CASI STELA NICULAIE PATRU DANIEL MOROIU VIOREL
- cittadini rumeni.
Per i cittadini stranieri stata presentata
dichiarazione di legalizzazione e pagati i relativi contributi. In sede di
convocazione avanti alla Prefettura (per la sottoscrizione del contratto di
lavoro) il datore non si presentato, essendosi interrotto il rapporto di
lavoro (licenziamento per facta) ed essendo stato denunciato dai cittadini stranieri per diverse
ipotesi di reato.
Conseguentemente lo Sportello Polifunzionale
sospendeva ogni decisione, rilevando anche che dalle denunce dei lavoratori
emergeva una data di inizio dellattivit diversa da quella indicata dal datore
allatto della dichiarazione di emersione.
Con plurime memorie depositate in Prefettura i
cittadini stranieri osservavano che doveva essere assentita la possibilit di
subentro di nuovo datore di lavoro e che la discordanza di date, in ordine
allinizio dellattivit lavorativa, era del tutto irrilevante in quanto la
locuzione nei tre mesi antecedenti doveva essere interpellata nel senso
indicato dalla Camera dei Deputati (seduta 201/2002), interpretazione oramai
accolta da numerosi TAR regionali e dal Consiglio di Stato.
Nel mese di luglio 2003 gli Uffici della Prefettura
consegnavano agli extracomunitari i moduli prestampati per ivi ribadire
listanza di subentro di nuovo datore di lavoro.
In data 07.07.03 i moduli, debitamente compilati,
verranno consegnati in Prefettura.
In data 17.07.03 gli Uffici della Prefettura assicuravano il legale
degli stranieri che le motivazioni erano state comprese e che i procedimenti si
sarebbero conclusi positivamente.
In data 18.07.03, alle ore 7 mattutine, gli stranieri
venivano prelevati da volanti della Questura ed ivi accompagnati.
Richieste spiegazioni veniva riferito che era in atto
lespulsione degli extracomunitari.
A questo punto spuntavano fuori n. 3 decreti di
archiviazione delle procedure di legalizzazione, decreti recanti la data del
3 giugno 2003!
Ai cittadini stranieri sempre fermati presso la
Questura - venivano notificati i decreti di espulsione e ci ad ore 13.59, quando impossibile depositare un ricorso
teso a sospendere lesecuzione dellespulsione.
Allextracomunitario Stela, affetto da evidente
ascesso dentario, veniva impedita la possibilit di essere visitato da
medico odontoiatra giunto in
Questura, con la motivazione che lo straniero era gi stato visitato da medico
generico (peraltro non presente in Questura).
Conseguenze: i cittadini stranieri sono stati espulsi, sono
pendenti in Cassazione n. 3 giudizi di impugnazione delle espulsioni, lo
straniero Stela ha gi ottenuto avanti al TAR Fvg lannullamento
dellarchiviazione della procedura di legalizzazione, ciononostante la
Prefettura si rifiuta di attuare la sentenza ed i principi in essa contenuti (anche
perch preannuncia appello al Consiglio di Stato!!), sono pendenti avanti al
TAR Fvg altri 2 ricorsi, stanno per essere proposte le ovvie azioni
risarcitorie.
CASI IONITA GEORGE e COPU MARIUS CRISTINEL, cittadini rumeni.
Fattispecie identiche a quelle precedenti, con la
differenza che i cittadini extracomunitari non sono stati espulsi.
Conseguenze: Ionita George ha impugnato avanti al TAR Fvg il
decreto di archiviazione, ottenendone lannullamento, la Prefettura si
rifiutata di eseguire la sentenza ed applicare i principi, inviata formale
diffida e messa in mora la Prefettura formalmente ha sospeso lespulsione di
Ionita (ma non stato espulso!!), consentendo il solo rilascio di
permesso ex art. 22 comma 11 T.U. (non il subentro di nuovo datore di lavoro),
gli stranieri hanno perso il lavoro, Copu ha impugnato avanti al TAR Fvg
(giudizio pendente), stanno per essere proposte le ovvie azioni risarcitorie).
CASI POPESCU IANCU TINCU SIMON MIHAILA cittadini rumeni.
Fattispecie identiche a quelle precedenti, con la
differenza che in questi casi la Prefettura di Udine ha compreso prima seppur
tardivamente - i propri errori, consentendo il solo rilascio di permesso ex
art. 22 comma 11 T.U. (non il subentro di nuovo datore di lavoro).
Conseguenze: stato necessario intervento di legale, gli
stranieri hanno perso il posto di lavoro presso il datore che aveva fatto
istanza di subentro.