(le parti di testo nuove sono evidenziate in
grassetto)
Dopo necessarieaggiungere prevedendo una compartecipazione delle
spese da parte degli interessati al posto di effettuate a spese degli
interessati
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Si propongono le seguenti modifiche al nuovo comma 3 dellart.3 del
regolamento come delineato nella bozza:
Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento
deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto redatta, anche sulla
base di appositi formulari predisposti ove occorra con la collaborazione delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane negli stati di origine degli
stranieri, in lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile per carenza
di formulari e/o per indisponibilit di personale idoneo, in lingua inglese,
francese, spagnola, araba e lingue slave secondo la preferenza manifestata
dallinteressato.
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Si propongono le seguenti modifiche al nuovo comma 8-bis dellart.5 del
regolamento come delineato nella bozza:
Contestualmente al rilascio del visto dingresso, la
rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza di stampato
disponibile e di personale idoneo alla redazione, in inglese, francese,
spagnolo, arabo o lingue slave
secondo la preferenza manifestata dallinteressato, che illustri
i diritti e i doveri dello straniero
ACCOLTO LARABO - NON ACCOLTE LE LINGUE SLAVE
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1.Va soppressa la lettera d) del primo comma del nuovo art.6 del
regolamento delineato nella bozza.
Si propongono le seguenti modifiche al nuovo primo comma dellart.6 del
regolamento:
f) documentazione attestante linvalidit totale o i gravi motivi di
salute previsti dallart.29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico,
rilasciata, a spese del richiedente, dal medico esercitante legale
professione secondo le leggi dello stato di appartenenza e accompagnata ove occorra dalla relativa
traduzione in lingua italiana a cura della rappresentanza diplomatica o
consolare;
g) documentazione attestante loggettiva impossibilit di provvedere
al sostentamento dei familiari a
carico di cui allart.29, comma 1, lettera b-bis), prodotta dalle locali
autorit o da soggetti riconosciuti dallo Stato di appartenenza e valutata
dallautorit consolare alla luce dei parametri locali.
Si propongono le seguenti modifiche al nuovo secondo comma dellart.6
del regolamento:
nonch alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare. La
legalizzazione e la validazione possono essere effettuate anche avvalendosi di
un procuratore speciale o a seguito di richiesta scritta dellinteressato
autenticata in Italia e inviata a mezzo posta con allegate la documentazione e
leventuale richiesta della nomina di cui al comma 1, lettera f) nonch la
ricevuta del versamento effettuato in Italia su conto corrente postale del
contributo richiesto per lattivit di legalizzazione e di validazione ed
eventualmente per lincarico di cui al comma 1, lettera f). La documentazione
legalizzata e validata trasmessa a cura dellautorit consolare allo
Sportello unico per limmigrazione competente per territorio che provvede a
darne notizia allinteressato.
Aggiungere comma 1-bis:
Per i rifugiati la documentazione cos come previsto al comma 1
vale unicamente per quanto previsto alle lettere e) ed f)
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Si propongono le seguenti modifiche al nuovo art.6 bis del regolamento:
Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento
deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza di personale idoneo, in inglese, francese, spagnolo,
arabo e lingue slave, secondo
la preferenza manifestata dallinteressato. Il provvedimento
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Va soppresso al nuovo
terzo comma dellarticolo 8 del regolamento: fermo restando il possesso dei
requisiti,. fino al punto
VERIFICA (Ministero
del Lavoro)
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Il nuovo art.8 bis del regolamento si chiede venga modificato:
Il datore di lavoro deve indicare..leffettiva disponibilit, a
qualunque titolo, di un alloggio che abbia i requisiti di abitabilit e di
idoneit igienico sanitaria (e
levare il riferimento allart. 5 bis del TU).
RISERVA (Ministero degli Interni)
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Aggiungere un nuovo comma 3-bis:
In caso di soggiorno di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di
minori stranieri e dei loro accompagnatori, partecipanti a progetti di
accoglienza e solidariet a carattere turistico umanitario promossi da
Regioni ed Enti Locali, la richiesta del permesso di soggiorno pu essere fatta
dal legale rappresentante dellEnte proponente alla Questura competente,
mediante esibizione di:
passaporto o
documento equipollente
assensoallespatrio
del minore da parte di entrambi gli esercenti patria potest
copia del
progetto di accoglienza e solidariet a carattere turistico umanitario
copia della
trasmissione del progetto al Comitato tutela minori stranieri
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Si segnala la necessit di regolamentare i permessi di soggiorno di cui
allart.34, comma 1, b) TU: permesso di soggiorno per attesa adozione e
permesso di soggiorno per affidamento; di prevedere una regolamentazione della
concessione di permesso di soggiorno a seguito di visti per: motivi religiosi
o di culto, visita, missione.
Alla lettera a) aggiungere: e per asilo per la durata minima di
due anni;.
c quinquies: sostituire per cure mediche con per motivi familiari
connessi a condizioni di salute del minore..
Si propongono le seguenti modifiche alla nuova lettera c-sexies del
comma 1 dellart.11 del regolamento:
c-sexies) per integrazione sociale e civile del minore, nei confronti dei minori che si trovino
nelle condizioni di cui allart.32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico, previo
parere del Comitato per i minori stranieri di cui allart.33 del testo unico che
deve pervenire nel termine perentorio di 30 giorni, decorso infruttuosamente il
quale, il parere si intende favorevole;
CONTROPROPOSTA: TERMINE NON PERENTORIO DI 45 GG. NON ACCOLTO IL
MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO.
b) 1 bis, modificare: allufficio di frontiera esterna entro 15
giorni dal termine della validit annuale..
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Si propongono le seguenti modifiche al nuovo comma 2-bis dellart.13
del regolamento [modifica importante]:
2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
presuppone la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato o, nel caso di
lavoratore straniero con rapporto di lavoro sorto anteriormente allapplicazione
dellart.5 bis del testo unico, la sussistenza della dichiarazione e
dellimpegno di cui allart.8-bis del presente regolamento.
Si propone di aggiungere un nuovo comma 3-bis allart.13 del
regolamento [modifica importante]:
3-bis. In sede di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno sufficiente lattestazione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare dello stato di appartenenza che lo straniero ha presentato domanda per il passaporto o altro documento di viaggio e che la stessa risulta pendente. Lesibizione del passaporto o altro documento di viaggio richiesta solo ai fini del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno.
Si propone di aggiungere un nuovo comma 3-ter allart.13 del
regolamento [modifica importante]:
3-ter. Sino alla comunicazione delleventuale provvedimento di diniego del permesso di soggiorno lo straniero pu proseguire il rapporto o i rapporti di lavoro in corso e pu instaurare nuovi rapporti di lavoro se ci ammesso dalle norme vigenti per il tipo di permesso di cui ha chiesto il rinnovo.
Comma 3 dopo quale parola ricevuta sopprimere il resto del comma
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Si propone di eliminare il comma 4 Bis
Alla fine del comma 5 aggiungere:
e fino a 90 giorni dalla conclusione del corso stesso
6. Il permesso di soggiorno rilasciato per affidamento, integrazione
sociale e civile del minore, per minore et o per motivi di formazione
professionale che svolgono anche il periodo di addestramento di cui all art.
27 co. 1 lett. f del testo unico pu essere convertito in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato.
In questultimo caso la conversione possibile, soltanto, su presentazione, da parte del datore di lavoro, di una richiesta di assunzione nellimpresa presso la quale lo straniero ha svolto la formazione professionale e il periodo di addestramento.
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Comma 4 lett. b
sostituire a norma dellart. 29 , comma 3 lett. a
con a norma dellart. 8 bis del presente regolamento
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Va soppresso il nuovo comma 1-bis dellart.19 del regolamento
contenuto nella bozza.
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Va soppresso il secondo periodo del nuovo comma 3-bis dellart.27
del regolamento contenuto nella bozza (Le quote di ingresso ).
VERIFICA (Ministero degli Interni)
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Comma 1 lett. b aggiungere che deve pervenire nel termine perentorio
di 30 giorni, decorso infruttuosamente il quale, il parere si intende
favorevole; aggiungere alla fine del comma: al
compimento del diciottesimo anno di et il permesso di soggiorno convertibile
in permesso per lavoro o per studio o formazione;
CONTROPROPOSTA: TERMINE NON PERENTORIO DI 45 GG. NON ACCOLTO IL
MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO. PROPOSTA DI AGGIUNTA ALLA FINE DEL COMMA NON
ACCOLTA.
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Si propongono le seguenti modifiche al nuovo comma 1 dellart.29 del
regolamento come delineato
nella bozza [modifica importante]:
I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri
nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definiti sulla base delle
indicazioni regionali ai sensi dellart.21, comma 4 ter del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.
Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto della
valutazioni effettuate dal Ministero della salute, sentite le regioni, connesse alle rilevazioni
RISERVA (Bisogna sentire il Ministero della Salute)
Le regioni nellambito delle indicazioni revisionali di cui allart. 21 comma 4 ter T.U. possono esprimere specifiche valutazioni inerenti determinati fabbisogni professionali necessitanti nel contesto produttivo regionale
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Al comma 1 dellart. 30 del regolamento aggiungere alla
fine del primo periodo dopo: designato dal questore: da un rappresentante
provinciale nominato dalla Provincia e da un rappresentante regionale nominato
dalla Regione. Lo sportello unico pu essere integrato da un rappresentante
della ASL ai fini delliscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.
Dopo lart. 30 sexies
aggiungere:
ART. 30 septies
(Diposizioni particolari per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e di Bolzano)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme
di attuazione, provvedono allesercizio delle funzioni amministrative in
materia di lavoro riferite o connesse alla applicazione degli articoli 22, 24 e
27 del testo unico e dellart. 40, comma 22, del presente regolamento ed al
rilascio dei relativi nulla osta, nonch alle altre funzioni spettanti allo
Sportello unico ai sensi dei predetti articoli e inerenti lingresso di
lavoratori non appartenenti allUnione Europea.
2.Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono altres,
sentito il Commissario del Governo competente per territorio ai fini
dellassegnazione di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato
allo Sportello unico, svolgere le altre funzioni e compiti attribuiti dal testo
unico e dal presente regolamento allo Sportello medesimo, che in tal caso
costituito dal Presidente della Provincia autonoma competente per territorio.
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Al 1 comma dellart.
34 del regolamento aggiungere dopo Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali: dintesa con la Conferenza Stato-Regione ed eliminare il secondo periodo dello stesso comma.
Aggiungere comma 2
2. Le regioni ottemperanti lart. 21 comma 4 ter del testo unico, sottoscrivono con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle convenzioni anche pluriennali, per realizzare i programmi di cui allart.23 comma 1 del testo unico, coerenti al fabbisogno regionale.
DA RIFORMULARE
Si propongono le seguenti
modifiche al secondo comma, che diverrebbe terzo comma, del nuovo articolo 34 del regolamento:
3. I lavoratori in possesso dellattestato di qualifica, ovvero di
frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nellambito
dei predetti programmi sono
inseriti
Al comma 7 dellart. 34 del d.P.R. 394 del 1999 apportata la
seguente modifica:
8. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma
4, del testo unico, riservata una specifica quota di ingressi per lavoro
subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nellelenco che abbiano
partecipato allattivit formativa nei paesi di origine, da assegnare a
ciascuna Regione nella misura stabilita con le convenzioni di cui allarticolo
29, comma 2.
Qualora si verifichino residui nellutilizzo della quota riservata,
trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
la stessa rientra nella disponibilit della quota di lavoro subordinato.
VERIFICA
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Aggiungere al comma 1
dopo codice fiscale e il
documento attestante liscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale
Aggiungere comma 3 bis Lo sportello unico competente richiede lannullamento
delliscrizione obbligatoria al SSN in caso di mancata stipula del contratto di
soggiorno ovvero conferma lavvenuta consegna
Si propongono le seguenti modifiche al nuovo art.36 del regolamento:
1. Nello stesso termine, il lavoratore straniero sottoscrive il
contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo
stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. La stipula del
contratto di soggiorno sostituisce ad ogni effetto la comunicazione
allautorit di pubblica sicurezza prevista dallart.7 del testo unico.
2nonch al datore di lavoro. Lo Sportello unico competente provvede
alle comunicazioni prescritte dalla legge allINPS e allINAIL e al Centro per
limpiego.
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Si propone la soppressione del primo comma del nuovo art.36-bis
previsto dalla bozza
NON ACCOLTO CON VERIFICA (LEGATO ALLARTICOLO 12 COMMA 2 BIS)
1. I nulla osta al
lavoro stagionale, anche
con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro e che possono avere una durata da venti giorni a nove mesi, in corrispondenza alla
durata del lavoro stagionale richiesto, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di soggiorno, sono
rilasciati dallo Sportello unico, con le modalit previste dallarticolo
30bis, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di
assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite dagli articoli
30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta
di parere al questore, 2, 3, 4, 5,
6, 7 del presente regolamento e
nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di
cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.
************
Si chiede che il nuovo nono comma dellart.39 venga cos riformulato:
9.Oltre a quanto previsto dallart.14, lo straniero gi presente in
Italia che sia in possesso di regolare permesso di soggiorno che non
consente lesercizio di attivit lavorativa pu chiedere la conversione del suo
permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tal fine
************
Il primo periodo del comma 9 dellart. 40 del regolamento integrato
nel modo seguente:
9. Gli stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione
professionale, ai sensi dellarticolo 44-bis, commi 5 e 6, possono svolgere
periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro, in conformit
con la normativa regionale in materia di formazione professionale, ai sensi dellarticolo 27, comma 1, lettera
f) del testo unico, nellambito di corsi approvati nel piano formativo
regionale ed organizzati da
enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dellarticolo 142,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati
al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle
competenze acquisite.
DA RIFORMULARE
RISERVA
Il terzo periodo resta invariato
ACCOLTO
Al comma 10
dellart. 40 del d.P.R. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
comma 10 Ai fini del rilascio della predetta
certificazione, l'ente di formazione acclude il programma formativo, indicando
le relative forme di finanziamento, l'individuazione delle imprese ospitanti e
l'elenco nominativo degli stranieri partecipanti al corso.
Gli adempimenti amministrativi e organizzativi per la gestione dei corsi organizzati dagli Enti di formazione accreditati sono definiti nel decreto del Ministero del lavoro politiche sociali di cui al comma 1 dellart. 29 del presente regolamento nel rispetto delle competenze regionali in materia di formazione professionale.
Dalla parola Lente di formazione .fino a conclusione del corso soppresso
Al comma 11
dellart. 40 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:
11. Per i lavoratori cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del
testo unico, il nulla osta al lavoro pu essere richiesto solo da
organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio
italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali regolarmente registrate
presso le Camere di Commercio in Italia, e pu riguardare, soltanto, prestazioni qualificate
di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite allesecuzione di
opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel
contesto complessivo dellopera o del servizio stesso, per un numero limitato
di lavoratori. Limpresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo
retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai
lavoratori italiani o comunitari nonch il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali previsti dallordinamento italiano in base al
principio della territorialit, ad esclusione dei casi in cui gli stessi non
siano dovuti in base a convenzioni stipulati con gli stati esteri. Le Questure
hanno lobbligo di apporre sul permesso di soggiorno quale motivazione del
soggiorno stesso, la dicitura Distacco Art. 27 lettera g.
Al comma 13
dellart. 40 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:
13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i),
del testo unico, previsto l'impiego in Italia, anche tramite accordi
bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea di gruppi di
lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per
la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto
di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere residenti in Italia ed ivi operanti.
In tali casi il nulla osta al lavoro, il visto di ingresso e il
permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario
(eliminato il periodo evidenziato) alla realizzazione dellopera o alla
prestazione del servizio previa comunicazione, da parte del datore di lavoro,
agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente pi rappresentative nel settore interessato.
Limpresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta
sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto
collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari
nonch il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti
dallordinamento italiano in base al principio della territorialit, ad
esclusione dei casi in cui gli stessi non siano dovuti in base a convenzioni
stipulate con gli stati esteri. I lavoratori interessati sono tenuti a lasciare
lItalia al termine dellopera o alla prestazione del servizio oggetto del nulla
osta nel quale, comunque, deve essere individuato il luogo di esecuzione
dellopera o della prestazione del servizio. Le Questure hanno lobbligo di
apporre sul permesso di soggiorno quale motivazione del soggiorno stesso la
dicituraAPPALTO - ART.27 lett.i,
VERIFICA
Al comma 22 dopo.
lettere a), b) aggiungere: c)
ACCOLTO
************
Si propone :
Comma 5 Inserire
dopo enti di formazione accreditati: nellambito del piano formativo
regionale e sopprimere da:
nellambito del contingente annuale determinato con decreto di cui al comma
6.
VERIFICA
Soppressione del sesto comma del nuovo art.44-bis del regolamento.