25/09/2003

 

 

MODIFICHE APPORTATE AL DPR 394/99 DALLO SCHEMA DI DPR CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI CUI ALLART. 34, CO. 1, L. 189/02, NELLA VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PROPOSTE REGIONE LOMBARDIA

 

 

OSSERVAZIONI REGIONE

DPR 394/1999

MODIFICHE APPORTATE DALLO SCHEMA DI DPR APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nota: versione non ufficiale

Art. della bozza

 

 

 

 

 

CAPO I

 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

 

 

 

 

Art. 1

 

Art. 1

 

 

 

(Accertamento della condizione di reciprocit)

 

 

 

1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano lesercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono laccertamento della condizione di reciprocit al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocit.

1.   Ai fini dellaccertamento della condizione di reciprocit, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: testo unico ovvero da altre disposizioni di legge, il Ministero degli affari esteri comunica ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi dorigine dei suddetti stranieri, nonch al Collegio notarile mediante linvio di schede periodicamente aggiornate. Tali schede sono, altres, rese disponibili e semestralmente aggiornate sul sito internet del Ministero degli affari esteri.

 

in contrasto rispetto allart. art 2 comma 2 T.U. Si propone quindi di sopprimere il comma 2 dellart. 1 della bozza di regolamento.

2. Laccertamento di cui al comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per lesercizio di unimpresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

2.   L'accertamento di cui al comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno

 

 

 

 

 

 

Art. 2

 

Art. 2

 

(Rapporti con la pubblica amministrazione)

 

 

 

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualit personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono lesibizione o la produzione di specifici documenti.

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui allarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualit personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono lesibizione o la produzione di specifici documenti.

 

 

2. Gli stati, fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dallautorit consolare italiana che ne attesta la conformit alloriginale, dopo aver avvisato linteressato che la produzione di atti o documenti non veritieri prevista come reato dalla legge italiana.

2. Gli stati, fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati (...) mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero, legalizzati dalle autorit diplomatiche e consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lautorit consolare italiana attesta la conformit all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali in vigore per lItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui allarticolo 4, comma 2, del testo unico.

 

 

 

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualit personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorit straniere, in ragione della  mancanza di una autorit riconosciuta o della non affidabilit dei documenti, accertata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi  dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,  effettuate a spese degli interessati.

 

 

 

2-ter. Ai fini di quanto previsto dal testo unico e dal presente regolamento, larticolo 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, si applica solo in presenza di accordi internazionali vigenti per lItalia che cos prevedano.

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

 

 

(Comunicazioni allo straniero)

 

 

 

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorit giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

 

 

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalit di cui al comma 3, o, quando la persona irreperibile, mediante notificazione effettuata nellultimo domicilio conosciuto.

 

 

si propone di inserire dopo la parola comprensibile la seguente dicitura  anche avvalendosi della collaborazione delle ambasciate e /o consolati in Italia dei paesi dorigine della persona per la quale stato adottato il provvedimento.

Si fa notare che le lingue veicolari presenti nel T.U. (inglese, francese, spagnolo e arabo) non sono sempre omogenee. In questo caso non citato larabo che invece presente in altri articoli.

Le lingue veicolari forse risolvono qualche problema agli uffici ma necessario che il soggetto abbia la possibilit di comprendere nella sua lingua i contenuti del provvedimento.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dellatto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, pu essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile per indisponibilit di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. (...)

 

 

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero altres informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero altres informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

 

 

 

 

 

Art. 4

 

 

 

(Comunicazioni allautorit consolare)

 

 

 

1. Linformazione prevista dal comma 7 dellarticolo 2 del testo unico contiene:

 

 

 

a) lindicazione dellautorit giudiziaria o amministrativa che effettua linformazione;

 

 

 

b) le generalit dello straniero e la sua nazionalit, nonch, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;

 

 

 

c) lindicazione delle situazioni che comportano lobbligo dellinformazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonch, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;

 

 

 

d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libert personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

 

 

 

2. La comunicazione effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina dello Stato di cui lo straniero cittadino si trovi allestero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provveder ad interessare la rappresentanza competente.

 

 

 

3. Lobbligo di informazione allautorit diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorit. Per lo straniero di et inferiore ai quattordici anni, la rinuncia manifestata da chi esercita la potest sul minore.

 

 

 

4. Oltre a quanto previsto dallarticolo 2, comma 7, del testo unico, linformazione allautorit consolare non comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

INGRESSO E SOGGIORNO

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

 

Art 4

 

(Rilascio dei visti di ingresso)

 

 

 

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ci abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessit.

 

 

 

2. Il visto pu essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

 

 

 

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellinterno, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della solidariet sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i requisiti e le condizioni per lottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellinterno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dellistruzione, dell universit e della ricerca, delle attivit produttive e per gli affari regionali, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dallItalia.

 

 

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicit di detti requisiti e condizioni, nonch degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nellambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dellAc-cordo di Schengen.

 

 

Non si comprende il motivo per il quale stato scritto fermo restando quanto previsto dal comma 4 visto che il comma 4 poco attinente con il comma 5

 

 

5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

 

 

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonch la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

 

 

 

a) la finalit del viaggio;

 

 

 

b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

 

 

 

c) la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia nei casi di cui allarticolo 23 del testo unico;

c) la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico (...);

 

 

d) le condizioni di alloggio.

 

 

 

7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:

7. (...)

 

 

a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o inabilit al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero sono autenticati dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti conforme agli originali

 

 

 

b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dellaccertamento della disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio.

 

 

 

8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.

 

Si ribadisce quanto gia esposto allarticolo 3

 

8-bis.   Contestualmente al rilascio del visto dingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallinteressato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia, di cui allarticolo 2 del testo unico, nonch lobbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorit dopo il suo ingresso in Italia.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6

 

Art. 5

 

(Visti per ricongiungimento familiare)

(Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito)

 

 

1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalit delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:

1. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui allarticolo 29, comma 1,  del testo unico va presentata allo Sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dellinteressato deve essere corredata dalla:

 

 

a) la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui allarticolo 28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellUnione Europea;

a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui allarticolo 28, comma 1, del testo unico (...);

 

 

b) la documentazione attestante la disponibilit del reddito di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

 

 

 

c) la documentazione attestante la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio.

 

 

Si propone la soppressione della lettera d art 5 comma della bozza di regolamento

a) Non previsto dal testo unico.

Pare lesivo del diritto allunit familiare.

Difficilmente appurabile leffettivit del sostegno.

 

d) documentazione attestante il sostegno economico fornito dal cittadino straniero residente in Italia al familiare residente allestero, del quale viene richiesto il ricongiungimento, verificata dallo Sportello unico;

 

 

 

e)  documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore et e lo stato di famiglia;

 

Si consiglia che venga aggiunta la traduzione della autorit diplomatica consolare.

 

f) documentazione attestante linvalidit totale o i gravi motivi di salute previsti dallarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;

 

I parametri locali devono essere meglio definiti. Valutare se il caso di mantenere la lettera g in considerazione della difficolt di ottenere la certificazione da parte degli interessati tenuto conto della spesa che graverebbe sugli stessi. 

 

 

g) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui allarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorit o da soggetti privati, valutata dallautorit consolare alla luce dei parametri locali.

 

Nellintento di evitare che il soggetto debba tornare nel paese di provenienza si propone quanto segue:

1)    La richiesta di legalizzazione pu essere effettuata dallautorit consolare italiana competete anche in base ad una richiesta scritta autenticata in  Italia ed inviata a mezzo posta dellinteressato, allegando la necessaria documentazione da legalizzare e da valicare o/o la richiesta di nomina del medico per verificare linvalidit, allegando alla domanda la ricevuta del versamento in conto corrente postale effettuato in Italia con la quale sono pagati i costi per le operazioni di legalizzazione, nomina e validazione;

2)    La documentazione legalizzata e valicata trasmessa a cura dellautorit consolare allo Sportello Unico per limmigrazione presso la Prefettura /Ufficio territoriale del Governo competente, nonch allinteressato, entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

3)    Lo Sportello Unico per limmigrazione presso la Prefettura competente deve provvedere  quindi a trasmettere il nulla osta, la relativa documentazione allegata, nonch la richiesta di rilascio del visto di ingresso alla competente autorit consolare italiana;

4)    Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dellUfficio Territoriale del Governo, la competente autorit consolare deve provvedere a comunicare allo stesso la data in cui i famigliari stranieri dovranno presentarsi allautorit consolare per consegnare il passaporto e per presentare la documentazione di viaggio necessari ai fini dellottenimento del visto di ingresso per ricongiungimento famigliare;

5)    Lufficio territoriale del governo deve consegnare al richiedente sia il nulla osta sia copia dellavvenuta comunicazione allautorit consolare con lindicazione della data fissata per gli ultimi adempimenti in vista del rilascio del visto.

 

2. Lautorit consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere e), f) e g), salvo che gli Accordi internazionali vigenti per lItalia prevedano diversamente, nonch alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

 

 

 

3.   Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b) , c), e), f) e g) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo straniero pu avvalersi di un procuratore speciale.

 

 

2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dellufficio e della sigla delladdetto alla ricezione. Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dellautorit consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o inabilit al lavoro e di convivenza.

4.  Lo Sportello unico per limmigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dallarticolo 29 del testo unico, nonch i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per limmigrazione verifica lesistenza del codice fiscale o ne richiede lattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto interministeriale, di cui allarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per limmigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione allautorit consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con larchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

 

 

3. Le autorit consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.

5.  Le autorit consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, (...) rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica,  allo Sportello unico

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6-bis

ARTICOLO AGGIUNTO

 

 

(Diniego del visto dingresso)

 

Si ribadisce quanto gia esposto allarticolo 3 per quanto riguarda la traduzione

 

1.   Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, lautorit diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente lindicazione delle modalit di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile, o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallinteressato. Il provvedimento di diniego motivato, salvo quanto previsto dallarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento consegnato a mani proprie dellinteressato.

 

 

 

 

 

 

Art. 7

 

 

 

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

 

 

1. Lingresso nel territorio dello Stato comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

 

 

 

2. E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con lindicazione della data.

 

 

 

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono lattracco o latterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi pu essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellaeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e allufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanit marittima o aerea.

 

 

 

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera effettuato dallufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalit stabilite dal questore.

 

 

 

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localit sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

 

ART 7

 

(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)

 

 

 

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dellindicazione del valico di frontiera e della data.

 

 

 

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno in corso di validit.

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validit.

 

Dopo la parola militari si consiglia di inserire un punto  e di iniziare la frase con Il termine di 60 giorni

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato, tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero che si allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del  coniuge,  fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perch smarrito o sottratto, tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso rilasciato previa verifica dellesistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

 

 

 

5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.

5. (...)

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8-bis

ART. 8 bis

 

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

La norma sul contratto di soggiorno lacunosa ed illegittima perch omette di disciplinare casi e modi della garanzia alloggiativa, obbligo espressamente previsto dallaArt. 6 comma 2 della legge 189/2002

 

Art. 8-bis

 

    La norma sul contratto di soggiorno lacunosa ed illegittima perch omette di disciplinare casi e modi della garanzia alloggiativa, violando cos lobbligo del regolamento di disciplinare lassunzione dei costi per gli alloggi, prevedendo a quali condizioni essi siano a carico del lavoratore, obbligo che espressamente  previsto dallart. 6, comma 2 della legge n. 189/2002 prescrive.

   Il regolamento deve perci prevedere che

1)    il requisito della garanzia della disponibilit di un alloggio si considera soddisfatto nei casi in cui il datore di lavoro o un suo familiare, ovvero limpresa o in analogia con il lavoro stagionale - le associazioni di categoria per conto del datore di lavoro ad essi associato od altri enti o associazioni, o in alternativa il lavoratore straniero o un suo familiare abbiano la disponibilit di un alloggio ad uso di abitazione, mediante contratto di propriet, locazione, comodato, uso o abitazione, che rientri nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2)    Nel caso di pi datori di lavoro, si preveda che la garanzia della disponibilit dellalloggio sia soddisfatta laddove a fornirla sia uno solo dei datori di lavoro.

3)    dopo la stipula del contratto di soggiorno o durante il periodo di validit del permesso di soggiorno, le variazioni non significative del numero dei familiari abitanti nellalloggio, ovvero i cambiamenti relativamente allalloggio idoneo di cui ha la disponibilit il lavoratore, ovvero la cessazione per qualsiasi motivo della disponibilit dellalloggio indicato nel contratto di soggiorno, non comportano la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n la revoca del contratto di soggiorno.

 

 

 

 

La Regione propone, inoltre, che vengano precisate le modalit per garantire il pagamento delle spese di viaggio per il rientro (es. fideiussione).

Vedi problemi  pari opportunit

 

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con unapposita dichiarazione,  inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero nonch nella proposta di contratto di soggiorno, di cui allarticolo 30-bis, comma 2, lettera d) e comma 3, lettera c) del presente regolamento, un alloggio che rientri nei parametri previsti dallarticolo 5-bis del testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

 

 

2.        La documentazione necessaria  per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) del testo unico, esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalit previste dallarticolo 35, comma 1.

 

 

 

 

 

 

Art. 9

 

Art 9

 

(Richiesta del permesso di soggiorno)

 

 

 

1. La richiesta del permesso di soggiorno presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dellinterno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dellinteressato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti dufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui allarticolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in pi esemplari allo straniero pu essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dellimmagine, in dotazione allufficio.

1. La richiesta del permesso di soggiorno presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui allarticolo 6, comma 1 ed in caso dingresso per lavoro subordinato, ai sensi dellarticolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in pi esemplari, allo straniero pu essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

 

 

 

1-bis.  Le modalit di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto interministeriale di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dellUnione Europea del 13 giugno 2002.

 

 

 

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni dallingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallautorit consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis e 36, comma 2.

 

 

 

1-quater. Lo Sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati, ovvero conferma lavvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalit determinate con il decreto interministeriale di cui allarticolo 11, comma 2.

 

 

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

 

 

 

a) le proprie generalit complete, nonch quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista liscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

 

 

 

b) il luogo dove linteressato dichiara di voler soggiornare;

 

 

 

c) il motivo del soggiorno.

 

 

 

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

 

 

 

a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalit, la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita degli interessati, nonch il visto di ingresso, quando prescritto;

 

 

 

b) la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

b) la documentazione, (...) attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.

 

 

4. Lufficio trattiene copia della documentazione esibita e pu richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, lesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

 

 

 

a) lesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;

 

 

 

b) la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;

 

 

 

c) la disponibilit di altre risorse o dellalloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

 

 

Si chiede leliminazione del comma 5 in quanto lesigenza di avere rilievi datiloscopici sugli stranieri stagionali ancor maggiore rispetto a quella di stranieri aventi diritto a un soggiorno di pi lunga durata.  Inoltre il T.U. ammette speciali modalit di rilascio unicamente per soggiorni diversi da quelli chiesti per motivi di lavoro.

5. Lesibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico, prestata con le modalit di cui allarticolo 34 del presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilit dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia.

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dellarticolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallobbligo di cui allarticolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.

 

 

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e allarticolo 11, comma 1, lettera c) del presente regolamento.

 

 

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dellinteressato e del timbro datario dellufficio e della sigla delladdetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potr essere ritirato il permesso di soggiorno, con lavvertenza che allatto del ritiro dovr essere esibita la documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10

 

Art 10

 

(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)

 

 

 

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, lesemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dellarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui allarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

 

 

 

 

1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalit e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

 

 

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno pu essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonch del programma del viaggio. La disponibilit dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese dorigine pu essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

 

 

 

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dellufficio con data e sigla delloperatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dallapposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente allatto del controllo di frontiera.

 

 

 

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu essere presentata in questura dallesercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunit in cui lo straniero ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna allinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

 

 

 

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallobbligo di cui al comma 8 dellarticolo 6 del testo unico.

 

 

 

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti lingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

 

Art 11

 

(Rilascio del permesso di soggiorno)

 

 

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto dingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

 

 

 

a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;

 

 

 

b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

 

 

 

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gi in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

 

 

Comma 1, nuova lettera

   Occorre che sia colmata una evidente lacuna del regolamento approvato con il D.P.R. n. 394/1999.

   Tra i permessi di soggiorno che per i quali il regolamento deve prevedere una disciplina precisa mancano infatti altri tipi di permesso di soggiorno istituiti da norme legislative (art. 34, comma 1, lett. b) T.U.):

1)    permesso di soggiorno per attesa adozione

2)    permesso di soggiorno per affidamento

 

Occorre altres una disciplina esplicita dei permessi di soggiorno istituiti a seguito dellistituzione di specifici visti di ingresso, ma che non sono previsti o non sono disciplinati da norme legislative:

1)    permesso di soggiorno per motivi religiosi o di culto;

2)    permesso di soggiorno per visita;

3)    permesso di soggiorno per missione.

 

 

 

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dellAutorit giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui allarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

 

 

 

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dallinteressato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono lallontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

 

 

 

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;

 

 

 

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 31, comma 3, del testo unico;

 

Lintegrazione non deve essere denominata integrazione minore bens integrazione sociale e civile

 

Che deve essere espresso 60 entro 60 giorni. Nel caso in cui il Comitato Minori non esprima parere entro 60 giorni si prevede che venga adottato il principio di silenzio assenso.

 

c-sexies) per integrazione minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui allarticolo 33 del testo unico.

 

 

 

1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter del testo unico, rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lindicazione del periodo di validit per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno immediatamente revocato se lo straniero non si presenta allufficio di frontiera  esterna al termine della validit annuale e alla data prevista dal visto dingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto dingresso concesso sulla base del nulla osta, rilasciato ai sensi dellarticolo 38-bis.

 

 

2. Il permesso di soggiorno rilasciato in conformit allAzione Comune 97/11/GAI del Consiglio dellUnione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene lindicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalit di comunicazione in via telematica dei dati per lattribuzione allo straniero del codice fiscale e per lutilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato in conformit del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinate le modalit di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dellinterno sono stabilite le modalit di consegna del permesso di soggiorno.

 

 

 

2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dellinteressato per la successiva consegna del permesso o delleventuale diniego, di cui allarticolo 12, comma 1.

 

 

3. La documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.


 

 

 

Art. 12

 

 

 

(Rifiuto del permesso di soggiorno)

 

 

 

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o lespulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno rifiutato il questore avvisa linteressato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si proceder nei suoi confronti per lapplicazione dellespulsione di cui allarticolo 13 del testo unico.

 

 

 

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con lavvertenza che, in mancanza, si proceder a norma dellarticolo 13 del testo unico.

 

 

 

3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e pu disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivit di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13

 

ART 12

 

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

 

 

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allAccordo di Schengen, in conformit di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non pu essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

 

 

 

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu essere accertata dufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallinteressato con la richiesta di rinnovo.

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dallarticolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu essere accertata dufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallinteressato con la richiesta di rinnovo.

 

Per evitare che i ritardi delle Questure impediscano allo straniero laccesso al lavoro occorre che:

il regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato continui nelle more del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno del lavoratore;

nelle more del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno del lavoratore e comunque nei casi in cui siano trascorsi 20 giorni dalla data in cui presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno senza che la questura abbia comunicato allo stranero il provvedimento concernente la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi famigliari o per asilo o per motivi umanitari o per studio, lo straniero che sia in possesso di tale ricevuta pu essere assunto con regolare rapporti di lavoro subordinato, secondo le norme previste per il tipo di permesso di cui egli ha richiesto il rinnovo.

 

Si chiede che nel caso in cui un datore di lavoro voglia stipulare un contratto con uno straniero egli debba avere il dovere di assicurare la abitazione solo nel caso in cui il soggetto da assumere non abbia gi stipulato contratto di lavoro o comunque solo dal momento in cui scade in ordine di tempo il primo permesso di lavoro. Questa operazione dovr essere fatta al momento del rinnovo del permesso di soggiorno.

 

2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla  sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro nonch alla consegna della documentazione attestante la sussistenza dei parametri richiamati dallarticolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico, relativi allalloggio per il lavoratore.

 

Appare inutile che lobbligo di presentazione della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto nella bozza lart. 42 comma 4 prevede che liscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non cessi in fase di rinnovo del permesso di soggiorno

Si chiede di cassare lultima parte dellarticolo da lavvertenza in poi.

3. La richiesta di rinnovo presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dellufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalit di cui allarticolo 2, comma 6, del testo unico, lavvertenza che lesibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale condizione per la continuit delliscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

 

 

4. Il permesso di soggiorno non pu essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla met del periodo di validit del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

 

ART. 13

PROPOSTA DI COMMA AGGIUNTIVO

Per evitare che le lungaggini nel rilascio dei passaporti  e degli altri documenti di viaggio da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari comportino difficolt per lo straniero nellottenere il rinnovo del permesso di soggiorno si reputa opportuno prevedere: Per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sufficiente lattestazione da parte della rappresentanza diplomatica e consolare dello stato di appartenenza che lo straniero che ha presentato la domanda per il rinnovo del passaporto o di altro documento di viaggio. Il passaporto nuovo o rinnovato deve essere esibito solo ai fini del nuovo rilascio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

 

ART 13

 

(Conversione del permesso di soggiorno)

 

 

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validit dello stesso. In particolare:

 

 

 

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente lesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per lesercizio dellattivit lavorativa in forma autonoma, nonch lesercizio di attivit lavorativa in qualit di socio lavoratore di cooperative;

 

 

Si propone una modifica che armonizzi il riferimento normativo alle nuove competenze e ai nuovi soggetti istituzionali che si occupano del mercato del lavoro.

Occorre sostituire la dicitura Direzione Provinciale del Lavoro con Servizi per lImpiego  e nomi di altri uffici attualmente competenti in tutti i punti (anche altri delle bozze in cui questa dicitura posta).

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previo inserimento nellelenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

 

 

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente lesercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti.

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,  consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti;

 

 

 

c-bis) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia pu essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c-quater).

 

 

2. Lufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

 

 

 

3. Con il rinnovo, rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lattivit effettivamente svolta.

 

 

 

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validit dello stesso, lesercizio di attivit lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

 

 

La formulazione inappropriata e si propone la seguente modifica : non si deve far riferimento a permessi per studio o formazione bens alle conversioni di permessi per affidamento, per integrazione sociale e civile di minore o per minore et  effettuate ai sensi dellart. 32 T.U.

 

Dopo la dicitura maggiore et si chiede che venga inserito , e per quanto riguarda i permessi di soggiorno per motivi di studio  o formazione si prevede che, al conseguimento del titolo o conclusione del corso possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Si prosegua poi con il periodo seguente

 

 

Al posto di studio o formazione si chiede di mettere affidamento, per integrazione sociale e civile di minore, per minore et, ai sensi dellart. 32 T.U.  Per i minori in affidamento, integrazione sociale e civile si chiede che al compimento della maggiore et che debbano terminare gli studi o la formazione si applichi in seguito alla formazione quanto previsto dal periodo precedente.

 

4-bis. Fermi restando i requisiti previsti dallarticolo 6, comma 1, del testo unico, le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi  corsi di studio in Italia.

 

Si chiede che venga reintegrata la dicitura formazione dove ci sono i puntini ai sensi dellart. 27 lettera f T.U.

5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione pu essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellarticolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto, nonch della documentazione comprovante il possesso delle disponibilit finanziarie occorrenti per lesercizio dellattivit.

5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio (...) pu essere convertito prima della scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellarticolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi dellarticolo 35, comma 1, del presente regolamento o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dallarticolo 39, comma 9, del presente regolamento. La precedente disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione in Italia. In tale caso, la conversione possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato.

 

 

 

 

 

 

Art. 15

 

ART 14

 

(Iscrizioni anagrafiche)

 

 

 

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

 

 

 

2. Il comma 3 dellarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituito dal seguente:

 

 

 

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno lobbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dalliscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."[1][1]

 

 

3. La lettera c) del comma 1 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituita dalla seguente:

 

 

 

"c) per irreperibilit accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonch, per i cittadini stranieri, per irreperibilit accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui allarticolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".

 

 

 

4. Al comma 2 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo:

 

 

 

" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione effettuata al questore.".

 

 

 

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate dufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

 

 

 

6. Al comma 2 dellarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo:

 

 

 

"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.".

 

 

 

7. Con decreto del Ministro dellinterno, sentita lAssociazione nazionale dei comuni dItalia, lIstituto nazionale di statistica e lIstituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalit di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dellinterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalit tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere allaggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri gi iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

 

ART 15

 

(Richiesta della carta di soggiorno)

 

 

 

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico, linteressato tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dellinterno.

 

 

 

2. Allatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

 

 

 

a) le proprie generalit complete;

 

 

 

b) il luogo o i luoghi in cui linteressato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

 

 

 

c) il luogo di residenza;

 

 

 

d) le fonti di reddito, specificandone lammontare.

d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidit, specificandone lammontare.

 

 

3. La domanda deve essere corredata da:

 

 

 

a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorit italiana da cui risultino la nazionalit, la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita, del richiedente;

 

 

 

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi allanno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

 

 

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;

 

 

 

d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dallarticolo 9, comma 1;

 

 

 

4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui allarticolo 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2 e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e allarticolo 29, comma 1, lettera b-bis, del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

 

 

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero devono essere autenticati dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti conforme agli originali;

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero sono legalizzati dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti conforme agli originali,  o sono validati dalla stessa  nei  casi  in cui gli accordi internazionali vigenti per lItalia prevedano diversamente. Tale documentazione non richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

 

 

b) la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio;

 

 

 

c) il reddito richiesto per le finalit di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.

 

 

 

5. Se la carta di soggiorno richiesta nelle qualit di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dellUnione europea residente in Italia, di cui allarticolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalit, deve indicare quelle dellaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui allarticolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno richiesta da chi esercita la potest sul minore.

 

 

Deve essere coerentemente soppresso il riferimento al reddito familiare nel comma 6 dello stesso articolo, il quale si riferisce al caso di rilascio della carta di soggiorno previsto dallat. 9, comma 2, cio allo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

 

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residente in Italia.

 

 

 

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identit dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potr essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

 

 

PROPOSTA DI NUOVO COMMA

Comma nuovo

Occorre che la disposizione regolamentare contenga anche norme ulteriori che specifichino meglio, come hanno fatto recenti circolari ministeriali, i requisiti di base per il rilascio della carta di soggiorno allo straniero nel caso dellart. 9, comma 1, T.U.

Pertanto nellarticolo occorre introdurre una disposizione nella quale si preveda che:

1)    il possesso da parte del richiedente di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi si riferisce al permesso di soggiorno di cui egli titolare al momento della presentazione della domanda della carta di soggiorno.

2)    Ai fini del rilascio della carta si considerano permessi di soggiorno che consentono un numero indeterminato di rinnovi i permessi di soggiorno per lavoro subordinato relativi a contratto a tempo indeterminato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per motivi religiosi e per residenza elettiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 17

 

ART 16

 

(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)

 

 

 

1. La carta di soggiorno rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

 

 

 

2. La carta di soggiorno a tempo indeterminato ma soggetta a vidimazione, su richiesta dellinteressato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo effettuato a richiesta dellinteressato, corredata di nuove fotografie.

2. (...) La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo effettuato a richiesta dellinteressato, corredata di nuove fotografie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18

 

ART 17

 

(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)

 

 

 

1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi dellarticolo 13, comma 10, del testo unico, curano linoltro alla competente autorit giudiziaria del ricorso presentato allestero, inviandone copia anche all'autorit che ha adottato il provvedimento impugnato.

1. La sottoscrizione del ricorso di cui allart. 13, comma 8, del testo unico,  presentato dallo straniero ad una autorit diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono allinoltro al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui siede lautorit che ha disposto lespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.

 

 

2. Lautorit che ha adottato il provvedimento impugnato pu far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19

 

ART 18

 

(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)

 

 

 

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dellespulsione, attestata dal timbro duscita di cui allarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante lassenza dello straniero dal territorio dello Stato.

 

 

La norma illegittima e se ne chiede la cancellazione.

    La nuova norma regolamentare illegittima (e comporta spese non previste a bilancio dello Stato che legittimerebbero il rifiuto assoluto di registrazione da parte della Corte dei conti): istituire unistanza da presentarsi alle rappresentanze diplomatico-consolari per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti del divieto di rientro dello straniero espulso prevede un onere a carico dello straniero (e conseguenti adempimenti da parte delle autorit diplomatico-consolari) che nessuna norma legislativa prevede (il periodo di divieto di espulsione previsto direttamente dalle norme della legge o dalla pronuncia del giudice, di cui lautorit di pubblica sicurezza ha preso piena contezza al momento dellesecuzione dellespulsione e che perci inseribile dufficio nel SIS fin dalla data di espulsione), in violazione della riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista dallart. 10, comma 2 Cost.

     La norma deve essere soppressa.

    

 

1-bis. In relazione alla previsione di cui al comma 1, alla scadenza del termine del divieto di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico, gli stranieri di cui al medesimo comma 1, per rientrare nel territorio nazionale, devono presentare unistanza per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti del medesimo divieto. Tale istanza presentata dallinteressato alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata lidentit del richiedente, allinoltro della stessa al Ministero dellinterno. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare allinteressato la dichiarazione richiesta.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19-bis

ART 19

 

 

(Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi)

 

 

 

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico, presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede allinoltro della stessa al Ministero dellinterno, previa verifica dellidentit e autentica della firma del richiedente nonch acquisizione della documentazione attinente la motivazione per la quale si chiede il rientro.

 

 

 

2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare allinteressato il provvedimento del Ministero dellinterno.

 

 

 

 

 

 

Art. 20

 

ART 20

 

(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)

 

 

 

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico comunicato allinteressato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, in relazione alla disponibilit dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, comunicato all'interessato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

 

 

2. Con la medesima comunicazione lo straniero informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero dato altres avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

 

 

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sar ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

 

 

 

4. Il trattenimento non pu essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per lesecuzione del respingimento o dellespulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non convalidato.

 

 

 

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non pu essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21

 

 

 

(Modalit del trattenimento)

 

 

 

1. Le modalit del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libert di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libert di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

 

 

 

2. Nellambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e lassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libert del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.

 

 

 

3. Allo scopo di assicurare la libert di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalit per lutilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonch i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.

 

 

 

4. Il trattenimento dello straniero pu avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso ricoverato per urgenti necessit di soccorso sanitario.

 

 

 

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nellufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede allaccompagnamento a mezzo della forza pubblica.

 

 

 

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, pu autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone laccompagnamento.

 

 

 

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e allautorit di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidariet sociale, ammessi a svolgervi attivit di assistenza a norma dellarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui istituito il centro.

 

 

 

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allinterno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lincolumit delle persone, nonch quelle occorrenti per disciplinare le modalit di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalit di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dellinterno per assicurare la rispondenza delle modalit di trattenimento alle finalit di cui allarticolo 14, comma 2, del testo unico.

 

 

 

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e lordine pubblico nel centro, comprese quelle per lidentificazione delle persone e di sicurezza allingresso del centro, nonch quelle per impedire lindebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22

 

 

 

(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)

 

 

 

1. Il prefetto della provincia in cui istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede allattivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivit, a norma dellarticolo 21, comma 8, in conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellinterno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con lente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dellattivit di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidariet sociale.

 

 

 

2. Per le finalit di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, lallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attivit per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quantaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.

 

 

 

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sullamministrazione e gestione del centro.

 

 

 

4. Nellambito del centro sono resi disponibili uno o pi locali idonei per lespletamento delle attivit delle autorit consolari. Le autorit di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione allautorit consolare al fine di accelerare lespletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dellinterno.

 

 

 

Art. 23

 

 

 

(Attivit di prima assistenza e soccorso)

 

 

 

1. Le attivit di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui allarticolo 22, per il tempo strettamente necessario allavvio dello stesso ai predetti centri o alladozione dei provvedimenti occorrenti per lerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

 

 

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalit e con limputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24

 

 

 

(Servizi di accoglienza alla frontiera)

 

 

 

1. I servizi di accoglienza previsti dallarticolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nellambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui allarticolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.

 

 

 

2. Le modalit per lespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidariet sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dellinterno, dintesa con il Ministro per la solidariet sociale.

 

 

 

3. Nei casi di urgente necessit, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, immediatamente interessato lente locale per leventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dellarticolo 40 del testo unico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25

 

 

 

(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)

 

 

 

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allarticolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunit, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative allassistenza. Il contributo dello Stato disposto dal Ministro per le pari opportunit previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilit indicanti i tempi, le modalit e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonch le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

 

 

 

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunit, istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunit, per la solidariet sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione pu avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunit, dintesa con gli altri Ministri interessati.

 

 

 

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

 

 

 

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c);

 

 

 

b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui allarticolo 26;

 

 

 

c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalit stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunit, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale, dellinterno e di grazia e giustizia;

 

 

 

d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26

 

 

 

(Convenzioni con soggetti privati)

 

 

 

1. I soggetti privati che intendono svolgere attivit di assistenza ed integrazione sociale per le finalit di cui allarticolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

 

 

 

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o pi soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

 

 

 

a) liscrizione nella apposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del testo unico;

 

 

 

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalit stabiliti con il decreto di cui allarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dallente locale;

 

 

 

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

 

 

 

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano pi adeguato agli obiettivi fissati.

 

 

 

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

 

 

 

a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

 

 

 

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dellarticolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettivit dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

 

 

 

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

 

 

 

d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonch di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

 

 

 

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27

 

ART 21

 

(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

 

 

1. Quando ricorrono le circostanze di cui allarticolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale effettuata:

 

 

 

a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con lente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

 

 

 

b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

 

 

 

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivit di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:

 

 

 

a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravit ed attualit del pericolo;

 

 

 

b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui allarticolo 25;

 

 

 

c) ladesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello stesso;

 

 

 

d) laccettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

 

 

 

3. Quando la proposta effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravit ed attualit del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

 

 

La nuova norma regolamentare parzialmente illegittima, o pi esattamente illegittimo il secondo periodo della disposizione.

     Infatti si prevede che le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, T.U., per lanno successivo alla data di rilascio, siano decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi umanitari convertiti in permessi di soggiorno per lavoro: nessuna norma legislativa prevede questa limitazione e perci la norma regolamentare viola della riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista dallart. 10, comma 2 Cost.,

     Pertanto il secondo periodo della disposizione deve essere soppresso.

 

 

 

3-bis. Il permesso di soggiorno di cui allarticolo 18, comma 5, del testo unico,  pu essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalit stabilite per tale tipo di permesso. Le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.

 

 

 

 

 

 

Art. 28

 

ART 22

 

(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lespulsione o il respingimento)

 

 

 

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

 

 

Si chiede che venga aggiunto al termine del periodo: Al compimento del diciottesimo anno di et il permesso di soggiorno convertibile in permesso per lavoro o per studio o formazione secondo quanto previsto dall lart. 14 bis

a) per minore et, salvo liscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dellaffidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

a) per minore et, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato, il permesso di soggiorno per minore et rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri ed valido per tutto il periodo necessario per lespletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine.  Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

 

Richiede che al posto di integrazione minore2 venga usata la dicitura integrazione sociale e civile del minore.

 

a-bis) per integrazione minore, di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;

 

 

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

 

 

 

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

 

 

 

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi lallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui allarticolo 19, comma 1, del testo unico.

 

 

 




 

 

 

CAPO V

 

 

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29

 

ART 23

 

(Definizione delle quote dingresso per motivi di lavoro)

 

 

Dopo la parola lavoro si chiede che venga aggiunto quanto segue:

 definiti sulla base delle indicazioni regionali ex art. 21 comma 4 ter T.U.

Il periodo proseguir poi come previsto nella bozza sino a Ministero della salute in cui si aggiunger la dicitura

 sentite le regioni

 e si proseguir come il periodo prevede.

1. Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.

1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allarticolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Il ministero non si chiama cos si propone di scrivere Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tutte le parti del documento in cui questo aspetto stato trascurato.

2. Per le finalit di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.

 

 

 

3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti).

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.30

ART 24

 

 

(Sportello unico per limmigrazione)

 

 

 

1.                           Lo Sportello unico per limmigrazione, di cui allarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, composto da almeno un rappresentante della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal Questore. Lo Sportello Unico viene costituito con decreto del prefetto, che pu individuare anche pi unit operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello  unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dellinterno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

 

2.   Lo Sportello si avvale anche dellarchivio informatizzato centrale, in materia di immigrazione, previsto dal regolamento di attuazione di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189 nonch di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30

Art. 30-bis

ART 24

 

(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

(Richiesta assunzione lavoratori stranieri)

 

 

1. Lautorizzazione al lavoro dello straniero residente allestero rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui lattivit lavorativa dovr effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui allarticolo 29.

1.  Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello Unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale limpresa o quello della provincia ove avr luogo la prestazione lavorativa, con losservanza delle modalit previste dallarticolo 22, comma 2, del testo unico.

 

 

2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:

2.  In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano lacquisizione dei dati  su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

 

 

a) le complete generalit del titolare o legale rappresentante dellimpresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalit del datore di lavoro committente;

a) complete generalit del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del luogo di lavoro;

 

 

b) le complete generalit del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;

b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalit del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza allestero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

 

 

c) limpegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;

c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;

 

 

d) la sede dellimpresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verr prevalentemente svolta lattivit inerente al rapporto di lavoro;

d) limpegno  di cui allarticolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

 

 

e) lindicazione delle modalit di alloggio.

e) limpegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

 

3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:

3. Alla domanda devono essere allegati:

 

 

a) il certificato di iscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui allarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi lattivit dimpresa;

a) autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivit per le quali tale iscrizione richiesta;

 

 

b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente allestero, sottoposto alla sola condizione delleffettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;

b) autocertificazione della posizione  previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacit occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

 

 

c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacit economica.

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per lassegno sociale, ai sensi dellarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

4. Lautorizzazione al lavoro rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di cui allarticolo 22, comma 3, del testo unico e della congruit del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dellimpresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi di cui al comma 2, lettera c).

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dellalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gi conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione del datore.

 

 

 

5.   Il datore di lavoro specifica nella domanda se interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui allarticolo 31, comma 4 e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

 

 

 

6.  La documentazione di cui ai commi 2 e 3 presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

 

 

7.  Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro quello del luogo in cui verr svolta lattivit lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla osta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dellimpresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

 

 

 

8. Lo Sportello unico procede alla verifica della regolarit, della completezza e dellidoneit della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonch acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dellosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruit del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dellimpresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruit in rapporto alla capacit economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

 

 

 

9. Nei casi di irregolarit sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed allintegrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5 e  24, comma 2, del testo unico per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato e per il rilascio dellautorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dellavvenuta regolarizzazione della documentazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30-ter

 

 

 

(Modulistica)

 

 

 

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata,  per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

 

 

 

 

 

Art.30-quater

 

 

 

(Archivio informatizzato dello sportello unico)

 

 

 

1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nellarchivio informatizzato in materia di immigrazione, di cui allarticolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per limpiego,  i Centri per limpiego, lautorit consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dellAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

 

2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.

 

 

 

3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nellarchivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

 

 

4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti allarchivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dellarchivio rispetto a quelle contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni e nei relativi regolamenti dattuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

 

 

5. Le modalit tecniche e procedurali per la consultazione dellarchivio informatizzato in materia di immigrazione e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti allarchivio medesimo sono regolate con i provvedimenti previsti dal regolamento di attuazione di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189 in modo che, secondo le concrete possibilit tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.

 

 

 

6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30-quinquies

 

 

 

(Centro per limpiego)

 

 

 

1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono  trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico, per il tramite del sistema informativo, al Centro per limpiego competente in relazione alla  provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui allarticolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.

 

 

 

2. Il Centro per limpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilit pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.

 

 

 

 

 

 

 

Art.30-sexies

 

 

 

(Rinuncia allassunzione)

 

 

 

1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui allarticolo 30-quinquies, comma 2, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende confermare la richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero.

 

 

 

 

 

 

Art. 31

Art. 31

Art 25

 

(Nulla osta della questura e visto dingresso)

(Nulla osta dello Sportello unico e visto dingresso)

 

 

1. Lautorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dellarticolo 30, deve essere presentata alla questura territorialmente competente, per lapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellingresso.

1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per limpiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per limpiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi allingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.

 

 

2. Il nulla osta provvisorio apposto in calce allautorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.

2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla osta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di  un'impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societ, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

 

 

3. Il nulla osta pu essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di unimpresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dellorgano di amministrazione della societ, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dellinteressato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.

 

 

 

4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla osta, la cui validit di sei mesi dalla data del rilascio stesso.

 

 

 

5.  Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica lesistenza del codice fiscale o ne richiede lattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto interministeriale  di cui allarticolo 11, comma 2.

 

 

4. Lautorizzazione di cui allarticolo 30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui allarticolo 22, comma 5, del testo unico.

6.  Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi  dellarticolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui allarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonch il relativo nulla-osta agli uffici consolari. Nellipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con larchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

 

 

 

7.   Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dellavvenuto rilascio del nulla osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto dingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validit del nulla osta.

 

 

5. Il visto di ingresso rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5.

8.  La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e  rilascia, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5, il visto dingresso, comprensivo del codice fiscale, entro trenta giorni dalla richiesta del visto da parte dellinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dellinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allINPS ed allINAIL. Lo straniero viene informato dellobbligo di presentazione allo Sportello unico, entro otto giorni dallingresso in Italia, ai sensi dellarticolo 35 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32

 

ART 26

 

(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)

 

 

 

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nellordine di presentazione delle domande di iscrizione.

 

 

 

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dellinterno, contenente:

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui allarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:

 

 

a) Paese dorigine;

 

 

 

b) numero progressivo di presentazione della domanda;

 

 

 

c) complete generalit;

 

 

 

d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;

 

 

 

e) capacit professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;

 

 

 

f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;

 

 

 

g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese dorigine o in altri Paesi;

 

 

 

h) leventuale diritto di priorit per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dallarticolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dallItalia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

 

 

 

3. I dati di cui al comma 2, nellordine di priorit di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nellAnagrafe annuale informatizzata di cui allarticolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione Generale per lImpiego Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, alla loro diffusione mediante linserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.

 

 

4. Linteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facolt di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.32-bis

ART 27

 

 

(Liste dei lavoratori di origine italiana)

 

 

 

1.   Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui allarticolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalit previste dallarticolo 32, commi 1 e 2, del presente regolamento. La scheda, di cui allarticolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, lindicazione del grado di ascendenza.

 

 

 

2.   Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dallarticolo 32, comma 4.

 

 

 

3.   Ai fini dellinserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui allarticolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.

 

 

 

 

 

 

Art. 33

 

ART 28

 

(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)

 

 

 

1. I dati di cui allarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalit previste dallarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

 

2. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalit di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

2. Le richieste di nulla osta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalit di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.

 

 

 

2-bis. Nellipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellarticolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico.

 

 

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nellordine di priorit di iscrizione nella lista, a parit di requisiti professionali.

 

 

 

 

 

ART 29

 

Art. 34

Art. 34

 

 

(Prestazione di garanzia)

(Titoli di prelazione)

 

Art 29 della bozza

La soppressione completa delle disposizioni relative alla prestazione di garanzia inopportuna, perch lart. 46, co. 2 del Regolamento mantiene un riferimento, in proposito, allart. 34 nel testo del 1999. Tale riferimento tuttora necessario dallart. 39, co. 3, lettera a), T.U. che prevede la prestazione di garanzia in favore dellingresso di studenti.

Tali disposizioni pertanto non possono essere soppresse.

Parte delle disposizioni dellart. 34 del regolamento approvato con D.P.R. n. 394/1999 dovrebbe essere pertanto mantenuta o inserita nel testo dellart. 46.

 

1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacit economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui allarticolo 31, comma 3.

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca sono fissate le modalit di predisposizione e di svolgimento dei programmi  di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi di formazione e di istruzione, da effettuarsi nel paese di origine, sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede allistruttoria e, congiuntamente con il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e alleventuale approvazione.

 

 

2. La garanzia pu essere prestata, per non pi di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare:

2.        I lavoratori in possesso di specifica qualificazione professionale acquisita nellambito dei predetti programmi  sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali   Servizio problemi lavoratori immigrati.

 

 

a) lassicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

 

 

 

b) la disponibilit di un alloggio idoneo;

 

 

 

c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale, con i criteri di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

 

 

 

d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

 

 

 

3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente allatto della presentazione della domanda di autorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo restituito:

3. Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalit, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonch lindicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

 

 

a) immediatamente se lautorizzazione non concessa;

 

 

 

b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non stato concesso;

 

 

 

c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma dellarticolo 36.

 

 

 

4. La prestazione relativa allalloggio pu essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilit, corredata delle certificazioni richieste dallarticolo 16, comma 4, lettera b).

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro ai sensi dellarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nulla osta di cui all articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nulla osta al lavoro per tali lavoratori rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico.

 

 

5. Sono altres ammesse a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:

5. I lavoratori inseriti nellelenco hanno un diritto di priorit, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo lordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all articolo 22, comma 3, del testo unico.

 

 

a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dallarticolo 52 e seguenti;

 

 

 

b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di societ in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui allarticolo 31, comma 3;

 

 

 

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.

 

 

 

6. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunit montane, e i loro consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.

6. Nel caso di richieste  numeriche di nulla osta per lavoro stagionale, tale diritto di priorit opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dallarticolo 24, comma 4, del testo unico. 

 

Si propone la seguente modifica:

Con DPCM riservata alle regionei convenzionate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nellelenco

Oppure delle quote riservate una parte assegnate alle regioni convenzionate con il ministero del Lavoro che abbiano realizzato i programmi di formazione in misura paria l numero delle persone formate.

7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione allingresso corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la disponibilit delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie gi prestate. Nei casi di cui al comma 6, sufficiente la copia autentica della deliberazione.

7.   Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nellelenco che abbiano partecipato allattivit formativa nei paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dellarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nellutilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilit della quota di lavoro subordinato.

 

 

 

8.    Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pu prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dellarticolo 23 del testo unico.

 

 

 

9.    Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, una quota  stabilita a livello nazionale.

 

 

 

 

 

 

Art. 35

Art. 35

ART 30

 

(Autorizzazione allingresso per inserimento nel mercato del lavoro)

(Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

 

1. La garanzia di cui allarticolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali richiesta lautorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, lindicazione nominativa fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nellordine di priorit ivi indicato, sulla base delle liste di cui allarticolo 23, comma 4, del testo unico.

1. Entro 8 giorni dallingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallautorit consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare leffettiva disponibilit dellalloggio, della richiesta di certificazione didoneit alloggiativa nonch della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettera b) del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

 

 

2. Lautorizzazione allingresso rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, nellambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dallarticolo 34. Copia dellautorizzazione trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per limpiego, allautorit consolare competente nonch al datore di lavoro.

 

 

3. Per le finalit di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Lo Sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati ovvero conferma lavvenuta consegna, secondo le modalit determinate con il decreto interministeriale di cui allarticolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.

 

 

 

4. Lautorizzazione di cui al comma 2 fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico.

(...)

 

 

5. Nellambito della disponibilit delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nellarticolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e con le modalit stabilite dai decreti di cui allarticolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.

(...)

 

 

6. Il visto di ingresso rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5 del presente regolamento.

(...)

 

 

 

 

 

 

Art. 36

Art. 36

Art 31

 

(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)

(Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro)

 

 

1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dellarticolo 35 tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per linserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dallarticolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato lautorizzazione di cui allarticolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, liscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.

1. Allatto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dellarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11, comma 2-bis..

 

Comma 2

    Occorre che il regolamento provveda a semplificare gli adempimenti degli obblighi amministrativi previsti dalla legge a carico del datore di lavoro nei confronti dellautorit di pubblica sicurezza e degli enti previdenziali.

       Poich infatti lo stesso Sportello unico per limmigrazione sovraintende alla stipula del contratto di soggiorno ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato occorre  prevedere che

1)    la stipula del contratto di soggiorno e la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato da parte dello Sportello unico per limmigrazione sostituisce ad ogni effetto la comunicazione allautorit di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro, prevista dallarticolo 7, T.U.

2)    lo stesso Sportello unico per limmigrazione provvede dufficio alle comunicazioni prescritte dalla legge allINPS e allINAIL, nonch, in occasione della trasmissione di copia del contratto di soggiorno ai Centri per lImpiego competenti, prescritta dallart. 22, comma 6 t.u., delle comunicazioni dovute dal datore di lavoro a tali centri.

 

 

 

2. Il permesso di soggiorno per linserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno, rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.

2. Lo Sportello provvede, altres, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dallarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico.

 

 

3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, pu richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dellarticolo 5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno :

(...)

 

 

a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;

 

 

 

b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.

 

 

 

4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3.

(...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36-bis

ART 32

 

 

(Variazioni del rapporto di lavoro)

 

Art. 36 bis

 

comma 1

   La norma parzialmente illegittima (e comporta spese non previste a bilancio dello Stato che legittimerebbero il rifiuto assoluto di registrazione da parte della Corte dei conti)

   Si prevede infatti che per linstaurazione di un qualsiasi nuovo rapporto di lavoro debba essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, mentre le norme legislative (art. 5, comma 3-bis, e art. 5-bis, comma 2, T.U. inseriti dalla legge n. 189/2002, e art. 5, comma 5 T.U.) esigono la stipula di un contratto di soggiorno soltanto ai fini del rilascio e del rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

    La nuova norma regolamentare formulata in modo cos generale che finisce per prevedere limposizione della procedura del contratto di soggiorno presso gli Sportelli unici per limmigrazione anche agli stranieri titolari di altri tipi di permessi di soggiorno che consentono laccesso al lavoro (carta di soggiorno e permessi di soggiorno per lavoro autonomo, motivi familiari, studio, motivi umanitari) e anche agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora il rapporto di lavoro per qualsiasi motivo si interrompa prima della data di scadenza del permesso di soggiorno.

    La norma cos formulata oltre che illegittima, comporterebbe notevolissime ripercussioni sia sullassetto delle competenze in mercato del lavoro tra Stato, regioni ed enti locali (sposterebbe le competenze in materia di tutti i rapporti di lavoro degli stranieri extracomunitari dai centri per limpiego, gestiti dalle Province, agli Sportelli unici per limmigrazione, gestiti dallo Stato), sia sulle spese dello Stato che dovrebbe dotarsi di nuovo personale e strutture, sia sulla funzionalit del mercato del lavoro in generale. 

   Sotto questultimo profilo la norma configura una disparit di trattamento tra lassunzione del lavoratore italiano e quella del lavoratore straniero gi regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, il che viola la parit di trattamento prevista dallart. 2, comma e T.U. in conformit con ci che prevede la Convenzione OIL n. 143, ratificata dallItalia, e, quindi, con lart. 10 della Costituzione.

SI CHIEDE LELIMINAZIONE DEL COMMA 1 ART. 36-BIS

 

1. Per linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dallarticolo 37,  deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 13.

 

 

 

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico la data dinizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dellarticolo 37, nonch  il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

 

 

 

 

 

 

Art. 37

Art. 37

ART 33

 

(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

(Iscrizione nelle liste o nellelenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

 

 

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, limpresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e lassistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altres alliscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per limpiego competenti entro cinque giorni dal licenziamento (...). Il Centro per limpiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, alliscrizione dello straniero nelle liste di mobilit, anche ai fini della corresponsione della indennit di mobilit ove spettante,  nei limiti  del periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo alliscrizione nelle liste di mobilit si applica la disposizione del comma 2.

 

 

2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede alliscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.

2. Quando il licenziamento disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione entro cinque giorni allo Sportello unico e al Centro per limpiego competenti . Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui allarticolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per limpiego e rendere la dichiarazione, di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti lattivit lavorativa precedentemente svolta, nonch limmediata disponibilit allo svolgimento di attivit lavorativa, esibendo il  proprio permesso di soggiorno.

 

 

 

3.        Il Centro per limpiego provvede allinserimento del lavoratore nellelenco anagrafico, di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede allaggiornamento della posizione del lavoratore qualora gi inserito. Il lavoratore mantiene linserimento in tale elenco per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del  lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

 

 

 

4.         Il Centro per limpiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dellinserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dellimmediata disponibilit del lavoratore nellelenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altres, le generalit del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.

 

 

3. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dellarticolo 36, commi 3 e 4.

5.   Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nellelenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso subordinato allaccertamento, anche per via telematica, dellinserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nellelenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dellarticolo 36-bis.

 

 

 

6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

 

 

4. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, liscrizione nelle liste di cui allarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, equivale alliscrizione nelle liste di collocamento.

7.   Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, liscrizione nelle liste di cui allarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 equivale alliscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38

 

ART 34

 

(Accesso al lavoro stagionale)

 

 

 

1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validit minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art.24, comma 4, del testo unico.

1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validit minima di venti giorni e massima di (...) nove mesi,  in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, sono rilasciate dallo Sportello unico, con le modalit previste dallarticolo 30bis, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore,  2, 3, 4, 5, 6, 7 del  presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.

 

 

 

1-bis.   In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalit di cui allarticolo 30-bis, lo Sportello unico procede allimmediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per limpiego competente che, nel termine di cinque giorni, verifica leventuale disponibilit di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della met.

 

 

 

1-ter.   In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per limpiego o di espressa conferma della richiesta di nulla osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per limpiego, lo Sportello unico d ulteriore corso alla procedura.

 

 

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nellambito delle medesime richieste cumulative, nonch nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

 

 

 

3. Per le attivit stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

 

 

 

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a pi datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui allarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purch nellambito del periodo massimo previsto.

 

 

 

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

 

 

6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dellarticolo 31.

6. (...)

 

 

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dellarticolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38- bis

ART 35

 

 

(Permesso pluriennale per lavoro stagionale)

 

 

 

1.   Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, pu richiedere il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nulla osta secondo le modalit di cui allarticolo 38.

 

 

 

2.    Il nulla osta triennale rilasciato con lindicazione del periodo di validit, secondo quanto previsto dallarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico.

 

 

 

3.   Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualit successive alla prima sono concessi dallautorit consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altres, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto giorni dallingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dellarticolo 35.

 

 

 

4.        Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale localmente assegnati. Dei nulla osta pluriennali e della rispettiva loro estensione temporale annuale si tiene conto in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.

 

 

 

 

 

 

Art. 39

 

ART 36

 

(Disposizioni relative al lavoro autonomo)

 

 

 

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o liscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente autorit amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit che richiedono laccertamento di specifiche idoneit professionali o tecniche, il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacit professionali rilasciati da Stati esteri.

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente autorit amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit che richiedono l'accertamento di specifiche idoneit professionali o tecniche, il Ministero delle attivit produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacit professionali rilasciati da Stati esteri.

 

 

2. La dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo leffettiva presenza dello straniero in Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

2. La dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, leffettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

 

 comma 3

La norma appare ambigua e mal formulata.

     In primo luogo il riferimento allassegno sociale indeterminato: non si capisce se si tratti dellimporto mensile dellassegno sociale o dellimporto annuo dellassegno sociale

     In secondo luogo non chiaro se la quantificazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dellattivit autonoma (importo annuo dellassegno sociale) si applichi ai soli casi di attivit che non richiedano il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori o a tutti. Nella prima ipotesi, sarebbe opportuna una formulazione pi esplicita. Nella seconda ipotesi, non si capisce che senso abbia chiedere a un organo specifico (la Camera di commercio, ad esempio) unattestazione il cui contenuto gi fissato dal Regolamento.

 

Si chiede che la formulazione dellarticolo sino a lo straniero prenda la seguente forma: Sia per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativi o autorizzatorio, sia per quello che lo prevedono, lo straniero

3. Anche per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui lattivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, lattestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per lesercizio dellattivit.

3. Anche per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo  o autorizzatorio, lo straniero tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivit. Tali parametri si fondano sulla disponibilit in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari allassegno sociale.

 

 

 

4. La dichiarazione di cui al comma 2 e lattestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori dopera presso societ, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

 

 

4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch lattestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per lapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellingresso.

5.   La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

 

 

5. Il nulla osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta rilasciata allinteressato o al suo procuratore.

6.   Il nulla osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

 

 

6. La dichiarazione, lattestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dellarticolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7.  La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non anteriore a tre mesi sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne d comunicazione al Ministero dell interno, allINPS e allINAIL e consegna allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

 

 

8.   La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

 

Si chiede che al porto di per motivi di studio o di formazione professionale venga inserita la dicitura diversi da quelli che consentono lesercizio di attivit lavorativa.

7. Oltre a quanto previsto dallarticolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente lesercizio di attivit lavorativa, pu chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta lattestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nellambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico.

9.   Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, pu richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tal fine, lo Sportello unico, su richiesta dellinteressato, previa verifica della disponibilit delle quote dingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere allinteressato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 11, comma 2-bis.

 

 

 

 

 

 

Art. 40

 

ART 37

 

(Casi particolari di ingresso per lavoro)

 

 

di facile comprensione la disposizione di questo articolo ma allo stesso tempo si viene a sacrificare uno strumento potenzialmente interessante per valorizzare lincrocio domanda offerta (una sorta di tirocinio per cittadini stranieri quindi unesperienza formativa che pu essere finalizzata allassunzione).

Vedi comma 9

1. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesta, rilasciata con losservanza delle modalit previste dallarticolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle ulteriori modalit previste dal presente articolo. Lautorizzazione al lavoro rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico.

1. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalit previste dallarticolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nulla osta al lavoro rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del  testo unico.

 

 

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati, lautorizzazione non pu essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga, se prevista, non pu superare lo stesso termine. La validit dellautorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla osta al lavoro non pu essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21,  il nulla osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validit del nulla osta deve essere espressamente indicata  nel provvedimento.

 

 

3. Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2 dellarticolo 27 del testo unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto dingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, lautorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dellarticolo 31.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9, 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nulla osta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dellarticolo 31, commi 1 limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5 , 6 , 7 e 8.

 

 

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dallarticolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto dingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nellautorizzazione al lavoro o, se questa non richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessit.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nulla osta al lavoro o, se questo non richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessit.

 

 

5. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, lautorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dallAccordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747.

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico,  il nulla osta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allazienda distaccataria, qualificano lattivit come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nellambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994. n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata alleffettiva esigenza dellazienda, definita e predeterminata nel tempo, non pu superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo possibile lassunzione a tempo determinato o indeterminato presso lazienda distaccataria.

 

 

6. Per il personale di cui allarticolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, lautorizzazione subordinata alla richiesta dellUniversit o dellistituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per lespletamento delle relative attivit .

6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il nulla osta al lavoro subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'Universit  o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per  l'espletamento delle relative attivit.

 

 

7. Per il personale di cui allarticolo 27, comma1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dallinteressato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualit di lavoratore subordinato.

7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualit di lavoratore subordinato,  nonch  del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete,  specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dellorgano straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

 

 

8. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Lautorizzazione non pu essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.