Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per gli Affari
Generali
Servizio Stranieri
Circolare n. 52/97
Roma, 17.11.1997
N.559/443/215895/2/4/4/1 Div.
OGGETTO: Ingresso dell'Italia nel
Sistema Schengen. Chiarimenti operativi.
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
e, p.c.:
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D' AOSTA AOSTA
Di seguito alla circolare p.n. del
24.10.1997 si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle innovazioni
apportate alla normativa in vigore dal recente ingresso dell'Italia nel Sistema
Schengen.
Si richiama, preliminarmente,
l'attenzione sull'art.4 comma 1 della Legge 39/90, cos come modificato dalla
legge 30.9.1993 n. 388, che consente il soggiorno degli stranieri in possesso
di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente, rilasciato dalle autorit
di Stati appartenenti alla Unione europea, nei limiti e alle condizioni
stabiliti da specifici accordi.
I predetti stranieri sono tenuti, ai
sensi dello stesso articolo comma 1 bis della L. 39/90 a dichiarare la loro
presenza al Questore della Provincia in cui si trovano entro otto giorni
lavorativi a decorrere dall'ingresso nel territorio dello Stato.
A tale scopo dovr essere utilizzata
la ricevuta di segnalazione di presenza allegata in fac-simile, da inserire al
C.E.D. con la nuova parola chiave che sar comunicata con messaggio di
servizio.
Per quanto concerne l'applicazione
dell'art. 4 comma 12 bis e seguenti della legge 39/90 si chiarisce che nelle
ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno, perch non
soddisfatte le condizioni di soggiorno previste nel territorio di uno degli
Stati contraenti (inammissibilit ai sensi art. 96 della Convenzione Schengen),
dovr essere avviata la procedura di consultazione delle Autorit nazionali dei
Paesi contraenti ai sensi dell'art. 25 della stessa Convenzione.
I predetto iter procedurale viene
avviato da questo Servizio a seguito di richiesta da parte della Questura.
La richiesta di consultazione verr
avviata nelle ipotesi in cui, in base alla normativa vigente, si intenda
accordare il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno allo straniero
dichiarato inammissibile in altro Stato firmatario dell'Accordo di Schengen,
(art. 25 1 comma).
Nei casi in cui, al contrario, lo
straniero richiedente il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno
risulti inammissibile in altro Stato
Schengen ma non abbia i requisiti previsti dalla normativa nazionale per
ottenere il rilascio o il rinnovo del suddetto titolo di soggiorno, questi sar
rifiutato o revocato ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge 39/90, senza
attivare la procedura di consultazione.
Al termine delle consultazioni presso
le Autorit nazionali dei Paesi contraenti, questo Servizio provveder a
comunicare le relative risultanze.
Tanto premesso, per fornire risposte
il pi possibile precise ai numerosi quesiti pervenuti, relativi alle procedure
da seguire nei confronti di cittadini extracomunitari inseriti come
inammissibili negli archivi Schengen, si prospettano le seguenti fattispecie:
POSIZIONE A: Cittadino straniero non
in regola con la normativa nazionale in materia di soggiorno e segnalato da
altro Stato contraente come inammissibile.
Per il suddetto cittadino si deve
procedere all'espulsione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 39/90, perch
inosservante alle norme concernenti l'ingresso o il soggiorno sul territorio
nazionale.
POSIZIONE B: Cittadino straniero
titolare di un permesso di soggiorno italiano in corso di validit, ma
segnalato da altro Stato contraente come inammissibile.
Per il suddetto cittadino si deve
procedere secondo l'art. 25 comma 1 della Convenzione Schengen, ossia si
debbono avviare le consultazioni con lo Stato contraente segnalante, attraverso
la procedura sopra evidenziata.
Nella richiesta di consultazione
avanzata a questo Servizio dovr essere specificato il tipo di soggiorno in
possesso dello straniero nonch la data del rilascio e della scadenza dello
stesso.
POSIZIONE C: Cittadino straniero
richiedente il primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, segnalato da
altro Stato contraente come inammissibile.
Per il suddetto cittadino, prima di
procedere a qualsiasi provvedimento, necessario avviare la procedura di
consultazione ai sensi dell'art. 25 comma 1. Al termine della consultazione
potr essere emesso un provvedimento di allontanamento oppure potr essere
accordato o rinnovato il titolo di soggiorno. Si precisa che un eventuale
provvedimento di espulsione dovr essere adottato dall'Autorit amministrativa
competente ai sensi dell'art. 7 della L. 39/90 anche se motivato
dall'inammissibilit del cittadino extracomunitario ex art. 96 CSCH. Qualora si
ritenga di dover rilasciare il titolo di soggiorno, pur in presenza di
segnalazione di inammissibilit, (motivi seri in particolare umanitari o in
conseguenza di obblighi internazionali) dovr esserne data tempestiva
comunicazione a questo Servizio che provveder ai successivi adempimenti.
POSIZIONE D: Cittadino straniero
munito di permesso di soggiorno rilasciato da altra Parte contraente e
segnalato in N-SIS.
Qualora il suddetto cittadino,
presente sul territorio nazionale munito di regolare permesso di soggiorno
rilasciato da una Parte Contraente risulti nel contempo segnalato quale
inammissibile da una terza parte, sar necessario avviare le consultazioni,
tramite questo Servizio, tra la Parte contraente che ha effettuato la
segnalazione e la Parte contraente che ha rilasciato il titolo di soggiorno. La
Questura, dopo aver richiesto la consultazione, dovr limitarsi a rilasciare la
ricevuta di segnalazione di presenza.
POSIZIONE E: Cittadino straniero
munito di titolo di soggiorno in corso di validit, rilasciato da altro Stato
contraente nei cui confronti si intenda effettuare una segnalazione
d'inammissibilit.
Qualora nei confronti del suddetto
straniero ricorrano i presupposti per l'inserimento in S.I.S. (art. 96), si
dovr preventivamente attivare la consultazione ai sensi dell'art. 25 c. 2, per
stabilire se la Parte contraente interessata intenda ritirare il titolo di
soggiorno. Nel caso in cui quest'ultimo non venga revocato, lo straniero in argomento
non potr essere segnalato quale inammissibile, ma dovr essere inserito in
Elenco Nazionale (ARPO).
Si ribadisce, altres, che il
permesso di soggiorno, rilasciato in conformit ad analogo Visto Schengen
Uniforme (V.S.U.), dovr avere la durata indicata dal visto. Tale permesso
porr essere prorogato purch il computo dei periodi di soggiorno non superi il
limite di tre mesi nel semestre. (Parte 1, Titolo VII della circolare n.8 del
17 settembre 1997 del M.A.E.)
Eccezionalmente, in ipotesi
particolari che saranno accuratamente valutate dalle SS.LL., potr essere
consentita la proroga de soggiorno oltre i tre mesi nel semestre, cos come
previsto dall'art. 20 comma 2 della Convenzione di Schengen.
Per quanto concerne, inoltre, la
procedura di ricongiungimento familiare, si ritiene opportuno che venga sempre
effettuata l'interrogazione all'N-SIS e in AR.PO. nei confronti sia dello
straniero richiedente il ricongiungimento che del familiare che dovr
ricongiungersi, al fine di attivare le consultazioni ai sensi dell'art. 25
della Convenzione Schengen, nel caso di segnalazione di inammissibilit.
Tale attivit istruttoria dovr
essere effettuata naturalmente prima del rilascio della ricevuta da consegnare
allo straniero richiedente il ricongiungimento. La suddetta ricevuta, com'
noto, abilita il familiare da ricongiungere a richiedere il visto presso la
Rappresentanza diplomatica italiana del Paese di origine o di stabile residenza
dello straniero.
A riferimento di quanto gi indicato
nella precedente circolare p.n. del 24.10.1997, si precisa che il visto di
reingresso non dovr pi essere apposto sul passaporto dei cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti e muniti di permesso di soggiorno in
corso di validit e che intendono allontanarsi dall'Italia (cfr. circolare n. 8
del Ministero Affari Esteri del 17.9.97 pag. 131).
IL CAPO DELLA POLIZIA
Allegato
QUESTURA DI
__________________________________________
RICEVUTA DI SEGNALAZIONE DI PRESENZA
Nr.
Il/la signor/a
___________________________________________________________________
nato/a a
______________________________________________________________il ______________
di nazionalit
_________________________________________ entrato in Italia il
___________________
tipo documento _____________________________________________________________________
recapito in Italia
______________________________________________________________________
ha segnalato la sua presenza sul
territorio nazionale in data odierna.
Firma
Il Questore