiti
indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui
non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione
dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con
eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di
servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
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(a) Nella rubrica e nel comma 1
le parole "Comunitˆ europea" e "Comunitˆ economica europea"
sono state sostituite con "Unione europea" per effetto dell'art. 24
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(b) La legge 23 agosto 1988, n.
400, reca: "Disciplina dell'attivitˆ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.". Per il testo del relativo art.
17, si veda la nota (b) all'art. 6.