REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA
CAGLIARI
SEZIONE PRIMA ED UNICA
Registro Ordinanze: 514/2003/
Registro Generale: 1267/2003
nelle persone dei Signori:
PAOLO TURCO Presidente
MANFREDO ATZENI Cons.
TITO ARU Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 08 Ottobre 2003
Visto il ricorso 1267/2003 proposto da:
ROFFI LUCIO
rappresentato e difeso da: CANESTRINI NICOLA(FORO BZ) con domicilio eletto in CAGLIARI VIA DANTE N.19 presso CANNAS ANDREA PASQUALE
contro
MINISTERO INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in CAGLIARI
VIA DANTE N.23
presso la sua sede
PREFETTURA DI SASSARI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in CAGLIARI
VIA DANTE N.23
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto di rigetto dellĠistanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario emesso da Prefetto della Provincia di Sassari in data 2 luglio 2003, prot. 1170/P:A.;
del provvedimento datato 26 maggio 2003 del Questore di Sassari, con il quale stato negato il nulla osta;
del provvedimento datato 21 giugno 2003 del medesimo Questore;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visto il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO INTERNO
PREFETTURA DI SASSARI
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Primo Ref. TITO ARU e uditi altres, per la parte ricorrente lĠavvocato Andrea Cannas su delega e per le Amministrazioni resistenti lĠAvvocato dello Stato Lucia Salis;
VISTO l'art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall'art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
RITENUTO sussistente il danno grave ed irreparabile;
VALUTATA positivamente la probabilit dellĠesito favorevole del ricorso apparendo meritevole di valutazione positiva il primo motivo di censura.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA
accoglie lĠistanza cautelare.
La presente ordinanza sar eseguita dalla Amministrazione ed depositata presso la Segreteria del Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.
CAGLIARI , li 08 Ottobre 2003
LĠESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Depositata in segreteria il 10/10/2003
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Copia conforme alla presente ordinanza stata trasmessa al ......................................................................................................................
a norma dellĠart. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.
Cagliari,
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