25/09/2003
MODIFICHE APPORTATE AL DPR 394/99 DALLO SCHEMA DI DPR CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI CUI ALLART. 34, CO. 1, L. 189/02, NELLA VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROPOSTE REGIONE LOMBARDIA
OSSERVAZIONI
REGIONE
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DPR 394/1999
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MODIFICHE
APPORTATE DALLO SCHEMA DI DPR APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nota:
versione non ufficiale |
Art.
della bozza
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CAPO
I
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE |
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Art. 1 |
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Art.
1 |
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(Accertamento
della condizione di reciprocit) |
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1. Per le persone
fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette
lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano lesercizio di
taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono
laccertamento della condizione di reciprocit al Ministero degli affari
esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le
convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocit. |
1. Ai fini dellaccertamento della
condizione di reciprocit, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato: testo unico ovvero da altre disposizioni
di legge, il Ministero degli affari esteri comunica ai responsabili dei
procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei
diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei
diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi dorigine dei
suddetti stranieri, nonch al Collegio notarile mediante linvio di schede
periodicamente aggiornate. Tali schede sono, altres, rese disponibili e
semestralmente aggiornate sul sito internet del Ministero degli affari
esteri. |
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in contrasto rispetto allart. art 2 comma 2 T.U. Si propone quindi
di sopprimere il comma 2 dellart. 1 della bozza di regolamento. |
2. Laccertamento
di cui al comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della
carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico, nonch per i
cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per lesercizio di unimpresa individuale,
e per i relativi familiari in regola con il soggiorno. |
2. L'accertamento di cui al comma
1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini
stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per
motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno |
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Art.
2 |
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Art. 2 |
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(Rapporti
con la pubblica amministrazione) |
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1. I cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualit personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani,
fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che
prevedono lesibizione o la produzione di specifici documenti. |
1. I cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui allarticolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
limitatamente agli stati, fatti e qualit personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le
disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono
lesibizione o la produzione di specifici documenti. |
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2. Gli stati,
fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono
documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente,
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit
dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dallautorit consolare italiana che ne attesta la conformit alloriginale,
dopo aver avvisato linteressato che la produzione di atti o documenti non
veritieri prevista come reato dalla legge italiana. |
2. Gli stati,
fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono
documentati (...) mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero, legalizzati
dalle autorit diplomatiche e consolari italiane e
corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lautorit consolare
italiana attesta la conformit all'originale. Sono
fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni
internazionali in vigore per lItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri prevista come
reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui allarticolo 4,
comma 2, del testo unico. |
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2-bis. Ove gli
stati, fatti e qualit personali di cui al comma 1 non possono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorit straniere, in ragione della
mancanza di una autorit riconosciuta o della non affidabilit dei
documenti, accertata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale,
le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di
certificazioni, ai sensi
dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. |
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2-ter. Ai fini di quanto previsto dal testo unico e dal presente
regolamento, larticolo 33, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, si applica solo in presenza di accordi internazionali vigenti per
lItalia che cos prevedano. |
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Art.
3 |
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(Comunicazioni
allo straniero) |
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1. Le
comunicazioni dei provvedimenti dell'autorit giudiziaria relative ai procedimenti
giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono
effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o
a quello incaricato di ufficio. |
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2. Le
comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli
indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai
questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od
agenti di pubblica sicurezza, con le modalit di cui al comma 3, o, quando la
persona irreperibile, mediante notificazione effettuata nellultimo
domicilio conosciuto. |
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si propone di
inserire dopo la parola comprensibile la seguente dicitura anche
avvalendosi della collaborazione delle ambasciate e /o consolati in Italia
dei paesi dorigine della persona per la quale stato adottato il
provvedimento. Si fa notare che le lingue veicolari presenti nel T.U. (inglese, francese, spagnolo e arabo) non sono sempre omogenee. In questo caso non citato larabo che invece presente in altri articoli. Le lingue veicolari forse risolvono qualche problema agli uffici ma necessario che il soggetto abbia la possibilit di comprendere nella sua lingua i contenuti del provvedimento. |
3. Il
provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con
modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dellatto. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi
formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o,
se ci non possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo
la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il
diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del
provvedimento, pu essere effettuata, a richiesta, anche in arabo. |
3. Il
provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con
modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi
formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile per
indisponibilit di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, in una delle lingue inglese, francese o
spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. (...) |
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4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3,
lo straniero altres informato del diritto di essere assistito da un
difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al
gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990,
n. 217, ed avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sar
assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con lavviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3,
lo straniero altres informato del diritto di essere assistito da un
difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al
gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990,
n. 217, e successive modificazioni, ed avvisato che, in mancanza di
difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal
giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi
provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso di cancelleria
al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
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Art.
4 |
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(Comunicazioni
allautorit consolare) |
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1. Linformazione
prevista dal comma 7 dellarticolo 2 del testo unico contiene: |
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a) lindicazione
dellautorit giudiziaria o amministrativa che effettua linformazione; |
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b) le generalit
dello straniero e la sua nazionalit, nonch, ove possibile, gli estremi del
passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le
informazioni acquisite in merito alla sua identificazione; |
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c) lindicazione
delle situazioni che comportano lobbligo dellinformazione, con
specificazione della data di accertamento della stessa, nonch, ove sia stato
emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello
stesso; |
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d) il luogo in
cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della
libert personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente. |
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2. La
comunicazione effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma,
telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la
rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina dello Stato di cui lo
straniero cittadino si trovi allestero, le comunicazioni verranno fatte al
Ministero degli affari esteri che provveder ad interessare la rappresentanza
competente. |
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3. Lobbligo di
informazione allautorit diplomatica o consolare non sussiste quando lo
straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui
allarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non
volersi avvalere degli interventi di tale autorit. Per lo straniero di et
inferiore ai quattordici anni, la rinuncia manifestata da chi esercita la
potest sul minore. |
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4. Oltre a quanto
previsto dallarticolo 2, comma 7, del testo unico, linformazione
allautorit consolare non comunque effettuata quando dalla stessa possa
derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo
familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni
personali o sociali. |
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CAPO
II
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INGRESSO
E SOGGIORNO |
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Art.
5 |
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Art 4 |
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(Rilascio
dei visti di ingresso) |
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1. Il rilascio
dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato di
competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ci
abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il
luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera
italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di
transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque
giorni, per casi di assoluta necessit. |
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2. Il visto pu
essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata
occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione
prodotta dal richiedente. |
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3. La tipologia
dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i requisiti e
le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati
da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellinterno,
del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della
solidariet sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia. |
3. La tipologia
dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i requisiti e
le condizioni per lottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati
da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellinterno,
del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute,
dellistruzione, dell universit e della ricerca, delle attivit produttive
e per gli affari regionali, periodicamente
aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti
dallItalia. |
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4. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare,
per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicit di detti requisiti
e condizioni, nonch degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da
particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nellambito
della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono
alla Convenzione di applicazione dellAc-cordo di Schengen. |
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Non si comprende il motivo per il quale stato
scritto fermo restando quanto previsto dal comma 4 visto che il comma 4 poco attinente con il comma 5 |
5. Nella domanda
per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit
complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del
passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo
dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno. |
5. Fermo
restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda
per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit
complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del
passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo
dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno. |
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6. Alla domanda
deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, nonch la documentazione necessaria per il tipo di visto
richiesto e, in ogni caso, quella concernente: |
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a) la finalit
del viaggio; |
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b) l'indicazione
dei mezzi di trasporto utilizzati; |
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c) la
disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio
e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del
testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia
nei casi di cui allarticolo 23 del testo unico; |
c) la
disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio
e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del
testo unico (...); |
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d) le condizioni
di alloggio. |
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7. Per i visti
relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla
documentazione di cui al comma 6 anche: |
7. (...) |
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a) quella
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o inabilit al
lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente
autorit dello Stato estero sono autenticati dallautorit consolare italiana
che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti conforme
agli originali |
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b) il nulla osta
della questura, utile anche ai fini dellaccertamento della disponibilit di
un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico,
e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b).
A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale
circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo
unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato
dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio. |
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8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti
richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche
preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla
richiesta. |
8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti
richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche
preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla
richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal
presente regolamento. |
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Si ribadisce quanto gia esposto allarticolo 3 |
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8-bis.
Contestualmente al rilascio del visto dingresso, la rappresentanza
diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione
scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese
spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallinteressato, che
illustri i diritti e doveri dello straniero relativi allingresso ed al
soggiorno in Italia, di cui allarticolo 2 del testo unico, nonch lobbligo
di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorit dopo
il suo ingresso in Italia. |
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Art.
6 |
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Art. 5 |
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(Visti
per ricongiungimento familiare) |
(Visti
per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito) |
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1. Per i visti
relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi
preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalit delle
persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando: |
1. La
richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui
allarticolo 29, comma 1, del
testo unico va presentata allo Sportello unico per limmigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora
del richiedente. La domanda dellinteressato deve essere corredata dalla: |
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a) la carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui allarticolo
28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante la
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellUnione Europea; |
a) copia della carta di soggiorno o del permesso di
soggiorno avente i requisiti di cui allarticolo 28, comma 1, del testo unico
(...); |
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b) la
documentazione attestante la disponibilit del reddito di cui allarticolo
29, comma 3, lettera b), del testo unico; |
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c) la documentazione
attestante la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma
3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre
lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di
cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit
igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente
per territorio. |
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Si propone la soppressione della lettera d art 5 comma della bozza di
regolamento a) Non previsto dal testo unico. Pare lesivo del diritto allunit familiare. Difficilmente appurabile leffettivit del sostegno. |
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d)
documentazione attestante il sostegno economico fornito dal cittadino
straniero residente in Italia al familiare residente allestero, del quale
viene richiesto il ricongiungimento, verificata dallo Sportello unico; |
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e) documentazione attestante i rapporti
di parentela, la minore et e lo stato di famiglia; |
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Si consiglia che venga aggiunta la traduzione della autorit
diplomatica consolare. |
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f) documentazione
attestante linvalidit totale o i gravi motivi di salute previsti
dallarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, rilasciata, a
spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza
diplomatica o consolare; |
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I parametri locali devono essere meglio definiti. Valutare se il
caso di mantenere la lettera g in considerazione della difficolt di ottenere
la certificazione da parte degli interessati tenuto conto della spesa che
graverebbe sugli stessi. |
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g)
documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza
dei familiari a carico di cui allarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c)
del testo unico, prodotta dalle locali autorit o da soggetti privati,
valutata dallautorit consolare alla luce dei parametri locali. |
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Nellintento di evitare che il soggetto debba tornare nel paese di provenienza si propone quanto segue: 1) La richiesta di legalizzazione pu essere effettuata dallautorit consolare italiana competete anche in base ad una richiesta scritta autenticata in Italia ed inviata a mezzo posta dellinteressato, allegando la necessaria documentazione da legalizzare e da valicare o/o la richiesta di nomina del medico per verificare linvalidit, allegando alla domanda la ricevuta del versamento in conto corrente postale effettuato in Italia con la quale sono pagati i costi per le operazioni di legalizzazione, nomina e validazione; 2) La documentazione legalizzata e valicata trasmessa a cura dellautorit consolare allo Sportello Unico per limmigrazione presso la Prefettura /Ufficio territoriale del Governo competente, nonch allinteressato, entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta; 3) Lo Sportello Unico per limmigrazione presso la Prefettura competente deve provvedere quindi a trasmettere il nulla osta, la relativa documentazione allegata, nonch la richiesta di rilascio del visto di ingresso alla competente autorit consolare italiana; 4) Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dellUfficio Territoriale del Governo, la competente autorit consolare deve provvedere a comunicare allo stesso la data in cui i famigliari stranieri dovranno presentarsi allautorit consolare per consegnare il passaporto e per presentare la documentazione di viaggio necessari ai fini dellottenimento del visto di ingresso per ricongiungimento famigliare; 5) Lufficio territoriale del governo deve consegnare al richiedente sia il nulla osta sia copia dellavvenuta comunicazione allautorit consolare con lindicazione della data fissata per gli ultimi adempimenti in vista del rilascio del visto. |
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2. Lautorit
consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della
documentazione di cui al comma 1, lettere e), f) e g), salvo che gli Accordi internazionali vigenti per lItalia
prevedano diversamente, nonch alla sua validazione ai fini del
ricongiungimento familiare. |
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3. Per i visti relativi ai
familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1,
lettere b) , c), e), f) e g) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo
straniero pu avvalersi di un procuratore speciale. |
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2. La Questura
rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante
apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario
dellufficio e della sigla delladdetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro
90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva
acquisizione, da parte dellautorit consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o inabilit al
lavoro e di convivenza. |
4. Lo Sportello unico per limmigrazione
rilascia ricevuta della domanda e della
documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e
degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla
ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti
dallarticolo 29 del testo unico, nonch i dati anagrafici dello straniero,
lo Sportello unico per limmigrazione verifica lesistenza del codice fiscale
o ne richiede lattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto
interministeriale, di cui allarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per
limmigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il
provvedimento di diniego, dandone comunicazione allautorit consolare,
avvalendosi anche del collegamento previsto con larchivio informatizzato
della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri. |
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3. Le autorit
consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se sono
trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta,
ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del
medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di
cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del
passaporto e della documentazione di viaggio. |
5. Le autorit consolari,
ricevuto il nulla osta di cui al comma 4, ovvero,
se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla
osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma
del medesimo comma 4, (...) rilasciano il visto
di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di
visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico |
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Art. 6-bis |
ARTICOLO AGGIUNTO
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(Diniego
del visto dingresso) |
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Si ribadisce quanto gia esposto allarticolo 3 per quanto riguarda la
traduzione |
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1. Qualora non sussistano i
requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, lautorit diplomatica o consolare
comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di
ingresso, contenente lindicazione delle modalit di eventuale impugnazione.
Il visto di ingresso negato anche quando risultino accertate condanne in
primo grado di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero
non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato
da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile, o,
comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dallinteressato. Il provvedimento di diniego motivato, salvo
quanto previsto dallarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento
consegnato a mani proprie dellinteressato. |
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Art.
7 |
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(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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1. Lingresso nel
territorio dello Stato comunque subordinato alla effettuazione dei
controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della
Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, doganali e valutari, ed
a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale.
Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti
marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte. |
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2. E fatto
obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul
passaporto il timbro di ingresso, con lindicazione della data. |
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3. Nei casi di
forza maggiore che impediscono lattracco o latterraggio dei mezzi navali o
aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai
controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi pu essere autorizzato dal
comandante del porto o dal direttore dellaeroporto per motivate esigenze,
previa comunicazione al questore e allufficio o comando di polizia
territorialmente competente ed agli uffici di sanit marittima o aerea. |
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4. Nelle
circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera effettuato
dallufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le
modalit stabilite dal questore. |
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5. Le
disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle
persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio
dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad
attraccare in localit sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla
base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di
applicazione dellAccordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia
con legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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Art.
8 |
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ART 7 |
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(Uscita
dal territorio dello Stato e reingresso) |
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1. Lo straniero che
lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente
allo spazio di libera circolazione tenuto a sottoporsi ai controlli di
polizia di frontiera. E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di
apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dellindicazione del valico
di frontiera e della data. |
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2. Per lo
straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito,
intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione al
controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso
di soggiorno in corso di validit. |
2. Per lo
straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito,
intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione al
controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso
di soggiorno o della carta di soggiorno in corso
di validit. |
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Dopo la parola militari
si consiglia di inserire un punto
e di iniziare la frase con Il termine di 60 giorni |
3. Lo straniero
il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni, per
rientrare nel territorio dello Stato, tenuto a munirsi di visto di
reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto. |
3. Lo straniero
il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni e che ne
abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini,
per rientrare nel territorio dello Stato tenuto a munirsi di visto di
reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il
predetto termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero
che si allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di
sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi
parenti di I grado o del
coniuge, fermo restando
il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. |
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4. Lo straniero
privo del documento di soggiorno, perch smarrito o sottratto, tenuto a
richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica
o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il
visto di reingresso rilasciato previa verifica dellesistenza del
provvedimento del questore concernente il soggiorno. |
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5. Lo straniero
in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato
mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o
documento equivalente. |
5. (...) |
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Art. 8-bis |
ART. 8 bis
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(Contratto
di soggiorno per lavoro subordinato) |
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La norma sul contratto di soggiorno lacunosa ed illegittima perch omette di disciplinare casi e modi della garanzia alloggiativa, obbligo espressamente previsto dallaArt. 6 comma 2 della legge 189/2002 Art. 8-bis La norma sul
contratto di soggiorno lacunosa ed illegittima perch omette di
disciplinare casi e modi della garanzia alloggiativa, violando cos lobbligo
del regolamento di disciplinare lassunzione dei costi per gli alloggi,
prevedendo a quali condizioni essi siano a carico del lavoratore, obbligo che
espressamente previsto dallart.
6, comma 2 della legge n. 189/2002 prescrive. Il regolamento deve
perci prevedere che 1)
il requisito della
garanzia della disponibilit di un alloggio si considera soddisfatto nei casi
in cui il datore di lavoro o un suo familiare, ovvero limpresa o in
analogia con il lavoro stagionale - le associazioni di categoria per conto
del datore di lavoro ad essi associato od altri enti o associazioni, o in
alternativa il lavoratore straniero o un suo familiare abbiano la
disponibilit di un alloggio ad uso di abitazione, mediante contratto di propriet,
locazione, comodato, uso o abitazione, che rientri nei parametri previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2)
Nel caso di pi
datori di lavoro, si preveda che la garanzia della disponibilit
dellalloggio sia soddisfatta laddove a fornirla sia uno solo dei datori di
lavoro. 3)
dopo la stipula del
contratto di soggiorno o durante il periodo di validit del permesso di
soggiorno, le variazioni non significative del numero dei familiari abitanti
nellalloggio, ovvero i cambiamenti relativamente allalloggio idoneo di cui
ha la disponibilit il lavoratore, ovvero la cessazione per qualsiasi motivo
della disponibilit dellalloggio indicato nel contratto di soggiorno, non
comportano la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n la revoca del contratto
di soggiorno. La Regione propone, inoltre, che vengano precisate le modalit per
garantire il pagamento delle spese di viaggio per il rientro (es.
fideiussione). Vedi problemi pari
opportunit |
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1. Il datore
di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore
straniero, deve indicare con unapposita dichiarazione, inserita nella richiesta di
assunzione del lavoratore straniero nonch nella proposta di contratto di
soggiorno, di cui allarticolo 30-bis, comma 2, lettera d) e comma 3, lettera
c) del presente regolamento, un alloggio che rientri
nei parametri previsti dallarticolo 5-bis del testo unico, e deve
impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento
delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza. |
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2. La
documentazione necessaria per il
rilascio del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 5-bis, comma 1,
lettere a) e b) del testo unico, esibita dal lavoratore al momento della
sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalit previste
dallarticolo 35, comma 1. |
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Art.
9 |
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Art 9 |
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(Richiesta
del permesso di soggiorno) |
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1. La richiesta
del permesso di soggiorno presentata, entro il termine previsto dal testo
unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende
soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dellinterno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia
dellinteressato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre
sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo
da conservare agli atti dufficio e il quarto da trasmettere al sistema
informativo di cui allarticolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia
in pi esemplari allo straniero pu essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dellimmagine, in
dotazione allufficio. |
1. La richiesta
del permesso di soggiorno presentata, entro il termine previsto dal testo
unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende
soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento
familiare, di cui allarticolo 6, comma 1 ed in caso dingresso per lavoro
subordinato, ai sensi dellarticolo 36, comma 1,
mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno,
sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dell'interessato, in
formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di
domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare
agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui
all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in pi esemplari,
allo straniero pu essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio. |
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1-bis. Le modalit di richiesta del permesso
di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con
decreto interministeriale di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio dellUnione Europea del 13 giugno 2002. |
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1-ter. In caso
di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni dallingresso nel
territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di
verifica del visto rilasciato dallautorit consolare e dei dati anagrafici
dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e
fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno,
i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il
rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica
quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis e 36, comma 2. |
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1-quater. Lo
Sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non
consegnati, ovvero conferma lavvenuta consegna, con la contestuale
comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo
le modalit determinate con il decreto interministeriale di cui allarticolo
11, comma 2. |
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2. Nella
richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare: |
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a) le proprie
generalit complete, nonch quelle dei figli minori conviventi, per i quali
sia prevista liscrizione nel permesso di soggiorno del genitore; |
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b) il luogo dove
linteressato dichiara di voler soggiornare; |
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c) il motivo del
soggiorno. |
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3. Con la
richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti: |
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a) il passaporto
o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalit, la data,
anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonch il visto di ingresso, quando prescritto; |
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b) la
documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro,
attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno nel Paese di
provenienza. |
b) la
documentazione, (...) attestante la disponibilit
dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno
diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro. |
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4. Lufficio
trattiene copia della documentazione esibita e pu richiedere, quando occorre
verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico,
lesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare: |
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a) lesigenza del
soggiorno, per il tempo richiesto; |
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b) la
disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e
alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allarticolo 4,
comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico; |
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c) la
disponibilit di altre risorse o dellalloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento. |
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Si chiede leliminazione del comma 5 in quanto lesigenza di avere
rilievi datiloscopici sugli stranieri stagionali ancor maggiore rispetto a
quella di stranieri aventi diritto a un soggiorno di pi lunga durata. Inoltre il T.U. ammette speciali
modalit di rilascio unicamente per soggiorni diversi da quelli chiesti per
motivi di lavoro. |
5. Lesibizione
della documentazione inerente alla garanzia di cui allarticolo 23 del testo
unico, prestata con le modalit di cui allarticolo 34 del presente
regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilit dei mezzi
di sussistenza fino alla durata della garanzia. |
5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi
dellarticolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni
sono esonerati dallobbligo di cui allarticolo 5, comma 2-bis, del medesimo
testo unico. |
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6. La documentazione
di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti asilo e per gli
stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del
testo unico. |
6. La
documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti asilo
e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18
e 20 del testo unico e allarticolo 11, comma 1, lettera c) del presente
regolamento. |
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7. L'addetto alla
ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit dei
richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dellinteressato e del timbro datario dellufficio e della sigla
delladdetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potr
essere ritirato il permesso di soggiorno, con lavvertenza che allatto del
ritiro dovr essere esibita la documentazione attestante lassolvimento degli
obblighi in materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo
unico. |
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Art.
10 |
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Art 10 |
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(Richiesta
del permesso di soggiorno in casi particolari) |
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1. Per gli
stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale
risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di
ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un
periodo non superiore a trenta giorni, lesemplare della scheda rilasciata
per ricevuta a norma dellarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di
soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio
nazionale. Ai fini di cui allarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda
deve essere esibita unitamente al passaporto. |
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1-bis. In caso
di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli
stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico
possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellingresso nel
territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la
sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallufficio di
polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla
data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalit e le procedure di
attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno. |
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2. Quando si
tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi
guidati la richiesta del permesso di soggiorno pu essere effettuata dal capo
gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si
tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di
ciascuno dei viaggiatori, nonch del programma del viaggio. La disponibilit
dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese dorigine pu
essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del
viaggio e del soggiorno turistico. |
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3. Nei casi di
cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita
del timbro dellufficio con data e sigla delloperatore addetto alla
ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso
di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso
nel territorio nazionale, risultante dallapposito timbro, munito di data,
apposto sul passaporto o altro documento equipollente allatto del controllo
di frontiera. |
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4. Per i
soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso
ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu
essere presentata in questura dallesercente della struttura ricettiva o da
chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunit in cui lo
straniero ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna
allinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
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5. Gli stranieri
che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni
sono esonerati dallobbligo di cui al comma 8 dellarticolo 6 del testo
unico. |
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6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di
accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori
stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese,
spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente
regolamento concernenti lingresso e il soggiorno degli stranieri nel
territorio dello Stato. |
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Art.
11 |
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Art 11 |
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(Rilascio
del permesso di soggiorno) |
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1. Il permesso di
soggiorno rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la
durata indicati nel visto dingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei
seguenti altri motivi: |
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a) per richiesta
di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo; |
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b) per
emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti; |
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c) per acquisto
della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gi in
possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del
procedimento di concessione o di riconoscimento. |
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Comma 1, nuova lettera Occorre che sia
colmata una evidente lacuna del regolamento approvato con il D.P.R. n.
394/1999. Tra i permessi di
soggiorno che per i quali il regolamento deve prevedere una disciplina precisa
mancano infatti altri tipi di permesso di soggiorno istituiti da norme
legislative (art. 34, comma 1, lett. b) T.U.): 1)
permesso di
soggiorno per attesa adozione 2)
permesso di
soggiorno per affidamento Occorre altres una disciplina esplicita
dei permessi di soggiorno istituiti a seguito dellistituzione di specifici
visti di ingresso, ma che non sono previsti o non sono disciplinati da norme
legislative: 1)
permesso di
soggiorno per motivi religiosi o di culto; 2)
permesso di
soggiorno per visita; 3)
permesso di
soggiorno per missione. |
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c-bis) per
motivi di giustizia, su richiesta dellAutorit giudiziaria, per la durata
massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la
presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in
relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui
allarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch per taluno dei
delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; |
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c-ter) per
motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del
testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato ovvero acquisizione dallinteressato di
documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e
gravi situazioni personali che non consentono lallontanamento dello
straniero dal territorio nazionale; |
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c-quater) per
residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione
percepita in Italia; |
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c-quinquies)
per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle
condizioni di cui allarticolo 31, comma 3, del testo unico; |
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Lintegrazione non deve essere denominata integrazione
minore bens integrazione
sociale e civile Che deve essere espresso 60 entro 60 giorni. Nel caso in cui il Comitato
Minori non esprima parere entro 60 giorni si prevede che venga adottato il
principio di silenzio assenso. |
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c-sexies) per integrazione minore, nei confronti dei minori che si
trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter del
testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui
allarticolo 33 del testo unico. |
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1-bis. Allo
straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova
nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter del testo unico,
rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lindicazione del periodo
di validit per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno
immediatamente revocato se lo straniero non si presenta allufficio di
frontiera esterna al termine
della validit annuale e alla data prevista dal visto dingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Tale visto dingresso concesso sulla base
del nulla osta, rilasciato ai sensi dellarticolo 38-bis. |
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2. Il permesso di
soggiorno rilasciato in conformit allAzione Comune 97/11/GAI del
Consiglio dellUnione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene lindicazione
del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dellinterno, di
concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalit di
comunicazione in via telematica dei dati per lattribuzione allo straniero
del codice fiscale e per lutilizzazione dello stesso codice come
identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei
lavoratori extracomunitari. |
2. Il permesso di
soggiorno rilasciato in conformit del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 e
contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinate le modalit di comunicazione, in via
telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e
per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero,
anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con
decreto del Ministro dellinterno sono stabilite le modalit di consegna del
permesso di soggiorno. |
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2-bis. La
questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare,
dandone comunicazione, tramite procedura
telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione
dellinteressato per la successiva consegna del permesso o delleventuale
diniego, di cui allarticolo 12, comma 1. |
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3. La documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in
materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico deve
essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno. |
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Art.
12
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(Rifiuto
del permesso di soggiorno) |
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1. Salvo che
debba disporsi il respingimento o lespulsione immediata con accompagnamento
alla frontiera, quando il permesso di soggiorno rifiutato il questore
avvisa linteressato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che,
sussistendone i presupposti, si proceder nei suoi confronti per
lapplicazione dellespulsione di cui allarticolo 13 del testo unico. |
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2. Con il
provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un
termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto
di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio
dello Stato, con lavvertenza che, in mancanza, si proceder a norma
dellarticolo 13 del testo unico. |
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3. Anche fuori
dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il
prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali
provvedimenti di competenza e pu disporne il rimpatrio, munendolo di foglio
di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono
attivit di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere
internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero
concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al
posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il
territorio dello Stato. |
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Art.
13
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ART 12
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(Rinnovo
del permesso di soggiorno) |
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1. Il permesso di
soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allAccordo di Schengen, in
conformit di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione
del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli
motivi di turismo, non pu essere rinnovato o prorogato oltre la durata di
novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali. |
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2. Ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la
disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu essere
accertata dufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente
sostitutiva resa dallinteressato con la richiesta di rinnovo. |
2. Ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 22, comma 11, del testo unico, la
documentazione attestante la disponibilit di un reddito, da lavoro o da
altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi a carico pu essere accertata dufficio sulla base di una
dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallinteressato con la
richiesta di rinnovo. |
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Per evitare che i ritardi delle Questure impediscano allo straniero
laccesso al lavoro occorre che: il regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
continui nelle more del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno del
lavoratore; nelle more del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno del
lavoratore e comunque nei casi in cui siano trascorsi 20 giorni dalla data in
cui presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno senza che la
questura abbia comunicato allo stranero il provvedimento concernente la sua
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo o per motivi famigliari o per asilo o per motivi umanitari o
per studio, lo straniero che sia in possesso di tale ricevuta pu essere
assunto con regolare rapporti di lavoro subordinato, secondo le norme
previste per il tipo di permesso di cui egli ha richiesto il rinnovo. Si chiede che nel caso in cui un datore di lavoro voglia stipulare un
contratto con uno straniero egli debba avere il dovere di assicurare la
abitazione solo nel caso in cui il soggetto da assumere non abbia gi
stipulato contratto di lavoro o comunque solo dal momento in cui scade in
ordine di tempo il primo permesso di lavoro. Questa operazione dovr essere
fatta al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. |
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2-bis. Il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
alla sussistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro nonch alla consegna della documentazione attestante
la sussistenza dei parametri richiamati dallarticolo 5-bis, comma 1, lettera
a) del testo unico, relativi allalloggio per il lavoratore. |
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Appare inutile che lobbligo di presentazione della ricevuta di
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto nella bozza lart.
42 comma 4 prevede che liscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non cessi
in fase di rinnovo del permesso di soggiorno Si chiede di cassare lultima parte dellarticolo da lavvertenza
in poi. |
3. La richiesta
di rinnovo presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione,
esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit del richiedente,
rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dellufficio
e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le
modalit di cui allarticolo 2, comma 6, del testo unico, lavvertenza che
lesibizione della ricevuta stessa alla competente
Azienda sanitaria locale condizione per la continuit delliscrizione al
Servizio sanitario nazionale. |
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4. Il permesso di soggiorno non pu essere rinnovato o prorogato
quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un
periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di
durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla met del
periodo di validit del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione
sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari o da altri
gravi e comprovati motivi. |
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ART. 13PROPOSTA DI COMMA AGGIUNTIVO Per evitare che le lungaggini nel rilascio dei passaporti e degli altri documenti di viaggio da
parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari comportino difficolt per
lo straniero nellottenere il rinnovo del permesso di soggiorno si reputa
opportuno prevedere: Per la
presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
sufficiente lattestazione da parte della rappresentanza diplomatica e
consolare dello stato di appartenenza che lo straniero che ha presentato la
domanda per il rinnovo del passaporto o di altro documento di viaggio. Il
passaporto nuovo o rinnovato deve essere esibito solo ai fini del nuovo
rilascio. |
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Art.
14 |
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ART 13 |
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(Conversione
del permesso di soggiorno) |
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1. Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e
per motivi familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento,
per il periodo di validit dello stesso. In particolare: |
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a) il permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente
lesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri
requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per lesercizio
dellattivit lavorativa in forma autonoma, nonch lesercizio di attivit
lavorativa in qualit di socio lavoratore di cooperative; |
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Si propone una modifica che armonizzi il riferimento normativo alle
nuove competenze e ai nuovi soggetti istituzionali che si occupano del
mercato del lavoro. Occorre sostituire la dicitura Direzione Provinciale del Lavoro con Servizi per lImpiego e nomi di altri uffici attualmente competenti in tutti i punti (anche altri delle bozze in cui questa dicitura posta). |
b) il permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio di lavoro
subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previa iscrizione nelle
liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro in corso, previa
comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; |
b) il permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio di lavoro
subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previo inserimento
nellelenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro
in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione
provinciale del lavoro; |
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c) il permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del
lavoratore consente lesercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo
alle condizioni di cui alle lettere precedenti. |
c) il permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del
lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei
confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32,
commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori
stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro
subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere
precedenti; |
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c-bis) il
permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per
motivi di famiglia pu essere convertito in permesso di soggiorno per
residenza elettiva di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c-quater). |
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2. Lufficio
della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o
abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione
provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano
alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di
soggiorno utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel
documento. |
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3. Con il
rinnovo, rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lattivit
effettivamente svolta. |
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4. Il permesso di
soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di
validit dello stesso, lesercizio di attivit lavorative subordinate per un
tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. |
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La formulazione inappropriata e si propone la
seguente modifica : non si deve far riferimento a permessi per studio o
formazione bens alle conversioni di permessi per affidamento, per
integrazione sociale e civile di minore o per minore et effettuate ai sensi dellart. 32 T.U. Dopo la dicitura maggiore et si chiede che
venga inserito , e per quanto riguarda i permessi di soggiorno per motivi
di studio o formazione si
prevede che, al conseguimento del titolo o conclusione del corso possono
essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Si prosegua poi con il periodo seguente Al posto di studio o formazione si chiede di mettere affidamento, per
integrazione sociale e civile di minore, per minore et, ai sensi dellart.
32 T.U. Per i minori in
affidamento, integrazione sociale e civile si chiede che al compimento della
maggiore et che debbano terminare gli studi o la formazione si applichi in
seguito alla formazione quanto previsto dal periodo precedente. |
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4-bis. Fermi
restando i requisiti previsti dallarticolo 6, comma 1, del testo unico, le
quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del
testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in
misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di
soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et.
La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in
Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della
frequenza dei relativi corsi di
studio in Italia. |
|
Si chiede che
venga reintegrata la dicitura formazione dove ci sono i puntini ai sensi
dellart. 27 lettera f T.U. |
5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o
dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di
studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di
studio o formazione pu essere convertito, prima della scadenza, in permesso
di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma
dellarticolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del
lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di
lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o
autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro
adempimento amministrativo richiesto, nonch della documentazione comprovante
il possesso delle disponibilit finanziarie occorrenti per lesercizio
dellattivit. |
5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o
dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di
studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio (...) pu
essere convertito prima della scadenza in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellarticolo 3 del testo
unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo
Sportello unico ai sensi dellarticolo 35, comma 1, del presente regolamento o, in caso di lavoro
autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allarticolo 6,
comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli
ulteriori adempimenti previsti dallarticolo 39, comma 9, del presente
regolamento. La precedente disposizione si applica anche agli stranieri
ammessi a frequentare corsi di formazione in Italia. In tale caso, la
conversione possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di
formazione frequentato. |
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Art.
15
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ART 14
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(Iscrizioni
anagrafiche) |
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1. Le iscrizioni
e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono
effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
come modificato dal presente regolamento. |
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2. Il comma 3
dellarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, sostituito dal seguente: |
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"3. Gli
stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di
anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal
rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli
stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello
straniero, dandone comunicazione al questore." |
"3. Gli
stranieri iscritti in anagrafe hanno lobbligo di rinnovare all'ufficiale di
anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal
rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e,
comunque, non decadono dalliscrizione nella fase di rinnovo del permesso di
soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di
soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato
entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe
aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al
questore."[1][1] |
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3. La lettera c)
del comma 1 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, sostituita dalla seguente: |
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"c) per
irreperibilit accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonch, per i cittadini stranieri, per irreperibilit
accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui
allarticolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.". |
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4. Al comma 2
dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, aggiunto il seguente periodo: |
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" Per le
cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione effettuata al
questore.". |
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5. Le iscrizioni,
le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono
comunicate dufficio alla questura competente per territorio entro il termine
di quindici giorni. |
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6. Al comma 2
dellarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, aggiunto il seguente periodo: |
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"Nella
scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la
cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o
rinnovo della carta di soggiorno.". |
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7. Con decreto
del Ministro dellinterno, sentita lAssociazione nazionale dei comuni
dItalia, lIstituto nazionale di statistica e lIstituto nazionale per la
previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono
determinate le modalit di comunicazione, anche in via telematica, dei dati
concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli
archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi
centrali e periferici del Ministero dellinterno, nel rispetto dei principi
di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina
anche le modalit tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno
procedere allaggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei
cittadini stranieri gi iscritti nei registri della popolazione residente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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Art.
16 |
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ART 15 |
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(Richiesta
della carta di soggiorno) |
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1. Per il
rilascio della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico,
linteressato tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a
quella approvata con decreto del Ministro dellinterno. |
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2. Allatto della
richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede,
questi deve indicare: |
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|
a) le proprie
generalit complete; |
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b) il luogo o i
luoghi in cui linteressato ha soggiornato in Italia nei cinque anni
precedenti; |
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c) il luogo di
residenza; |
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|
d) le fonti di
reddito, specificandone lammontare. |
d) le fonti di
reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico
per invalidit, specificandone lammontare. |
|
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3. La domanda
deve essere corredata da: |
|
|
|
a) copia del
passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione
rilasciato dalla competente autorit italiana da cui risultino la
nazionalit, la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di
nascita, del richiedente; |
|
|
|
b) copia della
dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro,
relativi allanno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore
allimporto annuo dellassegno sociale; |
b) copia della
dichiarazione dei redditi o del modello CUD
rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti
un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; |
|
|
c) certificato
del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai
procedimenti penali in corso; |
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d) fotografia
della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo
quanto previsto dallarticolo 9, comma 1; |
|
|
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4. Nel caso di
richiesta relativa ai familiari di cui allarticolo 9, comma 1, del testo
unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3
del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori
degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di
soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: |
4. Salvo
quanto previsto dagli articoli 9, comma 2 e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma
1, e allarticolo 29, comma 1, lettera b-bis, del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di
cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i
figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta
la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: |
|
|
a) lo stato di
coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla
competente autorit dello Stato estero devono essere autenticati
dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua
italiana dei documenti conforme agli originali; |
a) lo stato di
coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla
competente autorit dello Stato estero sono legalizzati dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in
lingua italiana dei documenti conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui
gli accordi internazionali vigenti per lItalia prevedano diversamente. Tale
documentazione non richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso
sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare; |
|
|
b) la
disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a),
del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione
dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria
rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio; |
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c) il reddito
richiesto per le finalit di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del
testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico. |
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5. Se la carta di
soggiorno richiesta nelle qualit di coniuge straniero o genitore straniero
convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dellUnione
europea residente in Italia, di cui allarticolo 9, comma 2, del testo unico,
il richiedente, oltre alle proprie generalit, deve indicare quelle
dellaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che
sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui allarticolo 9, comma
2, del testo unico, la carta di soggiorno richiesta da chi esercita la
potest sul minore. |
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|
Deve essere coerentemente soppresso il riferimento al
reddito familiare nel comma 6 dello stesso articolo, il quale si riferisce al
caso di rilascio della carta di soggiorno previsto dallat. 9, comma 2, cio allo straniero coniuge o figlio minore o genitore
conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia. |
6. Nei casi
previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della
documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni
comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino
italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residente in Italia. |
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7. L'addetto alla
ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata
l'identit dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui
potr essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in
alcun modo la carta di soggiorno. |
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|
PROPOSTA DI NUOVO COMMAComma nuovo Occorre che la disposizione regolamentare contenga anche
norme ulteriori che specifichino meglio, come hanno fatto recenti circolari
ministeriali, i requisiti di base per il rilascio della carta di soggiorno
allo straniero nel caso dellart. 9, comma 1, T.U. Pertanto nellarticolo occorre introdurre una disposizione
nella quale si preveda che: 1)
il possesso da parte
del richiedente di un permesso di soggiorno che consente un numero
indeterminato di rinnovi si riferisce al permesso di soggiorno di cui egli
titolare al momento della presentazione della domanda della carta di
soggiorno. 2)
Ai fini del rilascio
della carta si considerano permessi di soggiorno che consentono un numero
indeterminato di rinnovi i permessi di soggiorno per lavoro subordinato
relativi a contratto a tempo indeterminato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo, per motivi religiosi e per residenza elettiva. |
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Art.
17 |
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ART 16 |
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(Rilascio
e rinnovo della carta di soggiorno) |
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1. La carta di
soggiorno rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento
delle condizioni richieste dal testo unico. |
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2. La carta di
soggiorno a tempo indeterminato ma soggetta a vidimazione, su richiesta
dellinteressato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di
soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre
cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo effettuato a
richiesta dellinteressato, corredata di nuove fotografie. |
2. (...) La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il
rinnovo effettuato a richiesta dellinteressato, corredata di nuove
fotografie. |
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CAPO
III |
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ESPULSIONE
E TRATTENIMENTO |
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Art.
18 |
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ART 17 |
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(Ricorsi
contro i provvedimenti di espulsione) |
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1. I funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi
dellarticolo 13, comma 10, del testo unico, curano linoltro alla competente
autorit giudiziaria del ricorso presentato allestero, inviandone copia
anche all'autorit che ha adottato il provvedimento impugnato. |
1. La
sottoscrizione del ricorso di cui allart. 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una
autorit diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono allinoltro al
tribunale in composizione monocratica del luogo in cui siede lautorit che
ha disposto lespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso,
indicando la data di presentazione del ricorso. |
|
|
2. Lautorit che
ha adottato il provvedimento impugnato pu far pervenire le proprie
osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del
ricorso presso i propri uffici. |
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Art.
19
|
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ART 18
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(Divieto
di rientro per gli stranieri espulsi) |
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1. Il divieto di
rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera
a decorrere dalla data di esecuzione dellespulsione, attestata dal timbro
duscita di cui allarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento
comprovante lassenza dello straniero dal territorio dello Stato. |
|
|
La norma illegittima e se ne chiede la cancellazione. La
nuova norma regolamentare illegittima (e comporta spese non previste a bilancio
dello Stato che legittimerebbero il rifiuto assoluto di registrazione da
parte della Corte dei conti): istituire unistanza da presentarsi alle rappresentanze
diplomatico-consolari per ottenere la dichiarazione della cessazione degli
effetti del divieto di rientro dello straniero espulso prevede un onere a carico dello
straniero (e conseguenti adempimenti da parte delle autorit
diplomatico-consolari) che nessuna norma legislativa prevede (il periodo di
divieto di espulsione previsto direttamente dalle norme della legge o dalla
pronuncia del giudice, di cui lautorit di pubblica sicurezza ha preso piena
contezza al momento dellesecuzione dellespulsione e che perci inseribile
dufficio nel SIS fin dalla data di espulsione), in violazione della riserva
di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista dallart.
10, comma 2 Cost.
La norma deve essere soppressa. |
|
1-bis. In relazione alla previsione di cui al comma 1, alla scadenza del
termine del divieto di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico, gli
stranieri di cui al medesimo comma 1, per rientrare nel territorio nazionale,
devono presentare unistanza per ottenere la dichiarazione della cessazione
degli effetti del medesimo divieto. Tale istanza presentata
dallinteressato alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di
appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata lidentit del
richiedente, allinoltro della stessa al Ministero dellinterno. La rappresentanza
diplomatica italiana competente provvede a notificare allinteressato la
dichiarazione richiesta. |
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Art. 19-bis |
ART 19
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|
(Autorizzazione
speciale al rientro per gli stranieri espulsi) |
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1. La
richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui
allarticolo 13, comma 13, del testo unico, presentata dal cittadino
straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di
appartenenza o di stabile residenza, che provvede allinoltro della stessa al
Ministero dellinterno, previa verifica dellidentit e autentica della firma
del richiedente nonch acquisizione della documentazione attinente la
motivazione per la quale si chiede il rientro. |
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|
2. La
rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare
allinteressato il provvedimento del Ministero dellinterno. |
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Art.
20 |
|
ART 20 |
|
(Trattenimento
nei centri di permanenza temporanea e assistenza) |
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|
1. Il
provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico comunicato
allinteressato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del
presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di
respingimento. |
1. Il
provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi
vicino, in relazione alla disponibilit dei posti,
ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, comunicato all'interessato con
le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento
unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. |
|
|
2. Con la
medesima comunicazione lo straniero informato del diritto di essere
assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un
difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito
patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero dato altres avviso che, in
mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei
successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di
ufficio. |
|
|
|
3. All'atto
dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito
allontanamento la misura del trattenimento sar ripristinata con l'ausilio
della forza pubblica. |
|
|
|
4. Il
trattenimento non pu essere protratto oltre il tempo strettamente necessario
per lesecuzione del respingimento o dellespulsione e, comunque, oltre i
termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento
del questore non convalidato. |
|
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|
5. Lo svolgimento
della procedura di convalida del trattenimento non pu essere motivo del
ritardo dell'esecuzione del respingimento. |
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Art.
21 |
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(Modalit
del trattenimento) |
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|
1. Le modalit
del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento
della vita in comune, la libert di colloquio all'interno del centro e con
visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che
assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libert di
corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona,
fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal
centro. |
|
|
|
2. Nellambito
del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e
lassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari
essenziali, gli interventi di socializzazione e la libert del culto, nei
limiti previsti dalla Costituzione. |
|
|
|
3. Allo scopo di
assicurare la libert di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del
Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono definite le modalit per lutilizzo dei
servizi telefonici, telegrafici e postali, nonch i limiti di contribuzione
alle spese da parte del centro. |
|
|
|
4. Il
trattenimento dello straniero pu avvenire unicamente presso i centri di
permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del
testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso ricoverato per
urgenti necessit di soccorso sanitario. |
|
|
|
5. Nel caso in
cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi
nellufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero
presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le
procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio,
il questore provvede allaccompagnamento a mezzo della forza pubblica. |
|
|
|
6. Nel caso di
imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in
Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che
procede, sentito il questore, pu autorizzare lo straniero ad allontanarsi
dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che
ne dispone laccompagnamento. |
|
|
|
7. Oltre al
personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza
pubblica, al giudice competente e allautorit di pubblica sicurezza, ai
centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone
trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza
diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del
volontariato e cooperative di solidariet sociale, ammessi a svolgervi
attivit di assistenza a norma dellarticolo 22 ovvero sulla base di appositi
progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui
istituito il centro. |
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8. Le
disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allinterno del centro,
comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lincolumit
delle persone, nonch quelle occorrenti per disciplinare le modalit di
erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura,
assistenza, promozione umana e sociale e le modalit di svolgimento delle
visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle
disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive
impartite dal Ministro dellinterno per assicurare la rispondenza delle
modalit di trattenimento alle finalit di cui allarticolo 14, comma 2, del
testo unico. |
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|
9. Il questore
adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e
lordine pubblico nel centro, comprese quelle per lidentificazione delle
persone e di sicurezza allingresso del centro, nonch quelle per impedire
lindebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la
misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli
ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da
parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla. |
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Art.
22
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(Funzionamento
dei centri di permanenza temporanea e assistenza) |
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1. Il prefetto
della provincia in cui istituito il centro di permanenza temporanea e
assistenza provvede allattivazione e alla gestione dello stesso,
disciplinandone anche le attivit, a norma dellarticolo 21, comma 8, in
conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellinterno, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni con lente locale o con soggetti pubblici
o privati che possono avvalersi dellattivit di altri enti, di associazioni
del volontariato e di cooperative di solidariet sociale. |
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2. Per le
finalit di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione,
lallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il
trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione
e la gestione di attivit per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria
e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e
quantaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone
che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o
aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla
richiesta del Ministero dell'interno. |
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3. Il prefetto
individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari
controlli sullamministrazione e gestione del centro. |
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4. Nellambito
del centro sono resi disponibili uno o pi locali idonei per lespletamento
delle attivit delle autorit consolari. Le autorit di pubblica sicurezza
assicurano ogni possibile collaborazione allautorit consolare al fine di
accelerare lespletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti
necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dellinterno. |
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Art.
23 |
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(Attivit
di prima assistenza e soccorso) |
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1. Le attivit di
accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie,
connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di
fuori dei centri di cui allarticolo 22, per il tempo strettamente necessario
allavvio dello stesso ai predetti centri o alladozione dei provvedimenti
occorrenti per lerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza
dello Stato. |
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2. Gli interventi
di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalit e con
limputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese
quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563. |
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CAPO
IV |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
24 |
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(Servizi
di accoglienza alla frontiera) |
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1. I servizi di accoglienza
previsti dallarticolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i
valichi di frontiera nei quale stato registrato negli ultimi tre anni il
maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale,
nellambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico
di cui allarticolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio. |
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2. Le modalit
per lespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con
organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative
di solidariet sociale, e di informazione, anche mediante sistemi
automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dellinterno,
dintesa con il Ministro per la solidariet sociale. |
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3. Nei casi di
urgente necessit, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente
articolo non sono sufficienti o non sono attivati, immediatamente
interessato lente locale per leventuale accoglienza in uno dei centri
istituiti a norma dellarticolo 40 del testo unico. |
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Art.
25 |
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(Programmi
di assistenza ed integrazione sociale) |
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1. I programmi di
assistenza ed integrazione sociale di cui allarticolo 18 del testo unico,
realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati,
sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere
sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunit, ai sensi
dell'art. 58, comma 2, e dallente locale, nella misura del trenta per cento,
a valere sulle risorse relative allassistenza. Il contributo dello Stato
disposto dal Ministro per le pari opportunit previa valutazione, da parte
della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi
elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con
questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilit indicanti i
tempi, le modalit e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonch le
strutture organizzative e logistiche specificamente destinate. |
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2. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunit,
istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo
18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari
opportunit, per la solidariet sociale, dell'interno e di grazia e
giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione pu
avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunit, dintesa con gli altri Ministri interessati. |
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3. La Commissione
svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in
ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a: |
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a) esprimere il
parere sulle richieste di iscrizione nellapposita sezione del registro di
cui allarticolo 52, comma 1, lettera c); |
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b) esprimere i
pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti
locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di
assistenza e di integrazione sociale di cui allarticolo 26; |
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c) selezionare i
programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul
Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalit stabiliti
con decreto del Ministro per le pari opportunit, di concerto con i Ministri
per la solidariet sociale, dellinterno e di grazia e giustizia; |
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d) verificare lo
stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti
locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una
relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera
c). |
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Art.
26 |
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(Convenzioni
con soggetti privati) |
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1. I soggetti
privati che intendono svolgere attivit di assistenza ed integrazione sociale
per le finalit di cui allarticolo 18 del testo unico debbono essere
iscritti nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2,
del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente
regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli
enti locali di riferimento. |
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2. L'ente locale
stipula la convenzione con uno o pi soggetti privati di cui al comma 1 dopo
aver verificato: |
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a) liscrizione
nella apposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del
testo unico; |
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b) la rispondenza
del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il
soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalit stabiliti con il
decreto di cui allarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi
direttamente assicurati dallente locale; |
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|
|
c) la sussistenza
dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la
realizzazione dei programmi. |
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3. L'ente locale
dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del
programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano pi adeguato
agli obiettivi fissati. |
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4. I soggetti
privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza
e di integrazione sociale sono tenuti a: |
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a) comunicare al
sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma; |
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b) effettuare
tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli
stranieri assistiti a norma dellarticolo 18, comma 3, del testo unico,
qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno,
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto
alla effettivit dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri; |
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c) presentare
all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione
del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti; |
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d) rispettare le
norme in materia di protezione dei dati personali nonch di riservatezza e
sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
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e) comunicare
senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di
soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato,
della partecipazione al programma. |
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Art.
27 |
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ART 21 |
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(Rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale) |
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1. Quando
ricorrono le circostanze di cui allarticolo 18 del testo unico, la proposta
per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
effettuata: |
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a) dai servizi
sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi
iscritti al registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c),
convenzionati con lente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; |
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b) dal procuratore
della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale
relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera
a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni. |
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2. Ricevuta la
proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni
previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di
soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivit di cui all'articolo
18, comma 5, del testo unico, acquisiti: |
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a) il parere del
procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma
1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o
questa non dia indicazioni circa la gravit ed attualit del pericolo; |
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b) il programma
di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle
prescrizioni della Commissione interministeriale di cui allarticolo 25; |
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c) ladesione
dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze
previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalit dello stesso; |
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d) laccettazione
degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura
presso cui il programma deve essere realizzato. |
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3. Quando la proposta effettuata a norma del comma 1, lettera a), il
questore valuta la gravit ed attualit del pericolo anche sulla base degli
elementi in essa contenuti. |
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La nuova norma regolamentare parzialmente illegittima,
o pi esattamente illegittimo il secondo periodo della disposizione.
Infatti si prevede che le quote
dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, T.U., per
lanno successivo alla data di rilascio, siano decurtate in misura pari al
numero dei permessi di soggiorno per motivi umanitari convertiti in permessi
di soggiorno per lavoro: nessuna norma legislativa prevede questa limitazione
e perci la norma regolamentare viola della riserva di legge in materia di condizione giuridica
dello straniero prevista dallart. 10, comma 2 Cost.,
Pertanto il secondo periodo della disposizione deve essere soppresso. |
|
3-bis. Il permesso di soggiorno di cui allarticolo 18, comma 5, del
testo unico, pu essere
convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalit stabilite
per tale tipo di permesso. Le quote dingresso definite nei decreti di cui
allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di
rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno
di cui al presente comma convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. |
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Art.
28 |
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ART 22 |
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(Permessi
di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lespulsione o il
respingimento) |
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1. Quando la
legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di
soggiorno: |
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Si chiede che venga aggiunto al termine del periodo: Al compimento del
diciottesimo anno di et il permesso di soggiorno convertibile in permesso
per lavoro o per studio o formazione secondo quanto previsto dall lart. 14
bis |
a) per minore
et, salvo liscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di
soggiorno del genitore o dellaffidatario stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il
Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; |
a) per minore
et, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di
soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio
e segnalato al Comitato, il permesso di soggiorno per minore et rilasciato
a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri ed valido
per tutto il periodo necessario per lespletamento delle indagini sui
familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato,
immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di
competenza; |
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Richiede che al posto di integrazione minore2
venga usata la dicitura integrazione sociale e civile del minore. |
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a-bis) per integrazione minore, di cui allarticolo 11, comma
1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri; |
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b) per motivi
familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate
circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico; |
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c) per cure
mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei
confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui allarticolo
19, comma 2, lettera d) del testo unico; |
|
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d) per motivi
umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi lallontanamento verso
uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le
persecuzioni di cui allarticolo 19, comma 1, del testo unico. |
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CAPO
V |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art.
29
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ART 23
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(Definizione
delle quote dingresso per motivi di lavoro) |
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Dopo la parola lavoro si chiede che venga aggiunto
quanto segue: definiti sulla base
delle indicazioni regionali ex art. 21 comma 4 ter T.U. Il periodo proseguir poi come previsto nella bozza sino a Ministero
della salute in cui si aggiunger la dicitura sentite le regioni e si proseguir come il periodo prevede. |
1. Oltre a quanto
espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali
stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le
quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per
motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. |
1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto delle
valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni
sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allarticolo 6-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni. |
|
Il ministero non si chiama cos si propone di scrivere Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
in tutte le parti del documento in cui questo aspetto stato trascurato. |
2. Per le
finalit di cui al presente Capo il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i
collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i
trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante
convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure. |
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3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti). |
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Art.30 |
ART
24
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(Sportello unico per limmigrazione) |
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1.
Lo Sportello unico per
limmigrazione, di cui allarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da
un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione
provinciale del lavoro, composto da almeno un rappresentante della
Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione
provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale
del lavoro e da almeno un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,
designato dal Questore. Lo Sportello Unico viene costituito con decreto del
prefetto, che pu individuare anche pi unit operative di base. Con lo
stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico,
individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro
dellinterno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
|
|
|
2. Lo Sportello si avvale anche
dellarchivio informatizzato centrale, in materia di immigrazione, previsto
dal regolamento di attuazione di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30
luglio 2002, n. 189 nonch di procedure e tecnologie informatiche, in modo da
assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza
delle procedure. |
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Art. 30
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Art. 30-bis
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ART 24
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(Autorizzazione
al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato) |
(Richiesta
assunzione lavoratori stranieri) |
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1.
Lautorizzazione al lavoro dello straniero residente allestero rilasciata
dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui
lattivit lavorativa dovr effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro,
nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui
allarticolo 29. |
1. Il datore di lavoro, italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione
necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo
Sportello Unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di
residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale limpresa o quello
della provincia ove avr luogo la prestazione lavorativa, con losservanza
delle modalit previste dallarticolo 22, comma 2, del testo unico. |
|
|
2. La richiesta
di cui al comma 1 deve contenere: |
2. In particolare, la richiesta
nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano
lacquisizione dei dati su
supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi
essenziali: |
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|
a) le complete
generalit del titolare o legale rappresentante dellimpresa, della sua
denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete
generalit del datore di lavoro committente; |
a) complete
generalit del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante
dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del luogo di
lavoro; |
|
|
b) le complete
generalit del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende
assumere; |
b) nel caso di
richiesta nominativa, le complete generalit del lavoratore straniero che si
intende assumere comprensive della residenza allestero e, nel caso di
richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere; |
|
|
c) limpegno di
assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto
dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria o comunque applicabili; |
c) il
trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche
sulla proposta di contratto di soggiorno; |
|
|
d) la sede
dellimpresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verr
prevalentemente svolta lattivit inerente al rapporto di lavoro; |
d)
limpegno di cui allarticolo
8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di
soggiorno per lavoro; |
|
|
e) lindicazione
delle modalit di alloggio. |
e) limpegno a
comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. |
|
|
3. Alla richiesta
di cui al comma 1 devono essere allegati: |
3. Alla
domanda devono essere allegati: |
|
|
a) il certificato
di iscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, industria e artigianato,
munito della dicitura di cui allarticolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato
non riguardi lattivit dimpresa; |
a)
autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio,
industria ed artigianato, per le attivit per le quali tale iscrizione
richiesta; |
|
|
b) copia del
contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente allestero, sottoposto
alla sola condizione delleffettivo rilascio del relativo permesso di
soggiorno; |
b)
autocertificazione della posizione
previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di
azienda, la capacit occupazionale e reddituale del datore di lavoro; |
|
|
c) copia della
documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la
sua capacit economica. |
c) la proposta
di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o
stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20
ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non
inferiore al minimo previsto per lassegno sociale, ai sensi dellarticolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
|
|
4. Lautorizzazione
al lavoro rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa
verifica delle condizioni di cui allarticolo 22, comma 3, del testo unico e
della congruit del numero delle richieste presentate, per il medesimo
periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacit
economica e alle esigenze dellimpresa o del lavoro a domicilio, secondo
criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi
di cui al comma 2, lettera c). |
4. Qualora il
datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione
dellalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari
ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente
prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la
misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di
lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro
fissa il trattamento economico tenendo gi conto che il lavoratore fruisce di
un alloggio messo a disposizione del datore. |
|
|
|
5. Il datore di lavoro specifica
nella domanda se interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui
allarticolo 31, comma 4 e della proposta di contratto, di cui al comma 3,
lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico. |
|
|
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6. La documentazione di cui ai commi 2 e
3 presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del
regolamento di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n.
189. |
|
|
|
7. Lo Sportello unico competente al
rilascio del nulla osta al lavoro quello del luogo in cui verr svolta
lattivit lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla osta sia stata
presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale
dellimpresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico
competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro. |
|
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|
8. Lo
Sportello unico procede alla verifica della regolarit, della completezza e
dellidoneit della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonch
acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica,
la verifica dellosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro applicabile alla fattispecie e la congruit del numero delle richieste
presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in
relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dellimpresa, anche in
relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa
vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria
applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruit in
rapporto alla capacit economica del datore di lavoro non si applica al
datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano
lautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto
alla sua assistenza. |
|
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9. Nei casi di
irregolarit sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello
unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed
allintegrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti
dagli articoli 22, comma 5 e 24,
comma 2, del testo unico per la concessione del nulla osta al lavoro
subordinato e per il rilascio dellautorizzazione al lavoro stagionale
decorrono dalla data dellavvenuta regolarizzazione della documentazione. |
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Art. 30-ter |
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(Modulistica) |
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1. Gli
elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche
informatizzata, per la
documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello
Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dellinterno, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
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Art.30-quater |
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(Archivio
informatizzato dello sportello unico) |
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1. I soggetti
che trasmettono i dati da acquisire nellarchivio informatizzato in materia
di immigrazione, di cui allarticolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le
questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del
responsabile del Centro per limpiego,
i Centri per limpiego, lautorit consolare tramite il Ministero
degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente
ufficio dellAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. |
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2. Sono
soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i
lavoratori extracomunitari. |
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3. I dati
identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche
e le ulteriori informazioni da registrare nellarchivio informatizzato dello
Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dellinterno, sentiti
la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali. |
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4. Le regole
tecniche di funzionamento attinenti allarchivio informatizzato, alle
eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per
la tenuta dellarchivio rispetto a quelle contenute nella legge 31 dicembre
1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni e nei relativi
regolamenti dattuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero
dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati
personali. |
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5. Le modalit
tecniche e procedurali per la consultazione dellarchivio informatizzato in
materia di immigrazione e per la trasmissione telematica dei dati e dei
documenti allarchivio medesimo sono regolate con i provvedimenti previsti
dal regolamento di attuazione di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30
luglio 2002, n. 189 in modo che, secondo le concrete possibilit tecniche, le
procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con
differenziazioni territoriali. |
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6. La
documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli
organi emittenti. |
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Art. 30-quinquies |
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(Centro
per limpiego) |
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1. Le
richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica,
dallo Sportello unico, per il tramite del sistema informativo, al Centro per
limpiego competente in relazione alla
provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad
eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui
allarticolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico. |
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2. Il Centro
per limpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della
richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed
a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle
dichiarazioni di disponibilit pervenute anche da parte di lavoratori
extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti
come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni
negative. |
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Art.30-sexies |
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(Rinuncia
allassunzione) |
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1. Il datore
di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui allarticolo
30-quinquies, comma 2, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al
Centro per limpiego se intende confermare la richiesta di nulla osta
relativa al lavoratore straniero. |
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Art.
31 |
Art.
31 |
Art 25 |
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(Nulla
osta della questura e visto dingresso) |
(Nulla
osta dello Sportello unico e visto dingresso) |
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1.
Lautorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della
documentazione di cui al comma 3 dellarticolo 30, deve essere presentata
alla questura territorialmente competente, per lapposizione del nulla osta
provvisorio ai fini dellingresso. |
1. In presenza
di certificazione negativa pervenuta dal Centro per limpiego competente od
in caso di espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del
datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del
Centro per limpiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa
sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei
confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi allingresso ed al
soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro,
di motivi ostativi di cui al comma 2. |
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2. Il nulla osta
provvisorio apposto in calce allautorizzazione entro 20 giorni dal
ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore
straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello
Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi
ostativi di cui al comma 3. |
2. Il questore
esprime parere contrario al rilascio del nulla osta qualora il datore di
lavoro a domicilio o titolare di
un'impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale
rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societ,
risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per
uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dell'interessato,
ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di
prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. |
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3. Il nulla osta
pu essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di
unimpresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed
i componenti dellorgano di amministrazione della societ, risultino
denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei
reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilit dellinteressato, ovvero risulti sia
stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni
caso, gli effetti della riabilitazione. |
3. Lo
Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite
procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo
unico. |
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4. In assenza
di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellipotesi di verifica positiva dei
limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del
datore di lavoro per il rilascio del nulla osta, la cui validit di sei
mesi dalla data del rilascio stesso. |
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5. Lo Sportello unico, accertati i
dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del
questore, verifica lesistenza del codice fiscale o ne richiede
lattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto
interministeriale di cui
allarticolo 11, comma 2. |
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4.
Lautorizzazione di cui allarticolo 30, corredata del nulla osta di cui al
presente articolo fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo
straniero interessato ed da questi presentata alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso,
entro il termine di cui allarticolo 22, comma 5, del testo unico. |
6. Lo Sportello unico, in presenza di
espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dellarticolo 30-bis, comma 5,
trasmette la documentazione di cui allarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi
compreso il codice fiscale, nonch il relativo nulla-osta agli uffici
consolari. Nellipotesi di trasmissione della documentazione per via
telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con
larchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli
affari esteri. |
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|
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7. Il datore di lavoro informa il
lavoratore straniero dellavvenuto rilascio del nulla osta, al fine di
consentirgli di richiedere il visto dingresso alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente, entro i termini di validit del nulla
osta. |
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5. Il visto di
ingresso rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda,
previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5. |
8. La rappresentanza diplomatica o
consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6,
comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei
presupposti di cui allarticolo 5, il visto dingresso, comprensivo del
codice fiscale, entro trenta giorni dalla richiesta del visto da parte
dellinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero
dellinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allINPS ed
allINAIL. Lo straniero viene informato dellobbligo
di presentazione allo Sportello unico, entro otto giorni dallingresso in
Italia, ai sensi dellarticolo 35 . |
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Art.
32
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ART 26
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(Liste
degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia) |
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1. Le liste di
lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in
attuazione degli accordi di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico,
sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a
tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono
tenute nellordine di presentazione delle domande di iscrizione. |
|
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2. Ciascuna lista
consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli
interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dellinterno,
contenente: |
2. Ciascuna lista
consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli
interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui
allarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente: |
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a) Paese
dorigine; |
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b) numero
progressivo di presentazione della domanda; |
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c) complete
generalit; |
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d) tipo del
rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo
indeterminato; |
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e) capacit
professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata
categoria di lavoratori, qualifica o mansione; |
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f) conoscenza della
lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o
di altra lingua; |
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g) eventuali
propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese dorigine
o in altri Paesi; |
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h) leventuale
diritto di priorit per i lavoratori stagionali che si trovano nelle
condizioni previste dallarticolo 24, comma 4, del testo unico, attestate
dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti
la data di partenza dallItalia al termine del precedente soggiorno per
lavoro stagionale. |
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|
|
3. I dati di cui
al comma 2, nellordine di priorit di iscrizione, sono trasmessi senza
ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nellAnagrafe annuale
informatizzata di cui allarticolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a
decorrere dal 1 gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale Direzione Generale per lImpiego Servizio per i
problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. |
3. Le liste di
cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della
rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri
stabiliti, provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, alla loro diffusione
mediante linserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali
del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza. |
|
|
4. Linteressato,
iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facolt di
chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista. |
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Art.32-bis |
ART 27
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(Liste
dei lavoratori di origine italiana) |
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1. Presso ogni rappresentanza
diplomatico-consolare istituito un elenco dei lavoratori di origine
italiana, di cui allarticolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed
aggiornato secondo le modalit previste dallarticolo 32, commi 1 e 2, del
presente regolamento. La scheda, di cui allarticolo 32, comma 2, contiene,
per tali lavoratori, lindicazione del grado di ascendenza. |
|
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2. Agli iscritti alla lista di cui
al comma 1 si applica quanto previsto dallarticolo 32, comma 4. |
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3. Ai fini dellinserimento nel
sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui
allarticolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi. |
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Art.
33 |
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ART 28 |
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(Autorizzazione
al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste) |
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1. I dati di cui
allarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui allarticolo 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei
datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro.
Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a
disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro con le modalit previste dallarticolo 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241. |
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|
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2. Le richieste
di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono
effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalit
di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento. |
2. Le richieste
di nulla osta al lavoro per ciascun tipo di
rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalit di cui agli
articoli 30-bis, 30-quinquies e 31. |
|
|
|
2-bis.
Nellipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellarticolo
30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle
Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle
liste di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico. |
|
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3. Nel caso in
cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le
richieste numeriche si procede nellordine di priorit di iscrizione nella
lista, a parit di requisiti professionali. |
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ART 29 |
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Art.
34 |
Art.
34 |
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(Prestazione
di garanzia) |
(Titoli
di prelazione) |
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Art 29 della bozza La soppressione completa delle disposizioni relative alla
prestazione di garanzia inopportuna, perch lart. 46, co. 2 del
Regolamento mantiene un riferimento, in proposito, allart. 34 nel testo del
1999. Tale riferimento tuttora necessario dallart. 39, co. 3, lettera a),
T.U. che prevede la prestazione di garanzia in favore dellingresso di
studenti. Tali disposizioni pertanto non possono essere soppresse. Parte delle disposizioni dellart. 34 del regolamento
approvato con D.P.R. n. 394/1999 dovrebbe essere pertanto mantenuta o
inserita nel testo dellart. 46. |
1. Sono ammessi a
prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico i cittadini
italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un
permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali
abbiano una capacit economica adeguata alla prestazione della garanzia di
cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di
cui allarticolo 31, comma 3. |
1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversit e della
ricerca sono fissate le modalit di predisposizione e di svolgimento dei
programmi di cui allarticolo
23, comma 1, del testo unico e sono stabiliti i criteri per la loro
valutazione. I programmi di formazione e di istruzione, da effettuarsi nel
paese di origine, sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede
allistruttoria e, congiuntamente con il Ministero dellistruzione,
delluniversit e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e
alleventuale approvazione. |
|
|
2. La garanzia
pu essere prestata, per non pi di due stranieri per ciascun anno e deve
riguardare: |
2. I
lavoratori in possesso di specifica qualificazione professionale acquisita
nellambito dei predetti programmi
sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
Servizio problemi lavoratori immigrati. |
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a)
lassicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale; |
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b) la
disponibilit di un alloggio idoneo; |
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c) la prestazione
di mezzi di sussistenza in misura non inferiore allimporto annuo
dellassegno sociale, con i criteri di cui allarticolo 29, comma 3, lettera
b), del testo unico; |
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d) il pagamento
delle spese di rimpatrio. |
|
|
|
3. La garanzia
relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) prestata
mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi
presso la questura competente allatto della presentazione della domanda di
autorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico.
Il titolo restituito: |
3. Le liste di
cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un elenco di
nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalit, la
qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il
tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonch lindicazione del programma formativo
svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione. |
|
|
a) immediatamente
se lautorizzazione non concessa; |
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|
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b) a seguito
della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto
di ingresso non stato concesso; |
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c) a seguito del
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma
dellarticolo 36. |
|
|
|
4. La prestazione
relativa allalloggio pu essere attestata mediante specifico impegno di chi
ne ha la disponibilit, corredata delle certificazioni richieste
dallarticolo 16, comma 4, lettera b). |
4. I dati
inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che
possono procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro ai sensi
dellarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui
abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di
nulla osta di cui all articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nulla osta
al lavoro per tali lavoratori rilasciato senza il preventivo espletamento
degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico. |
|
|
5. Sono altres
ammesse a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico le
associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del
volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni,
quando: |
5. I
lavoratori inseriti nellelenco hanno un diritto di priorit, rispetto ai
cittadini del loro stesso Paese, secondo lordine di iscrizione nelle liste,
ai fini della chiamata numerica di cui all articolo 22, comma 3, del testo
unico. |
|
|
a) sussistono le
condizioni patrimoniali e organizzative previste dallarticolo 52 e seguenti;
|
|
|
|
b) nei confronti
dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e
di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di societ in nome collettivo,
non sussistono le condizioni negative di cui allarticolo 31, comma 3; |
|
|
|
c) la prestazione
di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti. |
|
|
|
6. Le regioni,
gli enti locali, comprese le comunit montane, e i loro consorzi o
associazioni possono prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo
unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative
appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti. |
6. Nel caso di
richieste numeriche di nulla
osta per lavoro stagionale, tale diritto di priorit opera esclusivamente
rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista
dallarticolo 24, comma 4, del testo unico. |
|
Si propone la seguente modifica: Con DPCM riservata alle regionei convenzionate con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una quota di ingressi per
lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nellelenco Oppure delle quote riservate una parte assegnate alle
regioni convenzionate con il ministero del Lavoro che abbiano realizzato i
programmi di formazione in misura paria l numero delle persone formate. |
7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione
allingresso corredata di copia autentica della deliberazione concernente
la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la
disponibilit delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie gi
prestate. Nei casi di cui al comma 6, sufficiente la copia autentica della
deliberazione. |
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, riservata
una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai
lavoratori inseriti nellelenco che abbiano partecipato allattivit
formativa nei paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite
dalle regioni, ai sensi dellarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico.
Qualora si verifichino residui nellutilizzo della quota riservata, trascorsi
nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, la stessa rientra nella disponibilit della quota di lavoro
subordinato. |
|
|
|
8. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pu prevedere che, in caso
di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi
ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati
ai sensi dellarticolo 23 del testo unico. |
|
|
|
9. Ai
partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi
stranieri, inseriti in appositi elenchi, riservata, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del
testo unico, una quota stabilita
a livello nazionale. |
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|
|
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|
|
Art.
35 |
Art.
35 |
ART 30 |
|
(Autorizzazione
allingresso per inserimento nel mercato del lavoro) |
(Stipula
del contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
|
|
1. La garanzia di
cui allarticolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta,
deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la
residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla
indicazione nominativa degli stranieri per i quali richiesta
lautorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del testo
unico. Per gli enti pubblici, lindicazione nominativa fatta, salvo che
disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nellordine
di priorit ivi indicato, sulla base delle liste di cui allarticolo 23,
comma 4, del testo unico. |
1. Entro 8
giorni dallingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si
reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del
visto rilasciato dallautorit consolare e dei dati anagrafici del lavoratore
straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello
stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo
idoneo a comprovare leffettiva disponibilit dellalloggio, della richiesta
di certificazione didoneit alloggiativa nonch della dichiarazione di
impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui allarticolo 5-bis, comma
1, lettera b) del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per
lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene
conservato presso lo Sportello medesimo. |
|
|
2.
Lautorizzazione allingresso rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento
della garanzia, nellambito dei limiti qualitativi e quantitativi della
specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del
lavoratore straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la
garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dallarticolo 34. Copia
dellautorizzazione trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro. |
2. Copia del
contratto di soggiorno sottoscritto trasmessa dallo Sportello unico, ove
possibile, in via telematica, al Centro per limpiego, allautorit consolare
competente nonch al datore di lavoro. |
|
|
3. Per le
finalit di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta
le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati
dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
3. Lo
Sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non
consegnati ovvero conferma lavvenuta consegna, secondo le modalit determinate
con il decreto interministeriale di cui allarticolo 11, comma 2, con la
contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello
straniero. |
|
|
4.
Lautorizzazione di cui al comma 2 fatta pervenire, a cura del soggetto che
presta la garanzia, allo straniero interessato ed da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto
di ingresso, entro il termine di cui allarticolo 23, comma 1, del testo
unico. |
(...) |
|
|
5. Nellambito della
disponibilit delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari
rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei
casi indicati nellarticolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e con le
modalit stabilite dai decreti di cui allarticolo 3, comma 4, dello stesso
testo unico. |
(...) |
|
|
6. Il visto di
ingresso rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda,
previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5 del presente
regolamento. |
(...) |
|
|
|
|
|
|
Art.
36 |
Art.
36 |
Art 31 |
|
(Rilascio
del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro) |
(Rilascio
del permesso di soggiorno per lavoro) |
|
|
1. Lo straniero
che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a
norma dellarticolo 35 tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per
linserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dallarticolo 5,
comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato lautorizzazione di
cui allarticolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del
lavoro della stessa sede, liscrizione nelle liste di collocamento, esibendo
la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura. |
1. Allatto
della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi
dellarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al
lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di
soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura
competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura
telematica. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11, comma
2-bis.. |
|
Comma 2 Occorre che il regolamento provveda
a semplificare gli adempimenti degli obblighi amministrativi previsti dalla legge
a carico del datore di lavoro nei confronti dellautorit di pubblica
sicurezza e degli enti previdenziali. Poich
infatti lo stesso Sportello unico per limmigrazione sovraintende alla
stipula del contratto di soggiorno ed al rilascio del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato occorre
prevedere che 1) la stipula del contratto di
soggiorno e la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato da parte dello Sportello unico per limmigrazione
sostituisce ad ogni effetto la comunicazione allautorit di pubblica
sicurezza da parte del datore di lavoro, prevista dallarticolo 7, T.U. 2) lo stesso Sportello unico per
limmigrazione provvede dufficio alle comunicazioni prescritte dalla legge
allINPS e allINAIL, nonch, in occasione della trasmissione di copia del
contratto di soggiorno ai Centri per lImpiego competenti, prescritta
dallart. 22, comma 6 t.u., delle comunicazioni dovute dal datore di lavoro a
tali centri. |
2. Il permesso di
soggiorno per linserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno,
rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro
competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento. |
2. Lo
Sportello provvede, altres, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi
fotodattiloscopici, previsti dallarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico. |
|
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3. Lo straniero
iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto
con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, pu
richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro a norma dellarticolo 5, comma 3, del testo
unico. La durata di tale permesso di soggiorno : |
(...) |
|
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a) di due anni,
salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato; |
|
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b) pari alla
durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data
di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro
stagionale o a tempo determinato. |
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4. Allo scadere
del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello
Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3. |
(...) |
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Art. 36-bis |
ART 32
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(Variazioni
del rapporto di lavoro) |
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Art. 36 bis comma 1 La norma parzialmente illegittima (e comporta spese non
previste a bilancio dello Stato che legittimerebbero il rifiuto assoluto di
registrazione da parte della Corte dei conti) Si
prevede infatti che per linstaurazione di un qualsiasi nuovo rapporto di
lavoro debba essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro,
mentre le norme legislative (art. 5, comma 3-bis, e art. 5-bis, comma 2, T.U.
inseriti dalla legge n. 189/2002, e art. 5, comma 5 T.U.) esigono la stipula
di un contratto di soggiorno soltanto ai fini del rilascio e del rinnovo di
un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La
nuova norma regolamentare formulata in modo cos generale che finisce per
prevedere limposizione della procedura del contratto di soggiorno presso gli
Sportelli unici per limmigrazione anche agli stranieri titolari di altri
tipi di permessi di soggiorno che consentono laccesso al lavoro (carta di
soggiorno e permessi di soggiorno per lavoro autonomo, motivi familiari,
studio, motivi umanitari) e anche agli stranieri titolari di un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato qualora il rapporto di lavoro per qualsiasi
motivo si interrompa prima della data di scadenza del permesso di soggiorno. La
norma cos formulata oltre che illegittima, comporterebbe notevolissime
ripercussioni sia sullassetto delle competenze in mercato del lavoro tra
Stato, regioni ed enti locali (sposterebbe le competenze in materia di tutti
i rapporti di lavoro degli stranieri extracomunitari dai centri per limpiego,
gestiti dalle Province, agli Sportelli unici per limmigrazione, gestiti
dallo Stato), sia sulle spese dello Stato che dovrebbe dotarsi di nuovo
personale e strutture, sia sulla funzionalit del mercato del lavoro in
generale. Sotto
questultimo profilo la norma configura una disparit di trattamento tra
lassunzione del lavoratore italiano e quella del lavoratore straniero gi
regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, il che viola la parit
di trattamento prevista dallart. 2, comma e T.U. in conformit con ci che
prevede la Convenzione OIL n. 143, ratificata dallItalia, e, quindi, con
lart. 10 della Costituzione. SI CHIEDE LELIMINAZIONE DEL COMMA 1 ART. 36-BIS |
|
1. Per
linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto
previsto dallarticolo 37, deve
essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini
del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 13. |
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2. Il datore
di lavoro deve comunicare allo Sportello unico la data dinizio e la data di
cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi
dellarticolo 37, nonch il
trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. |
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Art.
37
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Art.
37
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ART 33
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(Iscrizione
nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido) |
(Iscrizione
nelle liste o nellelenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido) |
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1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi
della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, limpresa
che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione
provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire
il collocamento dello straniero e lassistenza economica a suo favore. La
predetta Direzione provinciale provvede altres alliscrizione dello
straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del
permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno. |
1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi
della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa
che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al
Centro per limpiego competenti entro cinque giorni dal licenziamento (...). Il Centro per
limpiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva
disciplina generale, alliscrizione dello straniero nelle liste di mobilit,
anche ai fini della corresponsione della indennit di mobilit ove
spettante, nei limiti del periodo di residua validit del
permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento
collettivo non dia luogo alliscrizione nelle liste di mobilit si applica la
disposizione del comma 2. |
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|
2. Alle medesime
condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento
disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale,
ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione entro
cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede
alliscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno. |
2. Quando il licenziamento disposto a norma delle leggi in vigore per il
licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro
ne d comunicazione entro cinque giorni allo Sportello unico e al Centro
per limpiego competenti . Lo straniero, se interessato a far risultare lo
stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui allarticolo
22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo
giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per
limpiego e rendere la dichiarazione, di cui allarticolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos come sostituito dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti lattivit lavorativa
precedentemente svolta, nonch limmediata disponibilit allo svolgimento di
attivit lavorativa, esibendo il
proprio permesso di soggiorno. |
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3. Il Centro
per limpiego provvede allinserimento del lavoratore nellelenco anagrafico,
di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442, ovvero provvede allaggiornamento della posizione del lavoratore
qualora gi inserito. Il lavoratore mantiene linserimento in tale elenco per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e,
comunque, ad esclusione del
lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a
sei mesi. |
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4. Il Centro per limpiego notifica,
anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di
effettuazione dellinserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della
registrazione dellimmediata disponibilit del lavoratore nellelenco
anagrafico di cui al comma 2, specificando, altres, le generalit del
lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno. |
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3. Quando, a
norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il
lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso
medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino ad un anno dalla
data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni
dellarticolo 36, commi 3 e 4. |
5. Quando,
a norma delle disposizioni del testo unico e del
presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la
questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda
dellinteressato, fino a sei mesi dalla data di
iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione
nellelenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso subordinato
allaccertamento, anche per via telematica, dellinserimento dello straniero
nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nellelenco di cui al
comma 2. Si osservano le disposizioni dellarticolo
36-bis. |
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6. Allo
scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve
lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo
contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di
soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente. |
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4. Nel caso di
straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che
consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile,
liscrizione nelle liste di cui allarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n.
482, equivale alliscrizione nelle liste di collocamento. |
7. Nel caso di
straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che
consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile,
liscrizione nelle liste di cui allarticolo 8 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 equivale alliscrizione ovvero alla
registrazione di cui ai commi 1 e 2. |
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Art.
38 |
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ART 34 |
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(Accesso
al lavoro stagionale) |
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1. Le
autorizzazioni al lavoro stagionale, con validit minima di venti giorni e
massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data
di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le
procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto
del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui
all'art.24, comma 4, del testo unico. |
1. Le
autorizzazioni al lavoro stagionale, con validit minima di venti giorni e
massima di (...) nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi
di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, sono rilasciate dallo Sportello unico, con le modalit previste
dallarticolo 30bis, non oltre venti giorni dalla
data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro,
secondo le procedure definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1,
limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al
questore, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente
regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico. |
|
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1-bis. In caso di richiesta numerica,
redatta secondo le modalit di cui allarticolo 30-bis, lo Sportello unico
procede allimmediata comunicazione della stessa, anche per via telematica,
al Centro per limpiego competente che, nel termine di cinque giorni,
verifica leventuale disponibilit di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari
regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come
disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire limpiego stagionale offerto.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e
30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della met. |
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1-ter. In caso di certificazione
negativa pervenuta dal Centro per limpiego o di espressa conferma della
richiesta di nulla osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza
alcun riscontro da parte del Centro per limpiego, lo Sportello unico d
ulteriore corso alla procedura. |
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|
2. Ai fini
dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato
lanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo
stesso datore di lavoro o nellambito delle medesime richieste cumulative,
nonch nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori
stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. |
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3. Per le
attivit stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere
presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro
associati. |
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4. La
autorizzazione al lavoro stagionale a pi datori di lavoro che impiegano lo
stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi
nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui
allarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta
dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed
rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a
richiesta di datori di lavoro diversi, purch nellambito del periodo massimo
previsto. |
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5. Ai fini della
verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo
offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali
di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente
stipulate. |
5. Ai fini della
verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo
offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali
di categoria, lo Sportello unico si conforma alle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente
stipulate. |
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6.
L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta
della questura, secondo le disposizioni dellarticolo 31. |
6. (...) |
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7. I lavoratori
stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza
del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale,
i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di
lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui
all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di
soggiorno, osservate le disposizioni dellarticolo 9 del presente
regolamento. Il permesso di soggiorno rilasciato entro 20 giorni dalla
presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previste dal testo unico e dal presente articolo. |
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Art. 38- bis |
ART
35
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(Permesso
pluriennale per lavoro stagionale) |
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1. Il datore di lavoro dello
straniero che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter,
del testo unico, pu richiedere il rilascio del nulla osta al lavoro
pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati
i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nulla osta secondo le
modalit di cui allarticolo 38. |
|
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|
2. Il nulla osta triennale
rilasciato con lindicazione del periodo di validit, secondo quanto previsto
dallarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico. |
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3. Sulla base del nulla osta
triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualit
successive alla prima sono concessi dallautorit consolare, previa
esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale,
trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede,
altres, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto
giorni dallingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si
reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno
per lavoro, secondo le disposizioni dellarticolo 35. |
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4. Il
rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di
ingresso per lavoro stagionale localmente assegnati. Dei nulla osta
pluriennali e della rispettiva loro estensione temporale annuale si tiene
conto in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a
quello di rilascio. |
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Art.
39 |
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ART 36 |
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(Disposizioni
relative al lavoro autonomo) |
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1. Lo straniero
che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto il possesso
di una autorizzazione o licenza o liscrizione in apposito registro o albo,
ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento
amministrativo tenuto a richiedere alla competente autorit amministrativa,
anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi
ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque
denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello
stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit
che richiedono laccertamento di specifiche idoneit professionali o
tecniche, il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, o
altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al
riconoscimento dei titoli o attestati delle capacit professionali rilasciati
da Stati esteri. |
1. Lo straniero
che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto il possesso
di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo,
ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro
adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente autorit
amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non
sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure
previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli
49, 50 e 51, per le attivit che richiedono l'accertamento di specifiche
idoneit professionali o tecniche, il Ministero delle attivit produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia
provvedono, nei limiti delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, del
testo unico, al riconoscimento dei titoli o
attestati delle capacit professionali rilasciati da Stati esteri. |
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2. La
dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i
presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo leffettiva presenza dello straniero in
Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno. |
2. La
dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i
presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma
9, leffettiva presenza dello straniero in Italia in
possesso del prescritto permesso di soggiorno. |
|
comma 3 La norma appare ambigua e mal formulata.
In primo luogo il riferimento allassegno sociale indeterminato: non
si capisce se si tratti dellimporto mensile dellassegno sociale o dellimporto
annuo dellassegno sociale
In secondo luogo non chiaro se la quantificazione delle risorse
necessarie per lo svolgimento dellattivit autonoma (importo annuo
dellassegno sociale) si applichi ai soli casi di attivit che non richiedano
il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori o a tutti. Nella prima
ipotesi, sarebbe opportuna una formulazione pi esplicita. Nella seconda
ipotesi, non si capisce che senso abbia chiedere a un organo specifico (la
Camera di commercio, ad esempio) unattestazione il cui contenuto gi
fissato dal Regolamento. Si chiede che la formulazione dellarticolo sino a lo straniero prenda la seguente forma: Sia per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativi o autorizzatorio, sia per quello che lo prevedono, lo straniero |
3. Anche per le
attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o
autorizzatorio, lo straniero tenuto ad acquisire presso la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in
cui lattivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente
Ordine professionale, lattestazione dei parametri di riferimento riguardanti
la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per lesercizio
dellattivit. |
3. Anche per le
attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero
tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per il luogo in cui l'attivit lavorativa autonoma
deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale,
l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilit
delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivit. Tali
parametri si fondano sulla disponibilit in Italia, da parte del richiedente,
di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un
importo mensile pari allassegno sociale. |
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4. La
dichiarazione di cui al comma 2 e lattestazione di cui al comma 3 sono
rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci
prestatori dopera presso societ, anche cooperative, costituite da almeno
tre anni. |
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4. La
dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della
documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch lattestazione della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono
essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente
competente, per lapposizione del nulla osta provvisorio ai fini
dellingresso. |
5. La dichiarazione di cui al comma 2,
unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo
rilascio, nonch l'attestazione della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche
tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per
l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso. |
|
|
5. Il nulla osta
provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20
giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti
dello straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del
nulla osta rilasciata allinteressato o al suo procuratore. |
6. Il nulla
osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro
20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti
dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del
nulla osta rilasciata all'interessato o al suo procuratore. |
|
|
6. La
dichiarazione, lattestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono
presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dellarticolo 26,
comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla
base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero
degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. |
7. La dichiarazione,
l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non
anteriore a tre mesi sono presentati alla rappresentanza diplomatica o
consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale,
entro trenta giorni, provvede a norma dell'articolo
26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti
sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il
visto, ne d comunicazione al Ministero dell interno, allINPS e allINAIL e
consegna allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti di cui
al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo. |
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8. La questura territorialmente
competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno. |
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Si chiede che al porto di per motivi di studio o di formazione professionale venga inserita la dicitura diversi da quelli che consentono lesercizio di attivit lavorativa. |
7. Oltre a quanto
previsto dallarticolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso
di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente lesercizio
di attivit lavorativa, pu chiedere alla questura competente per il luogo in
cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di
soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e
fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere
prodotta lattestazione della Direzione provinciale del lavoro che la
richiesta rientra nellambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo
determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico. |
9. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso
di regolare permesso di soggiorno per motivi di
studio o di formazione professionale, pu richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tal fine, lo Sportello unico, su richiesta dellinteressato,
previa verifica della disponibilit delle quote
dingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dellarticolo 3, comma 4,
del testo unico, rilascia la certificazione di cui allarticolo 6, comma
1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.
Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere allinteressato il modulo per
la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui
dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite
procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 11,
comma 2-bis. |
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Art.
40 |
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ART 37 |
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(Casi
particolari di ingresso per lavoro) |
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di facile comprensione la disposizione di questo articolo ma allo
stesso tempo si viene a sacrificare uno strumento potenzialmente interessante
per valorizzare lincrocio domanda offerta (una sorta di tirocinio per
cittadini stranieri quindi unesperienza formativa che pu essere finalizzata
allassunzione). Vedi comma 9 |
1.
L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2,
del testo unico, quando richiesta, rilasciata con losservanza delle
modalit previste dallarticolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e
delle ulteriori modalit previste dal presente articolo. Lautorizzazione al
lavoro rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui
allarticolo 3, comma 4, del testo unico. |
1. Il nulla
osta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, rilasciato, fatta
eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del
medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti
previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalit previste dallarticolo 30-bis,
commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal
presente articolo. Il nulla osta al lavoro rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo
3, comma 4, del testo unico. |
|
|
2. Salvo diversa
disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati,
lautorizzazione non pu essere concessa per un periodo superiore a quella
del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la
proroga, se prevista, non pu superare lo stesso termine. La validit
dellautorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento. |
2. Salvo diversa
disposizione di legge o di regolamento, il nulla osta al lavoro non pu
essere concesso per un periodo superiore a quello
del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la
proroga oltre il predetto limite biennale, se
prevista, non pu superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6
e 21, il nulla osta al lavoro
viene concesso a tempo indeterminato. La validit del
nulla osta deve essere espressamente indicata nel provvedimento. |
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3. Salvo quanto
previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2
dellarticolo 27 del testo unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata
dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto
dingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, lautorizzazione al
lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le
disposizioni dellarticolo 31. |
3. Salvo quanto
previsto dai commi 9, 12, 14, 16 e 19 del
presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nulla
osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di
soggiorno, il nulla osta al lavoro deve essere utilizzato
entro 120 giorni dal rilascio, osservate le
disposizioni dellarticolo 31, commi 1 limitatamente alla richiesta del
parere del questore, 2, 4, 5 , 6 , 7 e 8. |
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4. Fatti salvi,
per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo
unico, i pi elevati limiti temporali previsti dallarticolo 5, comma 3,
lettera c), del medesimo testo unico, il visto dingresso e il permesso di
soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per
il tempo indicato nellautorizzazione al lavoro o, se questa non richiesta,
per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessit. |
4. Fatti salvi,
per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo
unico, i pi elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3,
lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di
soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per
il tempo indicato nel nulla osta al lavoro o, se questo
non richiesto, per il
tempo strettamente corrispondente alle documentate necessit. |
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5. Per i
lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico,
lautorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente
specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento
temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dallAccordo G.A.T.S.,
ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. |
5. Per i
lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, il nulla osta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di
conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato allazienda distaccataria, qualificano lattivit come
altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nellambito dello stesso
settore prima della data del trasferimento
temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS,
ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994. n. 747. Il
trasferimento temporaneo, di durata legata alleffettiva esigenza
dellazienda, definita e predeterminata nel tempo, non pu superare, incluse
le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del
trasferimento temporaneo possibile lassunzione a tempo determinato o
indeterminato presso lazienda distaccataria. |
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6. Per il
personale di cui allarticolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico,
lautorizzazione subordinata alla richiesta dellUniversit o dellistituto
di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti
professionali necessari per lespletamento delle relative attivit . |
6. Per il
personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il
nulla osta al lavoro subordinato alla richiesta di
assunzione anche a tempo indeterminato
dell'Universit o dell'istituto
di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari
per l'espletamento delle
relative attivit. |
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7. Per il
personale di cui allarticolo 27, comma1, lettera d), del testo unico, la
richiesta deve essere presentata o direttamente dallinteressato corredandola
del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia,
oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualit di lavoratore
subordinato. |
7. Per il
personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la
richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato,
corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in
qualit di lavoratore subordinato,
nonch del titolo di
studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati,
rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto
paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio,
debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dellorgano
straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze
diplomatiche o consolari competenti. |
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8. Per i
lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve
essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare. Lautorizzazione non pu essere rilasciata a favore
dei collaboratori familiari di cittadini stranieri. |
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