Interrogazione a risposta scritta 4-05051
presentata da ANTONIO IOVENE mercoled 25 giugno 2003 nella seduta n.423
IOVENE, DE ZULUETA, MARTONE. ? Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. Premesso che:
34 profughi curdi dal 12 giugno scorso hanno iniziato uno sciopero della
fame per protestare contro i provvedimenti di diniego adottati dalla
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato ai
sensi della Convenzione di Ginevra del 1951. la quale, a differenza di casi
precedenti, non ha nemmeno provveduto a raccomandare il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6,
del testo unico 286/98. La Commissione ha, infatti, ritenuto che gli
avvenimenti e le circostanze esposte dai ricorrenti, sia pure tragiche e
drammatiche, si riferiscono ad un periodo ormai passato e che nell'attuale
assetto del loro stato non possono essere poste a base di un ragionevole
timore di subire ulteriori restrizioni, o addirittura persecuzioni, in caso
di eventuale ritorno in patria, dove, allo stato, si registrano le
condizioni e i presupposti per il ritorno a sistemi di vita civile e
democratica;
i 34 curdi stanno attuando lo sciopero della fame come forma di protesta
alla violazione del principio di non refoulement sancito dall'articolo 33
della Convenzione di Ginevra del 1951, dall'art. 3 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert
fondamentali del 1950 e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, dall'art. 19 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e dall'art. 19,
comma 1, del testo unico 286/1998. La maggior parte di queste persone,
infatti, stata invitata a lasciare il territorio nazionale entro 15
giorni dalla notifica della decisione negativa della Commissione centrale,
pena l'emissione di un decreto di espulsione;
risulta che tutti i profughi hanno lottato per la causa curda nel periodo
antecedente al loro espatrio e molti di loro sarebbero stati sottoposti a
varie forme di gravissimo maltrattamento durante periodi di arresto in
Turchia;
sulla base di autorevoli fonti la Turchia tuttora uno Stato in cui sono
lese le libert individuali e violati i diritti fondamentali delle persone,
in particolare se di etnia curda. Tale quadro viene confermato nel Rapporto
annuale 2003 di Amnesty International, nel rapporto della missione
internazionale investigativa della Federazione internazionale per i Diritti
Umani (FIDH) del maggio 2003 intitolato "Turkey ? torture, still a routine
practice", nella dichiarazione sulla Turchia di Human Rights Watch
presentata in occasione della riunione della OSCE del 10 settembre 2002 e
nella risoluzione del Parlamento Europeo n. B5-0262/2003 del 15 maggio
2003;
sebbene le recenti riforme giuridiche abbiano condotto all'abolizione della
pena di morte per i reati commessi in tempo di pace e ad alcuni emendamenti
che limitano la libert di espressione, molti prigionieri di coscienza
hanno continuato ad affrontare processi o ad essere detenuti, specialmente
per aver espresso opinioni sulla questione curda o sulle carceri. La
tortura durante la custodia di polizia rimasta diffusa ed stata
sistematicamente esercitata nelle sezioni antiterrorismo. Sono state
segnalate decine di uccisioni da parte dei membri delle forze dell'ordine;
alcune di queste potrebbero essere esecuzioni extragiudiziali,
si chiede di sapere:
quali misure e provvedimenti il Governo abbia posto eventualmente in essere
per garantire con certezza che le persone in questione non corrano alcun
rischio per le loro libert fondamentali e per la loro incolumit fisica,
nel caso di un loro forzoso rientro in Turchia;
se, in particolare, il Ministro dell'interno non ritenga di prendere in
considerazione la possibilit del rilascio di un permesso di soggiorno per
motivi umanitari in favore di questi profughi, in conformit all'articolo
5, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, anche alla luce del
disposto dell'articolo 1-quater, comma 4, della legge n. 39/90.
Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 085 all'Interrogazione 4-05051
presentata da IOVENE
Risposta. ?- Il Governo presta la massima attenzione alle condizioni,
particolarmente difficili, in cui versano i cittadini turchi di etnia curda
nel loro Paese di origine e alle esigenze di protezione individuale degli
stessi.
In tal senso, oltre ai casi di riconoscimento dello status di rifugiato,
pu trovare e trova applicazione ? ove ne ricorrano i presupposti - il
rilascio del permesso di soggiorno a carattere umanitario, previsto dal
testo unico in materia di immigrazione, proprio nei confronti di quei
soggetti esposti a rischi particolarmente gravi nel caso di rientro nel
proprio Paese.
Tale misura stata riconosciuta agli esuli di etnia curda citati in
considerazione della personale condizione vissuta dagli stessi.
Detto questo, riguardo agli aspetti generali del problema si rammenta che,
proprio a tutela delle posizioni pi critiche, come quelle dei curdi, uno
dei componenti della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite con funzioni, per ora, consultive e che le decisioni della
Commissione sono assunte in modo collegiale.
La Commissione esamina le domande di riconoscimento dello status di
rifugiato in base all'articolo 1/A della Convenzione di Ginevra del 1951,
che definisce rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalit, appartenenza ad un gruppo sociale
o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui
cittadino e non pu o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della
protezione del suo Paese.
Nell'esaminare le richieste la Commissione valuta, caso per caso, la storia
personale attraverso un'accurata intervista, alla luce della realt
politica del paese di origine del richiedente.
Per quanto riguarda, in particolare, i cittadini turchi di etnia curda, la
Commissione centrale, nel primo semestre del 2003, ha esaminato 1280
domande di asilo presentate, riconoscendo lo status di rifugiato a 98
richiedenti. Tuttavia, va precisato che l'80 per cento delle domande
respinte sono di soggetti che, per motivi pi diversi, non hanno portato a
termine la procedura, rendendosi irreperibili.
In 145 casi la Commissione, dopo l'accurata intervista dell'interessato,
pur non verificando i presupposti previsti dalla Convenzione di Ginevra del
1951, ha segnalato, alla Questura competente, i nominativi degli
interessati per il rilascio del citato permesso di soggiorno a carattere
umanitario.
Si fa presente, inoltre, che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 286
del 1998 prevede il generale divieto di espulsione dei cittadini
extracomunitari verso quei Paesi ove i medesimi possano essere oggetto di
persecuzione.
Di fatto, non vengono comunque eseguiti provvedimenti di espulsione nei
confronti di cittadini turchi di etnia curda, anche per la difficolt
dell'identificazione dei medesimi, necessaria ai fini del rilascio dei
documenti di viaggio per il rimpatrio.
Dal quadro appena delineato, si desume che attualmente, per l'esame delle
istanze di riconoscimento dello status di rifugiato, continuano a trovare
applicazione la disciplina dettata dalla cosiddetta legge Martelli ed i
suoi provvedimenti attuativi.
Le nuove disposizioni relative all'asilo, introdotte dalla legge n. 189 del
2002, saranno pienamente operative solo dopo la pubblicazione del
regolamento di attuazione relativo che, gi approvato in via preliminare
dal Consiglio dei ministri, dopo il parere della Conferenza unificata e
l'esame del Consiglio di Stato, potrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale entro la fine di quest'anno.
Le nuove norme, com' noto, sono volte ad accelerare le procedure ed a
rendere le stesse pi efficaci e, al tempo stesso, pi garantite con la
previsione di commissioni territoriali presenti nei luoghi di maggior
afflusso (il regolamento ne prevede 7) e grazie all'istituto del riesame.
In particolare, con le nuove norme la valutazione sar certamente pi
completa e pi garantita anche grazie alla partecipazione piena, non pi
semplicemente consultiva, dei rappresentanti dell'Alto Commissariato ONU
per i rifugiati che avranno diritto di voto nelle Commissioni e con la
possibilit ? come detto ? di un riesame delle decisioni da parte
dell'organo amministrativo di secondo grado garantendo la presenza sul
territorio, nelle more, del richiedente asilo.
Questo sistema di tutela viene, inoltre, integrato dalle nuove disposizioni
non ancora pienamente operative nel caso di presentazione del ricorso
all'autorit giudiziaria e dalla valutazione del prefetto delle situazioni
che consigliano la permanenza in Italia nel periodo di tempo necessario per
la decisione del ricorso.
ovvio che si attende il lavoro che si sta svolgendo intensamente in sede
europea per dare seguito agli impegni assunti, da ultimo, nel vertice di
Salonicco di varare una direttiva europea sui requisiti minimi per l'asilo
entro il mese di dicembre 2003, cio entro il periodo di Presidenza
italiana dell'Unione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Mantovano