D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. "Regolamento recante
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche."
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1994, n. 61. Data inserimento
testo di legge: Luglio 1996
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 48 del trattato che istituisce la Comunitˆ economica
europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con legge
14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 17
febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 1992, n. 454;
Vista la parte prima, titolo II, del regolamento n. 1612/68 del
Consiglio delle Comunitˆ europee del 15 ottobre 1968 relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunitˆ;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunitˆ europee n.
88/C72/02 del 18 marzo 1988;
Visto l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, in applicazione del quale i cittadini degli Stati membri della Comunitˆ
economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero non attengono alla tutela degli interessi nazionali;
Visto l'art. 37, comma 2, del citato decreto, che prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i
quali non pu¥ prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonchâ i
requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera c), n. 4), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, relativo ai procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e
di avviamento al lavoro;
Considerato che occorre provvedere all'individuazione di tali
posti e funzioni identificando i primi in particolari amministrazioni ed in
relazione alle posizioni ordinamentali specificate in dispositivo e indicando
le seconde in base alle competenze riconducibili alla nozione comunitaria di
pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993; Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 13 maggio 1993 di delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica,
prof. Sabino Cassese;
Adotta il seguente regolamento:
1. 1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai
quali non pu˜ prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i
seguenti:
a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchâ i posti dei corrispondenti livelli
delle altre pubbliche amministrazioni;
b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonchâ
delle regioni e della Banca d'Italia;
c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e
contabili, nonchâ i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;
d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa,
del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i
posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987,
n. 56 .
2. Resta fermo il disposto di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29.
2. 1. Le tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per
il cui esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana sono le
seguenti:
a) funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione
di provvedimenti autorizzativi e coercitivi; b) funzioni di controllo di
legittimitˆ e di merito.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, sentita l'amministrazione competente,
esprime, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda dell'interessato,
diniego motivato all'accesso a specifici impieghi o all'affidamento di
incarichi che comportino esercizio di taluna delle funzioni indicate al comma
1. Tale decreto á pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed ha efficacia preclusiva sino a che non intervengano modifiche della
situazione di fatto o di diritto che facciano venir meno l'impedimento
all'accesso.
3. Resta fermo il disposto di cui all'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolaritˆ della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4. 1. Il presente decreto, che sarˆ inviato alla Corte dei conti
per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.