(Gabriella
Apollonio, Alessandra Palma, Sergio Briguglio 30/9/2003)
IMPATTO
DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA AL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
SULLA NORMATIVA
VIGENTE
IN ITALIA
Premessa
Nel seguito sono riportati i principali
elementi della direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento
familiare, esaminati sotto il profilo dellÕimpatto che essi dovrebbero o
potrebbero avere sulla normativa italiana.
Le disposizioni della direttiva sono
formulate talvolta in forma di prescrizione, altre volte in forma di
possibilitaÕ. Una clausola generale permette poi ad ogni Stato membro di
adottarne di piuÕ favorevoli per lo straniero.
Valendo tale clausola, eÕ evidente come
non vi sia limite, in linea di principio, al livello di favore per lo straniero
che puoÕ essere mantenuto Ð se giaÕ previsto dalla normativa vigente Ð o
introdotto con riforma, senza violazione della direttiva in esame.
Escluso questo caso di scuola Ð
lÕobiettivo, cioeÕ, di una riforma illimitatamente favorevole allo straniero -,
eÕ opportuno invece esaminare quali linee di riforma possano realisticamente
conseguire allÕadozione della direttiva.
Si eÕ scelto, nel sommario che segue, di
distinguere tre casi (evidenziandoli con caratteri diversi), sulla base delle intenzioni
del legislatore virtuale:
a) il caso del
legislatore ÒpigroÓ;
b) il caso del
legislatore favorevole allo straniero (ma intenzionato a muoversi in un quadro
ÒeuropeoÓ);
c) il caso del legislatore
ostile allo straniero.
Con riferimento al primo caso, sono evidenziati gli elementi formulati in forma di prescrizione con carattere piuÕ favorevole rispetto alle corrispondenti norme attualmente vigenti in Italia. La combinazione del tipo di formulazione e del carattere di maggior favore rende tali disposizioni inderogabili, e obbliga anche il legislatore pigro a modificare il quadro vigente.
Con riferimento al secondo caso, sono evidenziati gli elementi formulati in forma di possibilitaÕ e con carattere di maggior favore. Le corrispondenti disposizioni non hanno carattere di inderogabilitaÕ, ed eÕ necessaria la buona disposizione del legislatore percheÕ la normativa sia modificata corrispondentemente. Tali modifiche Ð che sarebbero viste comunque come compatibili col quadro europeo (percheÕ esplicitamente previste dalla direttiva) Ð andrebbero comunque a sommarsi alle prime (ineludibili).
Con riferimento al terzo caso, sono evidenziati tutti gli elementi di carattere sfavorevole allo straniero (rispetto al quadro vigente) Ð quale che sia il tipo di formulazione (prescrizione o possibilitaÕ). Affiancati agli elementi inderogabili del primo caso, costituirebbero i contenuti della piuÕ restrittiva tra le riforme che possano conseguire allÕadozione della direttiva.
á
La
direttiva si applica alle richieste di ricongiungimento presentate da un
cittadino di paese terzo, titolare di permesso di soggiorno (esclusi, comunque,
i permessi per richiesta di asilo o di protezione temporanea o sussidiaria e i
permessi per protezione temporanea o sussidiaria) di durata non inferiore a un
anno, che abbia una fondata prospettiva di
soggiornare stabilmente[1].
La direttiva non si applica al ricongiungimento con cittadini dellÕUnione
europea.
á
Gli
Stati membri possono applicare la direttiva anche ai casi in cui i membri della
famiglia entrano insieme (ingresso al seguito).[2]
á
Sono
fatte salve le disposizioni piuÕ favorevoli contenute in accordi stipulati
dalla ComunitaÕ con paesi terzi, nella Carta sociale europea (1961, revisione
1987) e nella Convenzione europea sullo status del lavoratore migrante (1987).
á
Gli
Stati membri possono adottare disposizioni piuÕ favorevoli.
á
EÕ
consentito lÕingresso per ricongiungimento
o
del
coniuge del soggiornante
o
dei
figli minorenni (anche adottati in base a un
provvedimento che abbia validitaÕ nello Stato membro[3]) del
soggiornante o del coniuge; qualora siano nati da altra unione e siano affidati
a entrambi i genitori, il ricongiungimento eÕ condizionato allÕautorizzazione
da parte dellÕaltro genitore; lÕingresso di minori di etaÕ superiore a 12 anni
che entrano indipendentemente dal resto della famiglia puoÕ essere condizionato
alla verifica dei requisiti necessari per lÕintegrazione solo se questo eÕ
previsto dalla normativa nazionale al momento dellÕattuazione della direttiva;
possibile imporre, se giaÕ previsto dalla normativa nazionale al momento
dellÕattuazione della direttiva, che la richiesta di ricongiungimento per il
figlio minore debba essere presentata prima che questi compia 15 anni (in
questo caso, lÕingresso e il soggiorno sono autorizzati[4]
per motivi diversi dal ricongiungimento)
á
PuoÕ
essere consentito, dalla normativa nazionale, lÕingresso per ricongiungimento
o
degli
ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o
del coniuge[5], purcheÕ
siano a loro carico e non dispongano di adeguato
sostegno familiare nel paese dÕorigine[6]
o
dei
figli maggiorenni non coniugati del soggiornante o
del coniuge[7], purcheÕ,
per ragioni di salute, non siano in grado di provvedere a se stessi[8]
o
del partner non coniugato che abbia col soggiornante una
relazione stabile duratura debitamente comprovata (dallÕesistenza di un figlio
comune, da una precedente coabitazione o da registrazione formale o da altri
elementi), ovvero della persona legata al soggiornante da relazione stabile
formalmente registrata, e dei figli minori non coniugati (anche adottati) di
tali persone come pure dei figli maggiorenni non coniugati non in grado, per
ragioni di salute, di provvedere a se stessi[9].
á
EÕ possibile, per gli Stati membri, equiparare il partner
registrato al coniuge ai fini del ricongiungimento[10].
á
In caso di matrimonio poligamico, se eÕ giaÕ presente sul
territorio dello Stato membro un coniuge del soggiornante, non viene
autorizzato lÕingresso di altro coniuge[11].
Il ricongiungimento con figli minori del soggiornante e di altro coniuge puoÕ
essere limitato dagli Stati membri[12].
á
PuoÕ essere imposto un limite minimo (non superiore ai 21
anni) per il soggiornante e il coniuge, percheÕ il ricongiungimento possa aver
luogo[13].
á
Gli
Stati membri decidono se la domanda di ricongiungimento deve essere presentata
dal soggiornante o dai familiari.
á
La
domanda eÕ corredata dai copie autenticate dei documenti di viaggio del
soggiornante o dei familiari, dalla documentazione attestante i legami di
parentela e da quella attestante la sussistenza degli altri requisiti.
á
LÕesistenza dei legami di parentela puoÕ essere oggetto di
ulteriori indagini o colloqui con il soggiornante e i suoi familiari[14].
á
Lo
Stato membro puoÕ accettare, in determinate circostanze, che una domanda sia
presentata anche in relazione a familiari giaÕ presenti nel suo territorio.
á
Le autoritaÕ competenti decidono sulla domanda entro un
massimo di nove mesi (con possibile proroga in casi eccezionali dovuti alla
complessitaÕ della domanda da esaminare)[15]. Le conseguenze di una mancata
decisione nei termini prescritti (es.: il silenzio-assenso) devono essere
disciplinate per legge.
á
NellÕesame
delle domande eÕ tenuto nella dovuta considerazione il superiore interesse del
minore.
á
La
domanda puoÕ essere respinta per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello
Stato (incluso il sostenere direttamente o
indirettamente il terrorismo internazionale o nutrire aspirazioni estremistiche[16]) o sanitaÕ pubblica[17].
á
Il
permesso rilasciato al familiare puoÕ essere revocato o non rinnovato per
motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sanitaÕ pubblica[18]
(sono escluse peroÕ le patologie insorte dopo il rilascio del permesso); in
questi casi deve essere valutata lÕeffettiva portata del pericolo costituito
dalla presenza dello straniero.
á
LÕautorizzazione
al ricongiungimento puoÕ essere condizionata alla dimostrazione della
disponibilitaÕ di
o
un alloggio considerato normale, nella regione in cui risiede
il soggiornante, e che soddisfi i requisiti previsti di sicurezza e salubritaÕ[19]
o
unÕassicurazione contro le malattie che copra, per il
soggiornante e i familiari, tutti i rischi di norma coperti per i cittadini
dello Stato membro[20]
o
risorse stabili[21] e regolari sufficienti al
mantenimento della famiglia senza ricorso allÕassistenza pubblica; nel valutare
la disponibilitaÕ di risorse gli Stati membri possono tener conto dei valori
minimi di retribuzioni e pensioni e del numero di familiari.
á
Lo Stato membro puoÕ chiedere ai familiari di soddisfare le
condizioni di integrazione previste dalla legge nazionale; ai rifugiati e ai
loro familiari le misure di integrazione possono essere applicate solo dopo che
sia stato accordato il ricongiungimento.[22]
á
Lo Stato membro puoÕ stabilire che il soggiornante possa
accedere al ricongiungimento dopo un periodo di soggiorno legale (che comunque
non puoÕ essere superiore a due anni)[23].
á
Un
periodo di attesa, comunque non superiore a tre anni, tra la presentazione
della domanda e il rilascio del permesso di soggiorno al familiare puoÕ essere
previsto qualora la legislazione in materia di ricongiungimento vigente nello
Stato membro alla data di entrata in vigore della direttiva tenga conto della
sua capacitaÕ di accoglienza.
á
Nel
caso in cui il soggiornante sia un rifugiato
o
non
possono essere applicate limitazioni relative ai requisiti per lÕintegrazione
al ricongiungimento con i figli minorenni;
o
puoÕ essere autorizzato il ricongiungimento con altri
familiari a carico[24];
o
se il rifugiato eÕ un minore non accompagnato, il
ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado eÕ consentito anche
se non sono a carico del soggiornante[25];
in mancanza degli ascendenti diretti di primo grado (o nellÕimpossibilitaÕ di
ritrovarli) eÕ autorizzato lÕingresso del tutore o di altri familiari[26];
o
in mancanza di documenti che provino i legami di parentela,
si tiene conto anche di altri elementi di prova; il rifiuto della domanda non
puoÕ essere basato solo sulla mancanza di documenti;[27]
o
non si
applicano le condizioni sul possesso dei requisiti relativi ad alloggio,
assicurazione contro le malattie e risorse; le
condizioni possono tuttavia essere applicate se il ricongiungimento eÕ
possibile in Stato terzo col quale il soggiornante o il familiare abbiano
legami particolari[28].
o
non
puoÕ essere imposto il requisito di soggiorno pregresso per lÕaccesso al
ricongiungimento.
á
Lo Stato membro puoÕ stabilire che queste condizioni piuÕ
favorevoli per i rifugiati si applichino solo ai casi in cui il vincolo
familiare sia anteriore al riconoscimento dello status di rifugiato[29].
á
Restano
impregiudicate le norme che accordano lo status di rifugiato ai familiari di un
rifugiato.
á
Lo Stato membro agevoleraÕ il rilascio del visto al familiare
il cui ingresso eÕ stato autorizzato[30].
á
In
caso di ricongiungimento, il primo permesso di
soggiorno (rinnovabile) rilasciato al familiare ha durata non inferiore a un
anno; in generale, il permesso del familiare avraÕ data di scadenza non
successiva a quella del permesso del soggiornante.[31]
á
Il
familiare accede a istruzione, lavoro subordinato o autonomo e formazione, allo stesso modo in cui accede il soggiornante[32]; la normativa nazionale puoÕ stabilire le condizioni
per lÕaccesso al lavoro del familiare: in particolare[33], lÕaccesso allÕattivitaÕ lavorativa puoÕ essere
condizionato, per un periodo non superiore a un anno, alla valutazione della
situazione del mercato del lavoro[34];
lÕaccesso al lavoro puoÕ essere limitato nei casi di ascendenti diretti di
primo grado a carico e figli maggiorenni a carico.
á
Trascorsi cinque anni di soggiorno legale, il coniuge, o il
partner non coniugato, e il
figlio diventato maggiorenne, se non sono giaÕ in possesso di permesso diverso
da quello per motivi familiari, ottengono, su
richiesta (se cosiÕ eÕ previsto), un permesso di soggiorno autonomo,
indipendente da quello del soggiornante[35];
possono essere previsti limiti al rilascio del
permesso al coniuge o partner non coniugato nei casi di rottura del vincolo[36]. Un analogo permesso puoÕ
essere rilasciato anche ad ascendenti diretti di primo grado a carico o figli
maggiorenni a carico[37].
á
Un
permesso di soggiorno autonomo puoÕ essere rilasciato, su richiesta (se cosiÕ
eÕ previsto), anche in caso di divorzio, separazione o decesso di ascendenti o
discendenti. Gli Stati membri adottano
disposizioni atte a garantire che un tale permesso sia rilasciato quando situazioni
particolarmente difficili lo richiedano[38].
á
I
requisiti per il rilascio e la durata di tali permessi autonomi sono stabiliti
dalla legge nazionale.
á
LÕautorizzazione
al ricongiungimento puoÕ essere negata e il permesso di soggiorno del familiare
(o partner non coniugato) puoÕ essere revocato o non rinnovato
o
qualora
le condizioni previste dalla direttiva non siano o non siano piuÕ soddisfatte;
in caso di mancanza di risorse in capo al soggiornante si tiene tuttavia conto,
in sede di rinnovo del permesso, anche dei redditi dei familiari;
o
qualora
il soggiornante e il familiare non abbiano o non abbiano piuÕ una relazione
familiare o coniugale effettiva;
o
qualora
il soggiornante o il partner non coniugato siano coniugati o abbiano relazione
stabile e duratura con altra persona;
o
qualora
si sia fatto ricorso a informazioni false, frode o altri mezzi illeciti;
o
qualora il matrimonio, la relazione stabile o lÕadozione
abbiano avuto luogo solo allo scopo di ottenere lÕautorizzazione allÕingresso; nel valutare questa
circostanza lo Stato membro puoÕ tenere conto del fatto che tali relazioni sono
state costituite solo dopo che il soggiornante aveva ottenuto il permesso di
soggiorno[39].
á
Ai fini dellÕindividuazione di frodi o relazioni fittizie, le
autoritaÕ possono effettuare specifici controlli anche in fase di rinnovo del
permesso di soggiorno del familiare[40].
á
Il
familiare che non sia ancora titolare di un permesso di soggiorno autonomo puoÕ
essere privato del permesso in caso di conclusione del soggiorno legale del
soggiornante.
á
In sede di adozione di qualunque provvedimento negativo in
relazione al soggiorno del soggiornante o dei suoi familiari, vengono tenute in
considerazione la soliditaÕ dellÕinserimento e dei legami degli interessati nel
territorio dello Stato membro e i loro legami con i paesi dÕorigine[41].
á
Devono
essere previsti rimedi giurisdizionali avverso ogni provvedimento negativo in
relazione al soggiorno del soggiornante o dei suoi familiari.
[1] LÕart. 28, co. 1 del Testo Unico stabilisce che il diritto eÕ associato alla titolaritaÕ di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi, senza riferimento alle prospettive di soggiorno stabile. Di fatto, questo ambito di applicazione sembra piuÕ ampio di quello stabilito nella direttiva. EÕ possibile, ad esempio, in base alla normativa vigente ricongiungersi con lo straniero regolarmente soggiornante per motivi di studio, anche se questi puoÕ non essere in grado di dimostrare fondate prospettive di soggiorno stabile.
[2] Dal Preambolo.
[3] Il comma 2 dellÕart. 29 del Testo Unico prevede anche i minori sottoposti a tutela.
[4] Possono essere autorizzati?
[5] LÕart. 29, co. 1, lettera c) del Testo Unico fa riferimento ai soli genitori del soggiornante.
[6] LÕart. 29, co. 1, lettera c) del Testo Unico impone una condizione piuÕ restrittiva: nel caso in cui il genitore abbia altri figli in patria, il ricongiungimento eÕ ammesso, sempre che tali figli siano incapaci di provvedere al sostentamento del genitore stesso, solo qualora questi abbia piuÕ di 65 anni.
[7] LÕart. 29, co. 1, lettera b-bis) del Testo Unico fa riferimento ai soli figli maggiorenni del soggiornante.
[8] LÕart. 29, co. 1, lettera b-bis) del Testo Unico fa riferimento, piuÕ restrittivamente, a uno stato di salute che comporti invaliditaÕ totale.
[9] LÕart. 29 del Testo Unico non prevede il ricongiungimento con il partner non coniugato.
[10] LÕart. 29 del Testo Unico non prevede il ricongiungimento con il partner non coniugato.
[11] LÕart. 29, co. 6 del Testo Unico consente lÕingresso dellÕaltro coniuge quale genitore del minore che abbia giaÕ effettuato il ricongiungimento con lÕaltro genitore.
[12] Tale limitazione non eÕ prevista dalla normativa vigente.
[13] Tale possibilitaÕ non eÕ prevista dalla normativa vigente.
[14] Tale possibilitaÕ non eÕ prevista dalla normativa vigente.
[15] LÕart. 29, co. 8 del Testo Unico prevede un limite di 90 gg., senza possibilitaÕ di proroga, dopo il quale eÕ applicata la condizione di silenzio-assenso.
[16] Dal Preambolo. Concetto estraneo alla normativa vigente.
[17] Tale possibilitaÕ non eÕ prevista dalla normativa vigente, salvo quanto disposto dallÕart. 7, co. 1 del DPR 394/1999 in relazione ai controlli sanitari, da effettuarsi alla frontiera, sulla base della normativa vigente in materia di profilassi internazionale.
[18] Tale possibilitaÕ non eÕ prevista dalla normativa vigente.
[19] Il comma 3 dellÕart. 29 del Testo Unico prevede una facilitazione per il figlio infra-quattordicenne al seguito del genitore. In questo senso, la disposizione della direttiva, che non prevede tale facilitazione, eÕ da considerarsi di natura restrittiva. Si noti peroÕ che lÕart. 6, co. 1, lettera c), del DPR 394/1999 eÕ formulato in modo da annullare, di fatto, la facilitazione suddetta.
[20] LÕart. 29, co. 3 del Testo Unico non include, tra i requisiti da soddisfare, quello della stipula di unÕassicurazione contro le malattie.
[21] LÕart. 29, co. 3 del Testo Unico non richiede la stabilitaÕ delle risorse.
[22] La normativa vigente non prevede che allo straniero possa essere richiesto il soddisfacimento di condizioni di integrazione.
[23] La normativa vigente non prevede una limitazione del genere.
[24] LÕart. 29 del Testo Unico non prevede il ricongiungimento con altri familiari a carico del rifugiato.
[25]
Non eÕ evidente, dalla formulazione dei commi 3 e 6 dellÕart. 29 del Testo
Unico, se nella legislazione vigente in Italia il ricongiungimento con figlio
minore regolarmente soggiornante, qualora tale figlio sia un rifugiato, sia
condizionato comunque alla dimostrazione, entro un anno dallÕingresso, di
requisiti di reddito e alloggio.
[26] LÕart. 29 del Testo Unico non contempla questa possibilitaÕ.
[27] LÕart. 29 del Testo Unico non prevede condizioni di favore di questo tipo per il ricongiungimento con rifugiato.
[28] LÕart. 29, co. 3 del Testo Unico esonera il rifugiato dallÕobbligo di soddisfare i requisiti relativi a reddito e alloggio, senza riguardo per lÕeventuale possibilitaÕ di dar luogo al ricongiungimento in uno Stato terzo.
[29] LÕart. 29, co. 3 e lÕart. 30, co. 1, lettera c) del Testo Unico prevedono facilitazioni per il ricongiungimento con il rifugiato, a prescindere dal momento in cui si eÕ costituito il vincolo familiare.
[30] LÕart. 29 del Testo Unico non prevede alcuna particolare agevolazione per il rilascio del visto al familiare per il quale sia stato rilasciato il nulla-osta di cui allÕart. 29, co. 7 del Testo Unico (si veda il caso recente del Consolato italiano a Casablanca).
[31] LÕart. 30, co. 3 del Testo Unico prevede che il permesso del familiare abbia la stessa durata di quello del soggiornante con il quale eÕ stato effettuato il ricongiungimento, e che sia rinnovabile con questo. La disposizione contenuta nella direttiva consente, anche se non obbliga, il rilascio di permessi di durata piuÕ limitata.
[32] LÕart. 30, co. 2 del Testo Unico prevede la possibilitaÕ di accesso ad attivitaÕ di studio, formazione e lavoro per il familiare, a prescindere dalla sussistenza di unÕanaloga possibilitaÕ in capo al soggiornante. Questa previsione risulta piuÕ favorevole nel caso dei familiari di straniero titolare di permesso per motivi religiosi, per il quale lÕaccesso ad attivitaÕ lavorativa eÕ escluso o almeno limitato. LÕadozione di una disposizione analoga a quella contenuta nella direttiva danneggerebbe quindi tali familiari.
[33] Non eÕ chiaro, in base alla formulazione della disposizione, se quella del ritardo sia lÕunica condizione sullÕaccesso al lavoro del familiare che puoÕ essere aggiunta a quelle applicabili al richiedente, o se possano essere imposte ulteriori restrizioni.
[34] LÕart. 30, co. 2 del Testo Unico non prevede tale limitazione. Si noti che anche lÕeventuale applicazione delle disposizioni relative allÕaccertamento di indisponibilitaÕ di cui allÕart. 22, co. 4 del Testo Unico non si configurerebbe come limitazione dellÕaccesso, dal momento che, in base allÕart. 30 sexies del DPR 394/1999 (modificato), tale accertamento non ha natura vincolante.
[35] LÕ art. 30, co. 5 del Testo Unico prevede il rilascio di un permesso autonomo per il coniuge solo in caso di morte del soggiornante o di rottura del vincolo coniugale.
[36] Interpretazione nostra: la formulazione della disposizione non eÕ chiara. Se lÕinterpretazione eÕ corretta, la disposizione eÕ restrittiva rispetto alla normativa vigente, che, allÕart. 30, co. 5 del Testo Unico, prevede il rilascio di un permesso autonomo proprio nei casi di rottura del vincolo (oltre che di morte del soggiornante).
[37] LÕ art. 30, co. 5 del Testo Unico prevede il rilascio di un permesso autonomo per genitori a carico e figli maggiorenni solo in caso di morte del soggiornante.
[38] DallÕart. 30, co. 5 del Testo Unico non eÕ chiaro se il rilascio del permesso autonomo sia condizionato al possesso degli usuali requisiti. Se lo eÕ, la disposizione contenuta nella direttiva daÕ luogo a una condizione piuÕ favorevole per gli interessati.
[39] La revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari eÕ prevista dallÕart. 30, co. 1 bis del Testo Unico per il caso di straniero che abbia convertito il proprio permesso di soggiorno in un permesso per motivi familiari in seguito a matrimonio al quale non sia seguita convivenza (sempre che non sia nata prole). Nessuna valutazione sulla costituzione di legami Òdi comodoÓ eÕ prevista invece in relazione a chi faccia ingresso per ricongiungimento.
[40] La normativa vigente non prevede controlli del genere per stranieri che siano entrati per ricongiungimento (vedi nota precedente).
[41] La normativa vigente non prevede che si tengano in considerazione questi fattori in sede di adozione di provvedimenti negativi in relazione al soggiorno.