Ricorso
per lannullamento della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre
2003 relativa al diritto al ricongiungimento famigliare[1]
dal Parlamento europeo davanti alla Corte di Giustizia delle Comunit europee,
in virt dellarticolo 230 del TCE.
1. Violazione della procedura di consultazione del
Parlamento europeo (art. 67 TCE)
Ai termini dellarticolo 67 del TCE, il Parlamento europeo deve esprimere il proprio avviso sui testi proposti in materia di asilo e di immigrazione, prima della loro adozione. Ora, il Consiglio di Giustizia e degli Affari Interni, del 28 febbraio-1 marzo 2003, giungeva a un accordo politico sulla quarta stesura del testo, sebbene il Parlamento europeo non avesse ancora espresso il proprio parere sulla terza versione del 2 maggio 2002.
Di conseguenza la procedura di consultazione non
stata rispettata. Infatti, il parere del 9 aprile 2003, decisamente critico,
invitava il Consiglio a rivedere molte delle disposizioni previste dalla prima
proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel 1999. Ci
nonostante, il Consiglio aveva gi
deciso di adottare una versione del testo, ancora pi riduttiva, senza tenere
conto dellavviso del Parlamento. Non si trattava ancora, certo, di un
accordo formale, ma gli ostacoli politici erano stati rimossi gi a partire dal
mese di marzo 2003. Inoltre la versione definitiva del testo si allontanava in
modo notevole dalla versione sottoposta al Parlamento, con lintroduzione di
alcune modifiche sostanziali:
*art. 4 6: la limitazione a 15 anni di et dei figli minorenni, aventi
diritto di presentare una richiesta di ricongiungimento famigliare; la versione
del 2 maggio 2003 non prevedeva tale limite;
*art. 5 $ alinea 2: lesame della domanda, limitato in principio a una
durata di nove mesi, pu subire una proroga illimitata, mentre la versione del
2 maggio 2002 prevedeva che la durata totale non dovesse superare i 12 mesi;
*art. 7 2: la necessit di condizioni di integrazione dei membri della
famiglia, fino a questo momento non previste;
*art: 10 3 b): nella versione definitiva, lobbligo di accettare il
ricongiungimento famigliare richiesto da un minorenne non accompagnato non
pi effettivo nei confronti del suo tutore legale o di qualunque altro membro
della sua famiglia;
*art. 13 2 : lequiparazione della durata del permesso di soggiorno dei beneficiari del
ricongiungimento a quella della persona ricongiungente non appare pi nella
nuova stesura, in cui previsto il solo rilascio di un permesso di soggiorno
di almeno un anno;
*art. 14 2: la restrizione dellaccesso al mercato del lavoro dei
membri di famiglia potr ormai essere presa in condizione solo dopo un periodo
di 12 mesi, mentre il testo del 2 maggio 2002 non comportava nessuna
limitazione.
2. Violazione dei diritti fondamentali garantiti
dal TUE
LUnione europea si impegna, in virt del Trattato di Maastricht, a rispettare i diritti fondamentali. Cos larticolo 6 2 del TUE precisa che lUnione europea rispetta i diritti fondamentali, quali sono garantiti dalla convenzione europea per la tutela dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri.
La Corte di Giustizia delle Comunit europee considera, attraverso una giurisprudenza costante, che il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana fa parte dei principi generali del diritto comunitario di cui ha come compito di garantire il rispetto[2]. Tuttavia, da questa direttiva potrebbe emergere un diritto comunitario a minima in cui lUE stimi di non essere in grado di imporre agli Stati che la compongono il rispetto di un insieme di regole che includano i diritti fondamentali. Ogni violazione di un diritto fondamentale da parte di uno Stato membro nellambito regolamentato dalla direttiva deriverebbe direttamente dallincompatibilit di questultima con la Convenzione europea dei diritti delluomo.
3.Violazione del diritto al rispetto della vita privata e famigliare da parte della direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003.
Numerose disposizioni della direttiva non sono compatibili con la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo, poich superano
ampiamente la soglia delle restrizioni ammesse dallarticolo 8:
*per
quanto riguarda le persone suscettibili di beneficiare del ricongiungimento
famigliare:
ad esempio gli articoli 4 1 ultimo alinea e 4 6 affermano la necessit di una condizione di
integrazione concernente i figli arrivati soli e aventi pi di 12 anni e
introducono il limite di et a 15 anni per i figli minorenni aventi diritto di
presentare una richiesta di ricongiungimento famigliare. Eppure la Corte di
Strasburgo afferma che per un genitore e il proprio figlio, essere insieme
rappresenta un elemento fondamentale della vita famigliare (CEDH, 22 giugno
1989, Eriksonn ; vedi anche CEDH, 21 dicembre 2001, Sen c. Paesi Bassi).
Daltronde la definizione dei membri di famiglia non corrisponde a quella
fornita da altri strumenti comunitari come il Regolamento Dublin II[3]
(art. 4).
* per quanto riguarda le condizioni di esercizio del diritto al
ricongiungimento famigliare: la durata eccessiva se non illimitata dellesame della
richiesta (art. 5 4), il lungo periodo di attesa (art. 8), il ricorso a cause
di cessazione (art. 16 1), la limitazione dellaccesso al lavoro (art. 14
2), il rifiuto per motivi legati allordine e alla sicurezza pubblica (art. 6)
sono altrettante condizioni che permetteranno solo un esercizio marginale di
questo diritto. Le restrizioni apportatevi sono sproporzionate rispetto allo
scopo che si vuole raggiungere. La Corte di Strasburgo afferma che lo Stato
deve trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei richiedenti da una
parte, e il proprio interesse a controllare limmigrazione, dallatra []CEDH,
21 dicembre 2001, Sen c. Paesi Bassi). Non il caso di questa direttiva.
Per garantire a un tempo il rispetto del ruolo del parlamento europeo
nella procedura di adozione degli atti comunitari e leffettivit dei diritti fondamentali,
vi chiediamo con insistenza di ricorrere in appello alla Corte di Giustizia
delle Comunit Europee.
Testo preparato da un gruppo di giuristi del GISTI allintenzione dei
membri della Commissione Giuridica e del Commercio e del Mercato Interno del
Parlamento Europeo.
[1] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit Europee n L251 del 3 ottobre 2003, pp.12-18.
[2] C.G.C.E., 15 giugno 1978, aff.149/77, Gabrielle
Defrenne c/SABENA, Rec. 1365.
[3] Regolamento CE n 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro responsabile di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da una persona orginaria da paesi terzi : GUCE n L 50 del 25.02.03.