08 10 2003 - Edizione delle 14:00  
 

A P P R O F O N D I M E N T I

Attività di contrasto allo sfruttamento
della manodopera clandestina - 2

Profilo operativo
 
Il servizio trae origine dall'osservazione e dal controllo del territorio, con particolare attenzione alla popolazione locale d'origine chiaramente extracomunitaria.
  • Non poteva sfuggire la sempre più consistente presenza di cittadini di etnia cinese, in particolari zone della circoscrizione ove insistono imprese manifatturiere. Si è pertanto avvertita la necessità di concretizzare una mirata azione investigativa arricchita da opportune informazioni acquisite presso gli uffici comunali, onde conseguire una più precisa cognizione delle attività e delle destinazioni d'uso degli immobili.

A tal proposito un importante contributo all'attività informativa proviene dall'articolo 12 della legge 18 maggio 1978, n. 191 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati". L'articolo 12 infatti prevede:
"Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente per un periodo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro le quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta comunicazione, nonché le generalità dell'acquirente(16), del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato(17)".
L'importanza strategica di queste comunicazioni non deve essere sottovalutata perché spesso chi concede in locazione preferisce ottemperare all'obbligo potendo in questo modo affermare che un'eventuale sublocazione o la stessa conduzione da parte di soggetti diversi dal contraente sia avvenuta all'oscuro del locatore. Del resto, come anticipato, se il conduttore è di origine extracomunitaria costui, verosimilmente, avrà un regolare permesso di soggiorno.

  • Individuati i laboratori, si è risalito ai titolari delle imprese sospette quanto al tipo di lavorazione, all'ubicazione e ai precedenti specifici nel settore. Sono poi state studiate le abitudini, la composizione familiare e gli eventuali precedenti penali ditali soggetti al fine di verificare la fondatezza dei sospetti ed in tal caso approntare i successivi interventi operativi. Le indagini sono state quindi approfondite con le risultanze dell'archivio del Reparto da cui sono emersi importanti collegamenti con varie ditte del settore - poste al di fuori della circoscrizione di questo Comando - risultate poi essere le imprese committenti i manufatti.
  • Di notevole rilievo è stato anche il monitoraggio della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti dai citati laboratori al fine di quantificare, in via preliminare, il volume di lavoro sviluppato dagli stessi e il numero dei lavoratori impiegati in "nero". La sproporzionata produzione di rifiuti organici e soprattutto alimentari ha infatti contribuito a rafforzare i sospetti che all'interno dei citati immobili, oltre a lavorare, vi abitassero molti soggetti, realtà alquanto strana per uno stabilimento di lavorazione tessile ma ancor più anomala se si considera che gli accertamenti esperiti presso l'INPS hanno permesso di appurare che le ditte interessate non hanno posizioni contributive accese e/o in essere nei confronti di eventuali dipendenti.
  • Al fine di meglio predisporre l'attività di servizio, si è reso necessario acquisire presso i competenti uffici piante della zona e planimetrie dei laboratori al fine di conoscere la precisa ubicazione degli immobili, gli accessi e le eventuali pertinenze dei locali da perquisire con particolare attenzione alle possibili vie di fuga (muri perimetrali, balconi, uscite secondarie, parcheggi sotterranei e eventuali altri laboratori e/o locali comunicanti). Nel contempo sono stati predisposti opportuni pedinamenti e appostamenti dai quali è emerso che:
    1. gli occupanti gli stabili erano impiegati anche in orari serali e notturni in quanto le luci all'interno del laboratorio restavano sempre accese;
    2. i rumori dei macchinari tessili persistevano anche in orari insoliti;
    3. il carico e scarico della merce era effettuato sempre in orari anomali e previa chiusura del portone di accesso al cortile;
    4. alcune stanze dello stabile erano state suddivise in vani più piccoli risultati poi essere dormitorio dei lavoratori impiegati nell'attività manifatturiera;
    5. ingenti erano gli acquisti quotidiani di viveri effettuati dai responsabili del laboratorio che venivano poi introdotti nei menzionati locali.

  • Già dalle prime indagini era maturato il convincimento, poi confortato dai fatti, che all'interno dei laboratori-dormitori, si lavorasse anche in ore notturne e che i lavoratori impiegati percepissero una remunerazione del tutto irrisoria: da ciò si è potuto desumere un importante elemento della fattispecie, rilevante sotto il profilo psicologico, ovvero il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.

La Suprema Corte ha chiarito a proposito che l'impiego di lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni di illegalità con la corresponsione di minime retribuzioni connota il fine dell'ingiusto profitto tratto dalla citata condizione di illegalità sanzionato dall'art. 12 della legge 30.12.1986 n. 943, come trasfuso nell'art. 12, comma 5 del D.l.vo n. 286/98, atteso che in tal modo si favorisce la permanenza dell'immigrato extracomunitario nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero(18).
Si segnala, per completezza, l'importante differenza tra la nozione di lucro e profitto. Il termine lucro, indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o più beni. Esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben più ampio in quanto il profitto può implicare sia il lucro, quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto.
In altri termini mentre nel profitto può rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene, il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso.

  • Nella fase preparatoria dell'intervento non è stata sottovalutata la possibilità che i comportamenti illeciti, riferibili ai responsabili dei laboratori, violassero anche i precetti imposti dalle norme a tutela del lavoro, della sicurezza, della salute pubblica, dell'urbanistica e dell'igiene. Per tale evenienza si è ritenuto opportuno richiedere la collaborazione tecnica degli organi istituzionalmente preposti in via principale ai controlli negli specifici settori. Raggiunta quindi la consapevolezza della flagranza del reato, si è deciso d'intervenire con l'ausilio di personale dell'ASL e della Polizia Municipale, onde superare le difficoltà tecniche che le diverse normative di settore avrebbero presentato.
  • L'intervento ha confermato pienamente le ipotesi investigative consentendo:
    1. la denuncia a piede libero di n. 3 cittadini extracomunitari di etnia cinese, di cui uno tratto in arresto;
    2. l'espulsione di n. 13 loro connazionali privi di qualsiasi documento;
    3. il sequestro d'iniziativa di circa 40.000 manufatti per un valore commerciale di circa 1.000.000 di euro, un immobile adibito a laboratorio tessile nonché abitazione/dormitorio dei clandestini, n. 2 automezzi, 24 macchinari per la tessitura e numerose materie prime e semilavorati.

  • Si è proceduto in questo caso, a norma del secondo comma dell'articolo 354 c.p.p.(19), al sequestro d'iniziativa del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti(20) constatati sia il pericolo di alterazione o di dispersione degli stessi e sia l'impossibilita' di un tempestivo intervento del p.m..

Avuto riguardo alle nozioni corpo del reato e cose ad esso pertinenti mentre la prima postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale (con conseguente efficacia probatoria diretta in ordine all'avvenuta commissione del reato, indiziaria in ordine al suo autore), la locuzione "cose pertinenti al reato" esprime un concetto di più ampia portata, che include, oltre al "corpus delicti", e ai "producta sceleris", le cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni possibile legame, individuabile caso per caso, tra le cose stesse e l'accertamento dell'illecito, che sia ritenuto rilevante ai fini del processo(21).
Nel verbale di sequestro probatorio del corpo di reato o di cose a esso pertinenti non è quindi sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il rapporto diretto o pertinenziale tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare(22).
Quanto al sequestro l'ottavo comma del citato articolo 12 dispone che i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Oltre l'esplicita previsione di cui al comma 4 dell'articolo 12 (confisca obbligatoria nei casi previsti dai commi 1 e 3) il secondo comma dell'articolo 240 c.p. prevede, in generale, la confisca obbligatoria:

  1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
  2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna(23).

I successivi commi del più volte richiamato articolo 12 prevedono che:
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico coperativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, rubrica "Sicurezza pubblica
".

  • Quanto ai cittadini extracomunitari sprovvisti di documenti, questi sono stati accompagnati in Questura per le procedure d'identificazione mediante rilievi fotodattiloscopici e poi escussi ad altre sommarie informazioni - ex art. 351 c.p.p.- per meglio delineare la portata dell'operazione ed acquisire ulteriori elementi e notizie utili al servizio(24): le dichiarazioni rese dalle persone sentite in atti, hanno pienamente avvalorato l'ipotesi di reato di cui all'art. 12, 50 comma, formulata a carico dei responsabili dei laboratori controllati.

La dichiarazione resa da persona informata dei fatti, qualora ritenuta attendibile poiché rispondente a dati oggettivi accertati dalla p.g. relativamente a circostanze inerenti al fatto di reato oggetto di indagine, è esattamente qualificata come grave indizio di colpevolezza idoneo a fondare un provvedimento di custodia cautelare, essendo di per sé sufficiente, nella fase delle indagini preliminari, a far ritenere che il reato sussista e che sia imputabile alla persona indagata. Cassazione penale sez. I, 30 giugno 1993. Gli atti delle assunte informazioni, documentati sia da annotazioni che da verbali, hanno infatti piena rilevanza probatoria all'interno della fase nel corso della quale sono stati compiuti e da essi il g.i.p. può trarre la prova sia della legittimità dell'arresto in flagranza sia delle condizioni di applicabilità delle misure coercitive. Cassazione penale sez. VI, 19 dicembre 1990.


NOTE:

16) Nella prassi succede che un soggetto extracomunitario regolarmente soggiornante sia parte in contratti di locazione d'immobile e poi, all'insaputa del locatore, offra ospitalità negli stessi locali ad altri, numerosi, connazionali clandestini.

17) L'omessa comunicazione è sanzionata dal successivo quarto comma con la sanzione da euro 103 a euro 1549. Vedasi Cassazione civile sez. I, 6 agosto 1992 n. 9310 in riferimento alla prescrizione. "In tema di illeciti amministrativi, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 24 novembre 1981. 689 opera con riguardo sia alla violazione sia alla relativa sanzione pecuniaria e, decorrendo dal giorno in cui la violazione stessa è stata commessa, ove questa abbia carattere permanente - come l'omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'avvenuta cessione in locazione di immobili, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, nel testo risultante dalla L. di conversione 18 maggio 1978 n. 191, trattandosi di illecito i cui effetti perdurano anche dopo la scadenza del termine di legge per detta comunicazione e cessano soltanto col venir meno del rapporto di locazione di cui trattasi -, il "dies a quo" coincide con quello di cessazione della permanenza".

18) Cass. Pen., Sez. III, 20.04.2001, n. 16064.

19) Articolo 354 c.p.p. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro).

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
  2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque sì modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
  3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

20) Il secondo comma dell'articolo 253 c.p.p. (Oggetto e formalità del sequestro) prevede che sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

21) Cassazione penale sez. VI, 11 gennaio 1991.

22) Cassazione penale sez. VI, 10 aprile 1998, n. 1334.

23) Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, giacché l'art. 324 c.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari, reali, stabilisce al comma 7 che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 comma 2 c.p., e tale norma e espressamente richiamata dall'art. 355 comma 3, nuovo c.p.p., in materia di sequestro probatorio. Cassazione penale sez. III, 11 gennaio 1995, n. 65.
Ai fini dell'applicazione del comma ultimo art. 240 c.p. - in base al quale la confisca obbligatoria prevista dal comma 2 della medesima disposizione non si applica a quelle cose che appartengono a persona estranea al reato quando la fabbricazione e l'uso possono esserne autorizzati - si richiama l'attenzione sul concetto di estraneità al reato deve distinguersi da quello di estraneità al processo penale. Può ritenersi infatti estraneo al reato soltanto chi risulti non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto reato, ossia soltanto chi non abbia posto in essere alcun contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile, e non anche colui il quale, pur implicato nella fattispecie criminosa, sia sfuggito o non sia ancora sottoposto o venga separatamente sottoposto a procedimento penale. (Nella fattispecie, relativa a sequestro preventivo di fucili da caccia rinvenuti nell'abitazione dell'imputato, ma appartenenti ad un suo prossimo congiunto che li aveva regolarmente denunciati presso un diverso domicilio, la Corte ne ha ritenuto la confiscabilità essendo ipotizzabili a carico del proprietario le ipotesi criminose, alternative o concorrenti, di concorso nella detenzione illegale ascritta all'indagato e di omessa denuncia di trasferimento delle armi). Cassazione penale sez. I, 6 novembre 1995, n. 5580.

24) La redazione del verbale nelle forme di cui all'art. 373 c.p.p., anche per le sommarie informazioni assunte, a norma dell'art. 351 dello stesso codice, dalla polizia giudiziaria, non e' prescritta a pena di nullità né di inutilizzabilità, per cui nulla impedisce che del contenuto delle stesse venga fatta relazione all'autorità giudiziaria o che di esse si tenga conto in sede cautelare, tanto più ove i soggetti dichiaranti siano stati specificamente individuati e indicati. Cassazione penale sez. V, 19 novembre 1998, n. 6251.




Documento elaborato a cura del Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza