LŐanalisi
Ž complessa, ma la relazione tecnica aiuta. Ho verificato articolo per articolo
le modifiche apportate, rispetto al decreto 394/99 (regolamento attuativo TU
1998).
Non
ci sono tante aberrazioni: quelle sono purtroppo gi‡ consolidate nella
Bossi-Fini, questo schema di dpr si limita ad attuarle, ma forse qualche argine
in sede applicativa pu— essere posto.
á
osceno
l'art. 1 sulla
condizione di reciprocit‡, un principio obsoleto e discriminatorio del diritto
internazionale tradizionale... ma ahimŽ la norma era gi‡ presente nel decreto
394/99, quindi nessuna modifica, senonchŽ viene disciplinato in modo piś chiaro
e trasparente il procedimento e - per fortuna - estesi i casi di eccezione (comma
2, la condizione non va verificata anche per le ipotesi in cui rilevano motivi
umanitari, motivi di studio e per i familiari in regola con il soggiorno).
á
art.
2: viene introdotto
un passaggio burocratico in piś, quello del controllo formale - sui documenti
attestanti stati, fatti e qualit‡ personali - da parte delle autorit‡
diplomatiche e consolari, notorariamente inefficienti e arbitrarie (chiedo
scusa, questo Ž un giudizio personale dovuto alla mia esperienza). Non Ž chiaro
cosa significhi "legalizzati", andrebbe specificato coerentemente
con quanto dice in proposito la relazione illustrativa.
á
art.
3: introduce una
modifica, di cui magari potrebbe essere interessante chiedere la motivazione
--> viene soppressa l'ultima frase della disposizione, in cui si stabiliva
che il diniego del visto di ingresso o reingresso poteva essere sintetizzato -
su richiesta dell'interessato - in lingua araba. Sembra una variazione lieve,
per— incide su un diritto fondamentale, quello all'informazione sul procedimento amministrativo in una
lingua comprensibile per il soggetto che lo subisce, ed Ž a prima vista
ingiustificata.
á
art.
4: la modifica
apportata Ž positiva, viene soppresso il comma 7 in base al quale bisognava
produrre della documentazione aggiuntiva per i familiari
á
art.
5, lettera g: Ž
pazzesco, si chiede di produrre documentazione comprovante lo stato recessivo
della situazione economica del Paese di provenienza, ai fini dell'ottenimento
del visto per i familiari a carico... non saprei neanche come ribattere, tanto
Ž assurda... Si potrebbe forse dire che Ž un aggravio irragionevole del carico
burocratico ed Ž assolutamente inutile data l'aleatoriet‡ delle valutazioni
addotte (che andrebbero giudicate dall'autorit‡ consolare alla luce dei
paramentri locali). Insomma si pu— dire tutto e il contrario di tutto,
producendo dati e statistiche di dubbia attendibilit‡... allora, perchŽ? La
risposta Ž che si vuole imporre una visione dell'imigrazione come fattore
meramente economico: domanda-offerta di ricchezza, per non dire della crudele
umiliazione di portare documentazione autorevole sulla povert‡ del proprio
Paese.
á
art.
7: viene aggiunto
un requisito in piś per il reingresso, ovvero l'avvenuta richiesta del rinnovo
del documento di soggiorno scaduto.
á
art.
8: aggiunge una
nuova norma conseguente alla nefasta nascita dell'istituto del "contratto
di soggiorno per lavoro subordinato"... non aggiungo altro, una procedura
inverosimile e grottesca... purtroppo non c'Ž molto da fare a riguardo.
á
art.
9: qui ci sono due
novit‡ positive, da difendere in sede di contrattazione --> sono le lettere
c) e d): non sono tenuti a produrre documentazione comprovamte l'adeguatezza
dei mezzi finanziari per il ritorno nel Paese di provenienza gli stranieri che
soggiornano in Italia per motivi di famiglia, lavoro e lavoro stagionale in
particolare
á
art.
11: qui ci sono
delle positive nuove aggiunte alla lista dei motivi per il rilascio del
permesso di soggiorno: motivi umanitari, residenza elettiva per titolare di
pensione (quanti casi ci sono? pochissimi credo, ma comunque...), minori
(c-quinquies e sexies), lavoratore stagionale (1-bis). Bisogna tirare fuori le
unghie, per—, per i motivi umanitari: cosa significa "previo parere
delle Commissioni territoriali"? Ž un parere vincolante che potrebbe
nullificare il tutto? chi e come valuta la documentazione acuqisita
dall'interessato? (qui bisogna studiare l'altro schema di dpr per capire qual'Ž
il disegno generale in tema di rifugiati). Inoltre, per quanto riguarda i
minori, compare ancora una volta la condizione del "previo parere del
Comitato dei minori stranieri: bisogna specofocare meglio (anche se la
relazione illustrativa lo fa, Ž necessario che la norma sia chiara sul punto).
á
Il
nuovo comma 1-bis dell'art.11 prevede l'automatica revoca del permesso qualora
lo straniero non si presenti all'ufficio di frontiera al termine della validit‡
del documento: credo che la norma cos’ posta Ž troppo repressiva, dovrebbe
almeno indicare un periodo di transizione "dolce" in cui il soggetto
pu— tentare altre strade legittime per restare in Italia, se ne ha i requisiti.
á
art.
13, lettera d: forse
si potrebbe chiedere di non decurtare dalle quote-flussi i permessi convertiti
in soggiorno per motivi di lavoro, tentando di motivare con l'argomento per cui
si tratta di una positiva acquisizione di professionalit‡, di un arricchimento
in quanto tale per il Paese (si tratta per certo di soggetti con formazione).
á
art.
15, lettera a:
molto positiva l'aggiunta dell'ultima frase (eccezione per figlio minore
entrato per ricongiungimento) --> da mantenere!
á
art.
18: la norma
dovrebbe prevedere un ragionevole termine entro il quale l'istanza deve
ricevere risposta.
á
art.
19: anche qui, Ž
indispensabile la previsione di un termine temporale per il provvedimento
á
art.
20: Ž positivo che
si sia introdotto un elemento di flessibilit‡, di modo che il trattenimento pu—
essere disposto anche in altro cpta capace di ospitare il soggetto in relazione
concreta con la disponibilit‡ dei posti (Ž questa la novit‡ introdotta)
á
art.
24, co. 2: Ž sempre
il problema del contratto di soggiorno per lavoro: Ž inverosimile che il datore
si impegni cos’ tanto per l'assunzione di un lavoratore straniero che - quasi
sempre - non conosce direttamente; co.4: la rivalsa sulle spese d'alloggio Ž
una norma che puo«prestarsi ad abusi (bisogna cercare di integrarla con
garanzie per il lavoratore straniero) e comunque rientra sempre nella tipologia
del "paradosso" del contratto di soggiorno. Ho solo degli argomenti
generali su questo punto: lo straniero non Ž un oggetto che si importa
dall'estero, ma una persona che ha il diritto di avere un alloggio a
determinate garanzie e non procurato da un fantomatico datore di lavoro, quasi
fosse un soggetto incapace.
á
art.
25: va meglio
specificato questo potere sostitutivo del questore (co.1).
á
art.
27: semplicemente
vergognoso, rientra nella stessa filosofia del principio di reciprocit‡, Ž il
favor "etnico" per chi pu— vantare l'origine italiana nel proprio
sangue (addirittura indicando il grado di ascendenza), qui all'Eumc sarebbe
forse ritenuto una forma di discriminazione irrafionevole in base all'origine
etnica, ma non si puo«fare nulla: innanzitutto perchŽ la norma comunque aiuta
una categoria di lavoratori stranieri, e cio«ben venga, nonostante la
discutibile motivazione el privilegio; inoltre, la stessa nomativa europea
consente agli Sttai di discriminare - in materia di immigrazione - tra gli
stranieri in base alla loro provenineza nazionale.
á
Infine,
gli artt.34 e 35 del regolamento del 1999 sono stati completamente sostituiti a
causa dell'abolizione dell'istituto della prstazione di garanzia (lo sponsor della Turco-Napolitano, di cui per—
molti mi dicono che i casi di concreta attuazione della norma sono stati
poschissimi) e dell'introduzione del contratto di soggiorno.
á
art.
37: protegge i
lavoratori altamente qualificati, si potrebbe forse tentare di estendere le
categorie professionali, documentandosi su quali altri figure professionali di
medio-alto livello sono assai richieste in Italia.