MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO
13 ottobre 2003
Riconoscimento alla sig.ra Pinzon Jordan Rommy Eugenia di titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di avvocato.
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di
durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Pinzon Jordan Rommy Eugenia nata
l'11 aprile 1970 a Bogota' (Colombia), cittadina colombiana diretta
ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo
professionale di «abogada» di cui e' in possesso, conseguito presso
«La Pontificia Universidad Javeriana» di Bogota' (Colombia) e
rilasciato in data 14 dicembre 1994, ai fini dell'accesso ed
esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che la richiedente e' iscritta al «Registro Nacional de
Abogados» della Repubblica di Colombia dal 13 luglio 1995, requisito
attestato dal «Consejo Superior de la Judicatura» in data 5 maggio
2003;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 luglio 2003;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale
degli avvocati nella nota in atti datata 30 luglio 2003;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di
ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato per motivi familiari dalla Questura di Milano in data 13
novembre 2001 e valido fino al 12 novembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Pinzon Jordan Rommy Eugenia, nata l'11 aprile 1970 a
Bogota' (Colombia), cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «avvocati» e per l'esercizio della professione in
Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno
e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto
civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto
processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto
costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da
svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e
dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Roma, 13 ottobre 2003
Il direttore generale: Mele
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario fissato per le prove e' data immediata notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto
giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non
piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della
commissione d'esame.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni
pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato
potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con
successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.
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02.12.2003
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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